Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/1999, n. 2871
CASS
Sentenza 25 marzo 1999

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L'autorizzazione dell'INPS alla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi - avente la natura di un atto di accertamento, non costituente fonte di diritti soggettivi - è suscettibile di revoca in qualsiasi momento, ove si accerti l'insussistenza dei relativi presupposti di legge, senza che la relativa facoltà dell'Istituto previdenziale possa estinguersi per il decorso del tempo, in base alle norme sulla prescrizione; ne' in senso contrario l'interessato, che da tale revoca veda pregiudicata la possibilità di conseguire le prestazioni pensionistiche, può utilmente richiamare la tutela del proprio diritto alla posizione assicurativa, poiché un'erronea accensione della posizione contributiva non fa sorgere il diritto alla medesima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/03/1999, n. 2871
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2871
    Data del deposito : 25 marzo 1999

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