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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/11/2025, n. 2266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2266 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE CIVILE nella composizione monocratica del dott. AV ZZ applicato ai sensi dell'art. 3, comma 9 del D.L. n. 117/2025, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6042/2023 del R.G.A.C., posta in decisione nell'udienza del 14 novembre 2025 pubblicata come da certificazione in calce e vertente:
TRA
(C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele FRANCIOSI, del Foro di Velletri (RM),
C.F. elettivamente domiciliata presso lo studio legale di C.F._2 quest'ultimo sito in Genzano di Roma (RM), 00045, via Sardegna, n.21, giusta procura alle liti in atti.
ATTORE
E
(C.F.: ), nata ad [...] il Parte_2 C.F._3
28/11/1956, rappresentata e difesa in proprio ex art. 86 c.p.c. nonché, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Marco Valenza del Foro di Latina
(C.F.: ), giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso il proprio studio in Ardea (RM) Via delle Cittadinanze n. 12.
CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 2 c.p.c. – fase merito).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione all'esecuzione, promosso ex art. 615 co. 2 c.p.c. in seno alla procedura esecutiva immobiliare n. 143 del 2023, l'odierna attrice ha chiesto la sospensione dell'esecuzione ex art. 624 bis c.p.c. In data 15 settembre 2023 la domanda cautelare veniva rigettata dal Giudice dell'esecuzione il quale assegnava termine di giorni 60 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.
Con atto atto di citazione del 20 novembre 2023, ritualmente notificato, Parte_1 dava corso alla fase di merito, successiva alla prodromica azione cautelare
[...] proposta dinanzi al Giudice dell'esecuzione immobiliare.
A fondamento della spiegata opposizione l'attore ha dedotto l'insussistenza del diritto ad agire in via esecutiva della parte convenuta (quantomeno parzialmente) in virtù di una plurima serie di criticità nella determinazione dell'importo azionato, ampiamente descritte nel corpo della citazione e cristallizzate nel decreto ingiuntivo n. 1845/2022 emesso da questo Tribunale
e dichiarato esecutivo con decreto del 02.12.2022 n. cronol. 4266/2022.
Si è costituita in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
In particolare, parte opposta ha dedotto, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto fondata su fatti estintivi antecedenti alla formazione del titolo e, nel merito, la non fondatezza delle ragioni di parte attrice.
Istruita la causa mediante acquisizione di documenti ed escussione di testimoni, con provvedimento presidenziale del 20 ottobre 2025, il processo veniva assegnato al sottoscritto giudicante ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 9 del D.L. n. 117/2025.
Veniva quindi fissata l'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 14 novembre 2025.
All'esito, preso atto del deposito delle note scritte, il processo è stato incamerato per la decisione.
***
L'opposizione è infondata.
Il titolo esecutivo posto a base dell'atto di precetto è da individuare nel decreto ingiuntivo ingiuntivo n. 1845/2022 emesso da questo Tribunale e dichiarato esecutivo con decreto del 02.12.2022 n. cronol. 4266/2022.
In proposito, si osserva che non possono essere sollevate in sede di opposizione all'esecuzione, questioni attinenti al contenuto delle decisioni giudiziali, ovvero, afferenti al rapporto sostanziale sottostante intercorso tra le parti (quale, ad esempio, l'avvenuta prescrizione dei crediti vantati dalla ricorrente o l'avvenuto adempimento non dedotto nel corso del procedimento giudiziale di formazione del titolo). In sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. possono infatti essere eccepiti soltanto fatti estintivi o adempimenti successivi alla emanazione del titolo esecutivo. Parte opponente solleva invece questioni di merito relative a circostanze che avrebbero potuto, al più, costituire oggetto di un eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, mai proposto nonostante l'avvenuta notificazione del titolo.
A tal riguardo, in aderenza a quanto più volte specificato dalla granitica giurisprudenza di legittimità, deve ribadirsi il principio per cui i vizi del procedimento di formazione del titolo giudiziale e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituisce il contenuto, se ancora deducibili, costituiscono oggetto del processo in cui il provvedimento è stato emesso e debbono essere fatti valere attraverso l'impugnazione o l'opposizione del titolo esecutivo, non potendosi confondere e sovrapporre ambiti necessariamente distinti quali quelli della cognizione e della futura esecuzione.
In altri termini e, in definitiva, il titolo esecutivo giudiziale (nel caso di specie, decreto ingiuntivo non opposto) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione (cfr., tra le tante, Cass. 18.2.2015, n. 3277; Cass. 14.2.2013,
n.3667; Cass.18.4.2006, n.8928).
Parimenti inammissibili risultano le ulteriori doglianze sollevate dall'attore e inerenti, da un lato, alla richiesta opponibilità al creditore pignorante del contratto di locazione stipulato in data antecedente alla trascrizione del pignoramento e, dall'altro, alla riduzione del pignoramento in virtù della presunta sproporzione tra il valore dei beni staggiti e l'ammontare del credito.
Invero, ambedue le domande concernono tematiche che devono ex lege essere affrontate in sede esecutiva e, come tali, proposte al Giudice dell'esecuzione immobiliare. Soltanto l'esito delle valutazioni operate da quest'ultimo potrà quindi essere oggetto di opposizione esecutiva nelle forme di cui all'art. 617
c.p.c., non potendo essere valutate in via autonoma dal giudice del contenzioso civile (fase merito).
Per i motivi esposti, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile. Non condivisibili le richieste avanzate da parte convenuta con le note scritte dell'11.11.2025, nella parte in cui, dato atto del trasferimento del bene immobile pignorato (con atto che ha fatto seguito al precetto opposto), ha ritenuto che tale circostanza fosse idonea a determinare una cessazione della materia del contendere, ovvero, una sopravvenuta carenza di interesse all'azione.
Deve in proposito osservarsi che l'opposizione preventiva all'esecuzione, giacché idonea a contestare la titolarità del diritto ad agire in via esecutiva, prescinde dalle successive vicende inerenti la fase strettamente esecutiva;
ed infatti, anche in caso di avvenuta espropriazione del bene gravato dal pignoramento parte opponente mantiene un evidente interesse all'accoglimento della domanda, da far eventualmente valere (in caso di esito positivo del giudizio) mediante azioni di natura risarcitorio.
Ciononostante, l'avvenuta espropriazione del bene immobile e ragioni di opportunità connesse all'esigenza di evitare la produzione di ulteriori titoli esecutivi, rappresentano indubbi elementi da valorizzare al fine di disporre la integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, sez. civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
AV ZZ, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.
6042/2023 del R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione;
2. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
3.Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Velletri, 14 novembre 2025
Il Giudice dott. AV ZZ