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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 5102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5102 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano Il Giudice del Lavoro, dr. Francesco Armato, all'esito della comparizione delle parti, mediante deposito di note di “trattazione scritta” ex art. 127 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, effettuati i controlli sulla comunicazione del decreto emesso il 10-5-2025, ha pronunciato, in data 25 giugno 2025, nel termine indicato con il suddetto decreto, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10275/23 del ruolo generale T R A
nata a [...] il [...], CF: , elett.te dom.ta Parte_1 C.F._1 in Napoli alla via R. Gomez D'Ayala n. 6 presso e nello studio dell'avv. Nerino Allocati che la rapp.ta e difende, unitamente e disgiuntamente, all'avv. Luigi De Gennaro, giusta procura in atti ricorrente E già (C.F. e P.IVA ), in persona del dott. Controparte_1 CP_1 P.IVA_1 [...]
nato a [...] il [...], nella qualità di Consigliere Delegato e come tale legale CP_2 rappresentante della rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli CP_1 Avv.ti Davide Ciorra e Francesca Guerrini, come da procura in atti Convenuto Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 30-05-2023, parte ricorrente ha adito l'Autorità Giudiziaria, rassegnando le seguenti conclusioni:
1. Accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità, l'inefficacia, la natura simulata dei contratti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa stipulati tra la ricorrente e la resistente nel periodo oggetto del presente giudizio, nonché la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la società resistente, con diritto della stessa all'inquadramento nel III Livello della declaratoria professionale di cui al vigente CCNL per il personale TLC.
2. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi corrispondere le differenze retributive, maturate per il periodo compreso tra il 1.9.2016 ed il 30.11.2022, per il quale non è intervenuta alcuna conciliazione sindacale, e per l'effetto condannare la società convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive da calcolarsi tra il trattamento economico ricevuto a titolo di compenso per le collaborazioni coordinate e continuative e quello spettante ad un lavoratore subordinato a tempo indeterminato inquadrato nel III Livello delle declaratorie contrattuali del CCNL di categoria, oltre interessi e rivalutazione come per legge, da quantificarsi in separato giudizio.
3. Accertare e dichiarare l'attuale intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e per l'effetto dichiarare il diritto della ricorrente alla instaurazione della corretta funzionalità del medesimo e degli obblighi da esso derivanti e per l'effetto ordinare alla società convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., l'immediato ripristino dello stesso.
4. Accertare e dichiarare che la società resistente è tenuta al risarcimento del danno in una misura pari in via principale alle retribuzioni maturate a far tempo dalla data di messa in mora del 27 gennaio 2023 e fino all'effettivo
1 ripristino dello stesso e per l'effetto condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della ricorrente, anche a titolo risarcitorio, di una somma pari a tutte le retribuzioni mensili maturate dalla data di messa in mora e sino alla effettiva riammissione in servizio riferite al livello sopra indicato, da quantificarsi in separato giudizio.
5. In via subordinata, anche previa declaratoria dell'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine e della persistente violazione della disciplina di cui alla Legge 96/2018 (Decreto Dignità) sia sotto il profilo della mancata apposizione di una valida causale, sia sotto il profilo della durata massima in riferimento all'art. 1 comma 1 lettera a) del D.L.87/2018, e della intervenuta conversione dei contratti a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, accertare e dichiarare che la società resistente, in persona del legale rappresentante p.t., è tenuta al risarcimento del danno e per l'effetto condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente un'indennità omnicomprensiva tra un minimo di 2,5 mensilità ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, da quantificarsi in separato giudizio.
6. Condannare la società convenuta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio nonché rimborso spese generali da attribuirsi ai procuratori costituiti per fattone anticipo e sentenza provvisoriamente esecutiva, come per legge. Esponeva che ella aveva continuativamente prestato attività lavorativa di tipo subordinato in favore ed alle dipendenze della convenuta in tutto il periodo che va dal settembre 2012 al novembre 2022, nonostante l'apparenza formale di una pluralità di contratti definiti di “collaborazione a progetto” e dopo tale data con contratti, di analogo contenuto, definiti come contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Tutte collaborazioni con identico oggetto, ovvero: la promozione e vendita di piani tariffari per traffico voce e dati e vendita di prodotti e servizi correlati per la navigazione internet per la cliente Vodafone Italia S.p.A. Rassegnava le conclusioni esposte Fissata udienza di discussione per la data del 5-12-2023, si costituiva la convenuta società, preliminarmente sollevando eccezioni preliminari e, nel merito, contestando la fondatezza delle opposte argomentazioni e concludendo per il rigetto della domanda. Rassegnava le seguenti conclusioni: a) in via preliminare, accertare e dichiarare preclusa la domanda per le ragioni ed eccezioni esposte in narrativa;
b) nel merito e, in ogni caso, respingere le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per le motivazioni di cui in premessa;
c) in via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento – anche parziale – del ricorso, ritenere intercorso tra le parti un rapporto di lavoro part-time proporzionato alla media delle prestazioni effettuate, condannando la Società al pagamento della sola indennità risarcitoria di cui all'art. 32 della l. n. 183/2010 e s.m.i. nella misura minima;
d) in ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento delle spese di lite, oltre rimborso forfettario al 15% ed oltre accessori di legge. Verificata la non percorribilità dell'ipotesi transattiva e svolto il libero interrogatorio delle parti presenti, si pronunciava ordinanza con cui si ammettevano le prove come articolate negli atti introduttivi. Si procedeva con l'esame dei testi indotti dalle parti, nel corso delle udienze del 11-4-2024 e 4-7-2024. Acquisita ulteriore documentazione con ordinanza del 18-4-2025, Disattese si fissava per la discussione l'udienza del 24 giugno 2025. Concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo quanto previsto ai fini della modalità di “trattazione scritta” della causa); sulle note depositate dalle parti, la causa è stata decisa, con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
***** In forza del contenuto delle note di trattazione scritta redatte dalle parti e della documentazione alle stesse allegata, è emerso che in data 20 giugno 2025 con conciliazione sottoscritta in sede sindacale ex art. 2113 c.c. la presente controversia, nonché ogni ulteriore pendenza tra le parti del presente giudizio è stata transatta. Va, quindi accolta la richiesta formulata dai procuratori delle parti di adottarsi pronuncia dichiarativa della
2 cessata materia del contendere, con estinzione del giudizio. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve, invero, essere adottata (anche di ufficio), allorché sia venuto meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso ( Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, risulta versato in atti il verbale di conciliazione in sede sindacale intervenuto tra le parti in data 20-6-2025 che contiene dichiarazioni stragiudiziali che fanno ritenere venuto meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, con conseguente carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. Nulla va pronunciato sulle spese di lite, avendo le parti già trovato accordo anche sulla attribuzione delle stesse (punto n. 12 del verbale prodotto) e preso atto che i medesimi procuratori hanno dichiarato dichiarano, altresì, di rinunciare al vincolo di solidarietà ex art. 13 legge professionale.
P.Q.M.
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) nulla per le spese. Si comunichi
Napoli, 25 giugno 2025 Il giudice dott. Francesco Armato
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