Sentenza 28 aprile 1943
Massime • 1
Per giudicare la fondatezza della pretesa, con cui si addebiti ad una ditta di essersi appropriata la denominazione di un'altra, bisogna considerare che il segno distintivo dell'attività di ciascuna di esse, e quindi i caratteri differenziali fra entrambe vanno ricercati non soltanto nell'intero contesto della denominazione, ma anche e soprattutto nel nome specifico di fantasia che, tra vari componenti accessori e generici ha un'essenziale funzione caratteristica e una prevalente funzione differenziatrice. La possibilità di confusione tra le denominazioni di due aziende che esercitano anche parzialmente la medesima attivita, è presupposto comune all'Azione d'inibizione del nome e all'Azione per concorrenza sleale; nondimeno tale possibilità , mentre pone in essere un'atto di concorrenza sleale, non è valevole a caratterizzare da sola l'Azione per usucapione di nome che esige innanzi tutto l'accertamento dell'indennità o della somiglianza della parte caratteristica del nome, e poi la considerazione , agli effetti della confondibilità, dell'intera denominazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/04/1943, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 28 aprile 1943 |
Testo completo
Per giudicare la fondatezza della pretesa, con cui si addebiti ad una ditta di essersi appropriata la denominazione di un'altra, bisogna considerare che il segno distintivo dell'attività di ciascuna di esse, e quindi i caratteri differenziali fra entrambe vanno ricercati non soltanto nell'intero contesto della denominazione, ma anche e soprattutto nel nome specifico di fantasia che, tra vari componenti accessori e generici ha un'essenziale funzione caratteristica e una prevalente funzione differenziatrice. La possibilità di confusione tra le denominazioni di due aziende che esercitano anche parzialmente la medesima attivita, è presupposto comune all'Azione d'inibizione del nome e all'Azione per concorrenza sleale;
nondimeno tale possibilità , mentre pone in essere un'atto di concorrenza sleale, non è valevole a caratterizzare da sola l'Azione per usucapione di nome che esige innanzi tutto l'accertamento dell'indennità o della somiglianza della parte caratteristica del nome, e poi la considerazione , agli effetti della confondibilità, dell'intera denominazione.