Sentenza 30 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2001, n. 10382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10382 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
IN NOME DIIN NOME DEL POPOLO ITALIAN2/01 Aula B REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. n. 1001/99 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron. 22988 Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere Udienza 23 maggio 2001 Prof. Bruno BALLETTI Cons. Rel. RR L ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: D'IO DO, rappresentato e difeso dall'avv. Cesidio Michele D'Aloisio ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Monte Parioli Mercanti 38 Ⓑ6) presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mandara, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
2480
contro
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PESCARA (già ISPETTORATO PROVINCIALE DI PESCARA), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è elettivamente domiciliata in Roma;
- controricorrente -
nonchè MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore;
- intimato -
PR avverso la sentenza del RE di AR -in funzione di Giudice del Lavoro - n. 809/98 del 15 maggio 1998 (nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 3944/1994). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 maggio 2001 dal relatore prof. Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al RE-Giudice del Lavoro di AR OM D'TO proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione 2 emessa ex legge n. 689/1981 con cui l'Ispettorato Provinciale del Lavoro di AR gli aveva ingiunto il pagamento della somma di L. 19.007.900 a titolo di sanzione amministrativa per violazione della normativa sul collocamento obbligatorio nell'assunzione negli anni 1986/1988 di trentotto lavoratori in assenza del preventivo nulla-osta e, quindi, richiedeva all'adito Giudice l'annullamento dell'impugnata ordinanza-ingiunzione e, comunque, la modifica della stessa per riduzione della contestata sanzione amministrativa. L'opponente deduceva a sostegno del cennato ricorso: a) la carenza di legittimazione per essere stato ritenuto obbligato quale legale rappresentante del complesso bandistico "AR-Abruzzo" in luogo dell'effettivo titolare di detta legale rappresentanza;
b) l'estinzione per prescrizione del credito azionato;
c) "l'eccessività" della sanzione comminata nei suoi confronti. Si costituiva in giudizio l'Ispettorato Provinciale del Lavoro di AR che impugnava integralmente l'avversa opposizione e ne chiedeva il rigetto in quanto integralmente infondata. - dopo l'espletamento degli incombenti L'adito RE respingeva l'opposizione come dinanzi proposta e istruttori - confermava, quindi, l'opposta ordinanza-ingiunzione, condannando l'opponente al pagamento delle spese processuali. 3 Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Giudice del lavoro ha rimarcato che: a) dalle acquisite risultanze di causa è dato attingere la piena conferma della esclusività e della effettività di responsabilità dell'opponente nella conduzione del complesso bandistico in questione>>3; b) parimenti infondata appare l'eccezione di prescrizione per effetto della intervenuta notificazione in data 10 febbraio 1990 del verbale di accertamento (relativa violazione commessa negli anni 86/88) costituente atto interruttivo dell'istituto in parola>>; c) è sicuramente congruo e corretto il E!! criterio di determinazione dell'importo della comminata sanzione amministrativa, in relazione ai limiti minimi e massimi prestabiliti dalle legge n. 56/1987>>. Per la cassazione di tale sentenza OM D'TO ha proposto ricorso affidato a due motivi. Resiste con controricorso la "Direzione Provinciale del Lavoro di AR" (già “Ispettorato Provinciale del Lavoro di AR"); mentre non si è costituito il "Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale" a cui pure è stato notificato il ricorso per cassazione. MOTIVI DELLA DECISIONE I . Con il primo motivo il ricorrente denunziando "omessa o,- comunque, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della 4 controversia e violazione delle norme e principi giuridici generali in materia di responsabilità" - addebita al RE di AR di non avere preso atto che l'opponente non era mai stato il legale rappresentante del complesso bandistico e che, pertanto, mancava il presupposto logico-giuridico per l'addebito allo stesso della responsabilità connessa ai contestati illeciti amministrativi e, nel contempo, di non aver escluso che siffatto addebito potesse in diversa guisa derivargli dalla "scrittura privata" di autorizzazione del 2 ottobre 1987, giacchè questa, infatti, sia di per sé che per l'espresso esonero da PR responsabilità in essa stabilito, serviva ad escludere qualsiasi collegamento causale tra la condotta del D'TO e gli illeciti medesimi>>. Con il secondo motivo di ricorso viene censurata la sentenza pretorile "per violazione dell'art. 8 della legge n. 689/1981 ed ancora per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia" in quanto il RE si è limitato ad affermare aprioristicamente di "ritenere pienamente congruo e corretto il criterio di determinazione dell'importo della comminata sanzione amministrativa", in tale modo evidentemente disapplicando e perciò violando il disposto del citato art. 8 della legge n. 689/81, ma anche omettendo di dare minimamente conto di tale disapplicazione>>. 5 II Il primo motivo di ricorso come dinanzi proposto si appalesa infondato. Infatti, il giudice del merito ha espressamente statuito che dalle acquisite risultanze di causa è dato attingere la piena conferma della esclusività e della effettività di responsabilità dell'opponente nella conduzione del complesso bandistico in questione>> e, a fronte di tale specifica statuizione - che si è riportata ad una valutazione delle risultanza processuali -, il ricorrente non ha espresso una doglianza specifica sul punto che la cennata valutazione fosse inficiata da incongruenze logiche o da errori di diritto, limitandosi a opporre una propria valutazione a quella indicata dal giudice del merito. Al riguardo è da rimarcare che, in sede di legittimità, non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali, diversa da quella espressa dal giudice del merito, essendo consentita in tale sede, la sola denuncia degli errori di diritto o dei vizi di motivazione dei quali sarebbe oggetto la sentenza impugnata (cfr., ex plurimis, Cass. n. 12749/1993). Nella specie, il ricorrente non ha specificatamente indicato "errori di diritto” che sarebbero stati commessi dal RE di AR (salvo, nell'intestazione del motivo di ricorso, la sola generica - e, quindi, inammissibile indicazione di "violazione delle norme e - principi giuridici generali in materia di responsabilità"); mentre, per 6 quanto concerne il vizio di errata o insufficiente motivazione deducibile in sede di legittimità, siffatto vizio sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice M. del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, dalla disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato 0 deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale, con completa e congrua motivazione in relazione alle risultanze processuali, ha correttamente ed esattamente deciso in merito alla responsabilità di D'TO OM nella gestione del personale assunto per il complesso bandistico summenzionato e, quindi, non sussiste affatto il denunziato vizio di motivazione. 7 III. Anche il secondo motivo di ricorso appare infondato. Pervero, non merita censura la statuizione pretorile - secondo cui è stato pienamente congruo e corretto il criterio di determinazione dell'importo della comminata sanzione amministrativa in relazione ai limiti minimi e massimi prestabiliti dalla legge n. 56/1987>> - in quanto deve essere disattesa la doglianza del ricorrente circa “la mancata applicazione dell'istituto della continuazione” atteso che, nel caso di pluralità di violazioni della medesima norma di legge in materia di collocamento al lavoro (in particolare, assunzione dei lavoratori senza il preventivo nullaosta dell'ufficio del lavoro) compiute in tempi diversi, non è applicabile la disciplina della continuazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 689/1981, poichè questa si riferisce solo all'ipotesi di violazione di diverse disposizioni o della stessa disposizione compiute con una sola azione od omissione, e non anche alla diversa fattispecie di più violazioni attraverso una pluralità di azioni od omissioni, pur se esecutive di un unico disegno, tanto più che l'art. 26 della legge n. 56/1987 prevede per tale violazione una sanzione amministrativa pecuniaria correlata al numero dei lavoratori interessati, così dando luogo ad un precetto a struttura pluralistica (così Cass. n. 3343/1999, Cass. n. 12712/1995, Cass. n. 1502/1996).
8 - Alla stregua delle considerazioni svolte si conferma IV l'infondatezza del ricorso. Il ricorrente, per effetto della soccombenza, va condannato al rimborso, a favore della Direzione Provinciale del Lavoro di AR, delle spese di questo giudizio di legittimità che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto da D'TO OM e condanna il ricorrente al pagamento a favore della Direzione - Provinciale del Lavoro di AR - delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in L. 17.000 , oltre a L.
2.000.000 per onorario. Così deciso, in Roma, il giorno 23 maggio 2001. Enzlicher with Il Presidente Il Consigliere estensore Dr. Dalen estivion A S Depost Cancelleria 0 S 1 . [ 30 LUG. 2001 T R A ' L IL CANCELLIERE L E