Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/06/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n. 476/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 476 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
(c.f. ), nata a San Giorgio a [...]_1 C.F._1
(NA) il 10.01.1990, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lucia Manna (c.f. ) C.F._2
e Carmela Galiano (c.f. ), presso il cui studio in Napoli (NA), Via Luigia C.F._3
Sanfelice n. 1, elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti, e (c.f. Parte_2
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. C.F._4
Vincenzo Ambrosio (c.f. ), presso il cui studio in San Giuseppe Vesuviano C.F._5
(NA), via Giuseppe Moscati n. 18, elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 06.02.2025 i ricorrenti e Parte_1 Parte_2
premettevano: di aver avuto una convivenza more uxorio da cui era nato un figlio, (il Per_1
31.05.2018), riconosciuto da entrambi i genitori;
che la convivenza tra i ricorrenti si interrompeva successivamente a causa di incompatibilità caratteriali;
che la IG.ra lavorava solo Parte_1
saltuariamente come truccatrice, mentre il IG. era impiegato;
su tali premesse, chiedevano Pt_2 pagina 1 di 4
Fissata la comparizione delle parti per l'udienza del 05.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 05.06.2025, le parti con note del 30.05.2025 dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale all'udienza e chiedevano l'accoglimento della domanda alle condizioni indicate in ricorso e la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
Il P.M. apponeva il visto in data 17.03.2025.
Ciò posto la domanda è fondata e va accolta.
Il Collegio preliminarmente osserva che il ricorso soddisfa i requisiti formali di cui agli artt. 473 bis
12 e 473 bis 51 introdotti dal D.Lgs 149/2022.
Le parti hanno concordato le seguenti condizioni:
“A) Affido del piccolo ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre sita in
Sant'Antimo (NA), alla Via Giotto n.11;
B) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
C) Il IG. sempre compatibilmente con le eventuali sopraggiunte eIGenze e/o impegni Pt_2
scolastici del minore, terrà il piccolo con sé per due pomeriggi, il lunedì ed il giovedì – con la possibilità per i genitori, in caso di sopravvenute eIGenze lavorative dei medesimi, di concordare giorni diversi – dall'uscita della scuola alle ore 14,00, la prima settimana;
il martedì dalle ore 14,00 dall'uscita della scuola alle ore 21,00 con riaccompagnamento a casa della madre e il sabato dalle ore
9,00 alla domenica alle ore 21,00 con riaccompagnamento a casa della madre, la seconda settimana, e così di seguito. Quando il minore non andrà a scuola, il padre lo preleverà presso l'abitazione materna alle ore 10,00 nei giorni stabiliti. Inoltre, ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto delle sue volontà;
D) Per quanto concerne le festività natalizie il bambino starà con i genitori alternativamente il 24 e il 25 dicembre ed il 31 e il 1° gennaio, cominciando dalla mamma;
quando il piccolo avrà compiuto otto anni il calendario delle vacanze natalizie sarà il seguente: dal 24 al 31 dicembre con un genitore e pagina 2 di 4 dal 1° al 7 gennaio con l'altro, ad anni alterni, sempre con l'accordo delle parti, secondo le rispettive eIGenze. Relativamente alle vacanze pasquali, il minore starà la domenica di Pasqua con la madre ed il lunedì in albis con il padre e inversamente l'anno successivo, così via di seguito.
E) Il minore trascorrerà, altresì, con ciascun genitore, alternativamente, le festività di ognissanti, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno;
per le vacanze estive il minore starà 15 giorni tra luglio e agosto con il padre, con periodi e luoghi da comunicare entro il 30 maggio di ogni anno;
F) Il giorno del compleanno del bambino i genitori si alterneranno, un anno la madre ed un anno il padre, cominciando con la madre, mentre il piccolo trascorrerà le ricorrenze particolari del genitore, con lo stesso (compleanno, onomastico, festa della mamma, festa del papà), anche se dovessero ricadere in un giorno in cui è stabilito diversamente;
G) Il IG. si impegna a corrispondere mensilmente, alla IG.ra , a titolo di Pt_2 Parte_1 concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 300,00 mensili (euro trecento/00), somma da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla IG.ra , entro e non oltre il giorno 5 di Parte_1
ogni mese solare;
H) Il IG. si impegna a far percepire alla IG.ra la totalità dell'assegno unico Pt_2 Parte_1
per il minore;
I) Il IG. contribuirà al pagamento delle spese straordinarie per il figlio nella misura del Pt_2
50%; a tal proposito, al fine di individuare le voci ricadenti in tale categoria, le parti si riportano integralmente ai vigenti protocolli;
J) Le parti dichiarano che non vi sono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le stesse domande o domande ad esse connesse;
K) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
L) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
M) La presenza del minore presso parenti, nonni o zii avverrà a discrezione del genitore che avrà il figlio in custodia e affidamento in quel momento.”
Ritiene il Collegio che i patti suindicati possono essere integralmente recepiti, non essendo pagina 3 di 4 contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole, sia in relazione alla bigenitorialità, sia per i profili economici.
Trattandosi di domanda congiunta nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
- prende atto dell'accordo raggiunto;
- nulla sulle spese
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Aversa nella camera di conIGlio del 05.06.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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