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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/07/2025, n. 3211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3211 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 10/07/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 11736/2024, promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. PARUCCINI CAMILLA RICORRENTE contro nato a [...] il [...], CP_1 con il patrocinio dell'Avv. - RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A d i D I V O R Z I O
1. e contraevano matrimonio il 31/08/1997, scegliendo il Parte_1 CP_1 regime patrimoniale di comunione legale dei beni.
Dalla loro unione non nascevano figli.
Con decreto di omologazione di questo Tribunale del 7.6.2003 veniva pronunciata la separazione personale tra i coniugi.
2. Con ricorso depositato il 2.10.24, la ricorrente ha chiesto il divorzio dal resistente.
Con decreto del 18.10.24 è stata fissata la prima udienza.
Con istanze del 3-13.3.25 la ricorrente ha chiesto di poter eseguire la notifica ex art. 143 c.p.c. stante l'irreperibilità del resistente.
All'udienza del 18.3.25 il giudice ha disposto il rinnovo della notificazione di tutti gli atti del giudizio.
Il 26.6.25 è stata depositata la prova dell'avvenuta notifica al resistente, che non si è costituito.
All'udienza del 1.7.25 la ricorrente ha chiesto la decisione della causa trattandosi unicamente di
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pronuncia sullo status.
Il giudice ha, pertanto, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3. Le conclusioni della parte ricorrente (come da ricorso introduttivo) sono state:
«Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e in data 31.08.1997. In ogni caso con vittoria di Parte_1 CP_1 spese e competenze di giudizio».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 17.10.24, non ha formulato osservazioni.
4. La causa non necessita di istruttoria, trattandosi unicamente di pronuncia sul vincolo matrimoniale.
L'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale fra i coniugi emerge dagli atti di causa. Ricorre in particolare l'ipotesi di cui all'art. 3 co. 2 lett. b) della Legge divorzile, essendo trascorso ben più di un anno dalla separazione.
5. Le spese di lite debbono essere dichiarate irripetibili, poiché sul mero vincolo non si può applicare il principio della soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale provvedendo in via definitiva, disattesa ogni ulteriore istanza:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi: nata a [...] il [...] e Parte_1 nato a [...] il [...], e CP_1 unitisi in matrimonio il 31.8.1997 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lonato del Garda-BS al numero 97, parte II, serie A, dell'anno 1997);
− dichiara irripetibili le spese di lite;
− manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza al competente ufficiale dello stato civile, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 10/07/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Andrea Tinelli
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