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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/09/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 9 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 10 settembre
2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1825, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. CERCHIO FRANCESCO,
- ricorrente -
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore,
- convenuta (contumace) -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 con l'avv. RUPERTO CLAUDIA,
- convenuto -
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.04.2023 la parte ricorrente Pt_1
ha chiamato in giudizio le parti convenute indicate in epigrafe e –
[...] premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alle pagg. 6/8 del ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte:
IN VIA PRINCIPALE
Accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro intercorso tra la sig.ra Pt_1
e la (Codice fiscale
[...] Controparte_1
), presso la “Residenza i Gabbiani”, sita in Pomezia (RM), Lungomare P.IVA_1 delle Meduse n. 305, per il periodo temporale che va dal 14.06.2018 al 28.02.2021, o in quello ritenuto di giustizia, e dichiarare che il rapporto di lavoro intercorso tra la sig.ra
e la si sia svolto con le Parte_1 Controparte_1 modalità di tipo subordinato con diritto della ricorrente al riconoscimento della qualifica di livello 3°, o in quello ritenuto di giustizia, del CCNL Multiservizi Cooperative, o quello ritenuto di giustizia, e per l'effetto condannare la società incorporante a seguito di fusione aziendale (Codice fiscale Controparte_1
– PEC: , con sede legale in 00198 Roma, via P.IVA_2 Email_1
Arno n. 11, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. residente CP_3 in 00162 Roma, via della Marsica n. 23, al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 23.390,08 (Euro ventitremilatrecentonovanta/08) per spettanze connesse al rapporto di lavoro a titolo di retribuzioni non corrisposte, per competenze a titolo di maternità dal mese di dicembre 2019 fino a fine rapporto di lavoro febbraio 2021 e per differenze retributive per 13esima mensilità, ferie e festività, di cui € 2.977,18 (Euro duemilanovecentosettantasette/18) a titolo di TFR, meglio descritte nell'elaborato contabile allegato, oltre gli interessi dalle singole scadenze al saldo e rivalutazione come per legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
IN VIA SUBORDINATA
2 Accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro intercorso tra la sig.ra Pt_1
e la (Codice fiscale
[...] Controparte_1
), presso la “Residenza i Gabbiani”, sita in Pomezia (RM), Lungomare P.IVA_1 delle Meduse n. 305, per il periodo temporale che va dal 14.06.2018 al 28.02.2021, o in quello ritenuto di giustizia, e dichiarare che il rapporto di lavoro intercorso tra la sig.ra
e la si sia svolto con le Parte_1 Controparte_1 modalità di tipo subordinato con diritto della ricorrente al riconoscimento della qualifica di livello 3°, o in quello ritenuto di giustizia, del CCNL Multiservizi Cooperative, o quello ritenuto di giustizia, e per l'effetto condannare la società incorporante a seguito di fusione aziendale (Codice fiscale Controparte_1
– PEC: , con sede legale in 00198 Roma, via P.IVA_2 Email_1
Arno n. 11, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. residente CP_3 in 00162 Roma, via della Marsica n. 23, al pagamento in favore della ricorrente della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia dovuta a titolo di retribuzioni non corrisposte, maternità dal mese di dicembre 2019, 13esima mensilità, ferie e festività e differenze retributive e T.F.R., valutata anche con criterio equitativo, oltre gli interessi dalle singole scadenze al saldo e rivalutazione come per legge.
IN VIA PRINCIPALE – SULLA CONTRIBUZIONE CP_2
Accertato e dichiarato il diritto della sig.ra alla contribuzione previdenziale Parte_1 per il periodo dal 01 dicembre 2019 al 28 febbraio 2021, per un totale di n. 66 settimane,
o a quello ritenuto di giustizia, condannare la società Controparte_1
(Codice fiscale ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro-tempore, alla regolarizzazione contributiva della posizione previdenziale connessa al rapporto di lavoro de quo, con condanna al versamento dei contributi previdenziali dovuti in favore dell' contraddittore necessario convenuto, ovvero in subordine al risarcimento CP_2 del danno da omessa contribuzione. In difetto di versamento della contribuzione presso l'ente indicato, si chiede in via ulteriormente subordinata di condannare l' resistente al CP_2 versamento dei contributi figurativi in favore della ricorrente per tutto il periodo di cui in argomento.
3 Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La parte convenuta è Controparte_1 rimasta contumace.
Si è invece costituita in giudizio la parte convenuta evidenziando CP_2 la propria posizione di sostanziale terzietà rispetto all'esito della controversia e chiedendo, in caso di accoglimento delle domande attoree, la condanna della parte convenuta al versamento dei contributi previdenziali omessi, nei limiti della prescrizione eventualmente maturata.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite e con l'ammissione dell'interrogatorio formale del l.r.p.t. della parte convenuta (che tuttavia Controparte_1 non si è presentato a rendere l'interpello, senza fornire un giustificato motivo).
La controversia, in tal modo istruita, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle medesime parti.
* * *
Il ricorso è parzialmente fondato, per le ragioni e nei limiti indicati appresso.
Va premesso, in punto di diritto, che nell'ordinamento vigente la contumacia della parte convenuta equivale a ficta contestatio delle asserzioni della parte ricorrente e non a ficta confessio delle medesime: pertanto la distribuzione dell'onere della prova non subisce alcuna modificazione per effetto della contumacia della parte convenuta (Cassazione civile , sez. lav. , 03/05/2007 ,
n. 10182; Cassazione civile , sez. III , 12/07/2006 , n. 15777; Cassazione civile
, sez. III , 11/07/2003 , n. 10947; Cassazione civile , sez. III , 06/02/1998 , n.
1293; Cassazione civile , sez. lav. , 09/03/1990 , n. 1898; Cassazione civile , sez. III , 13/11/1989 , n. 4800; Cassazione civile , sez. lav. , 04/12/1986 , n.
7186; Cassazione civile , sez. lav. , 11/04/1985 , n. 2410; Cassazione civile , sez. lav. , 20/07/1985 , n. 4301; Cassazione civile , sez. lav. , 28/06/1984 , n.
4 3796; Cassazione civile , sez. I , 28/01/1982 , n. 560; chiarissima sul punto
Cassazione civile , sez. lav. , 09/12/1994 , n. 10554, secondo cui “La contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio”).
Da quanto sopra deriva che il meccanismo di semplificazione probatoria di cui all'art. 115 c.p.c. non opera in caso di contumacia della parte convenuta.
Tuttavia va altresì rimarcato che, secondo la giurisprudenza, “una volta notificata ai sensi dell'art. 292 c.p.c., comma 1, l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio e rispettato così il contraddittorio nel processo contumaciale, il giudice ha il potere di valutare, come nella specie, ogni altro elemento di prova e di ritenere come ammessi i fatti dedotti, ai sensi dell'art. 232, primo comma, dello stesso codice (Cass. 14 giugno 1995 n. 7626, 1^ settembre 1997 n. 8340)” (Cassazione civile, sez. lav., 31/12/2009, n. 28293): pertanto – laddove la parte convenuta non si presenti a rendere l'interrogatorio formale – è possibile desumere da ciò (ulteriori) elementi di prova idonei ad attestare la fondatezza delle pretese della parte ricorrente.
In punto di fatto occorre invece osservare che, dalla documentazione in atti, risulta che:
(a) la parte ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze di
RO CI CO dal 14.06.2018 al 28.02.2021– dapprima in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale (a 25 ore settimanali), nonché delle correlate proroghe, e successivamente (dal 23.01.2019) in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale (a 25 ore settimanali) – , ottenendo il riconoscimento della qualifica di infermiere professionale (all.ti 4, 5, 6, 8, 9 al fascicolo di parte ricorrente), corrispondente al 3° livello previsto dal CCNL UNCI
MULTISERVIZI richiamato dal contratto individuale di lavoro (all. 7 al fascicolo di parte ricorrente);
5 (b) la parte ricorrente è stata assente dal lavoro per maternità anticipata a partire da agosto 2019: la stessa, a seguito del parto avvenuto in data
30.03.2020, ha presentato domanda di congedo per maternità obbligatoria e facoltativa, accolta dalla parte convenuta con riguardo al periodo dal CP_2
1.07.2020 al 30.06.2021 (all.ti 10, 11, 12, 13 al fascicolo di parte ricorrente);
(c) RO CI CO ha cessato di esistere, dal
4.08.2021, a seguito della sua fusione mediante incorporazione in altra società, cioè nella odierna parte convenuta _4
, deliberata in data 9.01.2021 e attuata in data 28.07.2021
[...]
(all.ti 2-3 al fascicolo di parte ricorrente).
In punto di diritto occorre ricordare che l'art. 2504-bis c.c. stabilisce espressamente che “La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”: pertanto l'odierna parte convenuta
[...]
, quale società incorporante, può _4 essere chiamata – quantomeno in astratto – a rispondere ex art. 2504-bis c.c. dei debiti gravanti sulla società incorporata RO CI
CO (datrice di lavoro della parte ricorrente) e ancora esistenti al momento della fusione per incorporazione tra le due società in questione.
Facendo applicazione dei principi giurisprudenziali relativi al riparto dell'onere della prova, si devono distinguere – tra i vari titoli indicati nei conteggi dalla parte ricorrente – quelli in riferimento ai quali la medesima parte era gravata soltanto dall'onere di provare l'esistenza del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro subordinato intercorso di fatto tra le parti (cc.dd.
“rapporto contrattuale di fatto”), e di mera deduzione delle proprie pretese fondate su di esso, e quegli altri titoli in relazione ai quali la parte ricorrente era gravata dall'onere di provare l'esistenza di altri fatti costitutivi del diritto vantato.
Difatti il diritto vivente – nell'applicare i principi di cui agli artt. 1218,
1453 ss. e 2697 c.c. – ha chiarito che, in materia contrattuale, “L'esenzione del
6 creditore dall'onere di provare il fatto negativo dell'inadempimento in tutte le ipotesi di cui all'art. 1453 c.c. ( e non soltanto nel caso di domanda di adempimento), con correlativo spostamento sul debitore convenuto dell'onere di fornire la prova del fatto positivo dell'avvenuto adempimento, è conforme al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, che muove dalla considerazione che il creditore incontrerebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione,
l'onere della prova viene infatti ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Ed appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione” (Cassazione civile SS. UU. 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme cfr. Cass.
982/2002; Cass. 13925/2002; Cass. 18315/2003; Cass. 6395/2004; Cass.
8615/2006; Cass. 13674/2006; Cass. 1743/2007).
Pertanto il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore o del rapporto di lavoro – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455
c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.).
Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla
14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, all'indennità di mancato preavviso
7 (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva).
Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi o impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento.
Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti componenti retributive: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti.
Difatti la giurisprudenza ha chiarito, in materia di lavoro straordinario, che “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha
l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (Cassazione civile sez. lav.,
20/02/2018, n. 4076; Cassazione civile sez. lav., 14/05/2015, n.9906) e che
“Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cassazione civile sez. lav.,
19/06/2018, n. 16150).
Analoghi principi valgono altresì per il lavoro supplementare – cioè per il lavoro svolto in misura superiore a quella prevista da un contratto di lavoro a tempo parziale – e per il lavoro domenicale e festivo (Cassazione civile sez. lav., 14/05/2015, n. 9906)): anche in tali ipotesi grava sul lavoratore l'onere di dimostrare di aver prestato attività lavorativa al di fuori degli orari e dei giorni previsti dal contratto di lavoro.
Lo stesso vale pure per le ferie: difatti, come chiarito dalla giurisprudenza, “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di
8 attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (Cass. sez. lav., 7.7.2008 n. 18584; Cass. sez. lav., 16.2.2007 n. 3619; Cass. sez. lav., 21.8.2003, n. 12311; Cass. sez. lav.,
3.6.2000, n. 7445; Cass. sez. lav., 3.2.1999, n. 935); mentre incombe al datore di lavoro, per come detto, l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (Cassazione civile sez. lav., 22/12/2009, n. 26985).
Nel caso di specie – risultando accertata, tramite la documentazione indicata in precedenza, l'esistenza e la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso dal 14.06.2018 al 28.02.2021 tra la parte ricorrente e
RO CI CO (estinta a seguito di fusione con incorporazione nella odierna parte convenuta _4
) – va dichiarato, in applicazione dei principi
[...] giurisprudenziali suesposti, il diritto della parte ricorrente al pagamento, a carico della odierna parte convenuta _4
(quale soggetto tenuto, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., al
[...] pagamento dei debiti di RO CI CO), delle differenze retributive rivendicate dalla parte ricorrente a titolo di paga ordinaria, di 13° mensilità, di indennità di maternità e di TFR, non avendo la odierna parte convenuta _4
(rimasta contumace) provato di aver già soddisfatto interamente tali diritti tramite il relativo pagamento e gravando sulla medesima parte convenuta l'onere di provare tale fatto estintivo.
Dalla mancata presentazione del l.r.p.t. della parte convenuta
[...]
a rendere l'interrogatorio formale in _4 assenza di giustificato motivo è inoltre possibile desumere la fondatezza delle affermazioni attoree in punto di svolgimento di lavoro festivo e di mancato godimento delle ferie e delle festività soppresse.
La suddetta mancata presentazione del l.r.p.t. della parte convenuta a rendere l'interrogatorio formale è altresì equiparabile all'ammissione, per fatti
9 concludenti, della correttezza nei conteggi presentati da parte ricorrente, e rende quindi superflua la effettuazione di C.T.U. contabile per quantificare esattamente le spettanze di tale parte.
Tuttavia tali conteggi non appaiono direttamente utilizzabili al fine di liquidare le somme spettanti alla parte ricorrente, poiché essi risultano essere stati redatti sulla base di un orario di lavoro a tempo pieno (a 38 ore settimanali) e non in base all'orario di lavoro a tempo parziale (a 25 ore settimanali) seguito dalla parte ricorrente.
Le somme spettanti alla parte ricorrente per i vari titoli (causali) indicati in precedenza possono essere comunque quantificate tramite l'utilizzo di mere proporzioni matematiche e salvi arrotondamenti – nonché, in ogni caso, in via equitativa ex art. 432 c.p.c. – in euro 15.380,00, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria (di cui euro 1.950,00 a titolo di TFR).
Dall'accertamento del diritto della parte ricorrente al pagamento, a carico della odierna parte convenuta _4
, delle suddette differenze retributive relative al periodo di
[...] lavoro dal 14.06.2018 al 28.02.2021 deriva altresì l'obbligo di quest'ultima, ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., di provvedere alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale della prima.
La parte ricorrente ha inoltre dedotto che il proprio datore di lavoro
RO CI CO non avrebbe neppure versato gli ulteriori contributi previdenziali dovuti in riferimento al periodo dal 1.12.2019 al 28.02.2021 (ovverosia i contributi previdenziali non direttamente correlati alle differenze retributive rivendicate nel presente giudizio, ma relativi alle altre componenti retributive già corrisposte alla prima): pertanto, in assenza della prova del versamento di tali ulteriori contributi, la odierna parte convenuta risponde anche del _4 versamento di essi, per le medesime ragioni indicate in precedenza.
Nel caso di specie non si è invero verificato, per effetto della prescrizione, alcun effetto estintivo sui crediti riguardanti il versamento dei
10 contributi previdenziali di cui sopra (come detto riguardanti, rispettivamente, il periodo dal 14.06.2018 al 28.02.2021 e il periodo dal 1.12.2019 al 28.02.2021): difatti il primo atto con il quale la parte ricorrente ha segnalato alla parte convenuta l'esistenza di omissioni contributive imputabili alla parte CP_2 convenuta datrice di lavoro è costituito dalla avvenuta notificazione del ricorso che ha dato luogo al presente giudizio e del correlato decreto di fissazione della prima udienza, la quale notificazione è stata effettuata dalla parte ricorrente in data 12.04.2023, dunque prima della scadenza del quinquennio previsto dall'art. 3 della L. n. 335/1995 e s.m.i.
* * *
In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto, nei limiti e nei termini sopra precisati.
Le spese di lite riguardanti i rapporti tra la parte ricorrente e la parte convenuta seguono la _4 soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono poste a carico della parte convenuta: tali spese sono liquidate nella misura di euro 6.000,00 e ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Le spese in parola devono essere tuttavia compensate, per 1/3, in ragione dell'accoglimento soltanto parziale del ricorso.
Le spese di lite relative ai rapporti tra la parte ricorrente e la parte convenuta possono essere interamente compensate, tenuto conto della CP_2 peculiare posizione sostanziale e processuale rivestita da quest'ultima; lo stesso vale per quanto riguarda le spese di lite relative ai rapporti tra le due parti convenute.
P.Q.M.
- accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra la parte ricorrente e RO CI CO dal
14.06.2018 al 28.02.2021, svoltosi secondo le modalità indicate in
11 motivazione, e accertata la responsabilità della odierna parte convenuta
, ai sensi dell'art. 2504- _4 bis c.c., per il pagamento dei debiti gravanti su RO CI
CO nei confronti della parte ricorrente, dichiara il diritto della parte ricorrente al pagamento, a carico della odierna parte convenuta , di euro _4
15.380,00 per i titoli parimenti indicati in motivazione (di cui euro
1.950,00, a titolo di TFR);
- per l'effetto, condanna la odierna parte convenuta
[...]
al pagamento, in favore della parte _4 ricorrente, di euro 15.380,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- dichiara l'obbligo della odierna parte convenuta
[...]
di provvedere alla regolarizzazione della _4 posizione contributiva previdenziale della parte ricorrente in riferimento al periodo di lavoro dal 14.06.2018 al 28.02.2021 e, per l'effetto, condanna la odierna parte convenuta
[...]
ad effettuare il relativo pagamento in _4 favore della parte convenuta CP_2
- respinge ogni altra domanda o eccezione;
- condanna la odierna parte convenuta _4
al pagamento delle spese processuali in favore della
[...] parte ricorrente, che liquida, previa compensazione parziale, in euro
4.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e la parte convenuta nonché tra le due parti convenute. CP_2
Velletri, 10 settembre 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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