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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/01/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5232/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 5232/2022, avente come oggetto “divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio”, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Udine, presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. Andreina Baruffini Gardini, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del giorno 8.3.2024)
Per parte ricorrente: “A. in via principale: - dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi l'11.11.2009 in Pechino-Bejing
(Rep. Popolare Cinese), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Brescia all'anno 1992, parte I, serie A, n.246, ai sensi dell'art. 3, co. 2 lett. “e” L. 898/70; - nulla per assegni divorzili, stante la reciproca autosufficienza dei coniugi;
- spese rifuse in caso di opposizione.
B. in via subordinata:
- in denegata ipotesi non fosse ritenuto sufficientemente provato l'intervenuto scioglimento del matrimonio ottenuto in Cina, dichiarare quantomeno la separazione personale dei coniugi;
- comunque nulla a titolo di mantenimento, stante la reciproca autosufficienza dei coniugi;
- spese rifuse in caso di opposizione”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.5.2022 deduceva di aver contratto con Parte_1 CP_1
matrimonio in data 11.11.1991 a Pechino (Repubblica Popolare Cinese), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Brescia, al n. 96, parte II, serie C, anno 1992, con il regime patrimoniale della comunione dei beni, unione dalla quale non erano nati figli.
La ricorrente aggiungeva che da circa dieci anni il marito aveva lasciato la casa coniugale e si era trasferito a vivere in Cina, dove egli le aveva riferito di aver chiesto ed ottenuto la pronuncia di divorzio.
La ricorrente, quindi, rassegnava le conclusioni trascritte in epigrafe.
Il resistente non compariva all'udienza presidenziale del 26.9.2022 e, dopo la mancata adozione di provvedimenti provvisori ed urgenti di natura sostanziale, stante la domanda della ricorrente, circoscritta alla pronuncia sullo status coniugale, ed alcuni rinvii dovuti alle esigenze di organizzazione del ruolo del Giudice relatore precedente titolare del fascicolo, all'udienza del giorno 8.3.2024, celebrata in modalità cartolare, la parte ricorrente precisava le conclusioni trascritte in epigrafe e il Giudice Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del resistente ai sensi dell'art. 171, ultimo comma, c.p.c., alla luce della regolarità della notifica del verbale dell'udienza presidenziale del
26.9.2022 e della pedissequa ordinanza. Nel merito, si osserva come non possa che pronunciarsi la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., e non il divorzio a norma della legge 898/1970.
Non è stata data prova, infatti, dell'avvenuta pronuncia della separazione o della verificazione di una delle altre cause di scioglimento del matrimonio previste dall'art. 3 della legge 898/1970, né alcuna annotazione in questo senso è contenuta nell'atto di matrimonio allegato quale doc. n. 2 al ricorso.
L'unica documentazione depositata consiste in un “Certificato di Assenza di documenti di
Registrazione di Matrimonio” per il periodo dal 30.10.1986 al 4.9.2014, dal quale risulta che “non è stato trovato alcun documento di matrimonio relativo all'interessato” (cfr. doc. n. 4 allegato al ricorso), il quale, come precisato dallo stesso documento, “attesta solamente che l'interessato non ha alcun documento di registrazione di matrimonio nel sistema di registrazione matrimoni di questa città per il periodo esaminato”: tale certificato, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, non attesta affatto che è stato pronunciato il divorzio nella Repubblica Popolare
Cinese, ma soltanto che il matrimonio, che la parte ricorrente stessa afferma essere stato celebrato, non risulta registrato in Cina.
In ogni caso, ove fosse stato già pronunciato il divorzio in Cina, circostanza della quale, come sopra visto, non è stata data prova alcuna, la parte ricorrente dovrebbe limitarsi a trascrivere tale pronuncia in Italia, così che essa sia annotata a margine dell'atto di matrimonio, senza instaurare un secondo giudizio di divorzio.
Quanto alla separazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., essa può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate da più di dodici anni, ossia da quando il resistente è tornato a vivere in Cina lasciando la casa coniugale e rendendosi totalmente irreperibile.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata nel corso dell'udienza presidenziale, alla quale lo non è nemmeno comparso. CP_1
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
Le spese di lite del presente giudizio debbono essere dichiarate irripetibili alla luce della parziale soccombenza della parte ricorrente, che ha visto accogliersi soltanto la domanda proposta in via subordinata, e, in ogni caso, alla luce del carattere necessario della presente pronuncia sullo status coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) DICHIARA la contumacia di;
CP_1
2) PRONUNCIA la separazione dei coniugi e;
Parte_2 CP_1
3) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
4) DICHIARA l'irripetibilità delle spese di lite del presente giudizio sostenute dalla parte ricorrente.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 13.1.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 5232/2022, avente come oggetto “divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio”, promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Udine, presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. Andreina Baruffini Gardini, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del giorno 8.3.2024)
Per parte ricorrente: “A. in via principale: - dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi l'11.11.2009 in Pechino-Bejing
(Rep. Popolare Cinese), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Brescia all'anno 1992, parte I, serie A, n.246, ai sensi dell'art. 3, co. 2 lett. “e” L. 898/70; - nulla per assegni divorzili, stante la reciproca autosufficienza dei coniugi;
- spese rifuse in caso di opposizione.
B. in via subordinata:
- in denegata ipotesi non fosse ritenuto sufficientemente provato l'intervenuto scioglimento del matrimonio ottenuto in Cina, dichiarare quantomeno la separazione personale dei coniugi;
- comunque nulla a titolo di mantenimento, stante la reciproca autosufficienza dei coniugi;
- spese rifuse in caso di opposizione”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.5.2022 deduceva di aver contratto con Parte_1 CP_1
matrimonio in data 11.11.1991 a Pechino (Repubblica Popolare Cinese), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Brescia, al n. 96, parte II, serie C, anno 1992, con il regime patrimoniale della comunione dei beni, unione dalla quale non erano nati figli.
La ricorrente aggiungeva che da circa dieci anni il marito aveva lasciato la casa coniugale e si era trasferito a vivere in Cina, dove egli le aveva riferito di aver chiesto ed ottenuto la pronuncia di divorzio.
La ricorrente, quindi, rassegnava le conclusioni trascritte in epigrafe.
Il resistente non compariva all'udienza presidenziale del 26.9.2022 e, dopo la mancata adozione di provvedimenti provvisori ed urgenti di natura sostanziale, stante la domanda della ricorrente, circoscritta alla pronuncia sullo status coniugale, ed alcuni rinvii dovuti alle esigenze di organizzazione del ruolo del Giudice relatore precedente titolare del fascicolo, all'udienza del giorno 8.3.2024, celebrata in modalità cartolare, la parte ricorrente precisava le conclusioni trascritte in epigrafe e il Giudice Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del resistente ai sensi dell'art. 171, ultimo comma, c.p.c., alla luce della regolarità della notifica del verbale dell'udienza presidenziale del
26.9.2022 e della pedissequa ordinanza. Nel merito, si osserva come non possa che pronunciarsi la separazione dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., e non il divorzio a norma della legge 898/1970.
Non è stata data prova, infatti, dell'avvenuta pronuncia della separazione o della verificazione di una delle altre cause di scioglimento del matrimonio previste dall'art. 3 della legge 898/1970, né alcuna annotazione in questo senso è contenuta nell'atto di matrimonio allegato quale doc. n. 2 al ricorso.
L'unica documentazione depositata consiste in un “Certificato di Assenza di documenti di
Registrazione di Matrimonio” per il periodo dal 30.10.1986 al 4.9.2014, dal quale risulta che “non è stato trovato alcun documento di matrimonio relativo all'interessato” (cfr. doc. n. 4 allegato al ricorso), il quale, come precisato dallo stesso documento, “attesta solamente che l'interessato non ha alcun documento di registrazione di matrimonio nel sistema di registrazione matrimoni di questa città per il periodo esaminato”: tale certificato, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, non attesta affatto che è stato pronunciato il divorzio nella Repubblica Popolare
Cinese, ma soltanto che il matrimonio, che la parte ricorrente stessa afferma essere stato celebrato, non risulta registrato in Cina.
In ogni caso, ove fosse stato già pronunciato il divorzio in Cina, circostanza della quale, come sopra visto, non è stata data prova alcuna, la parte ricorrente dovrebbe limitarsi a trascrivere tale pronuncia in Italia, così che essa sia annotata a margine dell'atto di matrimonio, senza instaurare un secondo giudizio di divorzio.
Quanto alla separazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., essa può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate da più di dodici anni, ossia da quando il resistente è tornato a vivere in Cina lasciando la casa coniugale e rendendosi totalmente irreperibile.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata nel corso dell'udienza presidenziale, alla quale lo non è nemmeno comparso. CP_1
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
Le spese di lite del presente giudizio debbono essere dichiarate irripetibili alla luce della parziale soccombenza della parte ricorrente, che ha visto accogliersi soltanto la domanda proposta in via subordinata, e, in ogni caso, alla luce del carattere necessario della presente pronuncia sullo status coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) DICHIARA la contumacia di;
CP_1
2) PRONUNCIA la separazione dei coniugi e;
Parte_2 CP_1
3) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
4) DICHIARA l'irripetibilità delle spese di lite del presente giudizio sostenute dalla parte ricorrente.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 13.1.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri