Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2010, n. 7214
CASS
Sentenza 17 novembre 2010

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Il reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione può concorrere con il reato paesaggistico in quanto il bene giuridico protetto dalla normativa sugli scarichi riguarda la risorsa naturale presa in considerazione nella sua composizione fisica, mentre le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio apprestano tutela a quest'ultimo, ovvero all'insieme di valori estetici e naturali considerati come un insieme in una determinata area. (Nella specie, si trattava di sversamento di "percolato" proveniente da un impianto di smaltimento di rifiuti solidi urbani e recapitante nelle acque di un torrente all'interno di un parco nazionale).

Integra il reato previsto dall'art. 137 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (scarico senza autorizzazione) la condotta consistente nello sversamento di "percolato" da un impianto di smaltimento di rifiuti solidi urbani in un corso d'acqua superficiale, sussistendo un nesso funzionale e diretto del refluo con il corpo idrico recettore. (In motivazione la Corte ha precisato che il percolato può assumere la connotazione di rifiuto, ma solo allorquando lo stesso non si configuri quale acqua di processo direttamente smaltita in un corpo idrico recettore).

Non sussiste la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza ove l'imputato, tratto a giudizio per avere effettuato uno sversamento di "percolato" senza autorizzazione da un impianto di smaltimento di rifiuti solidi urbani in un corso d'acqua superficiale, sia condannato per il reato di scarico di acque reflue non domestiche senza autorizzazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2010, n. 7214
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7214
    Data del deposito : 17 novembre 2010

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