Sentenza 21 dicembre 2007
Massime • 1
La sentenza non è compresa nella categoria di atti rispetto ai quali la legge processuale assicura all'imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, il diritto alla nomina di un interprete per la traduzione nella lingua a lui conosciuta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/2007, n. 5572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5572 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 21/12/2007
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1338
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 031778/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AZ IM, N. IL 12/09/1975;
avverso SENTENZA del 12/07/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMBROSIO ANNAMARIA;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Fraticelli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1.1. Con sentenza in data 11.1.2007 il G.U.P. del Tribunale di Nola dichiarava AZ IR responsabile dei reato di tentata estorsione ex artt. 56 e 629 c.c. (perché, in concorso con altra persona non identificata, al fine di conseguire un ingiusto profitto, minacciando YB NT e dicendo "se non paghi Euro mille ti rompiamo la testa e ti rimandiamo al tuo paese", compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a conseguire la somma indicata, non riuscendo nell'intento per il pronto intervento della P.G.), di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p.(per avere usato violenza, sferrando calci e pugni alla P.G. operante, al fine di opporsi ai relativi controlli), di lesioni ex 582, 585 e 576 c.p., (per avere con la condotta descritta nel capo precedente procurato lesioni a due agenti intervenuti) e di ricettazione ex art. 648 c.p. (per avere acquistato o, comunque, ricevuto una Toyota Yaris provento di furto, conoscendone l'illecita provenienza), uniti dal vincolo della continuazione, condannandolo con le attenuanti generiche e la diminuente del rito alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa.
1.2. Sull'impugnazione del P.M. e dell'imputato, con sentenza in data 12.7.2007 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma, aumentava la pena inflitta ad anni tre, mesi due di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, così determinata: pena per il tentativo in anni tre e mesi sei di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa, ridotta per le generiche ad anni due, mesi nove di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa, quindi aumentata per la continuazione ad anni quattro di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa e infine ridotta per il rito come in dispositivo.
In motivazione la Corte di appello prendeva in esame la tesi difensiva volta ad escludere la diretta partecipazione del AZ al tentativo di estorsione osservando che la versione della p.o. YB, trovava riscontro nelle dichiarazioni dell'assistente di polizia penitenziaria che era accorso alle grida della donna, mentre due uomini l'aggredivano verbalmente e fisicamente;
la credibilità della p.o. non era inficiata dall'avere indicato i due aggressori come connazionali, nonostante il AZ non fosse ucraino come la donna, in quanto, come riconosciuto nell'atto di appello, l'imputato parlava il russo;
inoltre non era dubbio il concerto tra i due aggressori, considerato che la p.o. aveva riferito di essere stato oggetto di minacce anche il giorno precedente.
La Corte territoriale respingeva, dunque, anche la tesi difensiva volta ad escludere la responsabilità per la ricettazione, osservando che il AZ aveva tentato di sottrarsi all'assistente di polizia penitenziaria intervenuto, montando a bordo dell'autovettura rubata. Infine - valutata la gravità dei fatti e il coefficiente elevato di violenza esercitato - accoglieva l'appello del P.M. aumentando la pena nei termini sopra indicati.
1.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il AZ IR, con due distinti atti, per mezzo del difensore, nonché personalmente.
Con l'atto a firma del AZ vengono formulati i seguenti motivi. - Inammissibilità dei motivi di appello del P.M. - Con il primo motivo si deduce che l'appello del P.M. doveva essere dichiarato inammissibile per carenza del requisito di specificità di cui all'art. 581 c.p.p.: ciò in quanto l'impugnazione era redatta su prestampato in cui si deduceva brevemente che "la pena irrogata non appar(iva) adeguata alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato", nonostante questi fosse incensurato;
- Erronea applicazione della riduzione per il rito prescelto - Con il secondo motivo si deduce l'erronea determinazione della pena finale in conseguenza dell'applicazione della diminuente per il rito in misura inferiore al terzo previsto dall'art. 442 c.p.p., comma 2. - Erronea individuazione del reato più grave ai fini della determinazione della pena - Con il terzo motivo si deduce l'erronea individuazione del reato più grave nel tentativo di estorsione, ai fini della rideterminazione della pena.
- Mancanza o manifesta illogicità della motivazione - Con il quarto motivo si deduce il vizio logico relativamente alla dichiarazione di responsabilità per la ricettazione e per il tentativo di estorsione. In particolare la circostanza che l'imputato sia stato bloccato nell'atto di salire a bordo dell'auto rubata non sarebbe sufficiente a ritenere acquisito il presupposto materiale della ricettazione, ben potendo essere verosimile che l'auto fosse nella disponibilità del complice datosi alla fuga. Anche in relazione al tentativo di estorsione, la motivazione del GUP sarebbe poco convincente (mentre la Corte di appello non chiarirebbe l'argomento) muovendo da un dato palesemente errato, quale l'identità della lingua russa e ucraina, che spiegherebbe il motivo per cui la p.o. aveva individuato gli aggressori come suoi connazionali.
Con l'atto a firma del difensore si deducono i seguenti motivi. - Erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. c) e art. 81 c.p.- Con il primo motivo si deduce che il reato più grave, ai fini della continuazione, era quello punito con pena edittale maggiore nel massimo e, quindi, la ricettazione, come ritenuto dal primo Giudice, e non la tentata estorsione, assunta dalla Corte di appello, quale pena base.
- Erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. c) e art. 442 c.p. comma 2. - Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione della diminuente per il rito.
- Violazione al disposto dell'art. 606 c.p.p., lett. c, dell'art. 143 c.p.p., n. 1, dell'art. 178 Cost. lett. c) e art. 111 Cost. - Con il terzo motivo si eccepisce la mancata traduzione in lingua russa delle due sentenze di merito e si chiede la dichiarazione di nullità della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio in appello, previa notificazione all'imputato della sentenza di primo grado tradotta nella sua lingua per eventuale presentazione di ulteriore atto di appello;
in subordine si chiede la rinotifica in lingua russa della sentenza di appello per l'eventuale proposizione di ulteriore ricorso.
2.1. Seguendo l'ordine logico si esamineranno, prima, le questioni di rito e, segnatamente, la questione di nullità delle sentenze di merito (sub n. 3 del ricorso dell'avv. Cervone) e l'eccezione di inammissibilità dell'appello del P.M. (sub n. 1 del ricorso dell'imputato); quindi i motivi attinenti alla dichiarazione di responsabilità per la ricettazione e la tentata estorsione (sub n. 4 del ricorso dell'imputato); infine le questioni che attengono al trattamento sanzionatorio (sub nn. 2 e 3 del ricorso dell'imputato e nn. 1 e 2 del ricorso del difensore).
Relativamente alla mancata traduzione delle due sentenze di merito nella lingua dell'imputato alloglotta si rammenta che la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 3 giugno 2004, n. 48473; Cass. pen. sez. 1, 26.5.2006, n. 19136) è costante nell'escludere che la sentenza rientri tra gli atti rispetto ai quali l'art. 143 c.p.p. assicura il diritto alla traduzione gratuita. L'insussistenza del relativo obbligo deriva dalla natura scritta dell'atto che, come tale, si sottrae alla garanzia di cui alla citata norma, la quale contempla solo gli atti orali cui l'imputato partecipa seguendone contestualmente il compimento;
peraltro, tale esclusione non menoma il diritto di difesa e il diritto di impugnare la decisione in quanto, fuori da ogni contestualità, l'imputato ha tutto il tempo per chiedere ed ottenere a proprie spese la traduzione della pronuncia notificatagli.
2.2. L'eccezione di inammissibilità del gravame del P.M. è tardiva e, comunque, infondata. Invero il principio di formalismo che è alla base delle norme in materia di impugnazione, va applicato in funzione dell'esigenza che lo ispira, che è quella di delimitare in esatti confini il campo di indagine del gravame, con la conseguenza che vanno ripudiate inutili esasperazioni, che mortificherebbero il favor impugnationis, ogni qualvolta una valutazione complessiva dell'atto consenta di verificare la completezza del suo contenuto e, quindi, la sua idoneità a dare impulso al grado successivo del giudizio (v. Cass. 1.3.1995, n. 5414). In particolare la sinteticità non è affatto ostativa all'ammissibilità dell'impugnazione se questa contiene gli elementi di fatto e di diritto indispensabili a consentire al giudice dell'impugnazione il controllo della decisione gravata (Cass 15.2.1993, n. 4800); ne' l'onere della specificità si estende all'elencazione delle norme giuridiche invocate (Cass.14.7.1993 n. 8237). Ciò posto, si osserva che - come emerge dalle stesse deduzioni del ricorrente - l'atto di appello del P.M. consentiva l'individuazione del punto della decisione oggetto del gravame (e, cioè, il trattamento sanzionatorio) e conteneva, altresì, sia pure in maniera sintetica, l'indicazione degli elementi addotti a fondamento dell'impugnazione, rappresentati dall'inadeguata valorizzazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato (che è cosa diversa dai precedenti penali, di modo che è inconferente la dedotta precedente incensuratezza).
2.3. Le censure relative all'accertamento della responsabilità postulano, al di là dei vizi formalmente denunciati, una rivalutazione di merito di acquisizioni processuali, già coerentemente e sufficientemente esaminate nelle due sentenze di merito, che utilizzano criteri omogenei e seguono un apparato logico- argomentativo uniforme, integrandosi vicendevolmente, come da costante giurisprudenza di questa Corte.
Giova rammentare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione di merito ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il Giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al Giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Ciò significa che a questa Corte è normativamente precluso il potere non solo di sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai Giudici di merito, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sostiene ed eventuali altri modelli di ragionamento privilegiati dal ricorrente, risultando il controllo di legittimità limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè considerata, ancorché i parametri valutativi da essa indicati siano ipoteticamente sostituibili con altri (SS.UU. 31 maggio 2000, Jakani). Ciò premesso, è agevole osservare che il ricorrente, pur formalmente denunciando il vizio logico, formula, in realtà, censure rapportabili alla motivazione della decisione impugnata, proponendo - quanto alla ricettazione - una ricostruzione alternativa, respinta dai Giudici del merito (i quali hanno posto in evidenza come fosse proprio l'imputato a "disporre" dell'autovettura di provenienza furtiva) e prospettando - quanto alla tentata estorsione - meri elementi di dubbio che non valgono a scardinare l'impianto motivazionale della decisione impugnata. In particolare, ove si consideri che l'identificazione del AZ, come uno degli aggressori, risulta avvenuta non solo sulla base delle dichiarazioni della parte offesa, ma anche e, in primo luogo, a seguito dell'immediato intervento dell'altro testimone (l'assistente di polizia penitenziaria che notava due extracomunitari che aggredivano verbalmente e fisicamente la donna), le incongruenze rilevate dal ricorrente sul punto della nazionalità dell'imputato e della lingua dallo stesso parlata si rivelano del tutto secondarie nella decisione impugnata e inidonee ad infirmare la relativa dichiarazione di responsabilità.
A tale stregua, l'interpretazione e valutazione delle risultanze processuali alternativamente proposta si risolve in una censura in punto di fatto, inammissibile in questa sede. Il ricorrente non sottopone a sindacato la logicità della motivazione, ma attraverso una diversa ricostruzione degli accadimenti, rispetto a quella effettuata dai giudici di merito, peraltro già valutata, intende pervenire a diverse conclusioni, in punto di responsabilità.
2.4. Per quanto riguarda le censure afferenti al trattamento sanzionatorio, si osserva che il ricorrente è carente di interesse relativamente alla questione della determinazione della pena-base, in relazione al meno grave reato di tentata estorsione. È invece fondata l'altra questione con cui si deduce l'applicazione della diminuente del rito in misura inferiore al terzo. Invero l'art.442 c.p.p., comma 2, prevede la riduzione automatica in tale misura,
con la conseguenza che - una volta determinata la pena-base in relazione al tentativo in anni tre e mesi sei di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa, ridotta per le generiche ad anni due, mesi nove di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa, quindi aumentata per la continuazione ad anni quattro di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa - la Corte di appello avrebbe dovuto applicare la diminuente del rito nella misura (fissa) di un terzo previsto dalla norma, pervenendo alla sanzione finale di anni due e mesi otto di reclusione (e non già di anni tre e mesi due di reclusione) ed Euro 1.200,00 di multa. La sentenza va, dunque, annullata in parte qua, procedendo alla rideterminazione della pena nei termini ora precisati ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l. Per il resto i motivi di ricorso, per la prevalenza delle ragioni di infondatezza su quelle di inammissibilità, vanno rigettati.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena che fissa in anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa. Rigetta nel resto. Così deciso in Roma, il 27 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2008