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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/03/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 25 del R.G.A.C. 2021, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Elio Parte_1 C.F._1
Ferraro;
- attrice - contro
(p.i./c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Fausto Alberti;
- convenuta -
Conclusioni: come da atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio la Parte_1
compagine societaria assumendo che in data 16.4.2011- nella qualità di promissaria CP_1
acquirente - aveva stipulato con la predetta convenuta un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un appartamento per civile abitazione con sottotetto sito in Corigliano Calabro alla via Gramsci. Ha riferito, altresì, che in data 9.11.2011, in attesa della stipula del definitivo, le erano state consegnate le chiavi dell'immobile al fine di permetterle il deposito del seguente mobilio: “ cucina su misura, n° 2 frigoriferi, freezer, tavolo da pranzo in cristallo ed annesse sedie,
n° 2 forni, n° 4 lampadari (di cui uno in cristallo marca , cabina armadio su misura, n° 2 CP_2
letti singoli, n° 2 mobili da bagno, cabina doccia in cristallo, aspirapolvere, trapano, tovagliato, piante e suppellettili vari”, il cui valore ammontava a complessivi € 15.000,00; ha, poi, dedotto che, successivamente, parte convenuta aveva inopinatamente sostituito la serratura di ingresso all'immobile de quo, sicché gli era stato impossibile recuperare detto mobilio, rappresentando - altresì - che non si era addivenuti alla stipula del contratto definitivo per avere esercitato il proprio diritto di recesso, stante l'assenza del certificato di agibilità dell'immobile de quo (tant'è che, con sentenza n. 393/2014, l'intestato tribunale aveva accertato il diritto dell'attrice a recedere dall'accordo negoziale ed a conseguire la restituzione delle somme versate in esecuzione dello stesso.
Ha, pertanto, concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: - via in principale, accertare e dichiarare la detenzione illegittima da parte della del mobilio di proprietà della IG.ra ; - per l'effetto, condannare la CP_3 Parte_1
in persona del Suo L.R.P.T., alla restituzione, in favore della sig.ra CP_3 Parte_2
di tutto il mobilio e gli arredi sopra descritti previo controllo dello stato dei beni stessi e/o in alternativa condannare la resistente all'integrale pagamento dei predetti beni quantificato in €.
15.000,00; - condannare la Società convenuta, al pagamento dei compensi professionali, IVA e
C.A.P., da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore per dichiarata anticipazione.”
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il
3.5.2021 si è costituita in giudizio la compagine societaria la quale ha impugnato e CP_1
contestato la prospettazione attorea evidenziando la totale correttezza della propria condotta e sottolineando, di contro, che all'interno dell'appartamento erano stati depositati “una cucina di colore bordeaux, un tavolo con annesse n. 4 sedie ed un armadietto, il tutto per un valore di circa €
4.000,00”; ha, poi, dedotto di aver ripetutamente invitato parte attrice a curare il ritiro dei predetti beni, anche successivamente al trasferimento degli stessi presso un proprio magazzino. Ha, poi, aggiunto che, a causa di infiltrazioni d'acqua che avevano interessato il detto locale, i mobili di cui sopra erano divenuti inutilizzabili per causa alla stessa non imputabile, così concludendo per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e competenze di causa.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale ed escussione testimoniale;
all'udienza cartolare del 13.12.2024 la stessa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
2. Come noto, l'istruzione probatoria si colloca naturaliter subito dopo la fissazione del thema decidendum ovvero dopo la cristallizzazione del complesso dei fatti costitutivi delle domande e delle eccezioni che identificano l'oggetto del giudizio, così presupponendo logicamente l'esaurimento dell'attività assertiva delle parti, motivo per cui la successiva attività di deduzione dei mezzi di prova è profondamente condizionata dal thema decidendum posto dalle medesime, assolvendo alla funzione di fornire il supporto probatorio delle domande ed eccezioni svolte e cioè la prova dei fatti allegati dalle parti a fondamento delle rispettive pretese.
Il nesso logico e processuale tra attività assertiva, determinazione e cristallizzazione del thema decidendum da un lato, e attività probatoria dall'altro, porta all'affermazione del fondamentale principio per il quale non è possibile provare fatti che non siano stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti. L'allegazione tempestiva del fatto (entro il termine ultimo della memoria assertiva di cui all'art. 183, VI° comma n. 1 c.p.c.) determina la rilevanza probatoria del fatto medesimo e dei mezzi istruttori articolati per dimostrarne l'esistenza, in quanto solo il fatto tempestivamente allegato acquista idoneità decisoria ovvero ha attitudine a produrre gli effetti giuridici di cui si chiede l'accertamento in giudizio (si parla condivisibilmente, al riguardo, di
“necessaria circolarità” fra gli oneri di allegazione, contestazione e prova), tanto più che la deficienza in punto di allegazione, nel caso di specie, riguarda i fatti costitutivi della pretesa e, dunque, fatti principali
3. Tanto premesso e passando all'esame del merito della questione per cui è causa, risulta pacifico ed incontestato che: a) tra le parti odierne contendenti è intercorso un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto appartamento e locale sottotetto, in atti compiutamente individuato, rispetto al quale non si è mai addivenuti alla stipula del contratto definitivo;
b) parte convenuta, successivamente alla sottoscrizione del preliminare, aveva consegnato all'attrice le chiavi dell'appartamento de quo onde consentirle di portarvi alcuni mobili di sua proprietà; c) parte convenuta aveva, poi, sostituito la serratura di ingresso a detto appartamento, trasferendo inoltre i mobili in questione presso un proprio magazzino, nel quale, a causa di infiltrazioni d'acqua, gli stessi avrebbero subìto dei danni al punto da divenire inutilizzabili.
Ebbene, va subito registrato come parte attrice, nel libello introduttivo, si sia limitata ad elencare genericamente i mobili che avrebbero subito i danni (nella specie, “cucina su misura, n° 2 frigoriferi, freezer, tavolo da pranzo in cristallo ed annesse sedie, n° 2 forni, n° 4 lampadari (di cui uno in cristallo marca , cabina armadio su misura, n° 2 letti singoli, n° 2 mobili da CP_2
bagno, cabina doccia in cristallo, aspirapolvere, trapano, tovagliato, piante e suppellettili vari, per un valore complessivo di circa €. 15.000,00”), senza - tuttavia - fornire alcun ragguaglio idoneo a tratteggiare con sufficiente grado di specificità le caratteristiche, le specifiche tecniche (marca, modello, anno d'acquisto, ecc.) e lo stato di conservazione dei beni de quibus, che - all'opposto - risultano individuati con elevato grado di genericità ed assoluta approssimazione.
Specularmente, anche il compendio probatorio emerso all'esito della espletata istruttoria risulta gravemente lacunoso ed approssimativo, ove si consideri che i testi escussi nell'interesse di parte attrice nulla sono stati in grado di riferire in merito agli elementi identificativi dei mobili e delle suppellettili de quibus.
In particolare, il teste escusso all'udienza del 27.1.2023 sulla circostanza n. 3 Testimone_1
della memoria istruttoria di parte attrice (ovvero “vero che successivamente la consegna delle chiavi di cantiere, la provvedeva inopinatamente a sostituire la serratura CP_3 dell'appartamento compravenduto, impedendo così alla deducente di rientrare nella disponibilità dei predetti mobili e degli arredi composti da: cucina su misura, n° 2 frigoriferi, freezer, tavolo da pranzo in cristallo ed annesse sedie, n° 2 forni, n° 4 lampadari (di cui uno in cristallo marca
, cabina armadio su misura, n° 2 letti singoli, n° 2 mobili da bagno, cabina doccia in CP_2
cristallo, aspirapolvere, trapano, tovagliato, piante e suppellettili vari, per un valore complessivo di circa €. 15.000,00;”), si è limitato a dichiarare “confermo il cap. 3”, precisando che “ne sono a conoscenza poiché i mobili nell'appartamento li portavo io personalmente”. Ha, poi, confermato la circostanza n. 7 (“Vero che gli arredi e il mobilio della casa della deducente era composto da: cucina su misura, n° 2 frigoriferi, freezer, tavolo da pranzo in cristallo ed annesse sedie, n° 2 forni,
n° 4 lampadari (di cui uno in cristallo marca , cabina armadio su misura, n° 2 letti CP_2
singoli, n° 2 mobili da bagno, cabina doccia in cristallo, aspirapolvere, trapano, tovagliato, piante
e suppellettili vari”).
Anche l'altro teste , escussa all'udienza del 24.2.2023, sulle stesse circostanze ha Testimone_2
dichiarato: “confermo il cap. 3.”, “l'importo mi era riferito da parte attrice. Non visionavo i mobili nell'unità mobiliare ma visionavo le fotografie mostratemi da parte attrice. Dalla visione rilevavo la presenza dei mobili di cui al capitolo.” e, poi, “con riferimento al cap. 7 mi riporto a quanto riferito per il capitolo 3.”.
3.1 Cionondimeno, va registrato che parte convenuta ha ammesso che i mobili di proprietà di parte attrice - trasferiti all'interno di un proprio magazzino ed ivi divenuti inutilizzabili a causa di asserite infiltrazioni d'acqua - consistevano in “una cucina di colore bordeaux, un tavolo con annesse n. 4 sedie ed un armadietto, il tutto per un valore di circa € 4.000,00”. Ebbene, alla luce di quanto esposto - premesso che la società convenuta non ha allegato, né dimostrato di avere adottato tutte quelle cautele esigibili e necessarie al fine di evitare che le infiltrazioni potessero danneggiare la mobilia di parte attrice, trasferita e detenuta nel proprio magazzino - deve ascriversi alla convenuta medesima la responsabilità per il sopravvenuto irrimediabile danneggiamento della cucina, del tavolo con quattro sedie e dell'armadietto, mai restituite alla legittima proprietaria.
Pertanto, preso atto che la stessa convenuta ha ammesso che il valore di detti beni ammontava ad €
4.000,00, ritiene questo Tribunale che la società debba essere condannata al pagamento CP_1
- in favore di - della somma di € 4.000,00, oltre interessi legali calcolati dal dì Parte_1
della domanda e sino al soddisfo.
4. Quanto, da ultimo, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M.
n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa parametrato al criterio del “decisum”
(scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00), dell'attività effettivamente prestata e del livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 300,00 per la fase di studio;
€ 300,00 per la fase introduttiva;
€ 500,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 500,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge).
A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha, infatti, efficacemente chiarito che “ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del "disputatum" (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del "decisum"), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del "disputatum", ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa” (Cassazione civile sez.
II, 24/07/2023, n. 22160).
Per effetto dell'ammissione di parte attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la parte soccombente non ammessa deve essere condannata alla refusione delle spese in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002, tenuto conto che “qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo
d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cassazione civile, sez. II, 11/09/2018, n. 22017; Cass. Civ., sez. II, 19/01/2021, n. 777).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
25/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento - in favore di parte attrice - della somma pari ad € 4.000,00, oltre interessi legali calcolati dal dì della domanda e sino al soddisfo.
2) Condanna parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere - in favore dello Stato - le spese e competenze di lite del presente giudizio, che vengono liquidate in €
1.600,00, oltre esborsi prenotati a debito ed accessori come per legge.
3) Liquida con separato decreto gli onorari in favore del procuratore di parte attrice, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Castrovillari, il 7 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna
D'Amico.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 25 del R.G.A.C. 2021, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Elio Parte_1 C.F._1
Ferraro;
- attrice - contro
(p.i./c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Fausto Alberti;
- convenuta -
Conclusioni: come da atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha evocato in giudizio la Parte_1
compagine societaria assumendo che in data 16.4.2011- nella qualità di promissaria CP_1
acquirente - aveva stipulato con la predetta convenuta un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un appartamento per civile abitazione con sottotetto sito in Corigliano Calabro alla via Gramsci. Ha riferito, altresì, che in data 9.11.2011, in attesa della stipula del definitivo, le erano state consegnate le chiavi dell'immobile al fine di permetterle il deposito del seguente mobilio: “ cucina su misura, n° 2 frigoriferi, freezer, tavolo da pranzo in cristallo ed annesse sedie,
n° 2 forni, n° 4 lampadari (di cui uno in cristallo marca , cabina armadio su misura, n° 2 CP_2
letti singoli, n° 2 mobili da bagno, cabina doccia in cristallo, aspirapolvere, trapano, tovagliato, piante e suppellettili vari”, il cui valore ammontava a complessivi € 15.000,00; ha, poi, dedotto che, successivamente, parte convenuta aveva inopinatamente sostituito la serratura di ingresso all'immobile de quo, sicché gli era stato impossibile recuperare detto mobilio, rappresentando - altresì - che non si era addivenuti alla stipula del contratto definitivo per avere esercitato il proprio diritto di recesso, stante l'assenza del certificato di agibilità dell'immobile de quo (tant'è che, con sentenza n. 393/2014, l'intestato tribunale aveva accertato il diritto dell'attrice a recedere dall'accordo negoziale ed a conseguire la restituzione delle somme versate in esecuzione dello stesso.
Ha, pertanto, concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: - via in principale, accertare e dichiarare la detenzione illegittima da parte della del mobilio di proprietà della IG.ra ; - per l'effetto, condannare la CP_3 Parte_1
in persona del Suo L.R.P.T., alla restituzione, in favore della sig.ra CP_3 Parte_2
di tutto il mobilio e gli arredi sopra descritti previo controllo dello stato dei beni stessi e/o in alternativa condannare la resistente all'integrale pagamento dei predetti beni quantificato in €.
15.000,00; - condannare la Società convenuta, al pagamento dei compensi professionali, IVA e
C.A.P., da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore per dichiarata anticipazione.”
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il
3.5.2021 si è costituita in giudizio la compagine societaria la quale ha impugnato e CP_1
contestato la prospettazione attorea evidenziando la totale correttezza della propria condotta e sottolineando, di contro, che all'interno dell'appartamento erano stati depositati “una cucina di colore bordeaux, un tavolo con annesse n. 4 sedie ed un armadietto, il tutto per un valore di circa €
4.000,00”; ha, poi, dedotto di aver ripetutamente invitato parte attrice a curare il ritiro dei predetti beni, anche successivamente al trasferimento degli stessi presso un proprio magazzino. Ha, poi, aggiunto che, a causa di infiltrazioni d'acqua che avevano interessato il detto locale, i mobili di cui sopra erano divenuti inutilizzabili per causa alla stessa non imputabile, così concludendo per il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e competenze di causa.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale ed escussione testimoniale;
all'udienza cartolare del 13.12.2024 la stessa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
2. Come noto, l'istruzione probatoria si colloca naturaliter subito dopo la fissazione del thema decidendum ovvero dopo la cristallizzazione del complesso dei fatti costitutivi delle domande e delle eccezioni che identificano l'oggetto del giudizio, così presupponendo logicamente l'esaurimento dell'attività assertiva delle parti, motivo per cui la successiva attività di deduzione dei mezzi di prova è profondamente condizionata dal thema decidendum posto dalle medesime, assolvendo alla funzione di fornire il supporto probatorio delle domande ed eccezioni svolte e cioè la prova dei fatti allegati dalle parti a fondamento delle rispettive pretese.
Il nesso logico e processuale tra attività assertiva, determinazione e cristallizzazione del thema decidendum da un lato, e attività probatoria dall'altro, porta all'affermazione del fondamentale principio per il quale non è possibile provare fatti che non siano stati ritualmente e tempestivamente allegati dalle parti. L'allegazione tempestiva del fatto (entro il termine ultimo della memoria assertiva di cui all'art. 183, VI° comma n. 1 c.p.c.) determina la rilevanza probatoria del fatto medesimo e dei mezzi istruttori articolati per dimostrarne l'esistenza, in quanto solo il fatto tempestivamente allegato acquista idoneità decisoria ovvero ha attitudine a produrre gli effetti giuridici di cui si chiede l'accertamento in giudizio (si parla condivisibilmente, al riguardo, di
“necessaria circolarità” fra gli oneri di allegazione, contestazione e prova), tanto più che la deficienza in punto di allegazione, nel caso di specie, riguarda i fatti costitutivi della pretesa e, dunque, fatti principali
3. Tanto premesso e passando all'esame del merito della questione per cui è causa, risulta pacifico ed incontestato che: a) tra le parti odierne contendenti è intercorso un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto appartamento e locale sottotetto, in atti compiutamente individuato, rispetto al quale non si è mai addivenuti alla stipula del contratto definitivo;
b) parte convenuta, successivamente alla sottoscrizione del preliminare, aveva consegnato all'attrice le chiavi dell'appartamento de quo onde consentirle di portarvi alcuni mobili di sua proprietà; c) parte convenuta aveva, poi, sostituito la serratura di ingresso a detto appartamento, trasferendo inoltre i mobili in questione presso un proprio magazzino, nel quale, a causa di infiltrazioni d'acqua, gli stessi avrebbero subìto dei danni al punto da divenire inutilizzabili.
Ebbene, va subito registrato come parte attrice, nel libello introduttivo, si sia limitata ad elencare genericamente i mobili che avrebbero subito i danni (nella specie, “cucina su misura, n° 2 frigoriferi, freezer, tavolo da pranzo in cristallo ed annesse sedie, n° 2 forni, n° 4 lampadari (di cui uno in cristallo marca , cabina armadio su misura, n° 2 letti singoli, n° 2 mobili da CP_2
bagno, cabina doccia in cristallo, aspirapolvere, trapano, tovagliato, piante e suppellettili vari, per un valore complessivo di circa €. 15.000,00”), senza - tuttavia - fornire alcun ragguaglio idoneo a tratteggiare con sufficiente grado di specificità le caratteristiche, le specifiche tecniche (marca, modello, anno d'acquisto, ecc.) e lo stato di conservazione dei beni de quibus, che - all'opposto - risultano individuati con elevato grado di genericità ed assoluta approssimazione.
Specularmente, anche il compendio probatorio emerso all'esito della espletata istruttoria risulta gravemente lacunoso ed approssimativo, ove si consideri che i testi escussi nell'interesse di parte attrice nulla sono stati in grado di riferire in merito agli elementi identificativi dei mobili e delle suppellettili de quibus.
In particolare, il teste escusso all'udienza del 27.1.2023 sulla circostanza n. 3 Testimone_1
della memoria istruttoria di parte attrice (ovvero “vero che successivamente la consegna delle chiavi di cantiere, la provvedeva inopinatamente a sostituire la serratura CP_3 dell'appartamento compravenduto, impedendo così alla deducente di rientrare nella disponibilità dei predetti mobili e degli arredi composti da: cucina su misura, n° 2 frigoriferi, freezer, tavolo da pranzo in cristallo ed annesse sedie, n° 2 forni, n° 4 lampadari (di cui uno in cristallo marca
, cabina armadio su misura, n° 2 letti singoli, n° 2 mobili da bagno, cabina doccia in CP_2
cristallo, aspirapolvere, trapano, tovagliato, piante e suppellettili vari, per un valore complessivo di circa €. 15.000,00;”), si è limitato a dichiarare “confermo il cap. 3”, precisando che “ne sono a conoscenza poiché i mobili nell'appartamento li portavo io personalmente”. Ha, poi, confermato la circostanza n. 7 (“Vero che gli arredi e il mobilio della casa della deducente era composto da: cucina su misura, n° 2 frigoriferi, freezer, tavolo da pranzo in cristallo ed annesse sedie, n° 2 forni,
n° 4 lampadari (di cui uno in cristallo marca , cabina armadio su misura, n° 2 letti CP_2
singoli, n° 2 mobili da bagno, cabina doccia in cristallo, aspirapolvere, trapano, tovagliato, piante
e suppellettili vari”).
Anche l'altro teste , escussa all'udienza del 24.2.2023, sulle stesse circostanze ha Testimone_2
dichiarato: “confermo il cap. 3.”, “l'importo mi era riferito da parte attrice. Non visionavo i mobili nell'unità mobiliare ma visionavo le fotografie mostratemi da parte attrice. Dalla visione rilevavo la presenza dei mobili di cui al capitolo.” e, poi, “con riferimento al cap. 7 mi riporto a quanto riferito per il capitolo 3.”.
3.1 Cionondimeno, va registrato che parte convenuta ha ammesso che i mobili di proprietà di parte attrice - trasferiti all'interno di un proprio magazzino ed ivi divenuti inutilizzabili a causa di asserite infiltrazioni d'acqua - consistevano in “una cucina di colore bordeaux, un tavolo con annesse n. 4 sedie ed un armadietto, il tutto per un valore di circa € 4.000,00”. Ebbene, alla luce di quanto esposto - premesso che la società convenuta non ha allegato, né dimostrato di avere adottato tutte quelle cautele esigibili e necessarie al fine di evitare che le infiltrazioni potessero danneggiare la mobilia di parte attrice, trasferita e detenuta nel proprio magazzino - deve ascriversi alla convenuta medesima la responsabilità per il sopravvenuto irrimediabile danneggiamento della cucina, del tavolo con quattro sedie e dell'armadietto, mai restituite alla legittima proprietaria.
Pertanto, preso atto che la stessa convenuta ha ammesso che il valore di detti beni ammontava ad €
4.000,00, ritiene questo Tribunale che la società debba essere condannata al pagamento CP_1
- in favore di - della somma di € 4.000,00, oltre interessi legali calcolati dal dì Parte_1
della domanda e sino al soddisfo.
4. Quanto, da ultimo, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M.
n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa parametrato al criterio del “decisum”
(scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00), dell'attività effettivamente prestata e del livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 300,00 per la fase di studio;
€ 300,00 per la fase introduttiva;
€ 500,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 500,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge).
A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha, infatti, efficacemente chiarito che “ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, sulla base del criterio del "disputatum" (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del "decisum"), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del "disputatum", ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa” (Cassazione civile sez.
II, 24/07/2023, n. 22160).
Per effetto dell'ammissione di parte attrice al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, la parte soccombente non ammessa deve essere condannata alla refusione delle spese in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002, tenuto conto che “qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo
d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cassazione civile, sez. II, 11/09/2018, n. 22017; Cass. Civ., sez. II, 19/01/2021, n. 777).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
25/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento - in favore di parte attrice - della somma pari ad € 4.000,00, oltre interessi legali calcolati dal dì della domanda e sino al soddisfo.
2) Condanna parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere - in favore dello Stato - le spese e competenze di lite del presente giudizio, che vengono liquidate in €
1.600,00, oltre esborsi prenotati a debito ed accessori come per legge.
3) Liquida con separato decreto gli onorari in favore del procuratore di parte attrice, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso in Castrovillari, il 7 marzo 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna
D'Amico.