Sentenza 26 settembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/09/2018, n. 22811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22811 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso 4018-2016 proposto da: NO ZI, AL AN, AT EN, EI AM NI, OR IL, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. B.
VICO
22, presso lo studio dell'avvocato GIANLUIGI ORANGES, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO IULIUCCI giusta procura 2018 speciale in calce al ricorso;
1656
- ricorrenti -
contro
VODAFONE OMNITEL NV SPA;
- intimato -
Nonché cia: VODAFONE ITALIA SPA già VODAFONE OMNITEL NV SPA, in persona del procuratore speciale Dott. FRANCESCO PERGOLINI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
NOMENTANA
257, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO LIMATOLA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 57/2016 del TRIBUNALE di AVELLINO, depositata il 12/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MOSGARTNT;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORRADO MISTRI che ha concluso per l'inammissibilità e comunque rigetto del ricorso principale e incidentale;
udito l'Avvocato ALESSANDRO LIMATOLA;
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione i sigg.ri AN LB, NA LO, IO IN, IA NI IC e AT OR convennero la VO Omnitel NV S.p.A. davanti al Giudice di Pace di Cervinara premettendo di essere titolari di utenze di telefonia mobile della VO e di aver subito l'interruzione del servizio tra il 3 febbraio 2012 e il 16 febbraio 2012 con un danno quantificato in C 1.000 per ciascuno. La VO si costituì in giudizio e, pur ammettendo l'interruzione del servizio, affermò che la rete di distribuzione di energia elettrica era stata danneggiata dalle abbondanti nevicate, sicchè la responsabilità non potesse esserle imputata. Il Giudice adito riconobbe la responsabilità di VO condannandola al risarcimento del danno. La Società propose appello deducendo l'improcedibilità delle domande per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
il difetto di legittimazione attiva degli attori e passiva della convenuta per mancanza di prova del rapporto contrattuale;
la mancata prova dell'inadempimento imputato a VO e del danno subito. Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 57 del 12/1/2016, per quel che ancora rileva in questa sede, ha accolto il motivo di appello relativo all'assenza di prova del danno subito dagli utenti in conseguenza dell'interruzione o riduzione della prestazione nel periodo compreso tra il 3/2/2012 e il 16/2/2012, argomentando nel senso della mancanza di prova di un effettivo sconvolgimento delle normali attività relazionali;
ha escluso la ricorrenza dei presupposti per il risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c., avendo gli attori patito un mero fastidio, di natura bagatellare e non anche un vero sconvolgimento della vita quotidiana ed ha, conclusivamente, rigettato la domanda, compensando le spese.Avverso quest'ultima sentenza AN LB, NA LO, IO IN, IA IC e AT OR propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste VO IA S.p.A. con controricorso e ricorso incidentale, illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art.2043 c.c.) i ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui ha escluso i presupposti dell'inadempimento con le conseguenziali pronunce risarcitorie.
1.1 II motivo è inammissibile. I ricorrenti pongono una questione relativa all'applicabilità dell'art. 26 delle condizioni generali di abbonamento per costruire una responsabilità contrattuale e denunciare la violazione, da parte dell'impugnata sentenza, delle regole sul riparto dell'onere della prova dell'inadempimento. Il motivo è inammissibile perché la questione è nuova ed introdotta per la prima volta con il ricorso per cassazione.
2. Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c.) censurano la sentenza nella parte in cui non ha provveduto a liquidare una somma a titolo di risarcimento del danno, che, pur non essendo facilmente determinabile, avrebbe potuto essere affidato ad una liquidazione equitativa, a riparazione del danno cd. esistenziale. Il giudice, invece, pur confermando il verificarsi del disservizio, avrebbe erroneamente escluso la ricorrenza di danni non patrimoniali.
2.1 II motivo è infondato in quanto la sentenza dà conto della mancanza di danni risarcibili, in ragione del fatto che lungi dal verificarsi un'assenza totale di segnale in tutta la valle caudina, era stata provata la sola degradazione temporanea del segnale telefonico, come confermato dalla mancanza di espressa contestazione sul punto da parte dei pretesi danneggiati, dalla circostanza che i medesimi procedettero ad acquistare e ad utilizzare ricariche telefoniche e dal mancato assolvimento, da parte degli attori, dell'onere di compiutamente allegare e provare il danno, il nesso di causalità tra questo e la condotta che si assume averlo cagionato. La sentenza ha correttamente dato conto del fatto che i danneggiati, gravati dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., non lo abbiano assolto. Né, in mancanza di allegazione e prova, i danneggiati avrebbero potuto ottenere, come preteso dai ricorrenti, una liquidazione equitativa, in quanto la consolidata giurisprudenza di questa Corte richiede la prova dell'esistenza di un danno economicamente apprezzabile e non meramente bagatellare ( vedi Cass., U n. 26972 del 11/11/2008: "Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 cod. civ., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità). Da quanto esposto si trae conferma dell'infondatezza del secondo motivo di ricorso.
3. Con il terzo motivo [violazione e falsa applicazione degli artt. 113, comma 2 e 339, comma 3 c.p.c. (art. 360, primo comma, c.p.c.)] i ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui il giudice non ha rilevato il difetto di legittimazione passiva nell'ambito di un appello "a rime obbligate" quale era quello proposto da VO. Il motivo è inammissibile perché nuovo, proposto per la prima volta dinanzi a questa Corte.
4. Con un motivo di ricorso incidentale (violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., della L. n. 249 del 31/07/1997 e della delibera n. 173 del 2007 in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.) la VO IA S.p.A. censura la sentenza nella parte in cui non ha ritenuto necessario che le parti attrici fornissero la prova della conclusione del procedimento conciliativo mediante produzione dell'attestazione di estinzione o archiviazione dello stesso da parte dell'organismo di mediazione. Si assume, pertanto, che le parti attrici avrebbero dovuto versare in atti documentazione comprovante ricezione ed ammissibilità delle istanze di conciliazione da parte del Corecom per i medesimi fatti e le utenze di causa e che la sentenza vada censurata in parte qua per essersi discostata dai detti principi.
4.1 A seguito del rigetto del ricorso principale e del passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della domanda risarcitoria (sia dei danni patrimoniali sia di quelli non patrimoniali) è evidente che sulla prova del procedimento di conciliazione, presupposto per l'utile esercizio della domanda risarcitoria, cada una pronuncia di assorbimento.
5. Conclusivamente il ricorso principale va rigettato, assorbito l'incidentale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Sussistono, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale. Condanna i ricorrenti principali alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 2.000 (più C 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il 30/5/2018 L'Estensore Il Preside