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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/01/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22401/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22401 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA (P. Iva ), in persona dell'Amministratore deelegato Parte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Giamberto D'Amato, in virtù di procura generale alle liti in atti ed Pt_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Edmondo De Amicin n. 45 RICORRENTE E (C.F./P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede legale in Sagrado (GO), Via Dante n. 14, domicilio digitale
PartitaIVA_3
RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: contratto di locazione finanziaria CONCLUSIONI Per parte ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così provvedere: NEL MERITO Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che il contratto di leasing n. n. , stipulato inter partes in P.IVA_4 data 19/07/2007, è giunto a naturale scadenza senza che la Controparte_2
[... (C.F e P.I. ), in persona del legale rap P.IVA_2 (34078), domicilio digitale abbia validamente esercitato il diritto di riscatto del bene oggetto PartitaIVA_3 di tale contratto, con la con tituito alla concedente in leasing. Per l'effetto condannare la C.F e P.I. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rapp (34078), itale alla restituzione in favore di del seguente bene: PartitaIVA_3 Parte_1
Il tutto salvo errore e/o, migliore e/o diversa identificazione catastale. Con riserva di ogni azione, eccezione, diritto e facoltà anche volta al recupero dell'indennità di occupazione/utilizzo dell'immobile di che trattasi, all'esito del presente giudizio e, comunque, all'esito della restituzione del bene. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
pagina 1 di 3 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c. ritualmente notificato alla resistente società (d'ora innanzi denominata anche utilizzatore) la società Controparte_2
(d'ora innanzi appellata anche concedente) - quale avente causa dalla società Locat Parte_1
s.p.a. - ha chiesto di accertare che il contratto di locazione finanziaria immobiliare stipulato tra le parti in data 19 luglio 2007 era giunto a naturale scadenza senza che l'utilizzatore avesse validamente esercitato l'opzione di acquisto e, per l'effetto, ha chiesto di condannare la parte resistente alla restituzione dell'immobile oggetto del contratto, sito nel comune di Sagrado (GO), in via Dante Alighieri n. 14, come descritto in atti. La ricorrente ha dedotto che:
- in data 19 luglio 2007, con atto di compravendita a rogito Notaio la società Locat s.p.a. aveva Per_1 acquistato l'immobile sopra indicato, al solo fine di concederlo in locazione finanziaria alla società (doc. 5); Controparte_2 C
- nella medesima data la società Locat aveva stipulato con la società di Controparte_2 CP_2
l contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto l'immobile in questione, che era stato consegnato
[...] regolarmente all'utilizzatore (doc. 4 e 6);
- le parti avevano pattuito che il contratto giungesse a scadenza in data 19 luglio 2022, termine entro il quale l'utilizzatore avrebbe potuto esercitare l'opzione di acquisto del bene (come da piano finanziario sub doc. 7);
- al termine della locazione, l'utilizzatore, pur avendo corrisposto il prezzo convenuto, non aveva eseguito tutte le formalità né consegnato la documentazione necessaria per l'esercizio dell'opzione di acquisto dell'immobile, come previsto dall'art. 19 delle condizioni generali di contratto;
- nel corso del 2024 la società concedente aveva quindi contestato il mancato esercizio regolare dell'opzione di acquisto e aveva chiesto la restituzione del bene (doc. 10 e 11) ma tali comunicazioni era rimaste prive di riscontro da parte dell'utilizzatore.
La resistente non si è costituita in giudizio, così che all'udienza del 22 ottobre 2024, verificata la regolarità della notifica eseguita in forma telematica in data 19 luglio 2024, è stata dichiarata la sua contumacia.
Alla successiva udienza del 14 gennaio 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, parte ricorrente è stata invitata a precisare le conclusioni e a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e il giudice ha trattenuto la causa in decisione riservando il deposito della sentenza nel termine di legge. 2. In via preliminare, si rileva che sussiste la legittimazione della ricorrente quale avente causa dalla Locat s.p.a. in quanto dall'atto di fusione prodotto (doc. 2 allegato al ricorso introduttivo) si evince la fusione per incorporazione della società Locat s.p.a. nella società e il Controparte_3 successivo mutamento di denominazione di quest'ultima in con conseguente Parte_1 prosecuzione nel rapporto giuridico oggetto del presente giudizio da parte della società Parte_1
ai sensi dell'art. 2504 bis c.c..
[...]
3. Tanto premesso, la domanda è fondata. La società leasing ha agito invocando l'intervenuta scadenza del contratto di locazione Parte_1 finanziaria stipulato tra le parti nel corso dell'anno 2007, avente a oggetto il bene immobile sito nel Comune di Sagrado, come sopra descritto, e l'omesso esercizio di tutte le formalità necessarie per l'esercizio dell'opzione di riscatto da parte dell'utilizzatore, chiedendo conseguentemente la condanna della resistente a restituire il bene. pagina 2 di 3 La ricorrente ha allegato il mancato valido esercizio dell'opzione di riscatto da parte dell'utilizzatore, secondo le previsioni dell'art. 19 delle condizioni di contratto mediante comunicazione ricevuta dalla società utilizzatrice in data 4 aprile 2024 e ha intimato la restituzione del bene oggetto della locazione finanziaria (doc. 10 e 11). Le parti, in effetti, hanno convenuto la facoltà dell'utilizzatore, alla scadenza del contratto, di procedere all'acquisto del bene mediante pagamento del prezzo convenuto (pari ad euro 8.250,00 oltre iva), a condizione, tra l'altro, che l'utilizzatore avesse esercitato l'opzione di acquisto, facendone richiesta scritta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, almeno sei mesi prima della scadenza del contratto, e a condizione che lo stesso avesse adempiuto alle obbligazioni assunte con il contratto e pagato tutte le somme dovute alla concedente (art. 19 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria). L'ultimo comma di tale clausola prevedeva, inoltre, che l'omesso esercizio dell'opzione di acquisto o il mancato pagamento del prezzo o di ogni altra somma dovuta alla concedente entro i termini convenuti, avrebbe obbligato l'utilizzatore a restituire il bene. Va poi rammentato che il creditore può limitarsi a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza e allegare l'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez.Un. 13533\2001; Cass. 3373\2010). Alla luce delle superiori considerazioni la domanda avanzata dalla ricorrente merita accoglimento. Pertanto, la società va condannata alla restituzione, in favore della società Controparte_2 ricorrente, dell'immobile oggetto del contratto di leasing.
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della società resistente e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 55/14, come aggiornato dal d.m. n. 147\2022, avuto riguardo al valore della causa, all'attività effettivamente svolta (con particolare riguardo all'assenza di attività inerenti alle fasi istruttoria e decisionale) e alla scarsa complessità delle questioni trattate. Tali circostanze giustificano, ad avviso di questo giudice, la liquidazione delle spese con applicazione dei valori minimi per le fasi di studio e introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da nei confronti Parte_1 di così provvede: Controparte_2
a. accoglie le domande proposte e, per l'effetto, condanna Controparte_2 al rilascio immediato, in favore della ricorrente del seguente immobile, libero e Parte_1 vuoto di persone e cose, sito nel Comune di Sagrado (GO), via Dante Alighieri 14, costituito da “Unità immobiliare ad uso commerciale posta al piano terreno sita nel Comune di Sagrado (GO) via Dante Alighieri 14 e attualmente identificata nel vigente NCEU al FG 6, MAPP. 47/4, sub 8, CAT C/1, R.C. EU. 827,98”, come descritto nelle conclusioni di cui al ricorso;
b. condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
delle spese processuali, che liquida nella somma di euro 786,00 per spese ed euro 2.090,00 per
[...] compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, pari al 15% del compenso, oltre IVA e CPA come per legge. Si comunichi. Milano, 19 gennaio 2025
Il giudice Ada Favarolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona della dott.ssa Ada Favarolo, ha emesso, ai sensi dell'art. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22401 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA (P. Iva ), in persona dell'Amministratore deelegato Parte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Giamberto D'Amato, in virtù di procura generale alle liti in atti ed Pt_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Edmondo De Amicin n. 45 RICORRENTE E (C.F./P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede legale in Sagrado (GO), Via Dante n. 14, domicilio digitale
PartitaIVA_3
RESISTENTE CONTUMACE OGGETTO: contratto di locazione finanziaria CONCLUSIONI Per parte ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, così provvedere: NEL MERITO Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che il contratto di leasing n. n. , stipulato inter partes in P.IVA_4 data 19/07/2007, è giunto a naturale scadenza senza che la Controparte_2
[... (C.F e P.I. ), in persona del legale rap P.IVA_2 (34078), domicilio digitale abbia validamente esercitato il diritto di riscatto del bene oggetto PartitaIVA_3 di tale contratto, con la con tituito alla concedente in leasing. Per l'effetto condannare la C.F e P.I. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rapp (34078), itale alla restituzione in favore di del seguente bene: PartitaIVA_3 Parte_1
Il tutto salvo errore e/o, migliore e/o diversa identificazione catastale. Con riserva di ogni azione, eccezione, diritto e facoltà anche volta al recupero dell'indennità di occupazione/utilizzo dell'immobile di che trattasi, all'esito del presente giudizio e, comunque, all'esito della restituzione del bene. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
pagina 1 di 3 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c. ritualmente notificato alla resistente società (d'ora innanzi denominata anche utilizzatore) la società Controparte_2
(d'ora innanzi appellata anche concedente) - quale avente causa dalla società Locat Parte_1
s.p.a. - ha chiesto di accertare che il contratto di locazione finanziaria immobiliare stipulato tra le parti in data 19 luglio 2007 era giunto a naturale scadenza senza che l'utilizzatore avesse validamente esercitato l'opzione di acquisto e, per l'effetto, ha chiesto di condannare la parte resistente alla restituzione dell'immobile oggetto del contratto, sito nel comune di Sagrado (GO), in via Dante Alighieri n. 14, come descritto in atti. La ricorrente ha dedotto che:
- in data 19 luglio 2007, con atto di compravendita a rogito Notaio la società Locat s.p.a. aveva Per_1 acquistato l'immobile sopra indicato, al solo fine di concederlo in locazione finanziaria alla società (doc. 5); Controparte_2 C
- nella medesima data la società Locat aveva stipulato con la società di Controparte_2 CP_2
l contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto l'immobile in questione, che era stato consegnato
[...] regolarmente all'utilizzatore (doc. 4 e 6);
- le parti avevano pattuito che il contratto giungesse a scadenza in data 19 luglio 2022, termine entro il quale l'utilizzatore avrebbe potuto esercitare l'opzione di acquisto del bene (come da piano finanziario sub doc. 7);
- al termine della locazione, l'utilizzatore, pur avendo corrisposto il prezzo convenuto, non aveva eseguito tutte le formalità né consegnato la documentazione necessaria per l'esercizio dell'opzione di acquisto dell'immobile, come previsto dall'art. 19 delle condizioni generali di contratto;
- nel corso del 2024 la società concedente aveva quindi contestato il mancato esercizio regolare dell'opzione di acquisto e aveva chiesto la restituzione del bene (doc. 10 e 11) ma tali comunicazioni era rimaste prive di riscontro da parte dell'utilizzatore.
La resistente non si è costituita in giudizio, così che all'udienza del 22 ottobre 2024, verificata la regolarità della notifica eseguita in forma telematica in data 19 luglio 2024, è stata dichiarata la sua contumacia.
Alla successiva udienza del 14 gennaio 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, parte ricorrente è stata invitata a precisare le conclusioni e a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e il giudice ha trattenuto la causa in decisione riservando il deposito della sentenza nel termine di legge. 2. In via preliminare, si rileva che sussiste la legittimazione della ricorrente quale avente causa dalla Locat s.p.a. in quanto dall'atto di fusione prodotto (doc. 2 allegato al ricorso introduttivo) si evince la fusione per incorporazione della società Locat s.p.a. nella società e il Controparte_3 successivo mutamento di denominazione di quest'ultima in con conseguente Parte_1 prosecuzione nel rapporto giuridico oggetto del presente giudizio da parte della società Parte_1
ai sensi dell'art. 2504 bis c.c..
[...]
3. Tanto premesso, la domanda è fondata. La società leasing ha agito invocando l'intervenuta scadenza del contratto di locazione Parte_1 finanziaria stipulato tra le parti nel corso dell'anno 2007, avente a oggetto il bene immobile sito nel Comune di Sagrado, come sopra descritto, e l'omesso esercizio di tutte le formalità necessarie per l'esercizio dell'opzione di riscatto da parte dell'utilizzatore, chiedendo conseguentemente la condanna della resistente a restituire il bene. pagina 2 di 3 La ricorrente ha allegato il mancato valido esercizio dell'opzione di riscatto da parte dell'utilizzatore, secondo le previsioni dell'art. 19 delle condizioni di contratto mediante comunicazione ricevuta dalla società utilizzatrice in data 4 aprile 2024 e ha intimato la restituzione del bene oggetto della locazione finanziaria (doc. 10 e 11). Le parti, in effetti, hanno convenuto la facoltà dell'utilizzatore, alla scadenza del contratto, di procedere all'acquisto del bene mediante pagamento del prezzo convenuto (pari ad euro 8.250,00 oltre iva), a condizione, tra l'altro, che l'utilizzatore avesse esercitato l'opzione di acquisto, facendone richiesta scritta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, almeno sei mesi prima della scadenza del contratto, e a condizione che lo stesso avesse adempiuto alle obbligazioni assunte con il contratto e pagato tutte le somme dovute alla concedente (art. 19 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria). L'ultimo comma di tale clausola prevedeva, inoltre, che l'omesso esercizio dell'opzione di acquisto o il mancato pagamento del prezzo o di ogni altra somma dovuta alla concedente entro i termini convenuti, avrebbe obbligato l'utilizzatore a restituire il bene. Va poi rammentato che il creditore può limitarsi a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza e allegare l'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez.Un. 13533\2001; Cass. 3373\2010). Alla luce delle superiori considerazioni la domanda avanzata dalla ricorrente merita accoglimento. Pertanto, la società va condannata alla restituzione, in favore della società Controparte_2 ricorrente, dell'immobile oggetto del contratto di leasing.
4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza della società resistente e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 55/14, come aggiornato dal d.m. n. 147\2022, avuto riguardo al valore della causa, all'attività effettivamente svolta (con particolare riguardo all'assenza di attività inerenti alle fasi istruttoria e decisionale) e alla scarsa complessità delle questioni trattate. Tali circostanze giustificano, ad avviso di questo giudice, la liquidazione delle spese con applicazione dei valori minimi per le fasi di studio e introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da nei confronti Parte_1 di così provvede: Controparte_2
a. accoglie le domande proposte e, per l'effetto, condanna Controparte_2 al rilascio immediato, in favore della ricorrente del seguente immobile, libero e Parte_1 vuoto di persone e cose, sito nel Comune di Sagrado (GO), via Dante Alighieri 14, costituito da “Unità immobiliare ad uso commerciale posta al piano terreno sita nel Comune di Sagrado (GO) via Dante Alighieri 14 e attualmente identificata nel vigente NCEU al FG 6, MAPP. 47/4, sub 8, CAT C/1, R.C. EU. 827,98”, come descritto nelle conclusioni di cui al ricorso;
b. condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
delle spese processuali, che liquida nella somma di euro 786,00 per spese ed euro 2.090,00 per
[...] compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, pari al 15% del compenso, oltre IVA e CPA come per legge. Si comunichi. Milano, 19 gennaio 2025
Il giudice Ada Favarolo
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