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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/12/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LOCRI SEZIONE CIVILE Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 2710/2023
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2710/2023 R.G.L., vertente
TRA
C.F. ), elettivamente domiciliato in Locri alla via Parte_1 C.F._1
Cusmano n.146, presso lo studio dell'avv. Raffaella Modafferi che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
CONTRO - (C.F. in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ilario Maio e Dario
Roberto Adornato, in forza di procura generale alle liti a rogito Notaio Dott. del Persona_1
23.01.2023, rep. 37590/7131, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Agenzia
in Locri via Matteotti n. 48 CP_1 resistente
Oggetto: opposizione avverso CP_2
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31/07/2023, deduceva: - di aver presentato domanda, Parte_1 in data 15.03.2019, alla competente Commissione per le Invalidità ai fini del riconoscimento della percentuale di invalidità in misura superiore al 74% (art. 13 l. 118/71); - che la preposta Commissione
Medica non riconosceva il beneficio richiesto;
- che proponeva ricorso per ATP ex art 445 bis cpc innanzi l'intestato Tribunale con giudizio recante numero di RG 3686/19; - che il nominato CTU, dott , esperite le operazioni peritali, non inviava la bozza dell'elaborato peritale;
- che Per_2 proponeva dichiarazione di dissenso contestando le conclusioni rassegnate dal CTU nel proprio elaborato in quanto viziate da diverse contraddizioni ed omissioni diagnostico valutative.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: « … 1.DISPORRE integrazione di
Ctu medico legale o rinnovo della stessa sulla persona di - con rigetto definitivo Parte_1 dell' ATP espletato laddove disconosce il diritto all'assegno di invalidità civile - al fine di determinare, che le patologie da cui è affetto parte ricorrente rendono le proprie capacità lavorative ridotte;
l'epoca di insorgenza e/o l'aggravamento eventuale delle medesime, anche se verificatesi nel corso di causa, Conseguentemente, condannare l' in persona del suo legale rappresentante CP_1 pro tempore, alla corresponsione dell'assegno di invalidità in favore del sig. dalla Parte_1 data della domanda amministrativa o da quella successiva riconosciuta dal Ctu, nonché al pagamento dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dei singoli ratei, dalle rispettive scadenze al saldo. In ogni caso condannare
alle spese di lite delle due procedure, urgenza e merito, da distrarsi a favore del procuratore CP_1 costituito ex art. 93 cpc».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'infondatezza della CP_1 domanda stante l'assenza di specifici motivi di contestazione e ribadendo la correttezza delle valutazioni espresse dal CTU nel proprio elaborato. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda di rinnovo della CTU e conseguentemente delle domande avversarie in quanto inammissibili e infondate. Il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
Con provvedimento del 09.04.2024 veniva disposto il rinnovo delle operazioni peritali nominando a tal fine la dott.ssa . Persona_3
In data 15.10.2025, il CTU provvedeva al deposito dei chiarimenti richiesti.
Con provvedimento del 13.10.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente occorre precisare che oggetto di giudizio è solo l'accertamento dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'invalidità civile ai fini dell'assegno mensile di assistenza, ai sensi dell'art. 13 L. 118/71.
Conseguentemente, non è sufficiente che il ricorrente sia affetto da un certo numero di patologie, ma
è necessario che lo stesso risulti invalido in misura pari o superiore al 74%.
Nel caso di specie vi è stata una nuova valutazione del quadro clinico da parte della dott.ssa , Per_3 in considerazione di quanto dedotto ed allegato da parte ricorrente.
All'esito dell'attività peritale svolta dalla suddetta, in base alla documentazione medica in atti, la gravità del quadro clinico riportato dal ricorrente, non ha trovato riscontro.
In particolare, il CTU così si è espresso nella consulenza depositata: «… Non deficit statico – dinamico, cambi posturali possibili. Paziente collaborante, ben orientato nel tempo e nello spazio.
Masse muscolari degli arti superiori ed inferiori normotoniche e normotrofiche. Non edemi declivi arti inferiori. Ghiandole linfatiche esplorabili: indenni alla palpazione, mucose visibili e cute rosea.
Apparato respiratorio: torace simmetrico, normoconformato, normoespanso e normoespansibile le basi con gli atti del respiro. Non presenza di rumori patologici aggiunti. Apparato cardiovascolare: ritmico. P.A. 140/80. F.C. 66b/m. SPO2 99/66. Apparato digerente: addome trattabile su tutti i quadranti, non dolente alla palpazione sia superficiale che profonda, non segni di versamento libero, né reticoli venosi. Apparato osteoarticolare: non limitazione dei movimenti del rachide e delle altre articolazioni, non algie alla digitopressione colonna lombo-sacrale. Flesso-estensione del rachide completa. Non deficit statico-dinamico. Deambulazione e passaggi posturali autonomi. Sistema nervoso e psichico: riflessi superficiali e profondi nella norma. Umore deflesso. Atteggiamento introverso e timido”. Alla luce di quanto accertato ha così concluso: “…in base ad una attenta valutazione dei referti sanitari presenti nel fascicolo di parte, all'esame clinico, alla visita medica da me effettuata, in scienza e coscienza posso giungere alle conclusioni che il ricorrente, è affetto dalle seguenti patologie: 1) DISTURBO SPECIFICO DELL'APPRENDIMENTO, per analogia di gravità codice
1005: insufficienza mentale lieve, invalido al 45%; 2) ESITI DI PREGRESSO INTERVENTO DI
VARICOCELE RECIDIVATO, per analogia di gravità codice 6602: criptorchidia, invalido 5%.
Secondo un calcolo riduzionistico mediante la seguente formula espressa in decimali: IT = IP1 +
IP2 - (IP1 x IP2) QUESTE PATOLOGIE DETERMINANO AL SIGNOR NA Parte_1
INVALIDITA' DEL 48%. IL PERIZIANDO NON SI TROVA NELLA ASSOLUTA E PERMANENTE
IMPOSSIBILITA' DI SVOLGERE QUALUNQUE ATTIVITA' LAVORATIVA. LE CONDIZIONI DI
SALUTE DEL SIGNOR SONO TALI DA DETERMINARE UNA Parte_1
INVALIDITA' DEL 48%, CON DECORRENZA DALLA DOMANDA AMMINISTRATIVA DEL
15/03/2019.”.
Il CTU ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico, tenendo conto di tutte le patologie, correttamente valutate evidenziandone da un lato l'incisività e dall'altro precisando le motivazioni per le quali non risulta legittimato il riconoscimento del requisito sanitario richiesto.
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che le conclusioni del C.T.U. siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente.
Invero, quanto dedotto nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. non è sufficiente a giustificare il riconoscimento del beneficio richiesto.
In particolare, non si rileva una difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, né vi è indicazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
In definitiva, non essendo emersa, né dai motivi di opposizione né dal successivo rinnovo dell'attività peritale, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal tecnico incaricato, le stesse devono essere accolte e confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, complessivamente considerate, essendo stata versata in atti dichiarazione reddituale resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della CTU sono poste a carico dell' e sono liquidate come da separati decreti in CP_1 favore dei dottori e . Controparte_3 Persona_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. 2710/2023, disattesa Parte_1 C.F._1 ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla dispone sulle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante p.t., le spese della CP_1
C.T.U. per come liquidate con separati decreti in favore dei dottori e Controparte_3 [...]
. Persona_3
Locri, 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
N. R.G. 2710/2023
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2710/2023 R.G.L., vertente
TRA
C.F. ), elettivamente domiciliato in Locri alla via Parte_1 C.F._1
Cusmano n.146, presso lo studio dell'avv. Raffaella Modafferi che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
CONTRO - (C.F. in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ilario Maio e Dario
Roberto Adornato, in forza di procura generale alle liti a rogito Notaio Dott. del Persona_1
23.01.2023, rep. 37590/7131, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Agenzia
in Locri via Matteotti n. 48 CP_1 resistente
Oggetto: opposizione avverso CP_2
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31/07/2023, deduceva: - di aver presentato domanda, Parte_1 in data 15.03.2019, alla competente Commissione per le Invalidità ai fini del riconoscimento della percentuale di invalidità in misura superiore al 74% (art. 13 l. 118/71); - che la preposta Commissione
Medica non riconosceva il beneficio richiesto;
- che proponeva ricorso per ATP ex art 445 bis cpc innanzi l'intestato Tribunale con giudizio recante numero di RG 3686/19; - che il nominato CTU, dott , esperite le operazioni peritali, non inviava la bozza dell'elaborato peritale;
- che Per_2 proponeva dichiarazione di dissenso contestando le conclusioni rassegnate dal CTU nel proprio elaborato in quanto viziate da diverse contraddizioni ed omissioni diagnostico valutative.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: « … 1.DISPORRE integrazione di
Ctu medico legale o rinnovo della stessa sulla persona di - con rigetto definitivo Parte_1 dell' ATP espletato laddove disconosce il diritto all'assegno di invalidità civile - al fine di determinare, che le patologie da cui è affetto parte ricorrente rendono le proprie capacità lavorative ridotte;
l'epoca di insorgenza e/o l'aggravamento eventuale delle medesime, anche se verificatesi nel corso di causa, Conseguentemente, condannare l' in persona del suo legale rappresentante CP_1 pro tempore, alla corresponsione dell'assegno di invalidità in favore del sig. dalla Parte_1 data della domanda amministrativa o da quella successiva riconosciuta dal Ctu, nonché al pagamento dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dei singoli ratei, dalle rispettive scadenze al saldo. In ogni caso condannare
alle spese di lite delle due procedure, urgenza e merito, da distrarsi a favore del procuratore CP_1 costituito ex art. 93 cpc».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo l'infondatezza della CP_1 domanda stante l'assenza di specifici motivi di contestazione e ribadendo la correttezza delle valutazioni espresse dal CTU nel proprio elaborato. Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda di rinnovo della CTU e conseguentemente delle domande avversarie in quanto inammissibili e infondate. Il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
Con provvedimento del 09.04.2024 veniva disposto il rinnovo delle operazioni peritali nominando a tal fine la dott.ssa . Persona_3
In data 15.10.2025, il CTU provvedeva al deposito dei chiarimenti richiesti.
Con provvedimento del 13.10.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente occorre precisare che oggetto di giudizio è solo l'accertamento dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell'invalidità civile ai fini dell'assegno mensile di assistenza, ai sensi dell'art. 13 L. 118/71.
Conseguentemente, non è sufficiente che il ricorrente sia affetto da un certo numero di patologie, ma
è necessario che lo stesso risulti invalido in misura pari o superiore al 74%.
Nel caso di specie vi è stata una nuova valutazione del quadro clinico da parte della dott.ssa , Per_3 in considerazione di quanto dedotto ed allegato da parte ricorrente.
All'esito dell'attività peritale svolta dalla suddetta, in base alla documentazione medica in atti, la gravità del quadro clinico riportato dal ricorrente, non ha trovato riscontro.
In particolare, il CTU così si è espresso nella consulenza depositata: «… Non deficit statico – dinamico, cambi posturali possibili. Paziente collaborante, ben orientato nel tempo e nello spazio.
Masse muscolari degli arti superiori ed inferiori normotoniche e normotrofiche. Non edemi declivi arti inferiori. Ghiandole linfatiche esplorabili: indenni alla palpazione, mucose visibili e cute rosea.
Apparato respiratorio: torace simmetrico, normoconformato, normoespanso e normoespansibile le basi con gli atti del respiro. Non presenza di rumori patologici aggiunti. Apparato cardiovascolare: ritmico. P.A. 140/80. F.C. 66b/m. SPO2 99/66. Apparato digerente: addome trattabile su tutti i quadranti, non dolente alla palpazione sia superficiale che profonda, non segni di versamento libero, né reticoli venosi. Apparato osteoarticolare: non limitazione dei movimenti del rachide e delle altre articolazioni, non algie alla digitopressione colonna lombo-sacrale. Flesso-estensione del rachide completa. Non deficit statico-dinamico. Deambulazione e passaggi posturali autonomi. Sistema nervoso e psichico: riflessi superficiali e profondi nella norma. Umore deflesso. Atteggiamento introverso e timido”. Alla luce di quanto accertato ha così concluso: “…in base ad una attenta valutazione dei referti sanitari presenti nel fascicolo di parte, all'esame clinico, alla visita medica da me effettuata, in scienza e coscienza posso giungere alle conclusioni che il ricorrente, è affetto dalle seguenti patologie: 1) DISTURBO SPECIFICO DELL'APPRENDIMENTO, per analogia di gravità codice
1005: insufficienza mentale lieve, invalido al 45%; 2) ESITI DI PREGRESSO INTERVENTO DI
VARICOCELE RECIDIVATO, per analogia di gravità codice 6602: criptorchidia, invalido 5%.
Secondo un calcolo riduzionistico mediante la seguente formula espressa in decimali: IT = IP1 +
IP2 - (IP1 x IP2) QUESTE PATOLOGIE DETERMINANO AL SIGNOR NA Parte_1
INVALIDITA' DEL 48%. IL PERIZIANDO NON SI TROVA NELLA ASSOLUTA E PERMANENTE
IMPOSSIBILITA' DI SVOLGERE QUALUNQUE ATTIVITA' LAVORATIVA. LE CONDIZIONI DI
SALUTE DEL SIGNOR SONO TALI DA DETERMINARE UNA Parte_1
INVALIDITA' DEL 48%, CON DECORRENZA DALLA DOMANDA AMMINISTRATIVA DEL
15/03/2019.”.
Il CTU ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico, tenendo conto di tutte le patologie, correttamente valutate evidenziandone da un lato l'incisività e dall'altro precisando le motivazioni per le quali non risulta legittimato il riconoscimento del requisito sanitario richiesto.
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che le conclusioni del C.T.U. siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente.
Invero, quanto dedotto nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. non è sufficiente a giustificare il riconoscimento del beneficio richiesto.
In particolare, non si rileva una difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, né vi è indicazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
In definitiva, non essendo emersa, né dai motivi di opposizione né dal successivo rinnovo dell'attività peritale, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal tecnico incaricato, le stesse devono essere accolte e confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, complessivamente considerate, essendo stata versata in atti dichiarazione reddituale resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della CTU sono poste a carico dell' e sono liquidate come da separati decreti in CP_1 favore dei dottori e . Controparte_3 Persona_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. 2710/2023, disattesa Parte_1 C.F._1 ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla dispone sulle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante p.t., le spese della CP_1
C.T.U. per come liquidate con separati decreti in favore dei dottori e Controparte_3 [...]
. Persona_3
Locri, 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli