Sentenza 25 marzo 1999
Massime • 1
L'autorizzazione dell'INPS alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi - avente la natura di un atto di accertamento, non costituente fonte di diritti soggettivi - è suscettibile di revoca in qualsiasi momento, ove si accerti l'insussistenza dei relativi presupposti di legge, senza che la relativa facoltà dell'Istituto previdenziale possa estinguersi per il decorso del tempo, in base alle norme sulla prescrizione; ne' in senso contrario l'interessato, che da tale revoca veda pregiudicata la possibilità di conseguire le prestazioni pensionistiche, può utilmente richiamare la tutela del proprio diritto alla posizione assicurativa, poiché un'erronea accensione della posizione contributiva non fa sorgere il diritto alla medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/1999, n. 2871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2871 |
| Data del deposito : | 25 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente -
Dott. Pietro CUOCO - Consigliere -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CI RO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARNO n^47,presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA n^17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, dagli avvocati GIANFRANCO BARBARIA, CARLO DE ANGELIS, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 425/97 del Tribunale di ALESSANDRIA, depositata il 11/07/97, R.G.N. 1347/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/98 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato Franco AGOSTINI;
udito l'Avvocato Carlo DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato l'11.3.1994 NE SA esponeva che, a far data dal secondo trimestre del 1978, era stata autorizzata dall'INPS al versamento di contributi volontari;
che il 13.6.1986 aveva presentato all'INPS domanda di pensione di vecchiaia;
che il 14.11.1986 l'INPS le aveva comunicato la reiezione della domanda per mancanza dei requisiti contributivi, risultando accreditati soltanto 510 contributi settimanali;
che ciò l'aveva indotta a continuare "la contribuzione volontaria" fino a raggiungere il limite minimo (780 contributi settimanali) per il diritto alla pensione;
che in data 11.4.1991 aveva reiterato la domanda di pensione;
che con nota del 28.10.1991 le veniva comunicato che l'INPS aveva nuovamente respinto la domanda;
mentre, con successiva nota del 21.1.1992 l'Istituto precisava che, "contrariamente a quanto segnalato in precedenza, non sussistevano i requisiti per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria che pertanto veniva revocata dalla decorrenza originaria";
che aveva inutilmente esperito il ricorso amministrativo;
che il provvedimento di revoca in data 21.1.1992 era nullo per difetto assoluto di motivazione;
che inoltre il diritto dell'INPS a revocare la concessa autorizzazione alla prosecuzione volontaria era prescritto;
che comunque l'INPS avrebbe dovuto restituire i contributi volontari ricevuti.
Tanto esposto, la NE chiedeva -previa declaratoria di illegittimità dei provvedimenti dell'INPS in data 28.10.1991 e 21.1.1992- il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia ed in stretto subordine la condanna dell'Istituto alla restituzione dei contributi versati oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Costituitosi il contraddittorio il convenuto chiedeva il rigetto della domanda perché infondata.
Con sentenza in data 24.10.1995 il Pretore di Alessandria condannava l'INPS a restituire alla NE la somma di L.7.113.058, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, compensando tra le parti le spese processuali per metà e ponendo l'altra frazione a carico dell'INPS.
Avverso tale sentenza proponeva appello la NE, reiterandodo gli stessi motivi dedotti in primo grado.
L'INPS contestava il gravame.
Con sentenza del 27.6/11.7.1997, l'adito Tribunale di Alessandria rigettava l'appello e compensava le spese tra le parti. Ricorre per cassazione NE SA sulla base di un unico motivo. Resiste l'INPS con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. da 1 a 15 del D.P.R. n.1432/71, degli artt. da 1 a 3 della L.47/83, degli artt.1174 e 2946 c.c., nonché vizio di motivazione (artt.360 nn.3 e 5 c.p.c.), sostenendo che erroneamente il Tribunale ha ritenuto inapplicabile la prescrizione ordinaria ex art.2946 c.c. al diritto dell'INPS di annullare nel 1992 l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria formalmente attribuitale nel 1978 (quindi 14 anni prima); autorizzazione, che era stata seguita da regolari versamenti, da parte sua, fino a raggiungere i requisiti contributivi necessari per ottenere la pensione di vecchiaia, di cui era stata fatta domanda. Il motivo è infondato, avendo esattamente il Tribunale osservato che l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria -i cui requisiti , in relazione alla fattispecie in esame, erano previsti dal D.P.R. 31 dicembre 1971 n.1432, cui ha fatto seguito la L. n. 47/1983-, non essendo fonte di diritti soggettivi (estinguibili per prescrizione), è sempre suscettibile di revoca ogniqualvolta si accerti l'insussistenza dei presupposti di legge.
Invero, il provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, diretta a consentire all'assicurato, che ha cessato l'attività lavorativa, di proseguire volontariamente l'assicurazione con onere interamente a suo carico, non è un atto costitutivo del diritto dell'assicurato a percepire la pensione, ma ha natura di atto di accertamento, riconducibile ad una attività ricognitiva di verifica di fatti o situazioni che acquistano rilevanza all'esito del procedimento per l'attribuzione della prestazione previdenziale. Ne consegue che il provvedimento di ammissione alla contribuzione volontaria, in difetto dei presupposti che tale prosecuzione giustifica , è suscettibile in qualsiasi momento di essere posto nel nulla dall'INPS, nell'esercizio del suo generale potere di autocontrollo ed autoimpugnativa dei propri atti, accertati non conformi a legge. Proprio perché l'autorizzazione non costituisce di per sè fonte di diritti soggettivi, appare del tutto inconferente il richiamo, operato dalla ricorrente, all'orientamento di questa Corte (Cass.22.2.1988 n. 1898), in forza del il quale l'esercizio del potere di annullamento della pensione da parte dell'INPS, sia quando la pensione stessa è stata ab origine illegittimamente assegnata sia quando in pendenza della sua erogazione si è modificata la situazione di fatto, è sottoposto alla prescrizione ordinaria. Inconferente anche il richiamo al "diritto alla posizione assicurativa", giacché se è vero che i quest'ultima costituisce di per sè, ed indipendentemente dagli eventi futuri concernebti l'acquisto del diritto alla pensione, un bene (aspettativa avente carattere economico) suscettibile di lesione e, correlativamente, di tutela giuridica nei confronti del datore di lavoro che lo abbia prgiudicato, è anche vero che una erronea "accensione" della posizione contributiva non fa sorgere il diritto a quest'ultima. Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla per le spese, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per lespese.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 1999