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Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 09/04/2024, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 57/2021 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 10.01.2024 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), residente in [...] Parte_1 C.F._1
e in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Auditore (PU) CP_1 alla Via F. Di Giorgio Martini n. 3, entrambi elettivamente domiciliati in Urbino alla Via B. da
Montefeltro n. 1, presso lo studio dell'Avv. Gilberta Arcangeli, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione appellanti e
c.f. ), in persona del suo procuratore speciale, con Controparte_2 P.IVA_1 sede in Roma alla Via Salaria n. 44, elettivamente domiciliata in Ancona alla Via Marsala n. 8, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cinelli, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello appellata
Oggetto: leasing immobiliare – sospensione pagamento dei canoni – risarcimento danni, opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 697/2020 in data 8/09.06.2020 del Tribunale di
Ancona CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 697/2020 in data 8/09.06.2020 il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sulla domanda proposta da e CP_1 Parte_1
, anche in qualità di garante, nei confronti di fusa per incorporazione
[...] Controparte_3 in al fine di sentir revocare il d.i. opposto dell'ammontare di Controparte_4
€.45.278,55 a titolo di canoni scaduti e non pagati costituenti il corrispettivo del contratto di leasing immobiliare n. 8513, di tipo traslativo, stipulato in data 5.10.2007 e risolto dalla concedente ex art. 1456 c.c. in data 28.10.2014, avente ad oggetto l'immobile sito in Comune di Auditore (PU), zona industriale, località San Leo nuovo, a sua volta concesso in locazione ad uso commerciale alla in data 30.09.2011, nonché al fine di accertare l'inadempimento di e Org_1 CP_3 condannarla al risarcimento del danno consistente nel canone non percepito dalla sublocataria che non ha potuto usufruire dell'immobile a causa degli omessi lavori di ristrutturazione necessari alla riparazione della copertura dopo il crollo che l'ha resa inagibile o, in via subordinata, al fine di sentir condannare , previa risoluzione del contratto per l'impossibilità sopravvenuta della CP_3 controprestazione ex art. 1463 c.c., alla restituzione di tutte le somme già corrisposte ed al risarcimento del danno per il mancato guadagno, rigettata l'eccezione di inesistenza della procura alle liti conferita da considerata la legittimità dell'utilizzo da parte della concedente della CP_1 clausola risolutiva espressa a fronte del mancato pagamento dei canoni, non potendo essere validamente eccepita la mancanza di godimento dell'immobile avendo l'utilizzatore assunto il rischio di perdita del bene, né l'eccezione ex art. 1460 c.c. in quanto l'obbligo di riparazione spetta all'utilizzatore che solo successivamente potrà ottenere dal concedente l'indennizzo riconosciuto dalla compagnia assicurativa, ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza hanno proposto appello e , anche in qualità CP_1 Parte_1 di garante, chiedendo la riforma della sentenza gravata per non aver considerato la legittimità della sospensione del pagamento dei canoni a fronte dell'inerzia della concedente nel porre rimedio ai gravi danni subiti dal bene concesso in leasing a seguito dell'eccezionale nevicata del febbraio 2012 che, avendo causato il crollo del tetto, ha determinato l'inagibilità dell'immobile e l'impossibilità di godimento da parte della , pertanto la sentenza ha errato per aver ritenuto la Controparte_5 legittimità dell'attivazione della clausola risolutiva espressa e per non aver considerato che l'interruzione dei pagamenti sia avvenuta in conseguenza dell'inadempiuta riparazione della copertura, essendo sul punto intervenuta anche la sentenza del Tribunale di Urbino n. 51/2018, che ha accertato la legittimità della sospensione del pagamento dei canoni da parte di Org_1 sublocataria dell'immobile, rigettando la domanda di rilascio azionata nei suoi confronti da
; il provvedimento impugnato ha riportato solo uno stralcio della clausola contrattuale CP_3
n. 16 circa l'assunzione da parte dell'utilizzatore di tutti i rischi di deterioramento, omettendo di considerare la previsione contenuta nella predetta clausola n. 16 a tenore della quale l'utilizzatore non può autonomamente provvedere al ripristino della funzionalità dell'immobile, ma solo di concerto con la società di leasing e sotto la sua direzione ed omettendo, altresì, di illustrare la facoltà dello stesso di “provvedere immediatamente ed a sue spese” solo “d'accordo con la concedente e con le modalità che saranno da queste indicate”; né corrisponde al vero che fossero previsti tempi diversi per l'adempimento, in quanto entrambe le parti dovevano cooperare e non ha mai CP_3 offerto la propria disponibilità, anzi, essa ha incassato l'indennizzo assicurativo senza eseguire i lavori di ripristino o comunque risarcire l'utilizzatore; la sentenza è erronea anche nella parte in cui ha ritenuto la carenza di prova circa le attività poste in essere dall'utilizzatore per avviare e concludere il ripristino dell'immobile, né per ritenere che, dopo il ripristino, vi fosse il rischio che la concedente non versasse l'indennizzo all'utilizzatore, rigettando pertanto l'eccezione di inadempimento ex art
1460 c.c. per giustificare il proprio;
non ha acceduto alla richiesta transattiva di CP_3 trattenere la somma di €.75.455, quali canoni arretrati dei due contratti di leasing, oltre alla restituzione della somma di €.100.000 per il ripristino del bene, ammontando il totale indennizzo incassato ad €.174.455; il giudicante non ha rilevato l'omessa prova del rispetto degli obblighi contrattuali da parte della concedente e la circostanza che l'impossibilità della prestazione
(pagamento dei canoni) sia imputabile all'inadempimento di quest'ultima e non al caso fortuito e senza neppure fare riferimento alla sentenza del Tribunale di Urbino che ha legittimato la sospensione delle rate da parte della sublocataria;
sussiste, infine, omessa motivazione sia in merito all'applicazione del principio di totale soccombenza delle spese di lite a carico degli appellanti, nonostante il rigetto della domanda di invalidità della procura alle liti rilasciata dagli odierni appellanti, sia in merito alla loro quantificazione.
Si è regolarmente costituito in giudizio , contestando in modo specifico l'avverso Controparte_6 gravame e rilevandone preliminarmente l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., atteso che i motivi di appello sono privi di specificità e si limitano ad un mero richiamo alle difese svolte nel primo grado, nonché l'infondatezza del gravame nel merito evidenziando che in virtù della clausola 4.6 del contratto di leasing in esame l'utilizzatore ha l'obbligo di continuare a corrispondere i canoni mensili anche nel caso di perimento del bene, conseguendone l'illegittimità della sua condotta per aver sospeso il pagamento dei canoni al momento del verificarsi dell'evento neve nell'inverno 2012; le parti hanno inoltre pattuito che fosse l'utilizzatore ad assumersi il rischio di deterioramento parziale o totale dell'immobile e l'obbligo dell'immediato ripristino di eventuali danni subiti dal bene, pertanto l'inadempimento contrattuale è stato posto in essere dalla società utilizzatrice con conseguente infondatezza della pretesa applicazione dell'art. 1463 c.c.; va, inoltre, considerato che alla data del 31.12.2011, quindi anteriormente al verificarsi del crollo del tetto, già sussisteva la morosità della utilizzatrice rispettivamente di €.29.481,04 dal marzo 2011 per il contratto n. 8513 e di €.27.668,26 dal maggio 2011 per il contratto n. 4555; correttamente il giudicante non ha tenuto in considerazione la pronuncia intervenuta tra le parti dinanzi al Tribunale di Urbino, riguardante diversa domanda e comunque prodotta tardivamente;
corretta è la liquidazione delle spese di lite, sia nell'attribuzione a carico di parte appellante in applicazione del principio della soccombenza, sia nella quantificazione in quanto liquidate in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014.
A seguito di ordinanza del 10.01.2024, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione ex art. 342 c.p.c. di inammissibilità in rito del gravame proposto, che non implica un giudizio avente ad oggetto la sua fondatezza, attenendo unicamente alla redazione delle argomentazioni a sostegno della domanda di riforma della sentenza di primo grado ed imponendo che il gravame non sia meramente devolutivo, ma si esplichi in una richiesta di revisione della decisione in chiave critica delle argomentazioni del giudice a quo.
La sollevata eccezione dev'essere disattesa anche alla luce dei principi affermati da Cass. SS.UU. n.
27199/2017 tenuto conto del fatto che l'appellante ha sufficientemente indicato e chiarito i capi della sentenza che intende impugnare e i relativi motivi, idoneamente e comprensibilmente sviluppando la parte volitiva e quella argomentativa. La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. non pare, infatti, comportare una significativa novità dei principi già in precedenza stabiliti in materia di specificità dei motivi d'appello, né la osservanza di particolari tecniche redazionali, dovendosi sempre tenere presente l'obiettivo della previsione che è quello di porre sia il giudice sia la parte appellata in grado di compiutamente conoscere le critiche svolte rispetto alla sentenza, per quest'ultima al fine di poter esplicare il suo esercizio di difesa in merito. Che tali requisiti siano nella specie soddisfatti si evince dalla piena estrinsecazione del contraddittorio, essendo risultato che i motivi di appello sono stati inequivocabilmente e pienamente intesi dall'appellata.
Può, quindi, passarsi all'esame delle doglianze contenute nell'atto di appello, con cui viene censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui il giudicante ha reputato di confermare la pretesa monitoria avente ad oggetto il pagamento dei canoni di locazione finanziaria senza accogliere l'eccezione a tenore della quale inadimplenti non est adimplendum, in ragione dell'accertata e dichiarata inagibilità del bene da parte del per fatto imputabile unicamente all'inerzia della CP_7 società appellata, che è risultata inadempiente all'obbligo di indicare le modalità di riparazione dei danni provocati dal sia pure imprevedibile ed inevitabile evento atmosferico, come peraltro stabilito nel modulo contrattuale da essa unilateralmente predisposto e che, nonostante abbia ottenuto l'indennizzo dalla compagnia assicurativa, non ha cooperato con la società utilizzatrice in merito alle attività di ripristino dell'immobile.
Il giudicante, inoltre, avrebbe ulteriormente errato nel dichiarare la legittimità dell'attivazione della clausola risolutiva espressa a fronte del mancato pagamento dei canoni di leasing ad opera dell'appellante, lì dove la società concedente avrebbe dovuto provvedere alla riparazione della copertura: in tal caso, si sarebbe evirata la conseguente impossibilità di godimento da parte della subconduttrice che, con sentenza del Tribunale di Urbino n. 51/2018, passata in giudicato, Org_1
è stata a sua volta riconosciuta legittimata ad interrompere i pagamenti del canone di locazione dovuti in favore dell'attuale appellante, essendo venuta meno all'esercizio dei “poteri di CP_3 controllo, di vigilanza e, in genere, di custodia spettanti al proprietario locatore, il quale conserva un effettivo potere fisico sull'entità immobiliare locata - ancorché in un ambito in parte diverso da quello in cui si esplica il potere di custodia del conduttore -, con conseguente obbligo di vigilanza sullo stato di conservazione delle strutture edilizie” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16422 del 27/07/2011).
In virtù delle ragioni predette, deve ritenersi che legittima sia stata la sospensione nel pagamento dei canoni locatizi da parte della e che, conseguentemente, non possa essere riconosciuto a Org_1 suo carico alcun inadempimento, né dichiarata la risoluzione del contratto di locazione” (cfr. sent.
n. 51/2108).
La censura è infondata.
Reputa il Collegio come con logica e condivisibile motivazione il giudice di prime cure abbia correttamente evidenziato la circostanza che, “a fronte del mancato pagamento dei canoni di leasing da parte dell'utilizzatore fin dal mese di marzo 2011, si è legittimamente avvalsa della CP_3 clausola risolutiva espressa ex art. 21, comma 1 del contratto, risolvendolo di diritto”, in mancanza di prova dell'estinzione dell'obbligazione per intervenuto puntuale pagamento (cfr. pag. 13 sent.), pertanto non è invocabile ad opera della società appellante il principio di diritto previsto dall'art. 1460
c.c. in quanto l'inadempimento dell'utilizzatore è stato posto in essere dal mese di marzo 2011, quindi quasi un anno prima dal verificarsi dell'evento atmosferico che ha procurato i danni alla copertura dell'immobile condotto in leasing, pertanto in epoca antecedente al sinistro subito che, in modo assorbente su ogni altra questione controversa, non può in tale sede essere eccepito ex art. 1460 c.c.
La circostanza è da ritenersi del tutto pacifica tra le parti, in quanto la società utilizzatrice non ha contestato con l'atto di opposizione di aver onorato i canoni oggetto della richiesta d'ingiunzione, bensì ha eccepito di non essere più tenuta ad adempiere in presenza dell'inadempimento della controparte: ebbene, pur a voler concedere contro ogni oggettiva evidenza che l'appellante non fosse da ritenersi morosa alla data del verificarsi dell'evento dannoso, è da riscontrare che non vi è, comunque, alcuna prova in atti, né documentale, né orale, che la stessa si sia fatta parte diligente per attivare la procedura prevista dall'artt. 16.2 del contratto di leasing per la sostituzione, nonché per la
“rimessa in efficienza ed in pristino” delle parti dell'immobile rimaste danneggiate, nel senso di dover
“provvedere immediatamente ed a sue spese, d'accordo con la Concedente e con le modalità che saranno da questa indicate”, in quanto solo l'espletamento della descritta procedura avrebbe consentito di accedere all'indennizzo assicurativo, per di più se si consideri che risulta stabilito in contratto come ogni evento dannoso riguardante il bene locato resti a carico dell'utilizzatore senza poter costituire causa di esenzione dall'obbligo del pagamento dei ratei periodici pattuiti.
La mancanza dei presupposti per l'applicazione al caso di specie dell'eccezione di inadempimento disciplinato dall'art 1460 c.c. ha pienamente legittimato il ricorso alla clausola risolutiva espressa ex art. 21 del contratto di leasing, correttamente attivata dalla società appellata e rende superflua ogni ulteriore valutazione sulle vicende del rapporto di sublocazione intercorso tra la società appellante e la propria conduttrice e già definite dal Tribunale di Urbino con la menzionata sentenza.
Non appare suscettibile di accoglimento neppure l'ultimo motivo concernente la condanna al pagamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza e il loro ammontare, essendo emersa l'esistenza del credito ingiunto confermato in sede di opposizione e l'applicazione degli onorari medi della tariffa ratione temporis applicabile.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello proposto dev'essere rigettato e la sentenza di primo grado interamente confermata.
Le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n.
228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico degli appellanti (cfr. Cass. civile, sez. II,
5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. CP_1 Parte_1
697/2020 in data 8/09.06.2020 del Tribunale di Ancona, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna gli appellanti alla refusione in via solidale, in favore di parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi €.6.946 (di cui €.
2.058 per studio controversia, €.
1.418 per fase introduttiva ed €.
3.470 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 3.04.2024.
Il Presidente
dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 57/2021 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 10.01.2024 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), residente in [...] Parte_1 C.F._1
e in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Auditore (PU) CP_1 alla Via F. Di Giorgio Martini n. 3, entrambi elettivamente domiciliati in Urbino alla Via B. da
Montefeltro n. 1, presso lo studio dell'Avv. Gilberta Arcangeli, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'atto di citazione appellanti e
c.f. ), in persona del suo procuratore speciale, con Controparte_2 P.IVA_1 sede in Roma alla Via Salaria n. 44, elettivamente domiciliata in Ancona alla Via Marsala n. 8, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cinelli, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello appellata
Oggetto: leasing immobiliare – sospensione pagamento dei canoni – risarcimento danni, opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 697/2020 in data 8/09.06.2020 del Tribunale di
Ancona CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 697/2020 in data 8/09.06.2020 il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sulla domanda proposta da e CP_1 Parte_1
, anche in qualità di garante, nei confronti di fusa per incorporazione
[...] Controparte_3 in al fine di sentir revocare il d.i. opposto dell'ammontare di Controparte_4
€.45.278,55 a titolo di canoni scaduti e non pagati costituenti il corrispettivo del contratto di leasing immobiliare n. 8513, di tipo traslativo, stipulato in data 5.10.2007 e risolto dalla concedente ex art. 1456 c.c. in data 28.10.2014, avente ad oggetto l'immobile sito in Comune di Auditore (PU), zona industriale, località San Leo nuovo, a sua volta concesso in locazione ad uso commerciale alla in data 30.09.2011, nonché al fine di accertare l'inadempimento di e Org_1 CP_3 condannarla al risarcimento del danno consistente nel canone non percepito dalla sublocataria che non ha potuto usufruire dell'immobile a causa degli omessi lavori di ristrutturazione necessari alla riparazione della copertura dopo il crollo che l'ha resa inagibile o, in via subordinata, al fine di sentir condannare , previa risoluzione del contratto per l'impossibilità sopravvenuta della CP_3 controprestazione ex art. 1463 c.c., alla restituzione di tutte le somme già corrisposte ed al risarcimento del danno per il mancato guadagno, rigettata l'eccezione di inesistenza della procura alle liti conferita da considerata la legittimità dell'utilizzo da parte della concedente della CP_1 clausola risolutiva espressa a fronte del mancato pagamento dei canoni, non potendo essere validamente eccepita la mancanza di godimento dell'immobile avendo l'utilizzatore assunto il rischio di perdita del bene, né l'eccezione ex art. 1460 c.c. in quanto l'obbligo di riparazione spetta all'utilizzatore che solo successivamente potrà ottenere dal concedente l'indennizzo riconosciuto dalla compagnia assicurativa, ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza hanno proposto appello e , anche in qualità CP_1 Parte_1 di garante, chiedendo la riforma della sentenza gravata per non aver considerato la legittimità della sospensione del pagamento dei canoni a fronte dell'inerzia della concedente nel porre rimedio ai gravi danni subiti dal bene concesso in leasing a seguito dell'eccezionale nevicata del febbraio 2012 che, avendo causato il crollo del tetto, ha determinato l'inagibilità dell'immobile e l'impossibilità di godimento da parte della , pertanto la sentenza ha errato per aver ritenuto la Controparte_5 legittimità dell'attivazione della clausola risolutiva espressa e per non aver considerato che l'interruzione dei pagamenti sia avvenuta in conseguenza dell'inadempiuta riparazione della copertura, essendo sul punto intervenuta anche la sentenza del Tribunale di Urbino n. 51/2018, che ha accertato la legittimità della sospensione del pagamento dei canoni da parte di Org_1 sublocataria dell'immobile, rigettando la domanda di rilascio azionata nei suoi confronti da
; il provvedimento impugnato ha riportato solo uno stralcio della clausola contrattuale CP_3
n. 16 circa l'assunzione da parte dell'utilizzatore di tutti i rischi di deterioramento, omettendo di considerare la previsione contenuta nella predetta clausola n. 16 a tenore della quale l'utilizzatore non può autonomamente provvedere al ripristino della funzionalità dell'immobile, ma solo di concerto con la società di leasing e sotto la sua direzione ed omettendo, altresì, di illustrare la facoltà dello stesso di “provvedere immediatamente ed a sue spese” solo “d'accordo con la concedente e con le modalità che saranno da queste indicate”; né corrisponde al vero che fossero previsti tempi diversi per l'adempimento, in quanto entrambe le parti dovevano cooperare e non ha mai CP_3 offerto la propria disponibilità, anzi, essa ha incassato l'indennizzo assicurativo senza eseguire i lavori di ripristino o comunque risarcire l'utilizzatore; la sentenza è erronea anche nella parte in cui ha ritenuto la carenza di prova circa le attività poste in essere dall'utilizzatore per avviare e concludere il ripristino dell'immobile, né per ritenere che, dopo il ripristino, vi fosse il rischio che la concedente non versasse l'indennizzo all'utilizzatore, rigettando pertanto l'eccezione di inadempimento ex art
1460 c.c. per giustificare il proprio;
non ha acceduto alla richiesta transattiva di CP_3 trattenere la somma di €.75.455, quali canoni arretrati dei due contratti di leasing, oltre alla restituzione della somma di €.100.000 per il ripristino del bene, ammontando il totale indennizzo incassato ad €.174.455; il giudicante non ha rilevato l'omessa prova del rispetto degli obblighi contrattuali da parte della concedente e la circostanza che l'impossibilità della prestazione
(pagamento dei canoni) sia imputabile all'inadempimento di quest'ultima e non al caso fortuito e senza neppure fare riferimento alla sentenza del Tribunale di Urbino che ha legittimato la sospensione delle rate da parte della sublocataria;
sussiste, infine, omessa motivazione sia in merito all'applicazione del principio di totale soccombenza delle spese di lite a carico degli appellanti, nonostante il rigetto della domanda di invalidità della procura alle liti rilasciata dagli odierni appellanti, sia in merito alla loro quantificazione.
Si è regolarmente costituito in giudizio , contestando in modo specifico l'avverso Controparte_6 gravame e rilevandone preliminarmente l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., atteso che i motivi di appello sono privi di specificità e si limitano ad un mero richiamo alle difese svolte nel primo grado, nonché l'infondatezza del gravame nel merito evidenziando che in virtù della clausola 4.6 del contratto di leasing in esame l'utilizzatore ha l'obbligo di continuare a corrispondere i canoni mensili anche nel caso di perimento del bene, conseguendone l'illegittimità della sua condotta per aver sospeso il pagamento dei canoni al momento del verificarsi dell'evento neve nell'inverno 2012; le parti hanno inoltre pattuito che fosse l'utilizzatore ad assumersi il rischio di deterioramento parziale o totale dell'immobile e l'obbligo dell'immediato ripristino di eventuali danni subiti dal bene, pertanto l'inadempimento contrattuale è stato posto in essere dalla società utilizzatrice con conseguente infondatezza della pretesa applicazione dell'art. 1463 c.c.; va, inoltre, considerato che alla data del 31.12.2011, quindi anteriormente al verificarsi del crollo del tetto, già sussisteva la morosità della utilizzatrice rispettivamente di €.29.481,04 dal marzo 2011 per il contratto n. 8513 e di €.27.668,26 dal maggio 2011 per il contratto n. 4555; correttamente il giudicante non ha tenuto in considerazione la pronuncia intervenuta tra le parti dinanzi al Tribunale di Urbino, riguardante diversa domanda e comunque prodotta tardivamente;
corretta è la liquidazione delle spese di lite, sia nell'attribuzione a carico di parte appellante in applicazione del principio della soccombenza, sia nella quantificazione in quanto liquidate in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014.
A seguito di ordinanza del 10.01.2024, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione ex art. 342 c.p.c. di inammissibilità in rito del gravame proposto, che non implica un giudizio avente ad oggetto la sua fondatezza, attenendo unicamente alla redazione delle argomentazioni a sostegno della domanda di riforma della sentenza di primo grado ed imponendo che il gravame non sia meramente devolutivo, ma si esplichi in una richiesta di revisione della decisione in chiave critica delle argomentazioni del giudice a quo.
La sollevata eccezione dev'essere disattesa anche alla luce dei principi affermati da Cass. SS.UU. n.
27199/2017 tenuto conto del fatto che l'appellante ha sufficientemente indicato e chiarito i capi della sentenza che intende impugnare e i relativi motivi, idoneamente e comprensibilmente sviluppando la parte volitiva e quella argomentativa. La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. non pare, infatti, comportare una significativa novità dei principi già in precedenza stabiliti in materia di specificità dei motivi d'appello, né la osservanza di particolari tecniche redazionali, dovendosi sempre tenere presente l'obiettivo della previsione che è quello di porre sia il giudice sia la parte appellata in grado di compiutamente conoscere le critiche svolte rispetto alla sentenza, per quest'ultima al fine di poter esplicare il suo esercizio di difesa in merito. Che tali requisiti siano nella specie soddisfatti si evince dalla piena estrinsecazione del contraddittorio, essendo risultato che i motivi di appello sono stati inequivocabilmente e pienamente intesi dall'appellata.
Può, quindi, passarsi all'esame delle doglianze contenute nell'atto di appello, con cui viene censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui il giudicante ha reputato di confermare la pretesa monitoria avente ad oggetto il pagamento dei canoni di locazione finanziaria senza accogliere l'eccezione a tenore della quale inadimplenti non est adimplendum, in ragione dell'accertata e dichiarata inagibilità del bene da parte del per fatto imputabile unicamente all'inerzia della CP_7 società appellata, che è risultata inadempiente all'obbligo di indicare le modalità di riparazione dei danni provocati dal sia pure imprevedibile ed inevitabile evento atmosferico, come peraltro stabilito nel modulo contrattuale da essa unilateralmente predisposto e che, nonostante abbia ottenuto l'indennizzo dalla compagnia assicurativa, non ha cooperato con la società utilizzatrice in merito alle attività di ripristino dell'immobile.
Il giudicante, inoltre, avrebbe ulteriormente errato nel dichiarare la legittimità dell'attivazione della clausola risolutiva espressa a fronte del mancato pagamento dei canoni di leasing ad opera dell'appellante, lì dove la società concedente avrebbe dovuto provvedere alla riparazione della copertura: in tal caso, si sarebbe evirata la conseguente impossibilità di godimento da parte della subconduttrice che, con sentenza del Tribunale di Urbino n. 51/2018, passata in giudicato, Org_1
è stata a sua volta riconosciuta legittimata ad interrompere i pagamenti del canone di locazione dovuti in favore dell'attuale appellante, essendo venuta meno all'esercizio dei “poteri di CP_3 controllo, di vigilanza e, in genere, di custodia spettanti al proprietario locatore, il quale conserva un effettivo potere fisico sull'entità immobiliare locata - ancorché in un ambito in parte diverso da quello in cui si esplica il potere di custodia del conduttore -, con conseguente obbligo di vigilanza sullo stato di conservazione delle strutture edilizie” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16422 del 27/07/2011).
In virtù delle ragioni predette, deve ritenersi che legittima sia stata la sospensione nel pagamento dei canoni locatizi da parte della e che, conseguentemente, non possa essere riconosciuto a Org_1 suo carico alcun inadempimento, né dichiarata la risoluzione del contratto di locazione” (cfr. sent.
n. 51/2108).
La censura è infondata.
Reputa il Collegio come con logica e condivisibile motivazione il giudice di prime cure abbia correttamente evidenziato la circostanza che, “a fronte del mancato pagamento dei canoni di leasing da parte dell'utilizzatore fin dal mese di marzo 2011, si è legittimamente avvalsa della CP_3 clausola risolutiva espressa ex art. 21, comma 1 del contratto, risolvendolo di diritto”, in mancanza di prova dell'estinzione dell'obbligazione per intervenuto puntuale pagamento (cfr. pag. 13 sent.), pertanto non è invocabile ad opera della società appellante il principio di diritto previsto dall'art. 1460
c.c. in quanto l'inadempimento dell'utilizzatore è stato posto in essere dal mese di marzo 2011, quindi quasi un anno prima dal verificarsi dell'evento atmosferico che ha procurato i danni alla copertura dell'immobile condotto in leasing, pertanto in epoca antecedente al sinistro subito che, in modo assorbente su ogni altra questione controversa, non può in tale sede essere eccepito ex art. 1460 c.c.
La circostanza è da ritenersi del tutto pacifica tra le parti, in quanto la società utilizzatrice non ha contestato con l'atto di opposizione di aver onorato i canoni oggetto della richiesta d'ingiunzione, bensì ha eccepito di non essere più tenuta ad adempiere in presenza dell'inadempimento della controparte: ebbene, pur a voler concedere contro ogni oggettiva evidenza che l'appellante non fosse da ritenersi morosa alla data del verificarsi dell'evento dannoso, è da riscontrare che non vi è, comunque, alcuna prova in atti, né documentale, né orale, che la stessa si sia fatta parte diligente per attivare la procedura prevista dall'artt. 16.2 del contratto di leasing per la sostituzione, nonché per la
“rimessa in efficienza ed in pristino” delle parti dell'immobile rimaste danneggiate, nel senso di dover
“provvedere immediatamente ed a sue spese, d'accordo con la Concedente e con le modalità che saranno da questa indicate”, in quanto solo l'espletamento della descritta procedura avrebbe consentito di accedere all'indennizzo assicurativo, per di più se si consideri che risulta stabilito in contratto come ogni evento dannoso riguardante il bene locato resti a carico dell'utilizzatore senza poter costituire causa di esenzione dall'obbligo del pagamento dei ratei periodici pattuiti.
La mancanza dei presupposti per l'applicazione al caso di specie dell'eccezione di inadempimento disciplinato dall'art 1460 c.c. ha pienamente legittimato il ricorso alla clausola risolutiva espressa ex art. 21 del contratto di leasing, correttamente attivata dalla società appellata e rende superflua ogni ulteriore valutazione sulle vicende del rapporto di sublocazione intercorso tra la società appellante e la propria conduttrice e già definite dal Tribunale di Urbino con la menzionata sentenza.
Non appare suscettibile di accoglimento neppure l'ultimo motivo concernente la condanna al pagamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza e il loro ammontare, essendo emersa l'esistenza del credito ingiunto confermato in sede di opposizione e l'applicazione degli onorari medi della tariffa ratione temporis applicabile.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'appello proposto dev'essere rigettato e la sentenza di primo grado interamente confermata.
Le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n.
228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico degli appellanti (cfr. Cass. civile, sez. II,
5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. CP_1 Parte_1
697/2020 in data 8/09.06.2020 del Tribunale di Ancona, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna gli appellanti alla refusione in via solidale, in favore di parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi €.6.946 (di cui €.
2.058 per studio controversia, €.
1.418 per fase introduttiva ed €.
3.470 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 3.04.2024.
Il Presidente
dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani