Sentenza 15 giugno 1999
Massime • 1
I contratti con i quali le pubbliche amministrazioni - e, pertanto, anche i Comuni - conferiscono incarichi professionali devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità (artt. 16 e 17, R.D. 18 novembre 1923, n. 2240) e devono essere tradotti in documenti formati allo scopo di consacrare la manifestazione della volontà negoziale. Quanto più in particolare alle zone terremotate della Campania e della Basilicata colpite dal sisma del 1980, un tal principio generale non ha trovato deroga nelle disposizioni di cui all'art. 54, comma quarto, della legge 14 maggio 1981, n. 219 ( ora trasfuse nell'art. 47, comma quarto, del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76), secondo le quali, nei comuni e nelle province soggetti alle disposizioni del testo unico, le deliberazioni dei relativi organi fossero sottoposte soltanto al controllo di legittimità disciplinato dall'art. 59 della legge 10 novembre 1953, n. 62 ed il termine di venti giorni di cui al secondo comma, secondo periodo, fosse ridotto alla metà. Tali disposizioni non hanno avuto riguardo - infatti - in alcun modo alla disciplina dei contratti degli enti autarchici territoriali, ed alla regolamentazione della relativa forma. In relazione alle fattispecie suddette - inoltre - non ha operato neppure la cosiddetto "finzione di legittimità" prevista dall'art. 4 della legge 29 aprile 1982, n. 187; ed infatti la norma in questione ha avuto riferimento esclusivamente agli atti adottati dalle pp. aa. nell'immediatezza degli eventi sismici, al fine di provvedere in via d'urgenza alle fondamentali ed improcrastinabili esigenze dei cittadini sui quali si era abbattuto il disastro tellurico.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/1999, n. 5922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5922 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ES FAVARA - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IN FA, TI FR, IN GI, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA REGINA MARGHERITA 27, presso lo studio dell'avvocato NAZZARENO MIELE, difesi dall'avvocato FR SENESE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE di AFRAGOLA, in persona del Commissario Prefettizio dott.ssa Paola Basilone domiciliata ex lege in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, difesa dall'avvocato MARIO CIANCIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 945/96 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 10/04/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/98 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito l'Avvocato SENESE difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del 2^ motivo del ricorso, rigetto del 1^.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AF IN, ES TI e IU OR, ingegneri, con atto del 26 novembre 1986, citarono dinanzi al Tribunale di Napoli il Comune di Afragola e, sulla premessa che detto ente territoriale, con delibere della giunta nn. 1132/C del 30 giugno 1981 e 1683 del 16 settembre 1981, li aveva incaricati "di procedere allo studio e alla redazione del progetto generale di risanamento del terrapieno di impianto del proprio centro urbano", deducendo di aver eseguito l'incarico ricevuto, consegnando nove copie del redatto progetto alla p.a. committente, e che questa non aveva inteso pagare il relativo compenso, chiesero la condanna del convenuto a corrispondere loro, per il titolo dedotto, L. 173.121.000, oltre interessi ai sensi della L.
2.III.1949 n. 143.
Il tribunale, con sentenza del 6 luglio 1994, resa nel contraddittorio e nella resistenza del Comune di Afragola, rigettò la pretesa come sopra azionata dagli istanti, e disattese, altresi, ritenendola inammissibile, una domanda di indebito arricchimento dai medesimi introdotta in corso di causa.
Sul gravame del IN, del TI e del OR, la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 10 aprile 1996, data anche questa nel contraddittorio delle parti, sostanzialmente confermando la pronuncia del primo giudice, per un verso, ribadì la reiezione della domanda ex contractu coltivata fin dall'origine dagli appellanti, per un altro, rigettò perché infondata la, pur ravvisata ammissibile, istanza ex art. 2041 cod. civ. dai medesimi esperita.
La corte distrettuale motivò la decisione rilevando, innanzi tutto, appalesarsi nullo, perché carente della forma scritta per esso richiesta ad substantiam, il contratto d'opera intellettuale in discussione, e non poter, perciò, lo stesso, in ragione della sua invalidità, costituire la fonte del credito vantato dal IN, dal TI e dal OR: puntualizzò, al riguardo, doversi escludere che il dettato dell'art. 54 L. 14.III.1981 n. 219, recante interventi in favore delle zone colpite dai terremoti del novembre 1980 e del febbraio 1981 potesse aver legittimato la stipulazione del contratto considerato in forma diversa da quella solenne documentale originariamente per esso prescritta, ed, altresì, che l'invalidità del negozio correlata alla riscontrata mancanza di forma fosse stata sanata al sensi dell'art. 4 L. 29.IV.1982 n. 187, contemplante normativa riferentesi ad atti ed a provvedimenti amministrativi, e non ai contratti conclusi dalle pp.aa. iure privatorum. La corte partenopea considerò, inoltre, non poter avere ingresso la azione di arricchimento senza causa come sopra sperimentata dagli appellanti, per essere mancato da parte della p.a., asserita, locupletata un qualsiasi, anche implicito, riconoscimento dell'utilità della ricevuta prestazione. AF IN, ES TI e IU OR ricorrono, con due motivi, per la cassazione della suindicata sentenza di secondo grado, ad essi notificata il 9 settembre 1996. Il Comune di Afragola resiste al ricorso, notificatogli l'11 novembre 1996, con controricorso del 19 dicembre 1996. I ricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)-AF IN, ES TI e IU OR, ingegneri, hanno revocato in controversia il contratto di prestazione d'opera intellettuale di cui in narrativa, asseritamente intercorso fra essi deducenti, in veste di assuntori del lavoro, ed il Comune di Afragola, in qualità di committente, e, sostenendo di aver eseguito in favore della controparte la prestazione pattuita, hanno chiesto la condanna della medesima al pagamento del relativo corrispettivo. La Corte d'appello di Napoli ha rigettato tale domanda rilevando, in buona sostanza, dover essere ravvisato nullo, perché non consacrato in atto scritto, e, perciò, insuscettibile di integrare il titolo del credito vantato dagli odierni ricorrenti, il contratto d'opera in argomento: ha puntualizzato, al riguardo, essere infondata la tesi con la quale il IN, il TI ed il OR hanno sostenuto potersi "desumere una deroga all'osservanza dei principi generali (in tema di forma dei contratti della p.a.) dal ... letterale tenore dell'art. 54 ... della legge 14.III.1981 n. 219 (trasfuso nell'art. 47 d. lg.vo 30.III.1990 n. 76, recante il testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del febbraio 1981 e del marzo 1982)", per cui "nei comuni e nelle province soggetti alle disposizioni" della legge predetta le deliberazioni dei relativi organi sono sottoposte, soltanto, al controllo di legittimità disciplinato dall'art. 59 della legge 10.II.1953 n. 62 ed il termine di cui al secondo comma, secondo periodo, è ridotto alla metà", in tale norma non essendo contenuta nessuna disposizione attinente alla disciplina dei contratti della p.a. e alla relativa forma;
ha soggiunto essere inconferente l'allegazione dei ricorrenti secondo cui con la L. 29.IV.1982 n. 187 (art. 4) "sarebbe stato impresso" il crisma della sanatoria a tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi adottati (da pp.aa. aventi sede nelle anzidette regioni terremotate) ..... nel periodo di tempo fra il novembre 1980 ed il 31 ottobre 1981, considerandoli legittimi anche se difformi dalle norme in vigore incluse quelle che regolano la competenza e disciplinano le procedure purché diretti a realizzare le attività di soccorso, ad assicurare i servizi necessari per la collettività ed a soddisfare le esigenze primarie dei cittadini nelle zone colpite dagli eventi sismici" avendo riguardo la norma di cui trattasi ad atti e provvedimenti amministrativi, e non ai contratti, quale il negozio in giudizio, stipulati dagli enti pubblici iure privatorum.
AF IN, ES TI e IU OR, con il primo mezzo di ricorso, denunciano "violazione art. 360 C.P.C. n. 3 e n. 5 in relazione alle L.L. n. 219 del 14.V.1981 e n. 187 del 29.IV.1982, per omessa ed insufficiente motivazione in uno al mancato esame di punti decisivi della controversia,,: più specificamente, sostengono che "la tesi .... secondo la quale il contratto di conferimento dell'incarico professionale era da ritenersi radicalmente nullo perché privo del requisito della forma scritta ad substantia prevista per i contratti stipulati dalla P.A ... non poteva trovare ingresso nel caso che ne occupa", questo ricadendo nell'ambito di operatività delle ridette L.L. n.n. 219 del 1981 e 187 del 1982 - nel contesto delle quali erano state adottate le altrove ricordate delibere comunali recanti il conferimento dello incarico in contestazione -; che "l'incarico professionale (in argomento) era stato conferito (ad essi ricorrenti) nel pieno rispetto della norma di cui all'art. 54 della L. n. 219 del 1981, diretta alla "semplificazione delle procedure attesa l'urgenza richiesta per gli interventi a praticarsi nell'immediatezza degli eventi tellurici" ed in osservanza di norme (art. 23, comma 7, d. lg.vo 12.IV.1990 n. 76) che autorizzavano le amministrazioni a servirsi di liberi professionisti ..... cui veniva riconosciuto il compenso ... con la produzione di parcelle vistate dagli organi o collegi professionali"; che, consequenzialmente, il contratto in discussione avrebbe dovuto, e dovrebbe, essere considerato valido e suscettibile di produrre effetti;
che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del merito, nel caso in esame, la sanatoria degli atti irregolari disposta dalla L. n. 187 del 1982 risulterebbe aver riferimento, non solo agli atti amministrativi ma, anche ai contratti delle pp.aa..
Il motivo è destituito di fondamento.
A)-I contratti con i quali le pubbliche amministrazioni, e, quindi, i comuni, conferiscono incarichi professionali devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità (artt. 16 e 17 r.d. 18.XI.1923 n. 2440) e devono essere tradotti in documenti formati allo scopo di consacrare la manifestazione della volontà negoziale (cfr., in proposito, oltre a Cass. Sez. II civ., sent. n. 12728 del 12.XII.1995, id. Sez. I civ., sent. n.2772 del 14.III.1998). Il principio generale in questione non trova deroga nelle disposizioni, richiamate dai ricorrenti, di cui all'art. 54, comma 4, L. 14.V.1981 n. 219, ora trasfuse nell'art. 47, comma 4, d. lg.vo 30.III.1990 n. 76 (secondo le quali, "Nei comuni e nelle province soggetti alle disposizioni del presente testo unico le deliberazioni dei relativi organi sono sottoposte soltanto al controllo di legittimità disciplinato dall'art. 59 L. 10.II.1953 n. 62 ed il termine di venti giorni di cui al secondo comma, secondo periodo, è ridotto alla metà"), dal momento che esse non attengono, in nessun modo, alla disciplina dei contratti degli enti autarchici territoriali e, in particolare, alle regolamentazioni della relativa forma.
Deve ritenersi, pertanto, che la validità del contratto d'opera intellettuale di cui trattasi, incontestatamente non risultante da atto scritto è da escludersi sia alla stregua del principio generale dianzi richiamato, sia sulla scorta delle disposizioni legislative speciali surricordate, assolutamente non pertinenti al caso in esame. B)-È del tutto inappropriato, d'altronde, il richiamo alla norma di cui all'art. 3, comma 1, d.l. 26.VI.1981 n. 333, convertito nella L.
6.VIII.1981 n. 456, trasfusa nell'art. 23, comma 7, d. lg.vo 30.III.1990 n. 76, secondo la quale "per l'assolvimento dei compiti connessi con l'attuazione degli interventi" resi necessari dall'emergenza sismica più sopra ricordata "le amministrazioni dello stato, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate ad avvalersi di liberi professionisti o di persone giuridiche, anche private, idonee per l'attività di Istituto sotto il profilo tecnico", al fine di ravvisarvi una deroga alla disciplina generale della forma dei contratti della pubblica amministrazione e, in particolare, dei comuni: la norma considerata, di vero, da un lato, per come evidenziato dal suo testo letterale, concerne esclusivamente l'attività dello Stato e non quella degli enti locali;
e, dall'altro, pur consentendo l'espletamento dell'attività istituzionale propria della p.a. per il tramite, invece che dei normali organi di questa, di soggetti estranei, anche privati, non detta nessuna regola circa la forma degli atti finalizzati al conferimento ai soggetti cennati del compito di dar corso all'attività predetta.
C)-Nè, come ortodossamente ritenuto dalla corte distrettuale, può operare nel caso in esame la c.d. "finzione di legittimità" prevista dall'art. 4 L. 29.IV.1982 n. 187 per "gli atti ed i provvedimenti amministrativi adottati, anche in sanatoria" e per "le erogazioni ed i conferimenti disposti dalla pubblica amministrazione, ivi compresi i contributi concessi dal Commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata nel periodo di tempo fra il 23 novembre 1980 ed il 31 ottobre 1981, anche se difformi dalle norme in vigore, incluse quelle che regolano la competenza o disciplinano le procedure, purché diretti a realizzare le attività di soccorso, ad assicurare i servizi necessari alla collettività o a soddisfare esigenze primarie dei cittadini nelle zone colpite dagli eventi sismici" dianzi più volte menzionati.
La norma in questione infatti si riferisce esclusivamente agli atti adottati dalle pp.aa. nell'immediatezza dei ricordati eventi sismici, al fine di provvedere in via d'urgenza alle fondamentali ed improcastinabili esigenze dei cittadini sui quali si era abbattuto il disastro tellurico (cfr., in terminis, Corte cost., sent. n. 100 del 3.IV.1987), e, pertanto, ha funzione convalidante dei soli provvedimenti amministrativi emanati per lo scopo suddetto, e non anche degli atti negoziali posti in essere dagli enti pubblici, sia pure in situazione di emergenza, iure privatorum.
2)-AF IN, ES TI e IU OR, insieme all'azione ex contractu di cui al paragrafo precedente, hanno esperito una, subordinata, domanda intesa ad ottenere, a mente dell'art. 2041 cod. civ., l'attribuzione di un indennizzo per la diminuzione patrimoniale patita in correlazione con la fornitura alla p.a. attuale controricorrente del progetto d'opera pubblica in controversia nella carenza di un qualsiasi titolo giustificativo di tale fornitura.
La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha rigettato anche l'istanza in argomento, al riguardo rilevando "che la domanda di indennizzo da indebito arricchimento è infondata nel merito in mancanza di prova del riconoscimento, sia pure implicito, da parte del Comune di Afragola di aver ritratto un'effettiva utilità dalla prestazione degli appellanti", tale prova non potendo rinvenirsi "nella deposizione dell'Arch. Longo Antonio, responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune", anzidetto, perché "le dichiarazioni dell'Arch. Longo, in quanto non provenienti dalla Pubblica Amministrazione (della quale lo stesso non è rappresentante) e prive del valore di prova testimoniale (essendo state raccolte dal consulente tecnico d'ufficio ed in assenza dell'ammissione dello specifico mezzo di prova previsto dal codice di rito) non sono utilizzabili nel presente giudizio ai fini del riconoscimento da parte della P.A. della utilità della prestazione". AF IN, ES TI e IU OR, con il secondo mezzo di ricorso, prospettano che, in tal guisa statuendo, la corte distrettuale avrebbe reso una pronuncia inficiata da "violazione e falsa applicazione dell'art. 360 n. 5 in relazione agli artt. 115, 116 dello stesso codice e agli artt. 2041 e 2042 C.C." omettendo di considerare che "il riconoscimento dell'utilità della prestazione può desumersi .... dalla concreta destinazione di un'opera attraverso l'adozione di un'apposita deliberazione consiliare o di Giunta" e che "nel caso di specie, esaminando le esposizioni narrative contenute nelle deliberazioni di Giunta prodotte in giudizio, l'incarico professionale affidato agli istanti non doveva ritenersi proiettato per soluzioni future bensì rispondeva ad esigenze di natura immediata tanto da dover essere utilizzato per dare rapida e concreta attuazione alle prescrizioni contenute nella L. 219/1981". Deducono i ricorrenti, altresì, che "si è, quindi, in presenza di un esplicito riconoscimento circa la destinazione per cui risultava affidato l'incarico professionale";
che la controparte non "avrebbe mai contestato l'utilizzazione del progetto" in controversia, e che, anzi, la stessa avrebbe riconosciuto la relativa utilità, richiedendo, dopo aver ricevuto i primi esemplari dell'elaborato, la trasmissione di ulteriori copie di questo;
che, in ogni caso, da dichiarazioni di un funzionario della p.a. controricorrente raccolte dal consulente e da costui riportate nella sua relazione, da avere per senz'altro dotate di valenza probatoria, era ricavabile la dimostrazione del fatto che il Comune di Afragola aveva continuativamente utilizzato il discusso progetto in relazione al disbrigo di "pratiche ... aventi diritto al contributo della L. 219/1981". La censura non è fondata.
A)-L'azione di arricchimento senza causa, di cui all'art. 2041 cod. civ., è positivamente esperibile nei confronti della p.a. per ottenere l'indennizzo correlato al depauperamento patito dall'istante, in ragione dell'esecuzione in favore della p.a. medesima di una qualche prestazione non dovuta in base a specifico titolo, soltanto quando la p.a. beneficiaria di detta prestazione abbia riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, l'utilità di questa (cfr., in merito, da ultimo, Cass. Sez. III civ., sent. 10576 del 28.X.1997).
L'intervenuto riconoscimento dell'utilità della prestazione da parte della p.a., integrando fatto costitutivo del diritto all'indennizzo azionato, a mente dell'art. 2697, comma 1, cod. civ., deve essere dimostrato da chi proponga la domanda ex art. 2041 cod. civ., e la mancanza di prova sul punto, perciò, si riflette negativamente su detto istante e comporta la reiezione della pretesa. Nella fattispecie, la corte territoriale ha correttamente applicato i cosi enunciati principi, disattendendo la pretesa degli attuali ricorrenti nella riscontrata mancanza della prova di un valido riconoscimento dell'utilità della prestazione da parte della p.a. destinataria di questa.
Non sono riscontrabili, pertanto nella sentenza censurata i dedotti errori di diritto correlati ad, assunta, violazione degli artt. 2041 e s. cod. civ.. B)-La tesi dei ricorrenti secondo la quale, in contrasto con quanto ritenuto dal giudice del merito, il materiale probatorio acquisito avrebbe dovuto, e dovrebbe, essere ritenuto suscettibile di fornire la dimostrazione della sussistenza del riconoscimento cennato si risolve in una deduzione diretta a mettere in discussione la bontà sostanziale dell'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice anzidetto, e, quindi, in una prospettazione di quaestio facti, inammissibile in sede di legittimità.
3)-Conclusivamente, il ricorso, nell'acclarata inaccoglibilità dei motivi articolati per supportarlo, va rigettato. 4)-Nella ravvisata ricorrenza di giusti motivi, le spese vengono compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese fra le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda Sezione civile della corte di cassazione, il 25 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 15 giugno 1999