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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 793/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 793/2024 promossa da:
nata il [...] a [...], residente a [...]
Mediterraneo n. 15, rappresentata e difesa dall'avv. MAURIZIO MINUCCI;
ricorrente
contro
nato il [...] a [...]; Controparte_1
contumace
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: DIVORZIO – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI:
Per la ricorrente: “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n.
898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Parte_1 CP_2
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla Controparte_1
annotazione della sentenza”
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.02.2024, ha chiesto che fosse pronunciato lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con ad Ancona in data 11.03.1995. Controparte_1
Il sig. , nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito. CP_1
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione prodotta emerge che con sentenza n. 1198/2014 del 2.07.2014, divenuta irrevocabile, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi.
Stante il tempo trascorso dalla sentenza e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non risultano necessarie ulteriori statuizioni, atteso che non sono state avanzate richieste di tipo economico né rispetto alla ricorrente, né rispetto alla figlia della coppia, ormai maggiorenne.
Considerata la natura del giudizio, che si è svolto senza l'opposizione del convenuto, e tenuto conto che per la pronuncia sullo status è imprescindibile l'azione giudiziaria, il Collegio ritiene di poter disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto ad Ancona in data 11.03.1995 da nata Parte_1
a Torino il 2.04.1976 e nato a [...] il [...], matrimonio Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ancona anno 1995, n. 24, parte 1 serie //; ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
compensa le spese di lite.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 18.12.2024.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 793/2024 promossa da:
nata il [...] a [...], residente a [...]
Mediterraneo n. 15, rappresentata e difesa dall'avv. MAURIZIO MINUCCI;
ricorrente
contro
nato il [...] a [...]; Controparte_1
contumace
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: DIVORZIO – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI:
Per la ricorrente: “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n.
898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Parte_1 CP_2
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla Controparte_1
annotazione della sentenza”
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.02.2024, ha chiesto che fosse pronunciato lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con ad Ancona in data 11.03.1995. Controparte_1
Il sig. , nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito. CP_1
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione prodotta emerge che con sentenza n. 1198/2014 del 2.07.2014, divenuta irrevocabile, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi.
Stante il tempo trascorso dalla sentenza e il protrarsi della separazione senza soluzione di continuità, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta definitivamente meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Non risultano necessarie ulteriori statuizioni, atteso che non sono state avanzate richieste di tipo economico né rispetto alla ricorrente, né rispetto alla figlia della coppia, ormai maggiorenne.
Considerata la natura del giudizio, che si è svolto senza l'opposizione del convenuto, e tenuto conto che per la pronuncia sullo status è imprescindibile l'azione giudiziaria, il Collegio ritiene di poter disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto ad Ancona in data 11.03.1995 da nata Parte_1
a Torino il 2.04.1976 e nato a [...] il [...], matrimonio Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Ancona anno 1995, n. 24, parte 1 serie //; ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
compensa le spese di lite.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 18.12.2024.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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