Sentenza 5 aprile 2013
Massime • 1
Gli stati emotivi o passionali, pur non escludendo né diminuendo l'imputabilità, possono essere considerati dal giudice ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto essi influiscono sulla misura della responsabilità penale.
Commentari • 4
- 1. Angoscia da contagio COVID e attenuanti generiche (Cass. 27115/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 luglio 2024
In un frangente storico drammatico, in cui l'umanità intera è stata chiamata, praticamente dall'oggi al domani, a resistere ad un pericolo sino a quel momento sconosciuto, invasivo ed in apparenza inarrestabile, va verificato ai fini della concessione delle attenuanti generiche la misura del disagio psicologico, poco a poco evoluto in ansia e, quindi, in angoscia. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE (data ud. 30/05/2024) 09/07/2024, n. 27115 Composta da: Dott. DI NICOLA Vito - Presidente Dott. FIORDALISI Domenico - Consigliere Dott. CAPPUCCIO Daniele - Relatore Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere Dott. GALATI Vincenzo - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul …
Leggi di più… - 2. Calunnia: non è necessaria una denuncia in senso formaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023
La massima In tema di calunnia, non è necessaria per la configurabilità del reato una denuncia in senso formale, essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma a soggetto obbligato a riferire all'autorità giudiziaria, esponga fatti concretanti gli estremi di un reato e li addebiti a persona di cui conosce l'innocenza. (Fattispecie relativa a dichiarazioni accusatorie consapevolmente mendaci, rese al sanitario del pronto soccorso, pubblico ufficiale sul quale grava l'obbligo di referto - Cassazione penale , sez. VI , 19/02/2020 , n. 12076). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione …
Leggi di più… - 3. Cause di giustificazione, difesa legittima, pericolo attuale e necessità di difesa, introduzione o trattenimento di altri nel proprio domicilio, uso di un'arma,…Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 settembre 2020
- 4. Uccidere per gelosia è aggravante (Corte Ass. Bologna, 29/2019)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 marzo 2019
L'aggravante dei motivi futili sussiste quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione delittuosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale: la sola manifestazione, per quanto parossistica e ingiustificabile, di gelosia può non integrare il motivo futile quando si tratti di una spinta davvero forte dell'animo umano collegata ad un desiderio di vita in comune: costituisce, invece, motivo abietto o futile quando …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/04/2013, n. 7272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7272 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 05/04/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - N. 4761
Dott. BONITO Francesco M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 25969/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso CORTE APPELLO di FIRENZE;
nei confronti di:
DI ND, nato il [...];
e da:
DI ND, nato il [...];
avverso la sentenza n. 8/2011 CORTE ASSISE APPELLO di FIRENZE del 07/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
udita in pubblica udienza del 05/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. TARDIO Angela;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ANIELLO Roberto, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità di entrambi i ricorsi;
udito per il ricorrente DI ED l'avv. Ciappi Manuele, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale e l'accoglimento dei propri motivi. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17 maggio 2006 la Corte d'assise di Firenze ha dichiarato DI ED colpevole del reato di omicidio volontario commesso, in concorso con AJ LT, in Montecatini Terme il 22 aprile 2005 in danno di AJ LE, attinto in zone vitali da un colpo di pistola semiautomatica, e del reato di porto in luogo pubblico della detta arma detenuta illegalmente, e, escluse, quanto al reato di omicidio, le contestate aggravanti dei futili motivi e della premeditazione, l'ha condannato, riuniti i due reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni venticinque di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge e alla misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata. Con la stessa sentenza la Corte ha dichiarato AJ LT responsabile dei medesimi reati, ricondotto il fatto contestato alla fattispecie del concorso anomalo ai sensi dell'art. 116 c.p., comma 2, condannandolo alla pena di anni quindici di reclusione.
2. Detta sentenza, confermata per entrambi gli imputati dalla Corte d'assise d'appello di Firenze con sentenza del 28 giugno 2007, è divenuta irrevocabile il 9 aprile 2008, a seguito del rigetto dei ricorsi per cassazione dagli stessi proposti.
3. DI ED è stato rimesso in termini per proporre appello avverso la predetta sentenza di primo grado con ordinanza del 26 gennaio 2011 della Corte d'assise d'appello di Firenze, che ha accolto la richiesta avanzata nel suo interesse ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 2, come risultante a seguito della modifica normativa di cui al D.L. n. 17 del 2005, convertito in L. n. 60 del 2005, e della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale con sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009.
4. La Corte di secondo grado, decidendo sul proposto appello, con sentenza del 7 dicembre 2011, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha concesso all'imputato appellante le circostanze attenuanti generiche e ha rideterminato la pena in anni sedici di reclusione.
4.1. In via preliminare la Corte riteneva la propria competenza, contestata dalla difesa sul presupposto dell'applicabilità delle disposizioni dettate, quanto alla competenza, per il giudizio di revisione, richiamando, a ragione della decisione, la diversità del fondamento giuridico dell'istituto della restituzione nel termine per impugnare e la insussistenza del presupposto della eadem ratio per applicare analogicamente l'art. 11 c.p.p., in vista della garanzia della imparzialità del giudice;
valutava manifestamente infondata anche la proposta questione di legittimità costituzionale delle disposizioni ordinarie sulla competenza del giudice d'appello con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., escludendo l'assimilabilità del giudizio conseguente alla restituzione nel termine per impugnare al giudizio di rinvio successivo all'annullamento della sentenza di secondo grado di cui all'art. 623 c.p.p., comma 1, lett. c), e rilevava conclusivamente che la sentenza d'appello già resa era da considerare tamquam non esset e non condizionava in alcun modo il nuovo giudizio in sede di gravame.
4.2. La descrizione della vicenda oggetto del processo, ampiamente contenuta nella sentenza di primo grado, era ripresa dalla sentenza d'appello, che ripercorreva i dati fattuali e gli elementi probatori.
4.2.1. Alle ore 4.00 circa del mattino del 22 aprile 2005 era rinvenuto davanti all'ingresso del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pescia il cadavere di AJ LE con una ferita d'arma da fuoco nella parte inferiore del collo, riverso sul sedile anteriore destro di un'autovettura BMW, risultata poi di proprietà del padre della vittima, che presentava il vetro dello sportello anteriore destro infranto.
L'autovettura era stata condotta sul posto da AK AS, di nazionalità albanese come la vittima, la cui testimonianza, unitamente a quelle di TR NA e di RO AR, alle dichiarazioni del coimputato AJ, al verbale di sopralluogo con gli allegati rilievi foto planimetrici e alla videoregistrazione, consentiva di accertare che la vittima era stata colpita da un colpo d'arma da fuoco esploso, attraverso il finestrino, da DI ED, mentre era seduta sul sedile anteriore destro dell'autovettura BMW condotta da AK, all'incrocio tra le vie Belvedere e 1^ Maggio, nel comune di Massa e Cozzile.
Proprio quella notte la vittima aveva avuto un diverbio con DI presso il locale notturno Bimbò s di Montecatini Terme, dove entrambi si erano recati con distinti gruppi di amici di nazionalità albanese, e la cui circostanziata descrizione, contenuta nella sentenza di primo grado, era richiamata integralmente in quella d'appello.
Anche il ruolo di AJ che, insieme a DI, era andato alla ricerca dei connazionali dopo l'intercorso diverbio e che, alle spalle del medesimo, "sorvegliava la strada", mentre DI faceva fuoco, con una cosa nera in mano, era specificamente ricostruito nelle decisioni di merito anche alla luce delle sue dichiarazioni non contrastanti, tranne che per qualche non decisiva differenza, con le deposizioni di coloro che erano stati presenti alla sparatoria.
4.2.2. Sul piano soggettivo, secondo l'operata ricostruzione, DI e AJ avevano programmato di aggredire AJ e AK dopo il litigio per questioni di donne nel locale notturno di Montecatini e avevano organizzato e dato inizio all'azione criminosa volta alla consumazione dei delitti di violenza privata, minaccia e lesioni personali.
L'intenzione di uccidere era subentrata in DI, dopo l'organizzazione della spedizione punitiva, per un atteggiamento di sfida assunto dalla vittima, solo da lui percepito, ed era stata posta in essere dallo stesso DI con dolo d'impeto, riconducendosi il fatto, quanto alla posizione di AJ, alla ipotesi del concorso anomalo previsto dall'art. 116 c.p.. 4.2.3. La consulenza medico-legale aveva accertato che la morte era stata pressoché istantanea ed era stata determinata da un colpo d'arma da fuoco non sparato "a contatto o a bruciapelo", ma verosimilmente da distanza ravvicinata attraverso il vetro dello sportello anteriore destro dell'autovettura, che, con le strutture ossee della vittima, aveva comportato la perdita della incamiciatura dell'ogiva.
Secondo le conclusioni della consulenza balistica, il proiettile che aveva ucciso la vittima di calibro 40 S&W era stato esploso da una pistola semiautomatica Glock, non rinvenuta.
4.3. La Corte d'assise d'appello, che riportava le ragioni difensive di doglianza sviluppate con i motivi di appello, rilevava che era pienamente corretta la qualificazione giuridica del fatto accertato con la sentenza di primo grado come omicidio volontario alla stregua della condivisa disamina delle risultanze istruttorie, sostanzialmente non controversa, e che non era fondata la tesi difensiva della esplosione accidentale del colpo d'arma da fuoco che aveva ucciso AJ, dipendente dalla collisione dell'imputato, correndo in prossimità dell'autovettura sulla quale era la stessa vittima, con la sua pistola contro il vetro del finestrino anteriore destro dello stesso veicolo, poiché, non sostenuta da alcun elemento probatorio, era smentita da prove dichiarative e da considerazioni critiche del materiale probatorio.
4.3.1. Secondo la Corte, l'articolata spedizione punitiva posta in essere dall'imputato, insieme a AJ, era rivolta a dimostrare la propria capacità criminale e ad affermare la propria supremazia nei confronti della persona offesa, ponendosi l'arma come strumento di intimidazione, la possibilità del cui utilizzo era da ritenere ampiamente prevista.
L'atteggiamento psicologico dell'appellante era, in tal modo, da qualificare nella fase precedente all'incontro finale con la vittima come dolo indeterminato per la prefigurazione da parte dell'agente di più risultati offensivi penalmente rilevanti, alternativi o cumulativi.
Quanto - invece - al momento essenziale della vicenda, riguardante l'esplosione del colpo di arma da sparo, contestato nella sua volontarietà dall'appellante, dalle testimonianze acquisite di AK, RO e TR e dalle dichiarazioni del coimputato AJ, che venivano sinteticamente riportate, non erano emersi ne' contatti o urti dell'arma o della mano dell'imputato con il finestrino, ne' si evincevano indizi di movimenti anomali o incontrollati dell'appellante che aveva rivolto la pistola contro la vittima tenendo il braccio proteso in avanti e mantenendosi a una distanza di cinquanta - sessanta centimetri dal vetro laterale dell'autovettura della quale la vittima occupava il posto anteriore del passeggero, mentre quella sulla quale viaggiava aveva una velocità ridottissima o era quasi ferma.
4.3.2. Era, invece, risultato che - a fronte della condotta della vittima, che non era scesa dall'autovettura, nonostante le grida dell'imputato ("ferma la macchina, scendi dalla macchina"), ed era rimasta indifferente, nonostante l'arma puntata, pronunciando soltanto una frase sprezzante ("ma spara"), e a fronte della condotta del conducente AK che aveva proseguito la marcia a velocità ridottissima, svoltando verso sinistra - l'intenzione dell'imputato, in precedenza genericamente di vendetta, si era concretizzata in una precisa scelta omicida, espressa, con dolo d'impeto, attraverso l'esplosione del colpo di pistola indirizzato non a caso verso una zona vitale del corpo della vittima.
Neppure incidevano sulla ricostruzione della volontarietà dell'azione criminosa le caratteristiche dell'arma in relazione alla sensibilità del suo meccanismo di sparo, poiché la comprovata mancanza di urto dell'arma contro il vetro escludeva l'innesco di uno sparo accidentale e la successione delle azioni dimostrava che l'esplosione del colpo era l'attuazione immediata del subentrato intento di uccidere, avvalorata anche dalla posizione del bossolo sul piano stradale.
4.3.3. Secondo la Corte, il fatto non era riconducibile, come dedotto, ad atteggiamento di dolo eventuale, costituendo l'azione chiara manifestazione di dolo diretto di omicidio, al più valutabile nei termini del dolo alternativo.
Nè lo stato dell'imputato in dipendenza delle sue condizioni di salute, quali emerse dalla documentazione medica, andava oltre lo stato emotivo non incidente sulla imputabilità, ne' sulla capacità di intendere e volere, che la condotta tenuta aveva dimostrato essere piena.
4.3.4. Non era riconoscibile l'attenuante della provocazione, oggetto di ulteriore motivo di appello, poiché - alla luce delle testimonianze assunte - la condotta dell'imputato, che aveva accusato AJ di averlo guardato male, non era stata estranea all'insorgere del diverbio nel locale Bimbò s, connotato da spinte e offese reciproche.
4.4. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte riteneva concedibili le attenuanti generiche, poiché nessuno dei precedenti penali era specifico e solo uno, attinente a condanna per traffico di stupefacenti, era significativo, e, pur valutata la gravità del fatto e la personalità dell'imputato, doveva essere valorizzata la particolare situazione psicologica derivata allo stesso dalla consapevolezza della sua grave malattia oncologica, che l'aveva colpito non molto tempo prima.
Anche la pena base di anni ventiquattro di reclusione per il delitto di omicidio appariva ingiustificata ed era congruamente fissata in anni ventitrè di reclusione, alla luce dei parametri di cui all'art. 133 c.p., con riduzione anche dell'aumento a titolo di continuazione per il reato-satellite, tenuto conto delle concesse attenuanti generiche.
5. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione sia l'imputato sia il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Firenze.
6. L'imputato ricorre per mezzo del suo difensore, avv. Ciappi Manuele, chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base di unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 530 c.p.p., comma 2, art. 533 c.p.p., comma 1 e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), nonché agli artt. 43, 575 e 586 c.p.. Il ricorrente muove dal rilievo preliminare che il tema della ricomposizione del quadro probatorio è estraneo al compito del giudice di legittimità, il cui sindacato attiene alla correttezza del ragionamento effettuato dal giudice di merito in ordine alla valutazione della valenza indicativa attribuita ai fatti accertati e alla verifica della indicazione da parte dello stesso delle ragioni del suo convincimento rispettando i principi di completezza, di correttezza e di logicità, della plausibilità della ricostruzione dei fatti fornita e della non razionalità del dubbio derivante dalla prospettazione di ipotesi alternative.
Secondo il ricorrente - che riporta il percorso ricostruttivo della vicenda e argomentativo del Giudice di primo grado, richiamato nella sentenza d'appello, e le ragioni utilizzate in sede di merito per confutare l'ipotesi alternativa dell'accidentalità della esplosione del colpo d'arma da fuoco, e riproduce i punti delle sue deduzioni difensive come sintetizzati dal Giudice d'appello e il contributo ricostruttivo offerto nel corso del suo esame - la Corte è incorsa nei vizi denunciati nella parte in cui doveva indicare i motivi della prevalenza della ipotesi della volontarietà della esplosione del colpo mortale rispetto alla ipotesi alternativa della sua accidentalità.
L'operato riferimento al dolo indeterminato, come "una sorta di dolo alternativo progressivo di carattere indeterminato", per superare la frattura logica nel percorso argomentativo di primo grado tra la spedizione punitiva di "dare una lezione" e la volontà di uccidere, è privo di contenuto dimostrativo ed è rimasto congetturale e apodittico anche all'esito dell'esame delle dichiarazioni dei testi oculari e del coimputato, inidoneo come tale a rendere logico il manchevole iter argomentativo percorso, in mancanza della indicazione degli elementi fattuali idonei a sorreggere la scelta omicida e la direzione del colpo verso una zona vitale non casualmente, rimanendo da chiedersi la ragione per la quale sia stato esploso un solo colpo o non si siano colpiti gli pneumatici o il motore.
Peraltro, ad avviso del ricorrente, per ritenere che il colpo fosse stato esploso come reazione alle parole provocatorie pronunciate dalla vittima era necessario dimostrare che esso ricorrente le aveva sentite, mentre non era sufficiente la postulazione della Corte circa il contenuto provocatorio della condotta della persona offesa a prescindere dalle parole pronunciate, e la concretizzazione del proposito omicida doveva essere dimostrata con alto grado di probabilità.
Del tutto opinabili sono, infine, secondo il ricorrente, le ipotesi formulate quanto alle caratteristiche della pistola e alla posizione del bossolo, controvertibili con altre e più fondate ipotesi, e le argomentazioni svolte nella lettura delle dichiarazioni del teste AK quanto al momento della esplosione dei colpi mentre la pistola era "quasi attaccata al vetro".
7. Il Procuratore Generale chiede l'annullamento della sentenza sulla base di unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge e carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla concessione delle attenuanti generiche e alla operata massima riduzione della pena.
Secondo il ricorrente, la concessione delle attenuanti generiche è fondata sulla patologia oncologica che ha colpito l'imputato nell'aprile 2005, positivamente curata, senza precisarsi lo stato emotivo specifico derivato allo stesso per effetto della malattia, l'incidenza di tale stato nell'omicidio e le ragioni per le quali tale incidenza ridurrebbe la gravità del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dall'imputato DI ED, che attiene alla contestata qualificazione del fatto addebitato in termini di omicidio volontario, riproponendo la ipotesi della esplosione accidentale del colpo d'arma da fuoco che ha raggiunto la vittima, determinandone il decesso, è destituito di fondamento.
2. La Corte di secondo grado, cui era stata sottoposta analoga questione, ha proceduto, seguendo linee argomentative correlate al condiviso sviluppo decisionale della sentenza di primo grado, previo richiamo ai dati fattuali e agli elementi probatori in essa utilizzati per la ricostruzione della vicenda quanto alla materialità del fatto e sul piano soggettivo, a un'analisi comparata delle emergenze processuali e a una loro valutazione critica alla luce delle osservazioni e deduzioni opposte dalla difesa con i motivi di appello.
2.1. Essa è partita dalla constatazione che la questione posta dall'appellante, che non aveva sostanzialmente contestato la descrizione dello svolgimento dei fatti operata in primo grado (sintetizzata sub 4.2.1. del "ritenuto in fatto") "fino a pochi istanti prima" del momento della esplosione del colpo di pistola, atteneva alla rappresentata accidentalità di detto evento, determinato dalla collisione dello stesso appellante con la sua pistola, mentre era ancora in movimento correndo a piedi in prossimità dell'autovettura nella quale era la vittima come passeggero, contro il vetro del finestrino anteriore destro della stessa.
La verifica della fondatezza della ipotesi prospettata, alternativa rispetto a quella della volontarietà della indicata esplosione, è, quindi, passata attraverso un articolato ragionamento probatorio che la Corte ha sviluppato ragionevolmente valorizzando, sotto un primo profilo, gli aspetti, oggettivi e soggettivi, della fase iniziale della vicenda, e, sotto un secondo profilo, quelli relativi al "momento essenziale" della condotta tenuta nell'occasione dall'imputato.
2.1.1. Quanto al primo profilo, la Corte ha ravvisato nella consecuzione dei fatti occorsi nella notte tra il 21 e il 22 aprile 2005, dopo il diverbio intervenuto nel locale notturno Bimbò s tra l'imputato e la vittima, tra gli altri, la preparazione da parte del primo, insieme con il coimputato AJ LT, di una spedizione ritorsiva contro la seconda e il suo gruppo, volta alla dimostrazione della propria supremazia e capacità criminale, e cadenzata, nel suo sviluppo, dalla conseguita disponibilità dell'arma e dall'attività di ricerca notturna del gruppo avversario, che ha compreso anche la ricognizione nel comune di Massa e Cozzile del luogo dove, all'incrocio tra le vie Belvedere e 1^ Maggio, è poi avvenuto il tragico epilogo.
Nella svolta analisi, la Corte, che non ha prescisso dal rilevare che il prelievo e il porto dell'arma da parte dell'imputato non erano dimostrativi della premeditazione della condotta omicida, condivisibilmente ai rilievi del primo Giudice, potendo l'arma essere diversamente utilizzata a scopo intimidatorio, ha rappresentato, su un piano di logica evidenza, che, in relazione alla situazione di reciproca aggressività e alla sua possibile evoluzione in scontro anche fisico, l'utilizzo della pistola in suo possesso doveva ritenersi ampiamente previsto da parte dell'imputato, e ha evidenziato che, se sul piano psicologico in detta fase non era ravvisabile un animus necandi del medesimo, secondo il condiviso apprezzamento di primo grado, il suo atteggiamento in vista dell'alternatività o cumulatività dei risultati offensivi, era qualificabile in termini di dolo indeterminato.
2.1.2. Quanto al secondo profilo, l'analisi delle ripercorse prove rappresentative, costituite dalle dichiarazioni testimoniali di AK AS, TR LE e RO AR e da quelle del coimputato AJ LT, apprezzate nella loro sostanziale conformità, non incisa da alcune minime divergenze derivate da soggettive percezioni dei fatti, è stata sintetizzata, nel suo esito, dalla Corte conclusivamente in dodici punti (pp. 25-27 della sentenza), singolarmente rimarcati con rilievi tratti da dati fattuali (omessa percezione dell'urto tra pistola e vetro del finestrino da parte di alcuno dei testi, rilievo del movimento del braccio dell'imputato contro la vittima e della impugnatura della pistola da parte dello stesso con le due mani, distanza del punto di sparo dal finestrino, sufficienza della illuminazione artificiale della zona, estrema vicinanza del teste RO e del coimputato AJ al luogo della esplosione dei colpi, buone condizioni di visibilità del meno vicino teste TR, ridottissima velocità, se non posizione di stasi, dell'auto sulla quale era la vittima al momento della esplosione del colpo, direzione del colpo verso zona corporea particolarmente vitale, omessa rappresentazione da parte dell'imputato dopo il fatto della esplosione accidentale del colpo) e con rilievi logici (non ipotizzabilita della erronea percezione da parte di tutti del momento cruciale della vicenda, attendibilità delle dichiarazioni di ciascuno, difficile ipotizzabilita di urto accidentale della pistola con il finestrino di auto quasi ferma, non ricostruibilità della esplosione del colpo in relazione alla direzione impressagli come carente di volontà di uccidere, normalità della rivelazione da parte dell'imputato delle modalità della avvenuta esplosione al AJ, pur direttamente coinvolto). La sintesi di tali plurime considerazioni è stata, quindi, raccordata dalla Corte, senza vuoti logici, alla già individuata caratterizzazione indeterminata del dolo che ha, sul piano soggettivo, animato la condotta dell'imputato e, in particolare, alla evenienza, non inverosimile ne' esclusa, che un comportamento di "non sottomissione" della vittima abbia determinato lo stesso imputato all'uso dell'arma in suo possesso e alla concretizzazione di una sua intenzione generica di "dare una lezione" in precisa scelta omicida d'impeto, nel momento in cui concordanti evenienze (omessa discesa della vittima, pur invitata a gran voce dall'imputato con arma puntata, dall'autovettura, che aveva proseguito il suo percorso a velocità ridottissima, svoltando verso sinistra, evitando l'imputato che era sulla strada e avvicinandosi allo stesso, destinatario da parte della vittima della sfida ad attuare la minaccia di sparare) hanno orientato l'atteggiamento dell'imputato, a fronte dell'alternativa di utilizzare l'arma già puntata o di tollerare, con ulteriore propria umiliazione, il comportamento sprezzante e provocatorio del suo avversario, verso la prima opzione, attuata indirizzando l'arma, non tenuta direttamente a contatto con il vetro del finestrino laterale dell'autovettura, verso zona vitale del corpo della vittima.
2.2. In tale prospettiva ricostruttiva, la ipotesi difensiva della fortuita collisione della pistola contro il vetro del finestrino dell'auto, cui sono seguiti l'accidentale esplosione del colpo, il casuale attingimento del corpo della vittima e la sua morte, smentita dalle prove dichiarative, ne' confortata da alcun elemento diverso dalla deduzione autoreferenziale dello stesso imputato, è sembrata alla Corte non minimamente credibile, essendo, al contrario, la volontarietà dell'azione criminosa, avvalorata dalle indicate considerazioni non sminuite dal rilievo difensivo circa la contestata effettiva percezione da parte dell'imputato delle ultime parole della vittima ("ma spara"), non contraddetta in alcun modo dalle ulteriori osservazioni svolte con i motivi di appello.
Sono state, in particolare, prese in considerazione al riguardo le caratteristiche dell'arma utilizzata e la posizione in cui è stato rinvenuto il bossolo sulla sede stradale, e, quanto alle prime, si sono illustrate le osservazioni del consulente tecnico balistico, si è rilevata la necessaria dipendenza del dedotto innesco accidentale dello sparo da un urto dell'arma contro il vetro, in alcun modo provato, e si è evidenziata la condotta dell'imputato (la cui inesperienza in materia di armi è rimasta non provata) dopo l'estrazione dell'arma e fino alla esplosione del colpo contro il torace della vittima, e, quanto alla seconda, si è rappresentata la non ragionevole traibilità dalla posizione di caduta del bossolo, determinata da posizioni (dello sparatore e dell'auto) non accuratamente definibili, del movimento del polso dello sparatore e del carattere, volontario o meno, dello sparo e si è posto in evidenza il contrasto tra la stessa ipotesi difensiva, ove assunta come fondata, e la posizione del bossolo, non rinvenuto in posizione centrale sul manto stradale, ma al suo margine sinistro. Neppure si è trascurato il confronto con le deduzioni difensive riferite alle frasi pronunciate dal teste AK, circa la pistola "quasi attaccata al vetro" e al colpo "scappato", ritenute non confermative di un colpo accidentale e non interpretabili in senso letterale, ne' espressive di giudizio sulla volontarietà della condotta dell'imputato; con la obiezione della unicità del colpo esploso, apprezzandosi come non influente la mancata reiterazione dei colpi sulla riconduzione del fatto a un dolo diretto espressivo di specifica volontà omicida, e, al più, nella ipotesi più favorevole per l'imputato, di indifferenza verso le conseguenze, peraltro prevedibili e previste, sotto il filo del dolo alternativo, non dimostrando il colpo, indirizzato con precisione da brevissima distanza, dall'alto vero il basso, alla base del collo con arma di alta potenzialità lesiva, la mera accettazione del rischio di cagionare l'evento morte riconducibile al dolo eventuale;
infine, con la dedotta configurabilità delle fattispecie delittuose di cui agli artt. 584 e 586 c.p., escluse in radice dalla dimostrata volontarietà della condotta omicidi aria.
2.3. Si tratta di valutazioni congrue, che, fondandosi su dati coerenti con le risultanze processuali e fornendo argomentate e logiche risposte alle osservazioni e alle obiezioni difensive, attinte dalla contestuale analisi critica dei dati fattuali e logici, disponibili e utilizzati, hanno rappresentato in modo esaustivo e ragionevole rispetto al fine del provvedimento le ragioni della soccombenza della versione difensiva dell'imputato e, senza fratture logiche e contraddizioni, le ragioni giuridicamente significative, di carattere necessariamente unitario, che hanno supportato la decisone adottata.
2.3.1. Le valutazioni svolte rispondono anche a esatta interpretazione e corretta applicazione dei principi di diritto fissati dalla condivisa giurisprudenza di questa Corte nell'affrontare le questioni connesse alla imputazione soggettiva per l'attribuzione della responsabilità nella configurazione delle singole fattispecie incriminatrici.
Si è, infatti, affermato che, in tema di elemento soggettivo del reato, possono individuarsi vari livelli crescenti di intensità di volontà dolosa, che vanno dal dolo eventuale (nel caso di accettazione del rischio di un evento, non voluto e anzi escluso, conseguente a una condotta diretta ad altri scopi e realizzata nonostante la rappresentazione della possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze), fino a quello intenzionale passando per il dolo diretto (alternativo, quando la realizzazione dell'evento si presenti all'autore del fatto almeno come altamente probabile, talché il medesimo non si limita ad accettare il rischio dell'evento - visto nella rappresentazione psichica dell'agente come una delle possibili conseguenze della condotta, ma non voluto, in concreto, come avviene nel dolo eventuale - bensì accettando l'evento, già rappresentato come altamente probabile, lo vuole, nell'ambito di una effettiva previsione dell'evento mortale, anche se non integra lo scopo finale della sua azione) (tra le altre, Sez. U, n. 748 del 12/10/1993, dep. 25/01/1994, Cassata, Rv. 195804; Sez. U, n. 3571 del 14/02/1996, dep. 12/04/1996, Mele, Rv. 204167; Sez. U, n. 3286 del 27/11/2008, dep. 23/01/2009, Chiodi, non massimata sul punto;
Sez. 1, n. 267 del 14/12/2011, dep. 11/01/2012, Maraviglia, Rv. 252046), senza ignorare il dolo indeterminato con riguardo al caso in cui nell'ordinaria rappresentazione vi siano più eventi, cui la volontà è diretta per produrli cumulativamente (Sez. 1^, n. 12664 del30/05/1977, dep. 07/10/1977, Dinacci, Rv. 137052) e il rilievo progressivo che, nella indagine concernente la intensità del dolo, possono assumere fattori incidenti sul processo formativo della volontà (Sez. 1^ n. 3266 del 19/02/1987, dep. 14/03/1988, Zampieri, Rv. 177855, in tema di reati previsti dalla legge sugli stupefacenti).
Si è, anche, rappresentato che il giudice, che non può entrare nella psiche dell'uomo, al fine di valutare l'esistenza del dolo omicida e di verificare se l'evento sia stato escluso o sia stato visto dall'agente come possibile, come probabile o come certa conseguenza diretta della sua azione, deve attenersi a una indagine sintomatica, e cioè agli elementi fattuali indicativi all'esterno della volontà omicida dell'agente (tra le altre, Sez. 1^, n. 12954 del 29/01/2008, dep. 27/03/2008, Li e altri, non massimata sul punto;
Sez. 1^, n. 13596 del 28/09/2011, dep. 12/04/2012, Corodda e altri, non massimata sul punto).
2.3.2. Nè l'analisi è priva di coerenza con l'esatta interpretazione e applicazione del principio per cui il giudice pronuncia condanna al là di ogni ragionevole dubbio, poiché la Corte, evidenziando la ricostruzione dei fatti che ha condotto alla reiezione delle contrarie deduzioni difensive senza lasciare spazio a valida spiegazione alternativa e indicando le emergenze processuali determinanti per pervenire alla decisione adottata, ha esplicitato il metodo dialettico, imposto dall'indicato principio per costante e condivisa giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 4^, n. 48320 del 12/11/2009, dep. 17/12/2009, Durante, Rv. 245879; Sez. 1^, n. 17291 del 03/03/2010, dep. 11/05/2010, Giampa, Rv. 247449; Sez. 1^, n. 41110 del 24/10/2011, dep. 11/11/2011, PG in proc. Javad, Rv. 251507), di verifica dell'ipotesi accusatoria da parte del giudicante secondo il criterio del "dubbio" e in maniera da evitare la sussistenza di dubbi interni (l'autocontraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (l'esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica), come è avvenuto nel caso di specie.
2.4. In questo contesto non possono trovare accoglimento le censure dell'imputato ricorrente, che, senza una effettiva correlazione critica con l'articolato e coordinato ragionamento probatorio svolto in sede di merito, ripercorrendo i punti fondamentali della prospettazione difensiva nei termini sintetizzati dal Giudice di appello e il contributo ricostruttivo offerto dallo stesso ricorrente nel corso del giudizio di appello, pure sintetizzato nella sentenza impugnata, indicati come capisaldi della ricostruzione in fatto e argomenti della interpretazione del fatto ai fini della qualificazione in diritto, e ricorrendo alla scelta metodologica di contrapporre o sovrapporre le osservazioni e deduzioni svolte ad alcuni passaggi motivazionali della sentenza, esprimono censure invasive di analisi fattuali e di interpretazioni, non illogiche, di merito, infondatamente rappresentate come distorsioni o fratture motivazionali della decisione.
Non presenta, invero, contenuto congetturale ne' apodittico, ne' manifestamente illogico e contraddittorio l'analisi svolta, che ha ricostruito l'atteggiamento psicologico di DI ED, movendo dalla fase iniziale della vicenda, con adeguato approccio logico e con costante riferimento ai dati fattuali non contestati o fondati sulle analizzate emergenze probatorie acquisite, e dandogli una qualificazione giuridica non incongrua in fatto agli stessi dati ne' impropria in diritto, e ha fatto oggetto di analitico esame le prove dichiarative, specificamente e plausibilmente rappresentandone le ricadute sul piano della ricostruzione della volontà omicida, escludente l'accidentalità della esplosione del colpo mortale, priva di concreto supporto probatorio e contrastata dal materiale istruttorio disponibile, nonché la imputazione soggettiva a diverso titolo (ex artt. 584 e 586 c.p.) non compatibile con le conclusioni raggiunte, mentre la espressione di censure, in chiave di contrapposizione argomentativa, sul significato e sulla interpretazione degli elementi probatori utilizzati in giudizio e di dissenso rispetto alla valutazione del risultato probatorio, in vista di una loro diversa lettura e di una diversa, e non esclusiva, analisi valutativa, è estranea al tema di indagine legittimamente proponibile come oggetto di censura di legittimità.
2.5. Consegue il rigetto del ricorso proposto da DI ED.
3. Il ricorso proposto dal Procuratore Generale che attiene alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, sotto il profilo della incorsa violazione di legge e del denunciato vizio motivazionale, è manifestamente infondato.
3.1. La sentenza impugnata ha, infatti, esplicitato, dopo le determinazioni in punto responsabilità, le ragioni che giustificavano la scelta giudiziale, e, in particolare, ha valorizzato, pur prendendo atto della gravità del fatto, della personalità dell'imputato e di un precedente apprezzato come significativo ex art. 133 c.p., comma 2, la peculiare situazione psicologica dell'imputato negativamente incisa da una grave malattia oncologica occorsagli non molto tempo prima del fatto e ha coerentemente richiamato, facendone corretta applicazione in relazione all'atteggiamento (reattivo, incontrollabile, privo di freni inibitori), tenuto dall'imputato in occasione di fatto, il principio di diritto affermato da questa Corte, alla cui stregua gli stati emotivi o passionali, che non escludono ne' diminuiscono l'imputabilità, possono essere considerati dal giudice ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, influendo sulla misura della responsabilità penale (Sez. 1^, n. 2897 del 15/11/1982, dep. 07/04/1983, Langella, Rv. 158296), soprattutto se concorrono con circostanze di natura ambientale e sociale che abbiano influito negativamente sullo sviluppo della personalità del reo (Sez. 1^, n. 217 del 02/03/1971, dep. 31/05/1971, Tallarico, Rv. 118050).
3.2. Tale valutazione, attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente e anche coerentemente al principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente, ne' in tema di attenuanti generiche (Sez. 1^, n. 33506 del 07/07/2010, dep. 13/09/2010, P.G. in proc. Biancofiore, Rv.247959), ne' in materia di determinazione della pena (Sez. 2^, n. 36425 del 26/06/2009, dep. 18/09/2009, Denaro, Rv. 245596), l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 c.p., si sottrae alle censure mosse, che, del tutto infondate nella opposta violazione dei principi che attengono alla concessione delle indicate attenuanti, corrispondono a valutazioni alternative di merito, non traducibili in censure di legittimità, laddove reclamano la rilettura in fatto degli elementi attinenti alla condizione dell'imputato e al suo stato psicologico, già ragionevolmente esaminati.
3.3. Alla luce delle svolte considerazioni, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
4. Al rigetto del ricorso proposto da DI ED segue la condanna dello stesso, in quanto parte privata, al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Rigetta il ricorso di DI ED che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2014