Sentenza 12 aprile 2017
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice, che non accolga la richiesta di archiviazione, disponga nuove indagini, nell'ipotesi di omessa notifica all'indagato dell'avviso dell'udienza camerale fissata ex art. 409 cod. proc. pen., essendo l'impugnazione prevista solo nei confronti dell'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 409, comma sesto, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/04/2017, n. 32029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32029 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2017 |
Testo completo
32029-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/04/2017 Composta da: Sent. n. sez. 494/2017 MARIA VESSICHELLI -Presidente - REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.44980/2016 UMBERTO LUIGI SCOTTI SA PE LL AT IO SETTEMBRE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: c/ D'IPPOLITO PP nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 24/06/2016 del GIP TRIBUNALE di LAMEZIA TERME sentita la relazione svolta dal Consigliere UMBERTO LUIGI SCOTTI;
lette/sentite le conclusioni del PG- Udit i difensor Avv.; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Policastro, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti all'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme. RITENUTO IN FATTO 1. In data 24/6/2016 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme, in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione nel procedimento penale promosso nei confronti dell'avv. Giuseppe D'Ippolito per il reato di cui all'art.595 cod.pen, ha emesso ordinanza, notificata il 27/6/2016, rigettando la richiesta di archiviazione e disponendo l'imputazione da parte del Pubblico Ministero nel termine di legge. y l o f 2. Propone ricorso l'avv. Giuseppe D'Ippolito, tramite il difensore di fiducia avv. Silvia Gulisano, munito di procura speciale, denunciando violazione della legge processuale ex art.606, comma 1, lett. c), in relazione agli art.178 lett. c) e 179 cod.proc.pen. con unico motivo. Il ricorrente lamenta violazione dell'art. 127, commi 1 e 5, cod. proc.pen. per omessa notifica all'indagato dell'avviso relativo alla fissazione dell'udienza in camera di consiglio dell'11/5/2016, fissata in seguito all'opposizione della parte offesa alla richiesta di archiviazione. Il ricorrente invoca la giurisprudenza di legittimità che consente il ricorso per cassazione contro tutte le tipologie di provvedimenti suscettibili di essere emessi all'udienza camerale nel procedimento di opposizione all'archiviazione e fa leva sulla totale omissione della notifica all'indagato, determinante nullità assoluta ed insanabile in difetto dell'atto introduttivo del giudizio e comunque dell'atto propedeutico all'instaurazione del contraddittorio;
aggiunge il ricorrente che la comparizione dell'indagato non aveva sanato il vizio, vertendosi in tema di nullità assoluta, alla quale non si applica l'art. 184 cod.proc.pen.
3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti all'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lamezia Terme. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è ammissibile. Secondo il disposto dell'art. 409 cod. proc. pen., nel caso in cui non ritenga di accogliere la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, il G.I.P. è tenuto a fissare l'udienza in camera di consiglio, da celebrarsi secondo le forme di cui all'art. 127 cod. proc.pen. All'esito si prospettano tre alternative: il giudice può accogliere la richiesta di archiviazione, o chiedere al pubblico ministero di svolgere nuove indagini, ovvero, infine, disporre che lo stesso pubblico ministero formuli l'imputazione nel termine di dieci giorni. L'inosservanza delle forme prescritte dal ricordato art. 127 comporta la nullità del provvedimento emesso al termine della udienza ai sensi del comma 5 dello stesso articolo. Il comma 6 del predetto art. 409 prevede la ricorribilità per Cassazione locks della sola ordinanza di archiviazione nei casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5. B La giurisprudenza di questa Corte non è uniforme in tema di impugnabilità del provvedimento che imponga la c.d. «imputazione coatta». Ad un orientamento che esclude l'ammissibilità dell'impugnazione con ricorso per cassazione di tale provvedimento (Sez. 6, n. 40768 del 09/11/2006, Raymond, Rv. 235527; Sez. 5, n. 933 del 19/03/1992, Marrino ed altri, Rv. 190470) si contrappone una diversa linea interpretativa, invocata dal ricorrente, secondo il quale anche la nullità del provvedimento di «imputazione coatta>> deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 127, comma 7, e dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc.pen. perché il comma 6 dell'art. 409 non avrebbe inteso escludere il ricorso per cassazione avverso gli altri due tipi di provvedimenti che possono costituire l'epilogo dell'udienza camerale. (Sez. 5, n. 12200 del 27/11/2014 - dep. 2015, Bitossi, Rv. 262868; Sez. 6, n. 1441 del 26/05/1990, Torsiello, Rv. 185207). In tali pronunce è stato sostenuto che l'art. 409, comma 6, mira a circoscrivere i casi in cui è ammesso il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione, ma non elide l'efficacia precettiva dell'art. 127, comma 7, nei settori non disciplinati dalla prima norma, nei casi in cui, ai sensi del citato art. 127, comma 5, venga in questione l'interesse dell'indagato, giuridicamente protetto dai precedenti commi 1, 3 e 4, ad interloquire nel procedimento camerale. Il Collegio non condivide tale soluzione interpretativa e intende conformarsi al diverso orientamento che appare largamente prevalente, sol che 2 si estenda lo scrutinio giurisprudenziale anche ai casi in cui sia stato impugnato il provvedimento con cui il giudice non accoglie la richiesta di archiviazione e dispone nuove indagini, assegnando all'uopo un termine al pubblico ministero (art. 409, comma 4, cod. proc.pen.) e cioè si prenda in considerazione l'ulteriore possibile epilogo decisorio dell'udienza camerale fissata in seguito all'opposizione alla richiesta di archiviazione, per cui vengono in considerazione le stesse norme ai fini del riconoscimento o meno dell'ammissibilità dell'impugnazione (Sez. 7, n. 19719 del 26/01/2016, Ciciulla, Rv. 266838; Sez. 3, n. 17196 del 25/03/2010, Campari e altri, Rv. 246987; Sez. 6, n. 8709 del 10/02/2010, Severino, Rv. 246286; Sez. 2, n. 22625 del 20/04/2001, PM in proc. ignoti, Rv. 219886). In primo luogo milita a sostegno della tesi condivisa dal Collegio il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all'art.568, comma 1, cod. proc.pen., visto che non si verte in tema di sentenze o provvedimenti sulla libertà personale di cui al comma 7 dell'art.111 Cost. e del comma 2 dell'art.568 cod.proc.pen.; nessuna norma del codice di rito prevede l'impugnabilità per cassazione dell'ordinanza in questione. In secondo luogo, il riconoscimento dell'ammissibilità dell'impugnazione finisce inevitabilmente con lo svuotare di significato il chiaro disposto dell'ultimo comma dell'art.409, che, contro logica, risulterebbe per un verso inutile e per l'altro addirittura contraddittorio. In terzo luogo, il ricollegamento della ricorribilità delle ordinanze che dispongono l'imputazione coatta ovvero nuove indagini alle norme generali dell'art. 127, comma 6 e 606 cod. proc.pen. non spiegherebbe la restrizione dei motivi di impugnazione a quelli soli inerenti la violazione del principio del contraddittorio (che è contenuta nell'ultimo comma dell'art. 409); ci si troverebbe quindi nell'alternativa fra l'ammettere, paradossalmente, la ricorribilità ad ampio spettro delle ordinanze che dispongono l'imputazione coatta ovvero nuove indagini, in un contesto in cui l'ordinanza di archiviazione è ricorribile solo per violazione del contraddittorio, о l'accedere ad una interpretazione sostanzialmente abrogante dell'ultimo comma dell'art.409. D'altra parte, la diversificazione di regime che consegue all'interpretazione condivisa appare tutt'altro che illogica e irrazionale, poiché, come è stato varie volte illustrato nelle pronunce sopra ricordate, l'esclusione della possibilità di impugnazione dei provvedimenti, ordinatori, di diniego dell'archiviazione lascia intatta la facoltà dell'interessato di dispiegare ogni difesa in sede di udienza preliminare e di opporsi in quella sede all'emissione del decreto che dispone il giudizio. 3 2. E' il caso, per completezza di aggiungere che nella fattispecie, in violazione dell'art. 409, comma 2, e dell'art. 127, comma 1, cod. proc.pen., come dedotto dal ricorrente e verificato da questo Collegio nell'esercizio del potere- dovere di controllo del «fatto processuale», effettivamente è stato totalmente omesso nei confronti della persona sottoposta alle indagini, avv. Giuseppe D'Ippolito, l'avviso di fissazione dell'udienza camerale dell'11/5/2016 per la decisione sull'opposizione alla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, notificato al solo difensore d'ufficio. Infatti il 2/7/2015 è stato redatto il verbale di identificazione del D'Ippolito, che ha eletto domicilio in Lamezia Terme alla via Giuseppe Garibaldi n. 43 e si è riservato di nominare un difensore di fiducia. Il 15/2/2016, il P.M. ha chiesto l'archiviazione del procedimento. Il 23/2/2016, la parte offesa ha formulato opposizione. Il 7/3/2016 il G.I.P. ha disposto la fissazione dell'udienza in camera di consiglio per l'11/5/2015 e ha mandato alla Cancelleria per gli avvisi alle parti, ai difensori e al P.G. presso la Corte d'Appello. Il provvedimento è stato notificato in via telematica (12/3/2016) all'avvocato Stefano Franzì del foro di Lamezia Terme, in qualità di difensore d'ufficio dell'imputato. Il verbale dell'udienza in camera di consiglio dell'11/5/2016 dà tuttavia atto della presenza dell'avv. Giuseppe D'Ippolito e dell'avv. Silvia Gulisano, contestualmente nominata difensore di fiducia. L'avvocato della persona offesa ha presentato istanza di rinvio e il Giudice, sentite le parti, ha rinviato all'udienza al 22/6/2016. A tale udienza del 22/6/2016, presenti ancora sia l'indagato avv.D'Ippolito, sia il suo difensore avv.Gulisano, il Giudice si è riservato;
l'ordinanza del 24/6/2016 con cui il Giudice ha rigettato la richiesta di archiviazione e disposto che si formuli l'imputazione stata correttamente notificata all'indagato in via telematica. E' pertanto evidente che la mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale non ha determinato, in concreto, alcuna violazione del diritto di difesa, dal momento che l'indagato ha avuto modo di nominare un difensore di fiducia, in sostituzione di quello che gli era stato assegnato d'ufficio, e di presentarsi dinanzi al giudice per interloquire personalmente e con l'assistenza del difensore di fiducia a tutte e due le udienze del procedimento camerale, laddove nulla ha inteso eccepire in ordine all'omessa notifica, che non lo aveva privato della possibilità di intervenire all'udienza e di difendersi nel merito, neppure per chiedere un termine a difesa (comunque di fatto fruito per effetto del differimento richiesto e ottenuto dalla parte offesa).
3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile;
ne consegue la condanna del ricorrente ai sensi dell'art.616 cod. proc.pen. al pagamento delle spese del 4 procedimento e al versamento della somma di € 2.000,00= in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere il ricorrente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 2.000,00= a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/4/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Umberto Luigi Scotti له Maria VeşsicheHi Mabill م A ack 04 LUG 2017 L L E C N A C N I orjuse A T A T I S O P E D 5