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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 5107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5107 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. Dott.ssa HE MO LI, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al ruolo in data 29.10.2024 al numero n. 8218/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Marino
OPPONENTE
E
), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Ansalone,
OPPOSTA
***
Le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 15.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n. 1636/2024, reso dal Tribunale di Salerno, nel giudizio recante R.G. n. 4191/2024, notificato in data 13.09.2024, la ingiungeva alla CP_1
di pagare in suo favore la somma di €.13.082,57, portata Parte_1
dalla fatture allegate, oltre interessi, onorari e spese della procedura.
Avverso tale decreto ingiuntivo, con atto di citazione, notificato il 21.10.2024, la
[...]
proponeva opposizione eccependo l'inesistenza del credito Parte_1
1 vantato che adduceva di aver regolarmente estinto con n. 2 assegni bancari che versava in atti con una fotocopia dei titoli, recante la dicitura “acconto fattura di gennaio 2016 fatt. n. 51 – s/do fatt. n. 529 del 31.12.2015”.
Iscritta a ruolo la causa, recante n. RG. 8218/2024, si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta del 26.02.2025, la la quale impugnava e CP_1
contestava tutte le domande svolte dall'opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Avanzava, quindi, istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Il giudice assegnatario, con decreto del 04.12.2024, fissava l'udienza per la comparizione delle parti per il 07.05.2025, differita poi d'ufficio al 13.05.2025, onerando l'opponente di notificare l'atto ed il decreto alla controparte, nei termini di legge.
Alla prima udienza, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi, in particolare parte opposta insisteva nella richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con rigetto dell'opposizione avanzata;
il giudice si riservava.
Con ordinanza del 11.07.2025, il giudice, letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta, vista l'istanza ex art. 648 c.p.c. di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto avanzata dall'opposta, considerato che, nel caso di specie,
l'opposizione non era fondata su prova scritta, ritenuta la causa matura per la decisione, accoglieva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto ingiuntivo e fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione, ex art. 189 c.p.c., per il 15.12.2015.
Con decreto del 23.10.2025, il giudice adito, visto l'art. 10, comma 10, del d.lgs. n.
116/2017, visto l'art. 4 d.l. 117/2025, visto il decreto n. 248/2025 del Presidente del
Tribunale di Salerno, delegava alla sottoscritta G.O.P. la trattazione e la decisione del procedimento e sostituiva l'udienza del 15.12.2025 con il deposito di note scritte.
2. Prima di entrare nel merito della vicenda, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il
2 fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito. Per quanto attiene all'onere della prova, sul creditore opposto-convenuto incombe l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre l'opponente-attore (debitore) deve dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore.
Ciò premesso, va analizzata la documentazione prodotta a sostegno del credito e verificato se può ritenersi assolto l'onere probatorio sussistente in capo alla società opposta, presunta creditrice.
Risulta per tabulas, sulla scorta delle fatture n. 529 del 31.12.2015 e n. 51 del 31.01.2016 allegate al fascicolo monitorio, unitamente al documento attestante il riconoscimento del debito sottoscritto in data 03.03.2016 dalla società opponente, che la è CP_1
titolare di un credito nei confronti della Parte_1
L'opponente, dal canto suo, sostiene di aver provveduto alla estinzione del credito (che di fatto riconosce) consegnando nelle mani del dott. , all'epoca dei fatti Per_1
amministratore della nonché fratello dell'attuale legale rappresentante della CP_1
società, n. 2 assegni bancari, entrambi dell'importo di €.6.000,00 rispettivamente il n.
0000128318-088 del 25.04.2015 rilasciato dalla Banca Popolare della Provincia di Salerno
e il n. 0875943563-01 del 30.04.2015 rilasciato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena.
Gli assegni prodotti dall'opponente, con data antecedente all'emissione delle fatture relative a forniture del mese di dicembre 2015 e del mese di gennaio 2016, nonché antecedenti al riconoscimento del debito sottoscritto in data 03.03.2016, non appaiono però riferibili agli importi portati dalle dette fatture.
E' documentalmente dimostrato, attraverso le certificazioni allegate dall'opposta con la comparsa di costituzione, che l'assegno bancario n. 0000128318-08, datato 25.04.2015, è stato presentato all'incasso il 05.05.2015 e respinto per difetto di provvista in data
11.05.2015, mentre l'assegno n. 0675943563-01 data 30.04.2015 è stato Parte_2
incassato il 06.05.2015, quindi otto mesi prima della consegna delle merci avvenuta, appunto, tra dicembre 2015 e gennaio 2016.
Esattamente, la fattura n. 529 del 31.12.2015 riguarda consegne di merci avvenute nell'arco temporale intercorrente tra il 07.12.2015 e il 31.12.2015 e la fattura n. 51 del
3 31.01.2016 attiene a consegne di merci avvenute nell'arco temporale intercorrente tra il
07.01.2016 e l'11.01.2016.
Peraltro, entrambi gli assegni risultano essere stati contabilizzati e scomputati dal credito residuo al momento della sottoscrizione del riconoscimento del debito in data
03.03.2016, come provato.
E' evidente che, trattandosi di pagamento avvenuto per il tramite di assegni, avendo il creditore contestato la riscossione, era onere del debitore dimostrare che il pagamento avvenuto era riferito alle somme di cui alle fatture prodotte.
Sul punto, si richiama l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte che ha operato alcune precisazioni in tema di onere della prova del pagamento a mezzo assegno, specificando che qualora l'imputazione del pagamento sia contestata dal creditore, incombe sul debitore l'onere di provare il collegamento del titolo di credito prodotto con il credito azionato. La Corte ha sancito che la regola generale - secondo la quale se il debitore presunto tale dimostra di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del debito, il creditore che intende imputare quel pagamento ad un credito diverso ha l'onere di allegare e provare sia l'esistenza del diverso credito nei confronti dello stesso debitore sia la sussistenza delle condizioni necessarie per la diversa imputazione - non si applica al caso in cui debitore eccepisca l'estinzione del debito mediante l'emissione di più assegni bancari. La Corte di Cassazione ritiene, quindi, che il debitore debba dimostrare il collegamento tra i titoli di credito (e, più precisamente, tra il rapporto fondamentale sottostante agli stessi) e la pretesa avanzata dal creditore: “implicando tale emissione [degli assegni bancari, n.d.r.] la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore l'onere di superare tale presunzione dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni (Cass. n. 11491 del 2016; Cass. n. 3008 del 2012; Cfr. altresì Cass. n. 194 del 2016; Cass.
n. 3457 del 2007). In altri termini, secondo costante orientamento di questa Corte il principio che pone
a carico del creditore l'onere della prova circa l'imputazione del pagamento non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali. Difatti, qualora sussistano tali presupposti, l'onere probatorio si ribalta a carico del debitore che deve dimostrare il
4 collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore (in tal senso Cass. n. 26275/17) Nella specie, la Corte distrettuale, correttamente richiamando l'orientamento giurisprudenziale succitato, ha ritenuto che l'onere probatorio dovesse gravare sulla società debitrice avendo la stessa dichiarato di aver estinto l'obbligazione oggetto della pretesa creditoria mediante
l'emissione di assegni bancari. Pertanto, la società opponente, debitrice in senso sostanziale, avrebbe dovuto provare il collegamento tra il debito azionato e titoli di credito emessi, prova che, secondo
l'apprezzamento della Corte di merito, non è stata fornita dal momento che gli assegni prodotti dalla società debitrice non coincidevano, né per importo e né per data, con le fatture azionate” (cfr Cass.
Civ. ordinanza n. 31429 del 3 novembre 2021).
Pertanto, ove venga imputato al pagamento di un credito un assegno emesso in data diversa, l'onere della prova grava, certamente, sul debitore, il quale deve dimostrare la causale dell'emissione e il collegamento tra il precedente debito azionato e il successivo debito cartolare.
Non può condividersi la tesi dell'opponente che sarebbe tenuta a provare, ai fini dell'estinzione del debito, solo la consegna dell'assegno, in quanto nella specie il creditore è riuscito a dimostrare la non riferibilità degli assegni agli importi richiesti con il decreto ingiuntivo.
Anche seguendo la specificazione operata proprio di recente dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 19202/2024 ove si è detto che il pagamento tramite assegno va considerato “pro solvendo” per cui il debitore deve dimostrare di aver emesso il titolo e di averlo consegnato al creditore, mentre il creditore, che sostiene di non aver incassato la somma, deve fornire la prova di tale fatto negativo, l'onere probatorio del mancato incasso da parte della società opposta può ritenersi raggiunto mentre lo stesso non può dirsi rispetto all'opponente.
Precisamente, la consegna del titolo, nell'identificare il distacco dello stesso dalla sfera giuridica del traente ed il suo passaggio nella disponibilità del prenditore, rileva ai soli fini della sua venuta ad esistenza, che consente al creditore di esigere immediatamente il pagamento, ma se il creditore ha - come nella specie - contestato l'avvenuta riscossione sarebbe stato onere del debitore dimostrare l'effettivo pagamento.
5 Pertanto, ribadita l'inversione dell'onere probatorio e la struttura bifasica del procedimento monitorio, in assenza di valida prova contraria da parte della società debitrice, l'opposizione non può ritenersi fondata.
3. Non può trovare, invece, accoglimento la domanda di condanna avanzata dalla CP_1
dell'opponente ex art. 96 c.p.c. per carenza dei presupposti di legge.
[...]
La disposizione normativa richiamata esige che la parte soccombente abbia agito in giudizio con malafede o colpa grave, elemento soggettivo, e che la soccombenza, totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, sia dipesa da un abuso del processo o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa.
Nel caso di specie, la condotta processuale dell'opponente per quanto apparsa dilatoria, pretestuosa e diretta a procrastinare il credito della opposta, non appare connotata da rilevanti profili di colpa grave che possano integrare una condanna ex art. 96 c.p.c..
Peraltro, quando l'istanza - come nella specie - è della parte, diversamente dal caso di cui al comma terzo dell'art. 96 c.p.c., trattandosi di una speciale forma di responsabilità aquiliana, è onere della parte richiedente provvedere alla regolare allegazione dei danni asseritamente patiti, sia per quanto concerne l'esistenza del danno, l'an, sia per la sua entità quantitativa, il quantum (Cass. Civ. del 19.12.2027 n. 30417).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex
D.M. 147/22 ai valori minimi previsti, data la natura documentale della causa.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del
G.O.P. Dott.ssa HE MO LI, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio numero 8218/2024 R.G., ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta, e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1639/2024 emesso dal Tribunale di Salerno nella causa RG. n. 4191/2024,
- condanna la in persona del legale rappresentante pro Parte_3
tempore, a rifondere alla in persona del legale rappresentante pro tempore, le CP_1
6 spese di lite, liquidate in €.2.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, VA
e Cpa come per legge.
Così deciso in Salerno, il 15.12.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa HE MO LI
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. Dott.ssa HE MO LI, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al ruolo in data 29.10.2024 al numero n. 8218/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Marino
OPPONENTE
E
), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Ansalone,
OPPOSTA
***
Le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 15.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con decreto ingiuntivo n. 1636/2024, reso dal Tribunale di Salerno, nel giudizio recante R.G. n. 4191/2024, notificato in data 13.09.2024, la ingiungeva alla CP_1
di pagare in suo favore la somma di €.13.082,57, portata Parte_1
dalla fatture allegate, oltre interessi, onorari e spese della procedura.
Avverso tale decreto ingiuntivo, con atto di citazione, notificato il 21.10.2024, la
[...]
proponeva opposizione eccependo l'inesistenza del credito Parte_1
1 vantato che adduceva di aver regolarmente estinto con n. 2 assegni bancari che versava in atti con una fotocopia dei titoli, recante la dicitura “acconto fattura di gennaio 2016 fatt. n. 51 – s/do fatt. n. 529 del 31.12.2015”.
Iscritta a ruolo la causa, recante n. RG. 8218/2024, si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta del 26.02.2025, la la quale impugnava e CP_1
contestava tutte le domande svolte dall'opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Avanzava, quindi, istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Il giudice assegnatario, con decreto del 04.12.2024, fissava l'udienza per la comparizione delle parti per il 07.05.2025, differita poi d'ufficio al 13.05.2025, onerando l'opponente di notificare l'atto ed il decreto alla controparte, nei termini di legge.
Alla prima udienza, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi, in particolare parte opposta insisteva nella richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con rigetto dell'opposizione avanzata;
il giudice si riservava.
Con ordinanza del 11.07.2025, il giudice, letti gli atti, a scioglimento della riserva assunta, vista l'istanza ex art. 648 c.p.c. di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto avanzata dall'opposta, considerato che, nel caso di specie,
l'opposizione non era fondata su prova scritta, ritenuta la causa matura per la decisione, accoglieva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto ingiuntivo e fissava l'udienza di rimessione della causa in decisione, ex art. 189 c.p.c., per il 15.12.2015.
Con decreto del 23.10.2025, il giudice adito, visto l'art. 10, comma 10, del d.lgs. n.
116/2017, visto l'art. 4 d.l. 117/2025, visto il decreto n. 248/2025 del Presidente del
Tribunale di Salerno, delegava alla sottoscritta G.O.P. la trattazione e la decisione del procedimento e sostituiva l'udienza del 15.12.2025 con il deposito di note scritte.
2. Prima di entrare nel merito della vicenda, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il
2 fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito. Per quanto attiene all'onere della prova, sul creditore opposto-convenuto incombe l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre l'opponente-attore (debitore) deve dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore.
Ciò premesso, va analizzata la documentazione prodotta a sostegno del credito e verificato se può ritenersi assolto l'onere probatorio sussistente in capo alla società opposta, presunta creditrice.
Risulta per tabulas, sulla scorta delle fatture n. 529 del 31.12.2015 e n. 51 del 31.01.2016 allegate al fascicolo monitorio, unitamente al documento attestante il riconoscimento del debito sottoscritto in data 03.03.2016 dalla società opponente, che la è CP_1
titolare di un credito nei confronti della Parte_1
L'opponente, dal canto suo, sostiene di aver provveduto alla estinzione del credito (che di fatto riconosce) consegnando nelle mani del dott. , all'epoca dei fatti Per_1
amministratore della nonché fratello dell'attuale legale rappresentante della CP_1
società, n. 2 assegni bancari, entrambi dell'importo di €.6.000,00 rispettivamente il n.
0000128318-088 del 25.04.2015 rilasciato dalla Banca Popolare della Provincia di Salerno
e il n. 0875943563-01 del 30.04.2015 rilasciato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena.
Gli assegni prodotti dall'opponente, con data antecedente all'emissione delle fatture relative a forniture del mese di dicembre 2015 e del mese di gennaio 2016, nonché antecedenti al riconoscimento del debito sottoscritto in data 03.03.2016, non appaiono però riferibili agli importi portati dalle dette fatture.
E' documentalmente dimostrato, attraverso le certificazioni allegate dall'opposta con la comparsa di costituzione, che l'assegno bancario n. 0000128318-08, datato 25.04.2015, è stato presentato all'incasso il 05.05.2015 e respinto per difetto di provvista in data
11.05.2015, mentre l'assegno n. 0675943563-01 data 30.04.2015 è stato Parte_2
incassato il 06.05.2015, quindi otto mesi prima della consegna delle merci avvenuta, appunto, tra dicembre 2015 e gennaio 2016.
Esattamente, la fattura n. 529 del 31.12.2015 riguarda consegne di merci avvenute nell'arco temporale intercorrente tra il 07.12.2015 e il 31.12.2015 e la fattura n. 51 del
3 31.01.2016 attiene a consegne di merci avvenute nell'arco temporale intercorrente tra il
07.01.2016 e l'11.01.2016.
Peraltro, entrambi gli assegni risultano essere stati contabilizzati e scomputati dal credito residuo al momento della sottoscrizione del riconoscimento del debito in data
03.03.2016, come provato.
E' evidente che, trattandosi di pagamento avvenuto per il tramite di assegni, avendo il creditore contestato la riscossione, era onere del debitore dimostrare che il pagamento avvenuto era riferito alle somme di cui alle fatture prodotte.
Sul punto, si richiama l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte che ha operato alcune precisazioni in tema di onere della prova del pagamento a mezzo assegno, specificando che qualora l'imputazione del pagamento sia contestata dal creditore, incombe sul debitore l'onere di provare il collegamento del titolo di credito prodotto con il credito azionato. La Corte ha sancito che la regola generale - secondo la quale se il debitore presunto tale dimostra di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del debito, il creditore che intende imputare quel pagamento ad un credito diverso ha l'onere di allegare e provare sia l'esistenza del diverso credito nei confronti dello stesso debitore sia la sussistenza delle condizioni necessarie per la diversa imputazione - non si applica al caso in cui debitore eccepisca l'estinzione del debito mediante l'emissione di più assegni bancari. La Corte di Cassazione ritiene, quindi, che il debitore debba dimostrare il collegamento tra i titoli di credito (e, più precisamente, tra il rapporto fondamentale sottostante agli stessi) e la pretesa avanzata dal creditore: “implicando tale emissione [degli assegni bancari, n.d.r.] la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore l'onere di superare tale presunzione dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni (Cass. n. 11491 del 2016; Cass. n. 3008 del 2012; Cfr. altresì Cass. n. 194 del 2016; Cass.
n. 3457 del 2007). In altri termini, secondo costante orientamento di questa Corte il principio che pone
a carico del creditore l'onere della prova circa l'imputazione del pagamento non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali. Difatti, qualora sussistano tali presupposti, l'onere probatorio si ribalta a carico del debitore che deve dimostrare il
4 collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore (in tal senso Cass. n. 26275/17) Nella specie, la Corte distrettuale, correttamente richiamando l'orientamento giurisprudenziale succitato, ha ritenuto che l'onere probatorio dovesse gravare sulla società debitrice avendo la stessa dichiarato di aver estinto l'obbligazione oggetto della pretesa creditoria mediante
l'emissione di assegni bancari. Pertanto, la società opponente, debitrice in senso sostanziale, avrebbe dovuto provare il collegamento tra il debito azionato e titoli di credito emessi, prova che, secondo
l'apprezzamento della Corte di merito, non è stata fornita dal momento che gli assegni prodotti dalla società debitrice non coincidevano, né per importo e né per data, con le fatture azionate” (cfr Cass.
Civ. ordinanza n. 31429 del 3 novembre 2021).
Pertanto, ove venga imputato al pagamento di un credito un assegno emesso in data diversa, l'onere della prova grava, certamente, sul debitore, il quale deve dimostrare la causale dell'emissione e il collegamento tra il precedente debito azionato e il successivo debito cartolare.
Non può condividersi la tesi dell'opponente che sarebbe tenuta a provare, ai fini dell'estinzione del debito, solo la consegna dell'assegno, in quanto nella specie il creditore è riuscito a dimostrare la non riferibilità degli assegni agli importi richiesti con il decreto ingiuntivo.
Anche seguendo la specificazione operata proprio di recente dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 19202/2024 ove si è detto che il pagamento tramite assegno va considerato “pro solvendo” per cui il debitore deve dimostrare di aver emesso il titolo e di averlo consegnato al creditore, mentre il creditore, che sostiene di non aver incassato la somma, deve fornire la prova di tale fatto negativo, l'onere probatorio del mancato incasso da parte della società opposta può ritenersi raggiunto mentre lo stesso non può dirsi rispetto all'opponente.
Precisamente, la consegna del titolo, nell'identificare il distacco dello stesso dalla sfera giuridica del traente ed il suo passaggio nella disponibilità del prenditore, rileva ai soli fini della sua venuta ad esistenza, che consente al creditore di esigere immediatamente il pagamento, ma se il creditore ha - come nella specie - contestato l'avvenuta riscossione sarebbe stato onere del debitore dimostrare l'effettivo pagamento.
5 Pertanto, ribadita l'inversione dell'onere probatorio e la struttura bifasica del procedimento monitorio, in assenza di valida prova contraria da parte della società debitrice, l'opposizione non può ritenersi fondata.
3. Non può trovare, invece, accoglimento la domanda di condanna avanzata dalla CP_1
dell'opponente ex art. 96 c.p.c. per carenza dei presupposti di legge.
[...]
La disposizione normativa richiamata esige che la parte soccombente abbia agito in giudizio con malafede o colpa grave, elemento soggettivo, e che la soccombenza, totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, sia dipesa da un abuso del processo o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa.
Nel caso di specie, la condotta processuale dell'opponente per quanto apparsa dilatoria, pretestuosa e diretta a procrastinare il credito della opposta, non appare connotata da rilevanti profili di colpa grave che possano integrare una condanna ex art. 96 c.p.c..
Peraltro, quando l'istanza - come nella specie - è della parte, diversamente dal caso di cui al comma terzo dell'art. 96 c.p.c., trattandosi di una speciale forma di responsabilità aquiliana, è onere della parte richiedente provvedere alla regolare allegazione dei danni asseritamente patiti, sia per quanto concerne l'esistenza del danno, l'an, sia per la sua entità quantitativa, il quantum (Cass. Civ. del 19.12.2027 n. 30417).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex
D.M. 147/22 ai valori minimi previsti, data la natura documentale della causa.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, Seconda Unità Operativa, in persona del
G.O.P. Dott.ssa HE MO LI, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio numero 8218/2024 R.G., ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta, e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1639/2024 emesso dal Tribunale di Salerno nella causa RG. n. 4191/2024,
- condanna la in persona del legale rappresentante pro Parte_3
tempore, a rifondere alla in persona del legale rappresentante pro tempore, le CP_1
6 spese di lite, liquidate in €.2.500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, VA
e Cpa come per legge.
Così deciso in Salerno, il 15.12.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa HE MO LI
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