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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/07/2024, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 3153/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona dei magistrati:
- dott. Domenico Bonaretti Presidente relatore
- dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere
- dott.ssa Anna Ferrari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3153/2023, promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 16.11.2023 e notificato, con il pedissequo decreto di fissazione d'udienza, in data 1.12.2023
TRA
Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano (P. IVA
), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Simona Falconieri, legale interno dell'Agenzia, e domicilio eletto presso la sede legale della ATS, in Milano, Corso Italia,
52,
Appellante
E
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_1 P.IVA_2
(c.f. ), CP_2 C.F._1
pagina 1 di 8 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti Francesco Aversano e
Antonio Musio del foro di Salerno ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.
Musio in Pellezzano (Sa), via Filanda, 3,
Appellati
Oggetto: opposizione a ordinanza/ingiunzione ex art. 22 L. n. 689/81
CONCLUSIONI
Per AT della Città Metropolitana di Milano
Voglia la Corte d'Appello così giudicare:
1. Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, accertata e dichiarata la competenza di ATS della Città Metropolitana di Milano ad emettere l'ordinanza ingiunzione n. 668 del 02.09.2021, confermare le statuizioni in essa contenute, con ogni conseguente provvedimento di condanna al pagamento della somma ingiunta, in accoglimento delle conclusioni già avanzate nel giudizio di primo grado.
2. In ogni caso, riformare la sentenza di primo grado in ordine alla regolamentazione delle spese processuali, apparendo del tutto ingiusta ed iniqua anche alla luce della “confusione” normativa e delle espresse indicazioni del , con condanna di in persona del suo legale CP_3 CP_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione di quanto corrisposto dalla sottoscritta appellante in esecuzione della sentenza di primo grado stessa.
3. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per e CP_1 CP_2
Chiede all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, di voler:
a) in via principale, rigettare l'atto di appello in quanto inammissibile, oltre che infondato in fatto e diritto, per i motivi esposti in narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta;
b) in via subordinata, rigettare comunque l'atto di appello in quanto inammissibile, oltre che infondato in fatto
e diritto, per tutti gli altri motivi di cui al ricorso in opposizione esposti dalla innanzi al CP_1
Tribunale di Lodi, diversi dalla eccepita incompetenza dell'Agenzia della Tutela della Salute Città
Metropolitana di Milano;
c) in ogni caso, condannare parte soccombente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio, oltre al rimborso spese generali, iva e cap, dovuti come per legge, in favore degli
Avv.ti Francesco Aversano e Antonio Musio che si dichiarano antistatario.
pagina 2 di 8 FATTO E PROCESSO
Con ricorso ex art. 6 D. Lgs. n. 150/2011 e artt. 22 e ss. L. n. 689/1981 depositato in data
5.10.2021 (e notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza il 31.1.2022), il sig. CP_2
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società ha
[...] CP_1
convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Lodi l'Agenzia della Tutela della Salute
(ATS) della Città Metropolitana di Milano, chiedendo l'annullamento o la revoca dell'ordinanza n. 668/2021 (emessa da ATS in data 2.9.2021 e notificata il 6.9.2021), con la quale si ingiungeva alla società e al legale rappresentante della stessa il CP_1
pagamento della sanzione pecuniaria di euro 3.530,00.
Tale ingiunzione trovava fondamento nel verbale n. 4301 del 21.12.2016 emesso dal
Organizzazione_1
con cui veniva contestato alla società di aver
[...] CP_1
posto in essere una pratica sleale di informazione al consumatore in violazione degli artt.
7 del Reg. Ue n. 1169/2011 e 2 del D. Lgs. n. 109/19921.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto:
- l'incompetenza dell'AT di Milano a emettere l'ordinanza-ingiunzione opposta;
- la nullità del verbale di contestazione per violazione di legge ed erronea motivazione dell'autorità competente;
- la nullità dell'ordinanza per violazione del principio di legalità, nonché per assenza di motivazione, quanto alla violazione dell'art. 7 Reg. Ue n. 1169/2011.
AT si è costituita ritualmente in giudizio (11.3.2022) eccependo, in via preliminare,
l'incompetenza dell'adito Tribunale in favore di quella del Giudice di pace, nonché la carenza di legittimazione attiva in capo al sig. in proprio. CP_2
pagina 3 di 8 Ha chiesto, inoltre, di rigettare l'eccezione di incompetenza svolta dall'opponente e, nel merito, di respingere il ricorso avverso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 312 resa e pubblicata in data 19.5.2023:
- ha rigettato l'eccezione di incompetenza svolta da AT, rilevando come la causa rientrasse nella competenza per valore del Tribunale, stante il disposto di cui all'art. 6 c.
5 d.lgs. 150/2011;
- ha accertato il difetto di legittimazione attiva di quale parte in proprio, CP_2
osservando che l'ordinanza era stata emessa nei confronti di e di CP_1 [...]
legale rappresentante della società all'epoca dei fatti contestati;
Per_1
- ha accolto l'opposizione di e annullato l'ordinanza-ingiunzione contestata, CP_1
ritenendo che la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative previste dagli artt. 2
e 18 del d.lgs. 109/1992 spettasse all' Organizzazione_1
- ha compensato tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3, condannando AT a rifondere a i residui 2/3 (liquidati, per tale quota, in € 79,00 per spese e € 852,00 per CP_1
compensi, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge).
La sentenza è stata appellata da AT - con ricorso depositato in data 16.11.2023 e notificato, con il pedissequo decreto di fissazione d'udienza, in data 1.12.2023 - sulla base dei seguenti motivi:
1) erronea interpretazione della normativa in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 109/1992
2) errata condanna di AT al pagamento di 2/3 delle spese di lite
AT ha concluso chiedendo, in via principale, la conferma integrale dell'ingiunzione di pagamento opposta da e, in subordine, in caso di mancato accoglimento del primo CP_1
motivo, la riforma della sentenza di primo grado in ordine alla regolamentazione delle spese processuali.
La causa è stata iscritta sub r.g. n. 3153/2023 e la prima udienza fissata al 7.2.2024.
pagina 4 di 8 e si sono ritualmente costituiti (24.1.2024) e hanno chiesto il rigetto CP_1 CP_2
dell'appello in quanto infondato.
A seguito del trasferimento del relatore e della conseguente riassegnazione, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 26 giugno 2024.
A tale udienza, la causa è stata discussa e decisa, con lettura del dispositivo in presenza dei difensori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene infondato il primo motivo di gravame svolto da AT e ciò per i motivi che seguono.
Giova in primo luogo delineare il quadro normativo rilevante.
Il Reg. Ue n. 1169/2011 disciplina infatti la materia relativa alla “fornitura di informazioni sugli alimenti” e, segnatamente, l'art. 7 dispone in relazione alle pratiche leali di informazione a tutela del consumatore, prescrivendo che esse non devono indurre quest'ultimo in errore e devono garantire la chiara conoscibilità delle caratteristiche, della natura e dell'identità dei prodotti in commercio.
Il d.lgs. n. 109/1992, emesso in attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n.
89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari (successivamente abrogato dal d.lgs. n. 231 del 20172), prescrive(va) all'art. 2 comma
1, che “L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non devono indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla durabilità, sul luogo di origine o di provenienza, sul modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso”.
pagina 5 di 8 L'art. 18, dopo aver riportato le sanzioni previste per la violazione degli obblighi gravanti sul produttore ai sensi di tale decreto (cfr. commi 1, 2, 3), prevede(va), al comma 4
(introdotto con D. Lgs. 23 giugno 2003, n. 181), che “La competenza in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio” e, al successivo comma 4 bis (introdotto con il D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99), che “Nelle materie di propria competenza, spetta all' l'irrogazione delle sanzioni Organizzazione_1
amministrative.”
Nel quadro normativo sopra delineato e attinente al caso in esame, ritiene questo
Collegio senz'altro condivisibile l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (e richiamato dal primo giudice), secondo cui la competenza a irrogare le sanzioni amministrative previste dall'art. 18 del D. Lgs. n. 109 del 1992 per la violazione degli obblighi di etichettatura previsti dall'art. 2 del medesimo decreto spetta all'Ispettorato centrale repressione frodi, trattandosi di disciplina a tutela del consumatore rientrante nella materia del commercio, di competenza statale, che solo di riflesso coinvolge gli aspetti relativi all'igiene e alla sanità degli alimenti, di competenza delle amministrazioni locali (cfr. Cass. Civ. 458/2022; 24724/2007).
Di conseguenza, mentre per le violazioni che riguardano l'igiene alimentare e la salute dei consumatori (si vedano, a titolo di esempio, gli artt. 10 e 10 bis relativi rispettivamente al termine minimo di conservazione e alla data di scadenza) il potere di emettere ordinanza- ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle norme del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 appartiene alle autorità locali, per quanto attiene alle norme che mirano a tutelare i consumatori sotto il profilo commerciale (cfr. il dettato normativo dell'art. 2 sopra riportato) la sanzione deve essere emessa dall'organo statale deputato alla tutela e alla repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari, ossia l'ICQRF del Mipaf.
pagina 6 di 8 Nella fattispecie, l'interesse che viene in rilievo non è tanto di evitare che il consumatore acquisti un prodotto potenzialmente nocivo per la salute, quanto piuttosto di prevenire l'errore in cui questi sarebbe potuto incorrere acquistando quel determinato prodotto.
Dall'ordinanza (doc. 5 primo grado AT), infatti, emerge che “in sede di sopralluogo i verbalizzanti hanno reperito n. 30 vaschette di un prodotto che recava come denominazione di vendita la dicitura “preparazione di carne” accompagnata dalla ulteriore dicitura “macinato di carne bovina” con ciò inducendo in errore il consumatore medio, che con molta facilità poteva confondere il prodotto acquistato con la carne macinata” e che “l'apposizione della scritta “macinato di carne bovina” che ha grande assonanza con la denominazione di vendita “carne macinata” rende particolarmente difficile al consumatore più attento capire che prodotto stia acquistando, stante anche la indistinguibilità dei due prodotti a vista. Il primo, macinato di carne bovina – preparazione a base di carne – contiene additivi e altri ingredienti;
la carne macinata è pura e semplice carne bovina”.
Per quanto esposto, deve concludersi che ATS della Città Metropolitana di Milano non era l'organo competente a emanare l'ordinanza-ingiunzione opposta, che il primo giudice ha, quindi, correttamente annullato.
Per contro, ritiene la Corte meritevole di accoglimento il secondo motivo di gravame, con cui AT ha lamentato l'erronea condanna al pagamento dei 2/3 delle spese di lite.
Osserva la Corte che l'odierna appellante ha offerto prova documentale del fatto che nel
Rapporto ex art. 17 L. 689/1981 (doc. 4 fascicolo primo grado AT) lo stesso
[...]
ha individuato ATS quale Autorità Controparte_4
amministrativa competente, a emettere, proprio nella fattispecie, l'ordinanza- ingiunzione.
Da ciò deriva che AT, a fronte di un espresso conferimento di incarico dall'autorità centrale, non ha potuto che dare seguito alle indicazioni provenienti dall'organo sovraordinato ed era vincolata, a fronte della violazione posta in essere da e CP_1
pagina 7 di 8 accertata dall' a emettere l'ordinanza ingiunzione nei confronti dell'odierna Org_1
appellata.
Tale circostanza assume certamente rilievo ai fini della regolamentazione delle spese di lite, rientrando a pieno titolo tra le gravi ed eccezionali ragioni che il giudice deve valutare ai fini della eventuale compensazione3.
Ebbene, posto che, per quanto appena osservato, la soccombenza nel presente giudizio non può dirsi imputabile all'appellante AT, la Corte ritiene giustificato compensare integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Agenzia di Tutela della Salute (AT) della Città Metropolitana di Milano avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 312 resa e pubblicata in data 19.5.2023 e in parziale riforma di quest'ultima, così provvede:
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
- conferma nel resto la sentenza impugnata.
Milano, 26 giugno 2024
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
3 E' appena il caso di ricordare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre ai casi di soccombenza reciproca o di assoluta novità della questione trattata o di mutamento giurisprudenziale. pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, a seguito dell'accertamento effettuato in data 28 novembre 2016 da funzionari dell' presso il Org_1 supermercato sito in Massa, Via Aurelia Ovest, Loc. La Falce, la società veniva sanzionata per avere etichettato Org_2 30 vaschette di prodotto alimentare con la denominazione di vendita “preparazione di carne” accompagnata dalla ulteriore dicitura “macinato di carne bovina”, con ciò inducendo in errore il consumatore medio, il quale poteva facilmente confondere il prodotto in vendita (preparato contenente anche additivi) con la carne macinata (priva di additivi). 2 E' appena il caso di precisare che il D. Lgs. n. 109 del 1992 è stato abrogato dal D. Lgs. n. 231 del 2017 (entrato in vigore il 9.5.2018), ma l'accertamento dell'illecito risale al novembre 2016, sicché ratione temporis esso trova applicazione nella fattispecie in esame.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona dei magistrati:
- dott. Domenico Bonaretti Presidente relatore
- dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere
- dott.ssa Anna Ferrari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3153/2023, promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 16.11.2023 e notificato, con il pedissequo decreto di fissazione d'udienza, in data 1.12.2023
TRA
Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano (P. IVA
), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Simona Falconieri, legale interno dell'Agenzia, e domicilio eletto presso la sede legale della ATS, in Milano, Corso Italia,
52,
Appellante
E
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e CP_1 P.IVA_2
(c.f. ), CP_2 C.F._1
pagina 1 di 8 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti Francesco Aversano e
Antonio Musio del foro di Salerno ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.
Musio in Pellezzano (Sa), via Filanda, 3,
Appellati
Oggetto: opposizione a ordinanza/ingiunzione ex art. 22 L. n. 689/81
CONCLUSIONI
Per AT della Città Metropolitana di Milano
Voglia la Corte d'Appello così giudicare:
1. Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto, accertata e dichiarata la competenza di ATS della Città Metropolitana di Milano ad emettere l'ordinanza ingiunzione n. 668 del 02.09.2021, confermare le statuizioni in essa contenute, con ogni conseguente provvedimento di condanna al pagamento della somma ingiunta, in accoglimento delle conclusioni già avanzate nel giudizio di primo grado.
2. In ogni caso, riformare la sentenza di primo grado in ordine alla regolamentazione delle spese processuali, apparendo del tutto ingiusta ed iniqua anche alla luce della “confusione” normativa e delle espresse indicazioni del , con condanna di in persona del suo legale CP_3 CP_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione di quanto corrisposto dalla sottoscritta appellante in esecuzione della sentenza di primo grado stessa.
3. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per e CP_1 CP_2
Chiede all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, di voler:
a) in via principale, rigettare l'atto di appello in quanto inammissibile, oltre che infondato in fatto e diritto, per i motivi esposti in narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta;
b) in via subordinata, rigettare comunque l'atto di appello in quanto inammissibile, oltre che infondato in fatto
e diritto, per tutti gli altri motivi di cui al ricorso in opposizione esposti dalla innanzi al CP_1
Tribunale di Lodi, diversi dalla eccepita incompetenza dell'Agenzia della Tutela della Salute Città
Metropolitana di Milano;
c) in ogni caso, condannare parte soccombente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio, oltre al rimborso spese generali, iva e cap, dovuti come per legge, in favore degli
Avv.ti Francesco Aversano e Antonio Musio che si dichiarano antistatario.
pagina 2 di 8 FATTO E PROCESSO
Con ricorso ex art. 6 D. Lgs. n. 150/2011 e artt. 22 e ss. L. n. 689/1981 depositato in data
5.10.2021 (e notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza il 31.1.2022), il sig. CP_2
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società ha
[...] CP_1
convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Lodi l'Agenzia della Tutela della Salute
(ATS) della Città Metropolitana di Milano, chiedendo l'annullamento o la revoca dell'ordinanza n. 668/2021 (emessa da ATS in data 2.9.2021 e notificata il 6.9.2021), con la quale si ingiungeva alla società e al legale rappresentante della stessa il CP_1
pagamento della sanzione pecuniaria di euro 3.530,00.
Tale ingiunzione trovava fondamento nel verbale n. 4301 del 21.12.2016 emesso dal
Organizzazione_1
con cui veniva contestato alla società di aver
[...] CP_1
posto in essere una pratica sleale di informazione al consumatore in violazione degli artt.
7 del Reg. Ue n. 1169/2011 e 2 del D. Lgs. n. 109/19921.
A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto:
- l'incompetenza dell'AT di Milano a emettere l'ordinanza-ingiunzione opposta;
- la nullità del verbale di contestazione per violazione di legge ed erronea motivazione dell'autorità competente;
- la nullità dell'ordinanza per violazione del principio di legalità, nonché per assenza di motivazione, quanto alla violazione dell'art. 7 Reg. Ue n. 1169/2011.
AT si è costituita ritualmente in giudizio (11.3.2022) eccependo, in via preliminare,
l'incompetenza dell'adito Tribunale in favore di quella del Giudice di pace, nonché la carenza di legittimazione attiva in capo al sig. in proprio. CP_2
pagina 3 di 8 Ha chiesto, inoltre, di rigettare l'eccezione di incompetenza svolta dall'opponente e, nel merito, di respingere il ricorso avverso, in quanto infondato in fatto e in diritto.
Il Tribunale di Lodi, con sentenza n. 312 resa e pubblicata in data 19.5.2023:
- ha rigettato l'eccezione di incompetenza svolta da AT, rilevando come la causa rientrasse nella competenza per valore del Tribunale, stante il disposto di cui all'art. 6 c.
5 d.lgs. 150/2011;
- ha accertato il difetto di legittimazione attiva di quale parte in proprio, CP_2
osservando che l'ordinanza era stata emessa nei confronti di e di CP_1 [...]
legale rappresentante della società all'epoca dei fatti contestati;
Per_1
- ha accolto l'opposizione di e annullato l'ordinanza-ingiunzione contestata, CP_1
ritenendo che la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative previste dagli artt. 2
e 18 del d.lgs. 109/1992 spettasse all' Organizzazione_1
- ha compensato tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3, condannando AT a rifondere a i residui 2/3 (liquidati, per tale quota, in € 79,00 per spese e € 852,00 per CP_1
compensi, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge).
La sentenza è stata appellata da AT - con ricorso depositato in data 16.11.2023 e notificato, con il pedissequo decreto di fissazione d'udienza, in data 1.12.2023 - sulla base dei seguenti motivi:
1) erronea interpretazione della normativa in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 109/1992
2) errata condanna di AT al pagamento di 2/3 delle spese di lite
AT ha concluso chiedendo, in via principale, la conferma integrale dell'ingiunzione di pagamento opposta da e, in subordine, in caso di mancato accoglimento del primo CP_1
motivo, la riforma della sentenza di primo grado in ordine alla regolamentazione delle spese processuali.
La causa è stata iscritta sub r.g. n. 3153/2023 e la prima udienza fissata al 7.2.2024.
pagina 4 di 8 e si sono ritualmente costituiti (24.1.2024) e hanno chiesto il rigetto CP_1 CP_2
dell'appello in quanto infondato.
A seguito del trasferimento del relatore e della conseguente riassegnazione, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 26 giugno 2024.
A tale udienza, la causa è stata discussa e decisa, con lettura del dispositivo in presenza dei difensori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene infondato il primo motivo di gravame svolto da AT e ciò per i motivi che seguono.
Giova in primo luogo delineare il quadro normativo rilevante.
Il Reg. Ue n. 1169/2011 disciplina infatti la materia relativa alla “fornitura di informazioni sugli alimenti” e, segnatamente, l'art. 7 dispone in relazione alle pratiche leali di informazione a tutela del consumatore, prescrivendo che esse non devono indurre quest'ultimo in errore e devono garantire la chiara conoscibilità delle caratteristiche, della natura e dell'identità dei prodotti in commercio.
Il d.lgs. n. 109/1992, emesso in attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n.
89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari (successivamente abrogato dal d.lgs. n. 231 del 20172), prescrive(va) all'art. 2 comma
1, che “L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non devono indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla durabilità, sul luogo di origine o di provenienza, sul modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso”.
pagina 5 di 8 L'art. 18, dopo aver riportato le sanzioni previste per la violazione degli obblighi gravanti sul produttore ai sensi di tale decreto (cfr. commi 1, 2, 3), prevede(va), al comma 4
(introdotto con D. Lgs. 23 giugno 2003, n. 181), che “La competenza in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio” e, al successivo comma 4 bis (introdotto con il D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99), che “Nelle materie di propria competenza, spetta all' l'irrogazione delle sanzioni Organizzazione_1
amministrative.”
Nel quadro normativo sopra delineato e attinente al caso in esame, ritiene questo
Collegio senz'altro condivisibile l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (e richiamato dal primo giudice), secondo cui la competenza a irrogare le sanzioni amministrative previste dall'art. 18 del D. Lgs. n. 109 del 1992 per la violazione degli obblighi di etichettatura previsti dall'art. 2 del medesimo decreto spetta all'Ispettorato centrale repressione frodi, trattandosi di disciplina a tutela del consumatore rientrante nella materia del commercio, di competenza statale, che solo di riflesso coinvolge gli aspetti relativi all'igiene e alla sanità degli alimenti, di competenza delle amministrazioni locali (cfr. Cass. Civ. 458/2022; 24724/2007).
Di conseguenza, mentre per le violazioni che riguardano l'igiene alimentare e la salute dei consumatori (si vedano, a titolo di esempio, gli artt. 10 e 10 bis relativi rispettivamente al termine minimo di conservazione e alla data di scadenza) il potere di emettere ordinanza- ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle norme del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 appartiene alle autorità locali, per quanto attiene alle norme che mirano a tutelare i consumatori sotto il profilo commerciale (cfr. il dettato normativo dell'art. 2 sopra riportato) la sanzione deve essere emessa dall'organo statale deputato alla tutela e alla repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari, ossia l'ICQRF del Mipaf.
pagina 6 di 8 Nella fattispecie, l'interesse che viene in rilievo non è tanto di evitare che il consumatore acquisti un prodotto potenzialmente nocivo per la salute, quanto piuttosto di prevenire l'errore in cui questi sarebbe potuto incorrere acquistando quel determinato prodotto.
Dall'ordinanza (doc. 5 primo grado AT), infatti, emerge che “in sede di sopralluogo i verbalizzanti hanno reperito n. 30 vaschette di un prodotto che recava come denominazione di vendita la dicitura “preparazione di carne” accompagnata dalla ulteriore dicitura “macinato di carne bovina” con ciò inducendo in errore il consumatore medio, che con molta facilità poteva confondere il prodotto acquistato con la carne macinata” e che “l'apposizione della scritta “macinato di carne bovina” che ha grande assonanza con la denominazione di vendita “carne macinata” rende particolarmente difficile al consumatore più attento capire che prodotto stia acquistando, stante anche la indistinguibilità dei due prodotti a vista. Il primo, macinato di carne bovina – preparazione a base di carne – contiene additivi e altri ingredienti;
la carne macinata è pura e semplice carne bovina”.
Per quanto esposto, deve concludersi che ATS della Città Metropolitana di Milano non era l'organo competente a emanare l'ordinanza-ingiunzione opposta, che il primo giudice ha, quindi, correttamente annullato.
Per contro, ritiene la Corte meritevole di accoglimento il secondo motivo di gravame, con cui AT ha lamentato l'erronea condanna al pagamento dei 2/3 delle spese di lite.
Osserva la Corte che l'odierna appellante ha offerto prova documentale del fatto che nel
Rapporto ex art. 17 L. 689/1981 (doc. 4 fascicolo primo grado AT) lo stesso
[...]
ha individuato ATS quale Autorità Controparte_4
amministrativa competente, a emettere, proprio nella fattispecie, l'ordinanza- ingiunzione.
Da ciò deriva che AT, a fronte di un espresso conferimento di incarico dall'autorità centrale, non ha potuto che dare seguito alle indicazioni provenienti dall'organo sovraordinato ed era vincolata, a fronte della violazione posta in essere da e CP_1
pagina 7 di 8 accertata dall' a emettere l'ordinanza ingiunzione nei confronti dell'odierna Org_1
appellata.
Tale circostanza assume certamente rilievo ai fini della regolamentazione delle spese di lite, rientrando a pieno titolo tra le gravi ed eccezionali ragioni che il giudice deve valutare ai fini della eventuale compensazione3.
Ebbene, posto che, per quanto appena osservato, la soccombenza nel presente giudizio non può dirsi imputabile all'appellante AT, la Corte ritiene giustificato compensare integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Agenzia di Tutela della Salute (AT) della Città Metropolitana di Milano avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 312 resa e pubblicata in data 19.5.2023 e in parziale riforma di quest'ultima, così provvede:
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;
- conferma nel resto la sentenza impugnata.
Milano, 26 giugno 2024
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
3 E' appena il caso di ricordare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre ai casi di soccombenza reciproca o di assoluta novità della questione trattata o di mutamento giurisprudenziale. pagina 8 di 8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, a seguito dell'accertamento effettuato in data 28 novembre 2016 da funzionari dell' presso il Org_1 supermercato sito in Massa, Via Aurelia Ovest, Loc. La Falce, la società veniva sanzionata per avere etichettato Org_2 30 vaschette di prodotto alimentare con la denominazione di vendita “preparazione di carne” accompagnata dalla ulteriore dicitura “macinato di carne bovina”, con ciò inducendo in errore il consumatore medio, il quale poteva facilmente confondere il prodotto in vendita (preparato contenente anche additivi) con la carne macinata (priva di additivi). 2 E' appena il caso di precisare che il D. Lgs. n. 109 del 1992 è stato abrogato dal D. Lgs. n. 231 del 2017 (entrato in vigore il 9.5.2018), ma l'accertamento dell'illecito risale al novembre 2016, sicché ratione temporis esso trova applicazione nella fattispecie in esame.