CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 100/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MISITI VITTORIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 92/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Via Garibaldi Indirizzo_1 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini Palazzo Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0472024900278948500 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0472024900278948500 BOLLO 2016
proposto da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170008617587000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720180021451772000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione e alla Regione Lazio, tempestivamente depositato, Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della intimazione di pagamento notificata in data 20 novembre 2024, meglio indicato in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva: la prescrizione del tributo;
la omessa notifica di atti presupposti.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione, ribadendo la legittimità del proprio operato;
invece, non si costituiva la Regione Lazio, nonostante la regolarità della notifica.
All'odierna udienza, la Corte in composizione monocratica, in pubblica udienza, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
La Corte osserva quanto segue.
In primo luogo, deve rilevarsi la avvenuta notifica degli atti presupposti. Come si evince dalla documentazione allegata dalla resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione (v. all. 4 e 5 del relativo fascicolo), negli anni precedenti erano stati ritualmente notificati le cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato. Considerata la mancata impugnazione degli atti presupposti – in forza della quale gli stessi sono divenuti definitivi –, eventuali contestazioni di merito non sono più sollevabili nell'attuale procedimento, nel quale si possono lamentare solo vizi propri degli atti impugnati (in tal senso, art. 19 comma 3 d.lgs. 546/92).
Di conseguenza, le regolari notifiche dapprima degli avvisi di accertamenti e quindi dell'ingiunzione fiscale costituivano atti interruttivi: pertanto, la prescrizione dei tributi non maturava, anche perché essa subiva una sospensione di 542 giorni, per effetto della normativa emergenziale ID (nello specifico, art. 68 d.l. 18/20).
Le ragioni di infondatezza sopra spiegate assorbono le ulteriori contestazioni di parte resistente, relative alla inammissibilità del ricorso per accesso alla definizione agevolata.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso perché infondato. Spese compensate.
Così deciso in Frosinone, udienza del dì 26 gennaio 2026.
Il Giudice
Dott. Vittorio Misiti
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MISITI VITTORIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 92/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Via Garibaldi Indirizzo_1 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Piazza Sandro Pertini Palazzo Sif 03100 Frosinone FR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0472024900278948500 BOLLO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0472024900278948500 BOLLO 2016
proposto da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720170008617587000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720180021451772000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato ad Agenzia delle Entrate-Riscossione e alla Regione Lazio, tempestivamente depositato, Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della intimazione di pagamento notificata in data 20 novembre 2024, meglio indicato in epigrafe.
A motivo del gravame deduceva: la prescrizione del tributo;
la omessa notifica di atti presupposti.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione, ribadendo la legittimità del proprio operato;
invece, non si costituiva la Regione Lazio, nonostante la regolarità della notifica.
All'odierna udienza, la Corte in composizione monocratica, in pubblica udienza, decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
La Corte osserva quanto segue.
In primo luogo, deve rilevarsi la avvenuta notifica degli atti presupposti. Come si evince dalla documentazione allegata dalla resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione (v. all. 4 e 5 del relativo fascicolo), negli anni precedenti erano stati ritualmente notificati le cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato. Considerata la mancata impugnazione degli atti presupposti – in forza della quale gli stessi sono divenuti definitivi –, eventuali contestazioni di merito non sono più sollevabili nell'attuale procedimento, nel quale si possono lamentare solo vizi propri degli atti impugnati (in tal senso, art. 19 comma 3 d.lgs. 546/92).
Di conseguenza, le regolari notifiche dapprima degli avvisi di accertamenti e quindi dell'ingiunzione fiscale costituivano atti interruttivi: pertanto, la prescrizione dei tributi non maturava, anche perché essa subiva una sospensione di 542 giorni, per effetto della normativa emergenziale ID (nello specifico, art. 68 d.l. 18/20).
Le ragioni di infondatezza sopra spiegate assorbono le ulteriori contestazioni di parte resistente, relative alla inammissibilità del ricorso per accesso alla definizione agevolata.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso perché infondato. Spese compensate.
Così deciso in Frosinone, udienza del dì 26 gennaio 2026.
Il Giudice
Dott. Vittorio Misiti