Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/04/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
114/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.v.g. 114/2025, avente ad oggetto divorzio congiunto, vertente
TRA
, nata il [...] a [...] e residente in [...]
Tiscione n.8 (c.f. ) e , nato il [...] a C.F._1 Parte_2
Castellammare di Stabia ed ivi residente a[...] (c.f. ) entrambi C.F._2 rappresentanti e difesi dall'avv. Ilaria Di Maio giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Castellammare di Stabia alla via Fontanelle, n.67
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 2.04.2025, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di voler ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni pattuite in ricorso.
Il PM, in data 07.04.2025, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.01.2025 le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in Castellammare di Stabia in data 30.09.1973, nel corso del quale non sono nati figli;
che essendo intervenuta tra i coniugi una forte intollerabilità e incompatibilità caratteriale, hanno deciso di separarsi consensualmente innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
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Quanto ai redditi rispettivamente percepiti, hanno dedotto che la è casalinga e percepisce Parte_1 da giugno 2023 l'assegno sociale di euro 547,32; che l' da novembre 2013 fino ad agosto Pt_2
ha percepito la pensione sociale di euro 735,04, mentre da settembre 2024 percepisce la pensione
INAIL di euro 2.800,00 mensili erogata a causa dell'insorgenza di una malattia professionale;
che entrambi non sono proprietari di beni immobili né di beni mobili registrati né sono titolari di rapporti finanziari.
Nominato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi per il giorno 02.04.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. su loro richiesta, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, con ordinanza depositata in data 03.04.2025 la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con contestuale trasmissione degli atti al PM per il parere.
Tanto premesso la domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con decreto n. 4408 del 23.09.2005.
Risulta, inoltre, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/70, così come modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel procedimento di separazione consensuale (06.07.2005), terminato con decreto di omologa del 23.09.2005 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Ciò detto, il Tribunale prende atto che le parti hanno richiesto unicamente la pronuncia di divorzio concordando che nulla è dovuto reciprocamente come assegno alimentare o mantenimento e che nulla hanno reciprocamente a pretendere a nessun titolo. Si precisa che laddove le parti hanno fatto riferimento all'assegno di mantenimento, deve intendersi assegno divorzile.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato in data 21.01.2025, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Castellammare di Stabia in data 30.09.1973 tra le parti in causa;
2 2) prende atto che le parti hanno concordato che nulla è dovuto reciprocamente come assegno alimentare o mantenimento e che nulla hanno reciprocamente a pretendere a nessun titolo;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Castellammare di Stabia per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile ed ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 (atto n. 533, parte II, Serie A, registro degli atti di matrimonio dell'anno 1973 del predetto Comune);
4) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 7.04.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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