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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 27/10/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1488/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1488/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
IC LI
e
(C.F. , con il CP_1 Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Balestrieri Franco
RICORRENTI
Con l'intervento del PM - sede
con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22/10/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso, così
1 come meglio specificate con nota sottoscritta dalle parti e depositata in pct in data 15/10/2025.
FATTO
Con ricorso in data 24/04/2025, i sig.ri e Parte_3 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi Parte_1 dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149
(come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Andria (BA) il 25/9/1993 e di esser dalla loro unione nati, rispettivamente, in data 18/12/1996, il figlio , maggiorenne Per_1 ed economicamente autosufficiente e, in data 01/03/2003, il figlio Per_2 maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, portatore di invalidità al 67%.
Con provvedimento in data 29/4/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 18/9/2025, successivamente rinviata alla data del 20/10/2025 disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 22/10/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
2 Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, così come meglio specificate con nota sottoscritta dalle parti e depositata in pct in data 15/10/2025.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo al figlio dei ricorrenti le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse del Per_2 ragazzo, anche in ragione della sua invalidità; le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, avuto peraltro riguardo alla cessione avvenuta tra le parti del garage in comproprietà tra le stesse e documentata in atti. In particolare, va osservato che le parti hanno dato atto che la cessione del garage di cui al punto 5) delle condizioni si è avverata essendosi l'atto di cessione perfezionato davanti al Notaio, con conseguente eliminazione della relativa condizione;
il tutto come da dispositivo.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in
3 presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra
[...]
e ordinando all'Ufficiale di Stato Parte_3 Parte_1 civile di Corato (Ba) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Andria (BA) il 25/9/1993 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Corato (BA) – Atto n. 49 – Parte 2 – Serie B –
Anno 1993
DISPONE CHE
1) La andrà ad abitare nell' immobile di proprietà del figlio maggiore Pt_1 sito in Piombino (LI) via San Francesco Assisi n. 10C. L' immobile risulta gravato da un mutuo per il quale i coniugi hanno prestato idonea garanzia in favore del figlio e che la si impegna ad estinguere a sue spese. Pt_1
2) La casa familiare sita in Piombino via Galileo Galilei n. 26 è stata oggetto di preliminare di vendita in data 11/02/2025 e verrà alienata alla somma complessiva di euro 166.000,00 da dividere in parti uguali tra i coniugi.
3) Il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_2 andrà a vivere con la madre ed il padre corrisponderà a titolo di contributo al suo sostentamento la somma di euro 100,00 mensili annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT che il Ricucci verserà entro i primi cinque giorni del mese sul conto corrente n. 1089852-7 appena aperto ed intestato alla CP_2
4
[...] presso la banca Credem ed avente il seguente IBAN
[...]. in ragione della sua invalidità, è Per_2 titolare di una pensione INPS di circa 176,00 euro mensili, che verrà accreditata sul suo conto corrente per sostenere le spese relative alla fisioterapia di cui necessita.
4) I coniugi divideranno, in ragione del 50% ciascuno, le spese extra assegno relative al figlio secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre
2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, prescuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo
5 accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) La moto modello Moto Guzzi V85 TT targata EZ17597, resterà in piena proprietà del Pt_3
7) L' auto modello Toyota Yaris HIbrid targata FF165FJ resterà in piena proprietà della ed il passaggio verrà effettuato entro il 30 aprile 2025. Pt_1
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di provvedere pertanto in via autonoma al proprio sostentamento.
9) I mobili e gli arredi della casa familiare, qualora non ancora spartiti alla data dell'omologa, verranno messi in vendita ed il ricavato verrà suddiviso in parti uguali tra i proprietari.
Spese di lite al definitivo.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Nicoletta Marino.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 22/10/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1488/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
IC LI
e
(C.F. , con il CP_1 Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'Avv. Balestrieri Franco
RICORRENTI
Con l'intervento del PM - sede
con ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 22/10/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso, così
1 come meglio specificate con nota sottoscritta dalle parti e depositata in pct in data 15/10/2025.
FATTO
Con ricorso in data 24/04/2025, i sig.ri e Parte_3 chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi Parte_1 dell'articolo 473 bis p. 51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149
(come modificato dalla l. 29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Andria (BA) il 25/9/1993 e di esser dalla loro unione nati, rispettivamente, in data 18/12/1996, il figlio , maggiorenne Per_1 ed economicamente autosufficiente e, in data 01/03/2003, il figlio Per_2 maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, portatore di invalidità al 67%.
Con provvedimento in data 29/4/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 18/9/2025, successivamente rinviata alla data del 20/10/2025 disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 22/10/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
2 Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, così come meglio specificate con nota sottoscritta dalle parti e depositata in pct in data 15/10/2025.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo al figlio dei ricorrenti le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse del Per_2 ragazzo, anche in ragione della sua invalidità; le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, avuto peraltro riguardo alla cessione avvenuta tra le parti del garage in comproprietà tra le stesse e documentata in atti. In particolare, va osservato che le parti hanno dato atto che la cessione del garage di cui al punto 5) delle condizioni si è avverata essendosi l'atto di cessione perfezionato davanti al Notaio, con conseguente eliminazione della relativa condizione;
il tutto come da dispositivo.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in
3 presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra
[...]
e ordinando all'Ufficiale di Stato Parte_3 Parte_1 civile di Corato (Ba) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Andria (BA) il 25/9/1993 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Corato (BA) – Atto n. 49 – Parte 2 – Serie B –
Anno 1993
DISPONE CHE
1) La andrà ad abitare nell' immobile di proprietà del figlio maggiore Pt_1 sito in Piombino (LI) via San Francesco Assisi n. 10C. L' immobile risulta gravato da un mutuo per il quale i coniugi hanno prestato idonea garanzia in favore del figlio e che la si impegna ad estinguere a sue spese. Pt_1
2) La casa familiare sita in Piombino via Galileo Galilei n. 26 è stata oggetto di preliminare di vendita in data 11/02/2025 e verrà alienata alla somma complessiva di euro 166.000,00 da dividere in parti uguali tra i coniugi.
3) Il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_2 andrà a vivere con la madre ed il padre corrisponderà a titolo di contributo al suo sostentamento la somma di euro 100,00 mensili annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT che il Ricucci verserà entro i primi cinque giorni del mese sul conto corrente n. 1089852-7 appena aperto ed intestato alla CP_2
4
[...] presso la banca Credem ed avente il seguente IBAN
[...]. in ragione della sua invalidità, è Per_2 titolare di una pensione INPS di circa 176,00 euro mensili, che verrà accreditata sul suo conto corrente per sostenere le spese relative alla fisioterapia di cui necessita.
4) I coniugi divideranno, in ragione del 50% ciascuno, le spese extra assegno relative al figlio secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre
2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, prescuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo
5 accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6) La moto modello Moto Guzzi V85 TT targata EZ17597, resterà in piena proprietà del Pt_3
7) L' auto modello Toyota Yaris HIbrid targata FF165FJ resterà in piena proprietà della ed il passaggio verrà effettuato entro il 30 aprile 2025. Pt_1
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di provvedere pertanto in via autonoma al proprio sostentamento.
9) I mobili e gli arredi della casa familiare, qualora non ancora spartiti alla data dell'omologa, verranno messi in vendita ed il ricavato verrà suddiviso in parti uguali tra i proprietari.
Spese di lite al definitivo.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Nicoletta Marino.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 22/10/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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