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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/01/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16076/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
-dott. Michele GUERNELLI Presidente Relatore est.
--dott. Vittorio SERRA Giudice
- dott. Roberta DIOGUARDI Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16076/20 promossa da:
(P. IVA ) con il patrocinio degli dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Walter Fidone, elettivamente domiciliata in LO, via Ugo Bassi n. 15, presso il difensore
ATTRICE
contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
Rosalia Del Vecchio, elettivamente domiciliata in LO, Galleria del Toro n.3, presso il difensore e
1 (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
Mariantonella Ninivaggi, elettivamente domiciliato in LO, via San Procolo n.
7, presso il difensore
CONVENUTI
DECISA SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 3 ottobre 2024.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la agiva in Parte_1
giudizio nei confronti di omandando CP_2 Controparte_1 il risarcimento della somma di € 25.137,77, oltre interessi, a titolo di preteso inadempimento contrattuale imputabile alla società Parte_2
e spese del procedimento Tribunale di LO RG n. 10901/2018.
[...]
Parte attrice, inoltre, addebitava ai convenuti anche una responsabilità ex art. 2476
c.c. nell'esercizio delle cariche di amministratore di fatto e socio cogestore di Pt_2
nei confronti del solo agiva anche, iure successionis, quale CP_2
erede di ex amministratore di Persona_1 Pt_2
A sostegno della domanda , società che svolge attività di affitto e Pt_1
gestione di immobili, esponeva anzitutto di essersi rivolta nel corso del 2008, a
(la cui compagine sociale era costituita da Pt_2 CP_2 CP_1
entrambi soci al 50%) per ricevere assistenza nella predisposizione di
[...]
un contratto di locazione abitativa agevolata ex art. 2, III comma, L. 431/98 per il proprio immobile sito in LO, via dell'Osservanza n. 41; avrebbe dovuto curare la predisposizione del testo contrattuale, la Pt_2
determinazione del canone di locazione e le pratiche di denuncia ICI per conto di
; Pt_1
2 l'attività commissionata ad veniva effettivamente svolta e il contratto di Pt_2 locazione dell'immobile in LO, via dell'Osservanza n. 41 veniva sottoscritto ER tra e la conduttrice sig.ra in data 01/03/08; Pt_1
UPPI quantificava il canone convenzionale annuo minimo in € 37.000,00, a cui si adeguava applicando un canone di € 37.200,00, e predisponeva il Pt_1 modello per l'applicazione delle aliquote 2008 a fini ICI che veniva sottoscritto il
20/3/2008 dal legale rappresentante di ed inviato al Comune di Pt_1
LO con barrata la voce “aliquota zero per mille”; in data 31/12/15 (quando l'a.u. di era già deceduto) riceveva Pt_2 Pt_1
dal Comune di LO due avvisi di accertamento con i quali le veniva contestato il mancato possesso dei requisiti necessari per autoliquidarsi l'imposta mediante aliquota agevolata “zero per mille”, in ragione della erronea quantificazione contrattuale del canone e venivano irrogate le sanzioni n. 97958/2010 per €
7.238,00 e n.79041/2011 per € 7.164,00, che provvedeva a versare Pt_1
al Comune.
Parte attrice faceva presente che l'odierna controversia era stata preceduta da altro procedimento dinnanzi al Tribunale di LO (RG n. 10901/2018) volto a tentare di recuperare l'importo versato a titolo di sanzione al Comune di LO ed asseritamente riconducibile alla scorrettezza dell'operato di in sede di Pt_2 quantificazione del canone contrattuale e dell'aliquota a fini ICI.
Tale procedimento si concludeva, previo esperimento di CTU, con la pronuncia di sentenza n. 118/2020, la quale accertava che il contratto di locazione concluso tra ER
e la sig.ra , così come predisposto dalla società non aveva Pt_1 Pt_2
i requisiti per rientrare nell'art. 2, comma 3, L. 431/1998 e godere di aliquota
“agevolata” in quanto il canone concordato risultava errato. Pertanto, eniva Pt_2 condannata a risarcire a la somma di € 14.402,00 a titolo di Pt_1
inadempimento contrattuale, oltre rivalutazione monetaria, interessi e condanna al pagamento delle spese di lite.
3 Di tale somma, poi aumentata e pari complessivamente ad € 25.137,77 oltre interessi, domanda in questa sede di essere ristorata dagli allora soci Pt_1
di Pt_2 CP_2 CP_1
La società attrice, inoltre, addebitava agli odierni convenuti di avere rivestito, rispettivamente, quanto a la carica di amministratore di fatto e, quanto a CP_2
di socio cogestore di ritenendoli responsabili di condotte di mala CP_1 Pt_2 gestio ex art. 2476 c.c., nella specie per: i) avere affidato l'amministrazione della società ad un soggetto asseritamente privo delle qualità personali e professionali per poter rivestire la carica, ii) avere omesso di sollecitare l'amministratore a stipulare una polizza R.C. per i danni eventualmente procurati dalla società a terzi,
iii) avere omesso di iscrivere tempestivamente al Registro Imprese la cessazione dalla carica di amministratore, per decesso, di e iv) avere omesso di Persona_1
nominare tempestivamente un nuovo amministratore;
v) avere omesso di conferire al curatore nominato dal Tribunale ex art. 78 c.p.c. , dott.ssa i poteri Persona_3
necessari per partecipare al procedimento RG. 10901/2018 dinnanzi al Tribunale di
LO, così omettendo di accettare una transazione a chiusura della vertenza;
vi) aver omesso di porre in liquidazione la società sussistendone i presupposti di legge;
vii) avere trasferito il know how di resso altra società. Pt_2
Nei confronti di poi, addebitava la mancata sottoscrizione di CP_2
una polizza R.C. a copertura dei danni cagionati dalla società a terzi (sub. ii)) anche in qualità di erede di ex amministratore di Persona_1 Pt_2
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data
01/04/21 si costituiva in giudizio contestando in fatto e in Controparte_1
diritto le allegazioni e deduzioni avversarie ed instando per il rigetto della domanda;
la difesa del inoltre, domandava la condanna di parte attrice ex art. 96, CP_1
I comma, c.p.c.
Con ulteriore comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 02/04/21 si costituiva in giudizio he, in via preliminare, CP_2
4 eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea in ragione della sua estraneità al procedimento da cui è scaturita la pronuncia della sentenza n. 118/2020 emessa dal
Tribunale di LO e, nel merito, contestava in fatto e in diritto le allegazioni e deduzioni avversarie domandando il rigetto della domanda.
All'udienza di comparizione delle parti del 22/04/21 (tenutasi con modalità cartolare) il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
Con provvedimento fuori udienza del 03/08/22 il Giudice rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti, ad eccezione dell'ordine di esibizione richiesto da parte attrice nei confronti di , che veniva eseguito con diretta consegna CP_3
al difensore di parte attrice, come disposto dal G.I. dopo alcuni rinvii.
All'udienza del 14/03/24, le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Infine, all'udienza del 03/10/24 (tenutasi con modalità cartolare) il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. In via preliminare, sull'eccezione di inammissibilità della domanda
La difesa del convenuto a eccepito, in sede di comparsa di costituzione e CP_2 risposta, l'inammissibilità della domanda proposta da sostenendo Pt_1 che l'intenzione di parte attrice sarebbe quella di azionare nei confronti degli odierni convenuti la sentenza n. 118/2020 emessa in suo favore dal Tribunale di LO nei confronti della società di cui e Parte_2 CP_2
rano soci al 50%. CP_1
ostiene, infatti, che tale sentenza sia res inter alios acta e che, non avendo CP_2
preso parte al procedimento da cui la stessa è scaturita, quest'ultima non possa essergli oggi opposta.
L'eccezione non è meritevole di accoglimento.
Ed invero, la domanda avanzata da parte attrice ha un duplice contenuto: da un lato, mira a recuperare, sotto forma di condanna al risarcimento del danno, la somma che
5 sostiene avere indebitamente versato al Comune di LO a titolo Pt_1
di sanzione amministrativa (oltre alle spese del procedimento RG n. 10901/2018)
e, dall'altro, a far valere una responsabilità per mala gestio, ex art. 2476 c.c., nei confronti dei convenuti.
Orbene, per quanto concerne il primo punto, non si pone un problema di inammissibilità della domanda giacché la sentenza emessa dal Tribunale di
LO, che è e resta resa fra diversi soggetti (tra ed , viene Pt_1 Pt_2
in questa sede in gioco solo e limitatamente agli accertamenti di fatto in essa contenuti (v. infra) nella misura in cui il terzo sia titolare di una situazione giuridica dipendente e come fatto storico idoneo a fornire elementi suscettibili di valutazione probatoria (cd. efficacia riflessa del giudicato, cfr. ad es. Cass. 15599/2019) e non, invece, quanto alle conseguenze in punto di diritto.
2.1 Nel merito, sulla responsabilità da inadempimento
Quanto alla dedotta responsabilità da inadempimento degli odierni convenuti la vertenza tra origine dall'attività di consulenza che a CP_2 CP_1 Pt_2
svolto in favore di;
in particolare, era stata incaricata di Pt_1 Pt_2
predisporre il testo contrattuale del contratto di locazione che Pt_1
ER avrebbe dovuto sottoscrivere con la sig.ra (poi effettivamente sottoscritto in data 01/03/08), stabilire un congruo canone di locazione e portare a termine le pratiche di denuncia ICI per conto di . Pt_1
Orbene, a fronte dell'accertamento disposto dal Comune di LO, poi confluito nelle sanzioni n. 97958/2010 e n.79041/2011 a carico di , con sent. Pt_1
118/2020 il Tribunale di LO ha riscontato che, conformemente a quanto contestato dal Comune, il canone di locazione del contratto sottoscritto tra
ER
e la sig.ra era inferiore a quello minimo imposto dall'accordo Pt_1
territoriale in vigore al momento della sottoscrizione del contratto e che, di conseguenza, la dichiarazione ai fini ICI non poteva soddisfare le condizioni definite dagli accordi per l'aliquota” zero per mille”.
6 Ciò premesso, può comunque dubitarsi che l'erronea applicazione del canone contrattuale da parte di (pari ad € 37.200,00) sia imputabile al solo Pt_1
operato di ovvero, per quanto qui rileva, ai suoi soci odierni convenuti. Pt_2
In disparte la questione inerente i soggetti coinvolti nel contratto di locazione
( con sede allo stesso indirizzo dell'immobile locato, il suo a.u. Parte_1
coniuge della conduttrice, socia unica della società al 29.3.2021 secondo la visura
RI doc. 1 di cui non è stata eccepita né allegata la simulazione, invero, in CP_2
primo luogo, può ritenersi che la determinazione del canone di locazione (v. doc. 5 parte attrice, non firmato) sia stata disposta da nche sulla base di dati forniti Pt_2
dalla stessa . In particolare, non si vede come potesse Pt_1 Pt_2 qualificare l'immobile oggetto di locazione come “immobile di pregio” o non di pregio, senza elementi forniti da , con conseguente quantificazione Pt_1 del canone in un range tra min. € 37.000,00 e max. € 54.020,00.
Inoltre, è da ricondurre a (e alla conduttrice) anche la scelta di Pt_1
applicare un canone di locazione prossimo al minimo rispetto a quello indicato da i.e. di € 37.200,00) anziché un canone più elevato che, laddove superiore ad Pt_2
€ 45. 554,00, sarebbe comunque rientrato nel range ritenuto corretto dal Comune di
LO (v. docc. 7 e 8 parte attrice), così lasciando esente da Pt_1
sanzioni.
2.1.1 Anche diversamente opinando, sulla responsabilità ex art. 2476 c.c.
La società attrice ha addebitato ai convenuti anche una responsabilità ex art. 2476
c.c. muovendo dal presupposto che il convenuto bbia rivestito la carica di CP_2
amministratore di fatto di uella di socio cogestore ex art. 2476, Pt_2 CP_1
VIII (già VII comma), c.c.
In particolare, ha individuato le condotte di mala gestio Pt_1 asseritamente ascrivibili ai convenuti nell' i) avere affidato l'amministrazione della società ad un soggetto asseritamente privo delle qualità personali e professionali
7 per poter rivestire la carica, ii) avere omesso di sollecitare l'amministratore a stipulare una polizza R.C. per i danni eventualmente procurati dalla società a terzi,
iii) avere omesso di iscrivere tempestivamente al Registro Imprese la cessazione dalla carica di amministratore, per decesso, di e iv) avere omesso di Persona_1
nominare tempestivamente un nuovo amministratore, v) avere omesso di conferire al curatore nominato dal Tribunale ex art. 78 c.p.c., Dott.ssa i poteri Persona_3
necessari per partecipare al procedimento RG. 10901/2018 dinnanzi al Tribunale di
LO, così omettendo di accettare una transazione a chiusura della vertenza, vi) per aver omesso di porre in liquidazione la società sussistendone i presupposti di legge, vii) avere trasferito il know how di resso altra società. Pt_2
Ciò premesso, tuttavia, parte attrice ha omesso di comprovare sia il possesso delle qualifiche attribuite a he l'effettivo compimento di condotte CP_2 CP_1
di mala gestio rilevanti ex art. 2476 c.c.
Ed invero, per quel che concerne le qualifiche, difetta la prova del fatto che CP_2
e bbiano ricoperto, rispettivamente, il ruolo di amministratore di fatto e CP_1
di socio cogestore di Pt_2
Per quanto concerne il convenuto infatti, occorre rammentare che, al fine CP_2 dell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, “è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori
o i clienti o in qualunque settore gestionale dell'attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento rappresenta oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità”
(cfr. Cass. civ. n. 23151/2023); tuttavia, nessuna di tali circostanze è stata allegata né a fortiori provata da parte attrice.
Parimenti, quanto a on è stata fornita prova dei presupposti, oggettivi e CP_1 soggettivi, prescritti dal comma VIII dell'art. 2476 c.c. (v. in proposito Tribunale
Roma Sez. spec. Impresa, 31/01/2021).
8 Per quanto riguarda, poi, gli specifici addebiti di responsabilità di cui sopra, la maggior parte omissivi:
i) si tratta di addebito nei confronti dei soci, privo di nesso di causalità rispetto ad un ipotetico danno nei confronti di , meramente generico e non Pt_1 suffragato da alcunché (certo non la mera età avanzata dell'amministratore di diritto, padre dell'odierno convenuto CP_2
ii) i convenuti (né l'amministratore di diritto) non erano gravati di alcun obbligo in tal senso e, in ogni caso, anche laddove la società avesse sottoscritto una Pt_2 polizza R.C., non è affatto scontato che quest'ultima avrebbe necessariamente operato a favore di;
Pt_1
iii) non si evince quale tipo di danno sia derivato a dal mancato Pt_1 aggiornamento del Registro Imprese, né di quali “benefici illeciti” i convenuti abbiano goduto;
iv) si tratta di addebito nei confronti dei soci, che non erano gravati di alcun obbligo in tal senso;
v) né i convenuti né il curatore nominato erano gravati di alcun obbligo in tal senso,
e la “convenienza” dell'accettazione della proposta nell'altro giudizio è mera valutazione unilaterale di parte attrice;
vi) i convenuti non erano gravati di alcun obbligo in tal senso;
vii) non vi è prova di alcun trasferimento di know how né del suo contenuto, così come di un presunto “svuotamento” di UPPI in favore del nuovo organismo fondato da Confabitare). CP_2
Parte attrice ha riproposto l'addebito sub ii) - mancata sottoscrizione di una polizza
R.C. a copertura dei danni cagionati dalla società a terzi – anche iure successionis, nei confronti di quale erede di . CP_2 Persona_1
Sul punto, da un lato, occorre evidenziare l'effettiva sussistenza in capo ad ella qualità di erede dell'ex amministratore di CP_2 Pt_2 ER1
giacché la rinuncia all'eredità da questi disposta in data 28/12/17 è
[...] intervenuta in un momento successivo all'accettazione per facta concludentia da
9 parte del convenuto (che ha chiesto e ottenuto il rimborso di somme presso POSTE
ITALIANE SPA di un libretto di risparmio cointestato al de cuius, doc. 49 e ss. parte attrice direttamente alla stessa esibiti dal terzo su ordine del G.I.), ed è quindi inefficace;
dall'altro, il convenuto non può comunque essere ritenuto CP_2
responsabile per fatto del suo dante causa in quanto, come già esposto, né CP_2
padre né figlio erano obbligati a stipulare alcuna polizza R.C. CP_2
Ne consegue che la domanda deve essere rigettata.
2.2 Sulla responsabilità ex art. 96 c.p.c.
Per quel che concerne la richiesta di condanna per lite temeraria, ex art. 96, I comma c.p.c., avanzata dal convenuto ei confronti della società attrice, occorre CP_1
rilevare come la stessa postuli, in generale, la prova, oltre che della mala fede di controparte ovvero della sua colpa grave, anche del pregiudizio effettivamente e concretamente subito a causa dell'altrui comportamento processuale “abusivo”. Ciò posto, nel presente giudizio, la difesa di si è limitata a dedurre la CP_1
responsabilità aggravata di senza, tuttavia, svolgere alcuna specifica Pt_1
allegazione, oltre che sulla sua mala fede o colpa grave, anche in merito agli eventuali pregiudizi sofferti in conseguenza della condotta processuale tenuta da quest'ultima.
In ogni caso, diversi aspetti della controversia hanno presentato aspetti obiettivamente controvertibili , tali da escludere la dedotta responsabilità di parte attrice (la situazione di UPPI, il ruolo stesso in essa dei due soci convenuti).
Pertanto, in difetto dei presupposti prescritti, la domanda non può essere accolta.
Rimangono infine inaccoglibili le reiterate istanze istruttorie del convenuto già disattese dal G.I. con ordinanza del 03/08/22, alla cui motivazione CP_1
qui si rinvia.
3. Spese di lite
10 Infine, per quel che concerne le spese di lite, le stesse vanno liquidate, in applicazione del principio della soccombenza prevalente e sostanziale, a carico di parte attrice, ai sensi del D.M. 55/2014 ss. secondo parametri tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento (causa solo documentale), individuato sulla base del disputatum, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA le domande proposte da nei confronti di Parte_1
Persona_1 Controparte_1
RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da nei Controparte_1
confronti di Parte_1
CONDANNA l pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1
€ 3.500 di compensi per ciascuna delle due parti convenute , oltre spese generali al
15%, i.v.a. e c.p.a. se e come dovute per legge.
LO, 22.1.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Michele Guernelli
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
-dott. Michele GUERNELLI Presidente Relatore est.
--dott. Vittorio SERRA Giudice
- dott. Roberta DIOGUARDI Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16076/20 promossa da:
(P. IVA ) con il patrocinio degli dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Walter Fidone, elettivamente domiciliata in LO, via Ugo Bassi n. 15, presso il difensore
ATTRICE
contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
Rosalia Del Vecchio, elettivamente domiciliata in LO, Galleria del Toro n.3, presso il difensore e
1 (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
Mariantonella Ninivaggi, elettivamente domiciliato in LO, via San Procolo n.
7, presso il difensore
CONVENUTI
DECISA SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 3 ottobre 2024.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la agiva in Parte_1
giudizio nei confronti di omandando CP_2 Controparte_1 il risarcimento della somma di € 25.137,77, oltre interessi, a titolo di preteso inadempimento contrattuale imputabile alla società Parte_2
e spese del procedimento Tribunale di LO RG n. 10901/2018.
[...]
Parte attrice, inoltre, addebitava ai convenuti anche una responsabilità ex art. 2476
c.c. nell'esercizio delle cariche di amministratore di fatto e socio cogestore di Pt_2
nei confronti del solo agiva anche, iure successionis, quale CP_2
erede di ex amministratore di Persona_1 Pt_2
A sostegno della domanda , società che svolge attività di affitto e Pt_1
gestione di immobili, esponeva anzitutto di essersi rivolta nel corso del 2008, a
(la cui compagine sociale era costituita da Pt_2 CP_2 CP_1
entrambi soci al 50%) per ricevere assistenza nella predisposizione di
[...]
un contratto di locazione abitativa agevolata ex art. 2, III comma, L. 431/98 per il proprio immobile sito in LO, via dell'Osservanza n. 41; avrebbe dovuto curare la predisposizione del testo contrattuale, la Pt_2
determinazione del canone di locazione e le pratiche di denuncia ICI per conto di
; Pt_1
2 l'attività commissionata ad veniva effettivamente svolta e il contratto di Pt_2 locazione dell'immobile in LO, via dell'Osservanza n. 41 veniva sottoscritto ER tra e la conduttrice sig.ra in data 01/03/08; Pt_1
UPPI quantificava il canone convenzionale annuo minimo in € 37.000,00, a cui si adeguava applicando un canone di € 37.200,00, e predisponeva il Pt_1 modello per l'applicazione delle aliquote 2008 a fini ICI che veniva sottoscritto il
20/3/2008 dal legale rappresentante di ed inviato al Comune di Pt_1
LO con barrata la voce “aliquota zero per mille”; in data 31/12/15 (quando l'a.u. di era già deceduto) riceveva Pt_2 Pt_1
dal Comune di LO due avvisi di accertamento con i quali le veniva contestato il mancato possesso dei requisiti necessari per autoliquidarsi l'imposta mediante aliquota agevolata “zero per mille”, in ragione della erronea quantificazione contrattuale del canone e venivano irrogate le sanzioni n. 97958/2010 per €
7.238,00 e n.79041/2011 per € 7.164,00, che provvedeva a versare Pt_1
al Comune.
Parte attrice faceva presente che l'odierna controversia era stata preceduta da altro procedimento dinnanzi al Tribunale di LO (RG n. 10901/2018) volto a tentare di recuperare l'importo versato a titolo di sanzione al Comune di LO ed asseritamente riconducibile alla scorrettezza dell'operato di in sede di Pt_2 quantificazione del canone contrattuale e dell'aliquota a fini ICI.
Tale procedimento si concludeva, previo esperimento di CTU, con la pronuncia di sentenza n. 118/2020, la quale accertava che il contratto di locazione concluso tra ER
e la sig.ra , così come predisposto dalla società non aveva Pt_1 Pt_2
i requisiti per rientrare nell'art. 2, comma 3, L. 431/1998 e godere di aliquota
“agevolata” in quanto il canone concordato risultava errato. Pertanto, eniva Pt_2 condannata a risarcire a la somma di € 14.402,00 a titolo di Pt_1
inadempimento contrattuale, oltre rivalutazione monetaria, interessi e condanna al pagamento delle spese di lite.
3 Di tale somma, poi aumentata e pari complessivamente ad € 25.137,77 oltre interessi, domanda in questa sede di essere ristorata dagli allora soci Pt_1
di Pt_2 CP_2 CP_1
La società attrice, inoltre, addebitava agli odierni convenuti di avere rivestito, rispettivamente, quanto a la carica di amministratore di fatto e, quanto a CP_2
di socio cogestore di ritenendoli responsabili di condotte di mala CP_1 Pt_2 gestio ex art. 2476 c.c., nella specie per: i) avere affidato l'amministrazione della società ad un soggetto asseritamente privo delle qualità personali e professionali per poter rivestire la carica, ii) avere omesso di sollecitare l'amministratore a stipulare una polizza R.C. per i danni eventualmente procurati dalla società a terzi,
iii) avere omesso di iscrivere tempestivamente al Registro Imprese la cessazione dalla carica di amministratore, per decesso, di e iv) avere omesso di Persona_1
nominare tempestivamente un nuovo amministratore;
v) avere omesso di conferire al curatore nominato dal Tribunale ex art. 78 c.p.c. , dott.ssa i poteri Persona_3
necessari per partecipare al procedimento RG. 10901/2018 dinnanzi al Tribunale di
LO, così omettendo di accettare una transazione a chiusura della vertenza;
vi) aver omesso di porre in liquidazione la società sussistendone i presupposti di legge;
vii) avere trasferito il know how di resso altra società. Pt_2
Nei confronti di poi, addebitava la mancata sottoscrizione di CP_2
una polizza R.C. a copertura dei danni cagionati dalla società a terzi (sub. ii)) anche in qualità di erede di ex amministratore di Persona_1 Pt_2
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data
01/04/21 si costituiva in giudizio contestando in fatto e in Controparte_1
diritto le allegazioni e deduzioni avversarie ed instando per il rigetto della domanda;
la difesa del inoltre, domandava la condanna di parte attrice ex art. 96, CP_1
I comma, c.p.c.
Con ulteriore comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 02/04/21 si costituiva in giudizio he, in via preliminare, CP_2
4 eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea in ragione della sua estraneità al procedimento da cui è scaturita la pronuncia della sentenza n. 118/2020 emessa dal
Tribunale di LO e, nel merito, contestava in fatto e in diritto le allegazioni e deduzioni avversarie domandando il rigetto della domanda.
All'udienza di comparizione delle parti del 22/04/21 (tenutasi con modalità cartolare) il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
Con provvedimento fuori udienza del 03/08/22 il Giudice rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti, ad eccezione dell'ordine di esibizione richiesto da parte attrice nei confronti di , che veniva eseguito con diretta consegna CP_3
al difensore di parte attrice, come disposto dal G.I. dopo alcuni rinvii.
All'udienza del 14/03/24, le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Infine, all'udienza del 03/10/24 (tenutasi con modalità cartolare) il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. In via preliminare, sull'eccezione di inammissibilità della domanda
La difesa del convenuto a eccepito, in sede di comparsa di costituzione e CP_2 risposta, l'inammissibilità della domanda proposta da sostenendo Pt_1 che l'intenzione di parte attrice sarebbe quella di azionare nei confronti degli odierni convenuti la sentenza n. 118/2020 emessa in suo favore dal Tribunale di LO nei confronti della società di cui e Parte_2 CP_2
rano soci al 50%. CP_1
ostiene, infatti, che tale sentenza sia res inter alios acta e che, non avendo CP_2
preso parte al procedimento da cui la stessa è scaturita, quest'ultima non possa essergli oggi opposta.
L'eccezione non è meritevole di accoglimento.
Ed invero, la domanda avanzata da parte attrice ha un duplice contenuto: da un lato, mira a recuperare, sotto forma di condanna al risarcimento del danno, la somma che
5 sostiene avere indebitamente versato al Comune di LO a titolo Pt_1
di sanzione amministrativa (oltre alle spese del procedimento RG n. 10901/2018)
e, dall'altro, a far valere una responsabilità per mala gestio, ex art. 2476 c.c., nei confronti dei convenuti.
Orbene, per quanto concerne il primo punto, non si pone un problema di inammissibilità della domanda giacché la sentenza emessa dal Tribunale di
LO, che è e resta resa fra diversi soggetti (tra ed , viene Pt_1 Pt_2
in questa sede in gioco solo e limitatamente agli accertamenti di fatto in essa contenuti (v. infra) nella misura in cui il terzo sia titolare di una situazione giuridica dipendente e come fatto storico idoneo a fornire elementi suscettibili di valutazione probatoria (cd. efficacia riflessa del giudicato, cfr. ad es. Cass. 15599/2019) e non, invece, quanto alle conseguenze in punto di diritto.
2.1 Nel merito, sulla responsabilità da inadempimento
Quanto alla dedotta responsabilità da inadempimento degli odierni convenuti la vertenza tra origine dall'attività di consulenza che a CP_2 CP_1 Pt_2
svolto in favore di;
in particolare, era stata incaricata di Pt_1 Pt_2
predisporre il testo contrattuale del contratto di locazione che Pt_1
ER avrebbe dovuto sottoscrivere con la sig.ra (poi effettivamente sottoscritto in data 01/03/08), stabilire un congruo canone di locazione e portare a termine le pratiche di denuncia ICI per conto di . Pt_1
Orbene, a fronte dell'accertamento disposto dal Comune di LO, poi confluito nelle sanzioni n. 97958/2010 e n.79041/2011 a carico di , con sent. Pt_1
118/2020 il Tribunale di LO ha riscontato che, conformemente a quanto contestato dal Comune, il canone di locazione del contratto sottoscritto tra
ER
e la sig.ra era inferiore a quello minimo imposto dall'accordo Pt_1
territoriale in vigore al momento della sottoscrizione del contratto e che, di conseguenza, la dichiarazione ai fini ICI non poteva soddisfare le condizioni definite dagli accordi per l'aliquota” zero per mille”.
6 Ciò premesso, può comunque dubitarsi che l'erronea applicazione del canone contrattuale da parte di (pari ad € 37.200,00) sia imputabile al solo Pt_1
operato di ovvero, per quanto qui rileva, ai suoi soci odierni convenuti. Pt_2
In disparte la questione inerente i soggetti coinvolti nel contratto di locazione
( con sede allo stesso indirizzo dell'immobile locato, il suo a.u. Parte_1
coniuge della conduttrice, socia unica della società al 29.3.2021 secondo la visura
RI doc. 1 di cui non è stata eccepita né allegata la simulazione, invero, in CP_2
primo luogo, può ritenersi che la determinazione del canone di locazione (v. doc. 5 parte attrice, non firmato) sia stata disposta da nche sulla base di dati forniti Pt_2
dalla stessa . In particolare, non si vede come potesse Pt_1 Pt_2 qualificare l'immobile oggetto di locazione come “immobile di pregio” o non di pregio, senza elementi forniti da , con conseguente quantificazione Pt_1 del canone in un range tra min. € 37.000,00 e max. € 54.020,00.
Inoltre, è da ricondurre a (e alla conduttrice) anche la scelta di Pt_1
applicare un canone di locazione prossimo al minimo rispetto a quello indicato da i.e. di € 37.200,00) anziché un canone più elevato che, laddove superiore ad Pt_2
€ 45. 554,00, sarebbe comunque rientrato nel range ritenuto corretto dal Comune di
LO (v. docc. 7 e 8 parte attrice), così lasciando esente da Pt_1
sanzioni.
2.1.1 Anche diversamente opinando, sulla responsabilità ex art. 2476 c.c.
La società attrice ha addebitato ai convenuti anche una responsabilità ex art. 2476
c.c. muovendo dal presupposto che il convenuto bbia rivestito la carica di CP_2
amministratore di fatto di uella di socio cogestore ex art. 2476, Pt_2 CP_1
VIII (già VII comma), c.c.
In particolare, ha individuato le condotte di mala gestio Pt_1 asseritamente ascrivibili ai convenuti nell' i) avere affidato l'amministrazione della società ad un soggetto asseritamente privo delle qualità personali e professionali
7 per poter rivestire la carica, ii) avere omesso di sollecitare l'amministratore a stipulare una polizza R.C. per i danni eventualmente procurati dalla società a terzi,
iii) avere omesso di iscrivere tempestivamente al Registro Imprese la cessazione dalla carica di amministratore, per decesso, di e iv) avere omesso di Persona_1
nominare tempestivamente un nuovo amministratore, v) avere omesso di conferire al curatore nominato dal Tribunale ex art. 78 c.p.c., Dott.ssa i poteri Persona_3
necessari per partecipare al procedimento RG. 10901/2018 dinnanzi al Tribunale di
LO, così omettendo di accettare una transazione a chiusura della vertenza, vi) per aver omesso di porre in liquidazione la società sussistendone i presupposti di legge, vii) avere trasferito il know how di resso altra società. Pt_2
Ciò premesso, tuttavia, parte attrice ha omesso di comprovare sia il possesso delle qualifiche attribuite a he l'effettivo compimento di condotte CP_2 CP_1
di mala gestio rilevanti ex art. 2476 c.c.
Ed invero, per quel che concerne le qualifiche, difetta la prova del fatto che CP_2
e bbiano ricoperto, rispettivamente, il ruolo di amministratore di fatto e CP_1
di socio cogestore di Pt_2
Per quanto concerne il convenuto infatti, occorre rammentare che, al fine CP_2 dell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, “è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori
o i clienti o in qualunque settore gestionale dell'attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento rappresenta oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità”
(cfr. Cass. civ. n. 23151/2023); tuttavia, nessuna di tali circostanze è stata allegata né a fortiori provata da parte attrice.
Parimenti, quanto a on è stata fornita prova dei presupposti, oggettivi e CP_1 soggettivi, prescritti dal comma VIII dell'art. 2476 c.c. (v. in proposito Tribunale
Roma Sez. spec. Impresa, 31/01/2021).
8 Per quanto riguarda, poi, gli specifici addebiti di responsabilità di cui sopra, la maggior parte omissivi:
i) si tratta di addebito nei confronti dei soci, privo di nesso di causalità rispetto ad un ipotetico danno nei confronti di , meramente generico e non Pt_1 suffragato da alcunché (certo non la mera età avanzata dell'amministratore di diritto, padre dell'odierno convenuto CP_2
ii) i convenuti (né l'amministratore di diritto) non erano gravati di alcun obbligo in tal senso e, in ogni caso, anche laddove la società avesse sottoscritto una Pt_2 polizza R.C., non è affatto scontato che quest'ultima avrebbe necessariamente operato a favore di;
Pt_1
iii) non si evince quale tipo di danno sia derivato a dal mancato Pt_1 aggiornamento del Registro Imprese, né di quali “benefici illeciti” i convenuti abbiano goduto;
iv) si tratta di addebito nei confronti dei soci, che non erano gravati di alcun obbligo in tal senso;
v) né i convenuti né il curatore nominato erano gravati di alcun obbligo in tal senso,
e la “convenienza” dell'accettazione della proposta nell'altro giudizio è mera valutazione unilaterale di parte attrice;
vi) i convenuti non erano gravati di alcun obbligo in tal senso;
vii) non vi è prova di alcun trasferimento di know how né del suo contenuto, così come di un presunto “svuotamento” di UPPI in favore del nuovo organismo fondato da Confabitare). CP_2
Parte attrice ha riproposto l'addebito sub ii) - mancata sottoscrizione di una polizza
R.C. a copertura dei danni cagionati dalla società a terzi – anche iure successionis, nei confronti di quale erede di . CP_2 Persona_1
Sul punto, da un lato, occorre evidenziare l'effettiva sussistenza in capo ad ella qualità di erede dell'ex amministratore di CP_2 Pt_2 ER1
giacché la rinuncia all'eredità da questi disposta in data 28/12/17 è
[...] intervenuta in un momento successivo all'accettazione per facta concludentia da
9 parte del convenuto (che ha chiesto e ottenuto il rimborso di somme presso POSTE
ITALIANE SPA di un libretto di risparmio cointestato al de cuius, doc. 49 e ss. parte attrice direttamente alla stessa esibiti dal terzo su ordine del G.I.), ed è quindi inefficace;
dall'altro, il convenuto non può comunque essere ritenuto CP_2
responsabile per fatto del suo dante causa in quanto, come già esposto, né CP_2
padre né figlio erano obbligati a stipulare alcuna polizza R.C. CP_2
Ne consegue che la domanda deve essere rigettata.
2.2 Sulla responsabilità ex art. 96 c.p.c.
Per quel che concerne la richiesta di condanna per lite temeraria, ex art. 96, I comma c.p.c., avanzata dal convenuto ei confronti della società attrice, occorre CP_1
rilevare come la stessa postuli, in generale, la prova, oltre che della mala fede di controparte ovvero della sua colpa grave, anche del pregiudizio effettivamente e concretamente subito a causa dell'altrui comportamento processuale “abusivo”. Ciò posto, nel presente giudizio, la difesa di si è limitata a dedurre la CP_1
responsabilità aggravata di senza, tuttavia, svolgere alcuna specifica Pt_1
allegazione, oltre che sulla sua mala fede o colpa grave, anche in merito agli eventuali pregiudizi sofferti in conseguenza della condotta processuale tenuta da quest'ultima.
In ogni caso, diversi aspetti della controversia hanno presentato aspetti obiettivamente controvertibili , tali da escludere la dedotta responsabilità di parte attrice (la situazione di UPPI, il ruolo stesso in essa dei due soci convenuti).
Pertanto, in difetto dei presupposti prescritti, la domanda non può essere accolta.
Rimangono infine inaccoglibili le reiterate istanze istruttorie del convenuto già disattese dal G.I. con ordinanza del 03/08/22, alla cui motivazione CP_1
qui si rinvia.
3. Spese di lite
10 Infine, per quel che concerne le spese di lite, le stesse vanno liquidate, in applicazione del principio della soccombenza prevalente e sostanziale, a carico di parte attrice, ai sensi del D.M. 55/2014 ss. secondo parametri tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento (causa solo documentale), individuato sulla base del disputatum, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA le domande proposte da nei confronti di Parte_1
Persona_1 Controparte_1
RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da nei Controparte_1
confronti di Parte_1
CONDANNA l pagamento delle spese di lite che liquida in Parte_1
€ 3.500 di compensi per ciascuna delle due parti convenute , oltre spese generali al
15%, i.v.a. e c.p.a. se e come dovute per legge.
LO, 22.1.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Michele Guernelli
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