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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/12/2025, n. 2843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2843 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3834 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
, nata a [...] il [...]; Controparte_2
, nato a [...] il [...]; Controparte_3
nata a [...] il [...]; Controparte_4
nato a [...] il [...]; Controparte_5
nato a [...] il [...]; Controparte_6
, nata a [...] – SP il 25.03.1979, per sé e insieme ad Persona_1 Parte_2
in qualità di titolari della responsabilità genitoriale dei minori Controparte_7 [...]
, nato a [...] – Stato di San PA (Brasile) il 26.02.2008 e Persona_2 Persona_3
, nata a [...] – Stato di San PA (Brasile) il 31.03.2012;
[...]
, nato a [...] – SP il 19.11.1980, per sé e insieme a Persona_4 [...]
in qualità di titolari della responsabilità genitoriale dei minori Parte_3 [...]
, nato a [...] – Stato di San PA (Brasile) il 16.02.2013 e , Persona_5 Persona_6 nato a [...] – Stato di San PA (Brasile) il 15.03.2016;
nata a [...] – SP il 25.09.1983, per sé e insieme a Parte_4 in qualità di titolari della responsabilità genitoriale dei minori Controparte_8 [...]
nato a [...] – Stato di San PA (Brasile) il 27.07.2010 e Persona_7 [...]
nata a [...] – Stato di San PA (Brasile) il 04.08.2015; Parte_5
1 tutti difesi e rappresentati dall'avv. Domenico Ruoppolo, presso il cui studio domiciliano, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTI -
E
(C.F. ), in persona del Ministro in carica, legale rappresentante Controparte_9 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici- alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C. Email_1
Codic C.F. ; P.IVA_2
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il Controparte_9 loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano
[...]
, nato a [...] il [...] ed emigrato in Brasile, il quale non aveva mai perduto Per_8 la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che contraeva matrimonio con Persona_8 CP_10
in data 30.05.1901 e dalla loro unione nasceva in data 02.02.1955 .
[...] Persona_9
Quest'ultimo contraeva due matrimoni, dai quali si generavano due discendenze: il primo in data
14.10.1978 con ed il secondo in data 28.07.1984 con Persona_10 [...]
Persona_11
Dal primo matrimonio tra e nasceva in Persona_9 Persona_10 data 25.03.1979 la ricorrente . Quest'ultima il 23.12.2002 contraeva Parte_6 matrimonio con e dalla loro unione nascevano i ricorrenti Controparte_7 [...]
in data 19.11.1980, in data 26.02.2008 e Persona_4 Persona_2 Persona_3
in data 31.03.2012.
[...]
in data 14.04.2009 contraeva matrimonio con Persona_4 Parte_3
e dalla loro unione nascevano i ricorrenti in data 16.02.2013 e
[...] Persona_5 [...]
in data 15.03.2016. Persona_6
Dal secondo matrimonio tra e celebrato in data Persona_9 Persona_11
28.07.1984 nascevano i ricorrenti il 25.09.1983 Persona_11 Parte_4
e in data 12.06.1988. Controparte_3
2 contraeva matrimonio con in data 08.12.2007 e Parte_4 Controparte_8 dalla loro unione nascevano i ricorrenti in data 27.07.2010 e Persona_7 [...] in data 04.08.2015. Parte_5
in data 10.10.2015 contraeva un primo matrimonio con Controparte_3 Persona_12
per poi divorziare. A seguito di tale divorzio, lo stesso ricorrente contraeva un secondo
[...] matrimonio in data 05.07.2019 con Persona_13
Dal matrimonio dell'avo con nasceva in data 02.05.1930 anche Persona_8 CP_10
. Dalla relazione tra e nascevano i ricorrenti Persona_14 Persona_14 Controparte_11
in data 23.10.1964 e in data 10.01.1968. Dalla Controparte_1 Parte_1 relazione tra e nasceva in data 27.07.1987 la Parte_1 Parte_7 ricorrente . Controparte_2
in data 28.10.1986 contraeva matrimonio con Controparte_1 Persona_15 per poi divorziare.
Sempre dal matrimonio dell'avo con nasceva in data 15.08.1915 Persona_8 CP_10 anche , il quale in data 27.09.1928, contraeva matrimonio con . Persona_16 Persona_17
Da tale matrimonio in data 21.04.1941 nasceva , la quale in data 27.05.1966 contraeva Persona_18 matrimonio con . Da tale unione nasceva in data 29.04.1967 la ricorrente Persona_19
, la quale in data 18.10.1991 contraeva matrimonio con Controparte_4 Persona_20
. Da tale matrimonio nascevano i ricorrenti in
[...] Controparte_5 data 01.07.1996 e in data 06.08.2003. Controparte_6
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il Parte_8
d'Italia di San PA (Brasile) seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del Parte_8 al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_9 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. ha apposto il visto.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 04 dicembre 2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le
3 controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di TO (CZ), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale,
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex an. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig. , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli Persona_8 odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun
4 ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione
è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_8
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni Parte_9 il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di San
PA (Brasile) - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni trattate Controparte_9 costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
5 B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere Controparte_9 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 20.12.2025.
La Giudice
dott.ssa Chiara Fiamingo
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