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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 2059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2059 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 20.2.2025 mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 21463/2023 R.G.
TRA
, ) rappresentato e difeso dall'Avv. GARGANO MARCELLA,
Parte_1 P.IVA_1 presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E con sede in alla via Controparte_1 CP_1
Vespucci n.172, C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato P.IVA_2
e difeso alla dr.ssa Rossella Santoro, in virtù di delega in atti;
RESISTENTE
(c.f. ,con sede Controparte_2 P.IVA_3
in Roma, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Ti
Emanuela Capannolo e dall'avv. Erminio Capasso giusta procura generale alle liti per atto del dott. Notaio in Fiumicino, rep. N. 37875 del 22 marzo 2024 – racc. Persona_1
7313, ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Avvocatura della
Sede Provinciale di in via Alcide De Gasperi n. 55; CP_3 CP_1 CP_1
RESISTENTE
Oggetto: impugnativa verbale di accertamento ispettivo.
Conclusioni: conformi a quelle versate in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.11.2023 la società ricorrente ha impugnato il verbale unico Con di accertamento e notificazione dell' di n. 2021001403/DDL del 05/06/2023, CP_1
1 notificato a mezzo posta il 21/06/2023, avente ad oggetto la “…verifica della regolarità contributiva dell'azienda, con particolare riguardo alla natura dei rapporti di lavoro instaurati, nel periodo soggetto all'ordinario regime della prescrizione (…)”, con i signori _5
, , e con conseguente annullamento Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
dei modd. attinenti ai suddetti rapporti di lavoro, fin dalla loro instaurazione e nel CP_10
rispetto dei termini di prescrizione.
A sostegno della proposta opposizione ha contestato le conclusioni cui erano pervenuti gli ispettori verbalizzanti che avevano del tutto travisato le dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti di cui si era disconosciuta la natura subordinata dei rapporti di lavoro per la sola esistenza di un rapporto di parentela tra i lavoratori ed il titolare.
Ciò dedotto ha concluso chiedendo previa sospensione cautelare del verbale impugnato ,
l'annullamento dello stesso e, in subordine, l'accoglimento del ricorso limitatamente all'azione di accertamento e, per l'effetto, accertare e dichiarare la natura subordinata dei rapporti di lavoro ispezionati della con i signori: Parte_1 CP_11 [...]
, e , con ogni conseguenza, CP_12 Controparte_8 Controparte_6 CP_7
vinte le spese di lite.
Si è costituito ritualmente l' eccependo Controparte_1
preliminarmente la carenza di legittimazione passiva e chiedendo quindi l'estromissione dal giudizio, essendo il ricorso relativo a vizi propri del verbale unico di accertamento e notificazione n.2023001403/DDL del 5.6.23 emesso da funzionari di vigilanza dell' che CP_3
hanno effettuato l'accertamento ispettivo, con il quale sono stati disconosciuti i rapporti di lavoro subordinato di n.5 unità lavorative, nonché l'aver occupato irregolarmente n.1 lavoratore subordinato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, violazione non impugnata nel giudizio intentato dalla società ricorrente. Nel merito ha chiesto comunque il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto , vinte le spese di lite.
L' ritualmente costituitosi ha chiesto il rigetto del ricorso . In particolare ha ribadito che CP_3
Part l'ispezione svolta aveva accertato “che la è una società sostanzialmente a CP_13
carattere familiare nella quale le persone che vi operano, sopra dette, sono tutte legate da vicolo di parentela e/o di affinità entro il secondo grado con , legale rapp.te CP_14
ed amministratore unico della ricorrente società, e che svolgono la loro attività, all'interno della società, facendo un po' di tutto in forma autonoma e senza vincolo di subordinazione.
Non è emerso, infatti, che i soggetti, sopra detti, ricevessero dall'amministratore unico ordini specifici, inerenti la prestazione lavorativa, che avessero l'obbligo di rispettare un orario di
2 lavoro, di giustificare le assenze, di conformarsi alle direttive del datore di lavoro etc..”.
Ribadito poi che l'onere della prova non può che essere in capo alla ricorrente, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso , vinte le spese di lite.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita già sulla scorta della documentazione in atti, è stata rinviata per la decisione all'udienza del 20.2.2025 , sostituita con il deposito di note di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Il ricorso è fondato e deve essere accolto sulla scorta delle motivazioni di seguito illustrate.
Preliminarmente deve dichiararsi la carenza di legittimazione passiva dell' CP_1 evocato in giudizio trattandosi di verbale unico emesso da funzionari di vigilanza dell' CP_3 che hanno effettuato l'accertamento ispettivo, con il quale sono stati disconosciuti i rapporti di lavoro subordinato di n.5 unità lavorative ed è stato contestato alla società ricorrente di aver occupato irregolarmente un lavoratore subordinato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (art.3, commi 3 e 3 ter, D.L. 12/2002, conv. L. n.73/2002
e successive modificazioni).
Inoltre deve ribadirsi che la società ricorrente ha inteso impugnare il verbale unico di
Con accertamento e notificazione dell' di n. 2021001403/DDL del 05/06/2023 solo CP_1
limitatamente all'accertamento in esso compiuto in relazione alle posizioni di
[...]
, , , e mentre CP_8 Controparte_6 CP_7 CP_11 Persona_2
nessuna impugnazione è stata proposta avverso la contestazione di aver occupato irregolarmente un lavoratore subordinato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (art.3, commi 3 e 3 ter, D.L. 12/2002, conv. L. n.73/2002 e successive modificazioni).
Non è stato necessario disporre alcuna attività istruttoria in quanto la risoluzione della controversia è possibile semplicemente operando una corretta interpretazione delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dai soggetti sentiti dagli ispettori.
Hanno accertato gli ispettori anzitutto - che è socio di maggioranza ed CP_14
amministratore unico è iscritto alla Gestione Commercianti ed alla Gestione Separata CP_3
per i compensi percepiti in qualità di amministratore unico;
- che è LO Controparte_8
di ; - che e sono nipoti di , in CP_14 CP_7 Controparte_6 CP_14
quanto figli del LO;
- che è cognata di Controparte_8 CP_11 CP_14
, in quanto moglie del LO;
- che è moglie di
[...] CP_8 Persona_2
. CP_14
Cont Tutti i suddetti hanno dichiarato che la VI. è una società a carattere familiare e che tutti indistintamente svolgono la mansione di commesso.
3 In particolare ha riferito di lavorare dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 16.30 CP_11
e la dichiarazione di svolgere autonomamente il proprio lavoro è da riconnettersi alla dichiarazione immediatamente seguente ovvero di avere già svolto questo lavoro e di essere quindi in grado di svolgerlo senza alcun problema. Ha dichiarato altresì di percepire un compenso fisso mensile pagato mediante bonifico.
ha dichiarato di essere commesso e vetrinista e di occuparsi altresì del Controparte_6
ritiro della merce;
quanto all'orario di lavoro ha indicato dal lunedì al sabato dalle 13.00 alle
20.30. Percepisce uno stipendio fisso mensile pagato con bonifico. Ha anche dichiarato: “non seguo alcun corso di studio , lavoro solo e convivo con i miei genitori e con mia sorella”.
Anche ha dichiarato di lavorare come commessa dal lunedì al sabato dalle CP_7
13.00 alle 20.30, di percepire una retribuzione mensile fissa pagata con bonifico. Ha dichiarato che sua madre e sua zia coprono i turni di mattina al Controparte_12
negozio. Inoltre ha giustificato l'assenza di queste ultime il giorno della visita ispettiva indicando che era intervenuto un problema familiare legato alle condizioni di salute della nonna.
La prospettazione sostenuta dall' , che ritiene sia emersa dalle dichiarazioni rese CP_3
l'assenza di “una precisa distinzione di ruoli e competenze tra chi dovrebbe emanare delle direttive e chi dovrebbe eseguire la prestazione lavorativa” non può essere condivisa. Invero tutti i dipendenti sentiti hanno riferito di osservare un orario stabilito su turni ed hanno dichiarato di svolgere le mansioni di commesso , mansioni che nella maggioranza dei casi coprono la quasi totalità delle attività che si svolgono in una attività commerciale di dimensioni medio piccole dedita alla vendita di capi di abbigliamento. Il dipendente
[...]
ha poi dichiarato di svolgere anche mansioni di vetrinista , mentre il titolare CP_6
ha dichiarato di essere addetto alla cassa quando presente. CP_14
Tali dichiarazioni sono congruenti con quanto dichiarato dal sig. in sede di CP_14 primo accesso, ossia nell'immediatezza dell'ispezione, circostanza nella quale ha riferito
“l'attività è iniziata nel 2019 e dall'inizio sono socio di maggioranza ed amministratore unico. L'attività consiste nella vendita al dettaglio di abbigliamento per adulti. Attualmente la
VI.MA. srl ha 5 dipendenti: , commessa, , e CP_7 Controparte_6 CP_11
Non ricordo altri dipendenti, forse mio LO , poi Controparte_12 Controparte_8 passato con l'altra società MA.VI. srl. Tutti i dipendenti sono a tempo pieno ed indeterminato e tutti lavorano cinque giorni a settimana. Il negozio è aperto dal lunedì alla domenica mattina e quindi gli stessi fanno turni. La retribuzione di tutti quelli che abbiamo menzionato
è di circa 1500,00 euro netti al mese pagati con bonifico… I turni sono indicati a voce, non
4 c'è nessun prospetto scritto. Sono stabiliti da noi settimanalmente. I dipendenti si alternano alla cassa ma di solito ci sono io. Tra i dipendenti ci sono mia moglie Controparte_12
mia cognata moglie di mio LO , e due miei nipoti, CP_11 CP_8 [...]
e , entrambi figli di .” CP_6 CP_7 CP_8
Ebbene la Corte di Cassazione (cfr. in questo senso sentenza n. 4535/2018), nel qualificare appunto il rapporto di lavoro tra familiari, ha sostenuto che in presenza di determinati indici oggettivi che consentano di riconoscere un effettivo inserimento organizzativo e gerarchico nella organizzazione aziendale, vi è certamente la possibilità di riconoscere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato legittimo anche tra familiari.
La Corte ha ritenuto che in questo senso debbano essere presenti questi requisiti: l'onerosità della prestazione;
la presenza costante presso il luogo di lavoro previsto dal contratto;
l'osservanza di un orario;
il fatto che il titolare si avvalga in maniera programmata della prestazione lavorativa;
la corresponsione di un compenso a cadenze fisse.
Ebbene nel caso che occupa la sussistenza di tutti i predetti elementi emerge già dalle dichiarazioni rese dai dipendenti agli ispettori e pertanto deve ritenersi che tra le parti venga resa una prestazione lavorativa genuina e di natura subordinata, indipendentemente dal fatto di appartenere allo stesso nucleo familiare.
Nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento ispettivo con cui l' disconosce la CP_3
natura subordinata del rapporto di lavoro tra familiari, l'onere della prova grava sull'Ente previdenziale convenuto, che deve dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa contributiva. La presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare, fondata sul vincolo affectionis vel benevolentiae causae, non è infatti automaticamente trasponibile in tale contesto, essendo stata elaborata con riferimento a controversie in cui è il lavoratore ad azionare diritti derivanti dal rapporto. Il rapporto di parentela tra dipendente e amministratore della società datrice può costituire al più un elemento indiziario della carenza di onerosità, ma non è sufficiente da solo ad escludere la natura subordinata della prestazione in presenza di una formale contrattualizzazione del rapporto, del regolare pagamento dei contributi e della periodica corresponsione della retribuzione.
Spetta quindi all' fornire elementi obiettivi da cui desumere che la prestazione sia stata CP_3
materialmente eseguita secondo modalità incompatibili con il lavoro subordinato.
In mancanza di tale prova rigorosa da parte dell'Ente, deve essere confermata la natura subordinata del rapporto di lavoro e annullato il provvedimento di annullamento dei mod.
UniEmens relativi ai rapporto di lavoro dei sig.ri , CP_11 Controparte_6 CP_7
, e
[...] Controparte_8 Controparte_12
5 Il ricorso deve essere quindi accolto ed annullato il verbale unico di accertamento e Con notificazione dell' di Napoli n. 2021001403/DDL del 05/06/2023 impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Ogni altra istanza o domanda disattesa, così decide:
1. dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' ; Controparte_15
2. accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale unico di accertamento e notificazione
Con dell' di Napoli n. 2021001403/DDL del 05/06/2023 ed il conseguente annullamento dei modelli UNiEmens ivi disposto;
3. compensa le spese di lite tra la società ricorrente e l' Controparte_1
[...]
4. condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti della società ricorrente che CP_3
liquida in 2800,00 oltre iva cpa e spese generali.
Napoli, 14/03/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 20.2.2025 mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 21463/2023 R.G.
TRA
, ) rappresentato e difeso dall'Avv. GARGANO MARCELLA,
Parte_1 P.IVA_1 presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E con sede in alla via Controparte_1 CP_1
Vespucci n.172, C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato P.IVA_2
e difeso alla dr.ssa Rossella Santoro, in virtù di delega in atti;
RESISTENTE
(c.f. ,con sede Controparte_2 P.IVA_3
in Roma, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Ti
Emanuela Capannolo e dall'avv. Erminio Capasso giusta procura generale alle liti per atto del dott. Notaio in Fiumicino, rep. N. 37875 del 22 marzo 2024 – racc. Persona_1
7313, ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Avvocatura della
Sede Provinciale di in via Alcide De Gasperi n. 55; CP_3 CP_1 CP_1
RESISTENTE
Oggetto: impugnativa verbale di accertamento ispettivo.
Conclusioni: conformi a quelle versate in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.11.2023 la società ricorrente ha impugnato il verbale unico Con di accertamento e notificazione dell' di n. 2021001403/DDL del 05/06/2023, CP_1
1 notificato a mezzo posta il 21/06/2023, avente ad oggetto la “…verifica della regolarità contributiva dell'azienda, con particolare riguardo alla natura dei rapporti di lavoro instaurati, nel periodo soggetto all'ordinario regime della prescrizione (…)”, con i signori _5
, , e con conseguente annullamento Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
dei modd. attinenti ai suddetti rapporti di lavoro, fin dalla loro instaurazione e nel CP_10
rispetto dei termini di prescrizione.
A sostegno della proposta opposizione ha contestato le conclusioni cui erano pervenuti gli ispettori verbalizzanti che avevano del tutto travisato le dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti di cui si era disconosciuta la natura subordinata dei rapporti di lavoro per la sola esistenza di un rapporto di parentela tra i lavoratori ed il titolare.
Ciò dedotto ha concluso chiedendo previa sospensione cautelare del verbale impugnato ,
l'annullamento dello stesso e, in subordine, l'accoglimento del ricorso limitatamente all'azione di accertamento e, per l'effetto, accertare e dichiarare la natura subordinata dei rapporti di lavoro ispezionati della con i signori: Parte_1 CP_11 [...]
, e , con ogni conseguenza, CP_12 Controparte_8 Controparte_6 CP_7
vinte le spese di lite.
Si è costituito ritualmente l' eccependo Controparte_1
preliminarmente la carenza di legittimazione passiva e chiedendo quindi l'estromissione dal giudizio, essendo il ricorso relativo a vizi propri del verbale unico di accertamento e notificazione n.2023001403/DDL del 5.6.23 emesso da funzionari di vigilanza dell' che CP_3
hanno effettuato l'accertamento ispettivo, con il quale sono stati disconosciuti i rapporti di lavoro subordinato di n.5 unità lavorative, nonché l'aver occupato irregolarmente n.1 lavoratore subordinato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, violazione non impugnata nel giudizio intentato dalla società ricorrente. Nel merito ha chiesto comunque il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto , vinte le spese di lite.
L' ritualmente costituitosi ha chiesto il rigetto del ricorso . In particolare ha ribadito che CP_3
Part l'ispezione svolta aveva accertato “che la è una società sostanzialmente a CP_13
carattere familiare nella quale le persone che vi operano, sopra dette, sono tutte legate da vicolo di parentela e/o di affinità entro il secondo grado con , legale rapp.te CP_14
ed amministratore unico della ricorrente società, e che svolgono la loro attività, all'interno della società, facendo un po' di tutto in forma autonoma e senza vincolo di subordinazione.
Non è emerso, infatti, che i soggetti, sopra detti, ricevessero dall'amministratore unico ordini specifici, inerenti la prestazione lavorativa, che avessero l'obbligo di rispettare un orario di
2 lavoro, di giustificare le assenze, di conformarsi alle direttive del datore di lavoro etc..”.
Ribadito poi che l'onere della prova non può che essere in capo alla ricorrente, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso , vinte le spese di lite.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita già sulla scorta della documentazione in atti, è stata rinviata per la decisione all'udienza del 20.2.2025 , sostituita con il deposito di note di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Il ricorso è fondato e deve essere accolto sulla scorta delle motivazioni di seguito illustrate.
Preliminarmente deve dichiararsi la carenza di legittimazione passiva dell' CP_1 evocato in giudizio trattandosi di verbale unico emesso da funzionari di vigilanza dell' CP_3 che hanno effettuato l'accertamento ispettivo, con il quale sono stati disconosciuti i rapporti di lavoro subordinato di n.5 unità lavorative ed è stato contestato alla società ricorrente di aver occupato irregolarmente un lavoratore subordinato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (art.3, commi 3 e 3 ter, D.L. 12/2002, conv. L. n.73/2002
e successive modificazioni).
Inoltre deve ribadirsi che la società ricorrente ha inteso impugnare il verbale unico di
Con accertamento e notificazione dell' di n. 2021001403/DDL del 05/06/2023 solo CP_1
limitatamente all'accertamento in esso compiuto in relazione alle posizioni di
[...]
, , , e mentre CP_8 Controparte_6 CP_7 CP_11 Persona_2
nessuna impugnazione è stata proposta avverso la contestazione di aver occupato irregolarmente un lavoratore subordinato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (art.3, commi 3 e 3 ter, D.L. 12/2002, conv. L. n.73/2002 e successive modificazioni).
Non è stato necessario disporre alcuna attività istruttoria in quanto la risoluzione della controversia è possibile semplicemente operando una corretta interpretazione delle dichiarazioni rese nell'immediatezza dai soggetti sentiti dagli ispettori.
Hanno accertato gli ispettori anzitutto - che è socio di maggioranza ed CP_14
amministratore unico è iscritto alla Gestione Commercianti ed alla Gestione Separata CP_3
per i compensi percepiti in qualità di amministratore unico;
- che è LO Controparte_8
di ; - che e sono nipoti di , in CP_14 CP_7 Controparte_6 CP_14
quanto figli del LO;
- che è cognata di Controparte_8 CP_11 CP_14
, in quanto moglie del LO;
- che è moglie di
[...] CP_8 Persona_2
. CP_14
Cont Tutti i suddetti hanno dichiarato che la VI. è una società a carattere familiare e che tutti indistintamente svolgono la mansione di commesso.
3 In particolare ha riferito di lavorare dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 16.30 CP_11
e la dichiarazione di svolgere autonomamente il proprio lavoro è da riconnettersi alla dichiarazione immediatamente seguente ovvero di avere già svolto questo lavoro e di essere quindi in grado di svolgerlo senza alcun problema. Ha dichiarato altresì di percepire un compenso fisso mensile pagato mediante bonifico.
ha dichiarato di essere commesso e vetrinista e di occuparsi altresì del Controparte_6
ritiro della merce;
quanto all'orario di lavoro ha indicato dal lunedì al sabato dalle 13.00 alle
20.30. Percepisce uno stipendio fisso mensile pagato con bonifico. Ha anche dichiarato: “non seguo alcun corso di studio , lavoro solo e convivo con i miei genitori e con mia sorella”.
Anche ha dichiarato di lavorare come commessa dal lunedì al sabato dalle CP_7
13.00 alle 20.30, di percepire una retribuzione mensile fissa pagata con bonifico. Ha dichiarato che sua madre e sua zia coprono i turni di mattina al Controparte_12
negozio. Inoltre ha giustificato l'assenza di queste ultime il giorno della visita ispettiva indicando che era intervenuto un problema familiare legato alle condizioni di salute della nonna.
La prospettazione sostenuta dall' , che ritiene sia emersa dalle dichiarazioni rese CP_3
l'assenza di “una precisa distinzione di ruoli e competenze tra chi dovrebbe emanare delle direttive e chi dovrebbe eseguire la prestazione lavorativa” non può essere condivisa. Invero tutti i dipendenti sentiti hanno riferito di osservare un orario stabilito su turni ed hanno dichiarato di svolgere le mansioni di commesso , mansioni che nella maggioranza dei casi coprono la quasi totalità delle attività che si svolgono in una attività commerciale di dimensioni medio piccole dedita alla vendita di capi di abbigliamento. Il dipendente
[...]
ha poi dichiarato di svolgere anche mansioni di vetrinista , mentre il titolare CP_6
ha dichiarato di essere addetto alla cassa quando presente. CP_14
Tali dichiarazioni sono congruenti con quanto dichiarato dal sig. in sede di CP_14 primo accesso, ossia nell'immediatezza dell'ispezione, circostanza nella quale ha riferito
“l'attività è iniziata nel 2019 e dall'inizio sono socio di maggioranza ed amministratore unico. L'attività consiste nella vendita al dettaglio di abbigliamento per adulti. Attualmente la
VI.MA. srl ha 5 dipendenti: , commessa, , e CP_7 Controparte_6 CP_11
Non ricordo altri dipendenti, forse mio LO , poi Controparte_12 Controparte_8 passato con l'altra società MA.VI. srl. Tutti i dipendenti sono a tempo pieno ed indeterminato e tutti lavorano cinque giorni a settimana. Il negozio è aperto dal lunedì alla domenica mattina e quindi gli stessi fanno turni. La retribuzione di tutti quelli che abbiamo menzionato
è di circa 1500,00 euro netti al mese pagati con bonifico… I turni sono indicati a voce, non
4 c'è nessun prospetto scritto. Sono stabiliti da noi settimanalmente. I dipendenti si alternano alla cassa ma di solito ci sono io. Tra i dipendenti ci sono mia moglie Controparte_12
mia cognata moglie di mio LO , e due miei nipoti, CP_11 CP_8 [...]
e , entrambi figli di .” CP_6 CP_7 CP_8
Ebbene la Corte di Cassazione (cfr. in questo senso sentenza n. 4535/2018), nel qualificare appunto il rapporto di lavoro tra familiari, ha sostenuto che in presenza di determinati indici oggettivi che consentano di riconoscere un effettivo inserimento organizzativo e gerarchico nella organizzazione aziendale, vi è certamente la possibilità di riconoscere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato legittimo anche tra familiari.
La Corte ha ritenuto che in questo senso debbano essere presenti questi requisiti: l'onerosità della prestazione;
la presenza costante presso il luogo di lavoro previsto dal contratto;
l'osservanza di un orario;
il fatto che il titolare si avvalga in maniera programmata della prestazione lavorativa;
la corresponsione di un compenso a cadenze fisse.
Ebbene nel caso che occupa la sussistenza di tutti i predetti elementi emerge già dalle dichiarazioni rese dai dipendenti agli ispettori e pertanto deve ritenersi che tra le parti venga resa una prestazione lavorativa genuina e di natura subordinata, indipendentemente dal fatto di appartenere allo stesso nucleo familiare.
Nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento ispettivo con cui l' disconosce la CP_3
natura subordinata del rapporto di lavoro tra familiari, l'onere della prova grava sull'Ente previdenziale convenuto, che deve dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa contributiva. La presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese in ambito familiare, fondata sul vincolo affectionis vel benevolentiae causae, non è infatti automaticamente trasponibile in tale contesto, essendo stata elaborata con riferimento a controversie in cui è il lavoratore ad azionare diritti derivanti dal rapporto. Il rapporto di parentela tra dipendente e amministratore della società datrice può costituire al più un elemento indiziario della carenza di onerosità, ma non è sufficiente da solo ad escludere la natura subordinata della prestazione in presenza di una formale contrattualizzazione del rapporto, del regolare pagamento dei contributi e della periodica corresponsione della retribuzione.
Spetta quindi all' fornire elementi obiettivi da cui desumere che la prestazione sia stata CP_3
materialmente eseguita secondo modalità incompatibili con il lavoro subordinato.
In mancanza di tale prova rigorosa da parte dell'Ente, deve essere confermata la natura subordinata del rapporto di lavoro e annullato il provvedimento di annullamento dei mod.
UniEmens relativi ai rapporto di lavoro dei sig.ri , CP_11 Controparte_6 CP_7
, e
[...] Controparte_8 Controparte_12
5 Il ricorso deve essere quindi accolto ed annullato il verbale unico di accertamento e Con notificazione dell' di Napoli n. 2021001403/DDL del 05/06/2023 impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Ogni altra istanza o domanda disattesa, così decide:
1. dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' ; Controparte_15
2. accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale unico di accertamento e notificazione
Con dell' di Napoli n. 2021001403/DDL del 05/06/2023 ed il conseguente annullamento dei modelli UNiEmens ivi disposto;
3. compensa le spese di lite tra la società ricorrente e l' Controparte_1
[...]
4. condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti della società ricorrente che CP_3
liquida in 2800,00 oltre iva cpa e spese generali.
Napoli, 14/03/2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
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