Sentenza 1 febbraio 2008
Massime • 1
L'atto del giudice, prima del compimento del quale la dichiarazione di ricusazione deve essere formulata ex art. 38 cod. proc. pen. va individuato, nel caso di procedimento camerale, in qualunque adempimento attraverso il quale, per la prima volta, si concreti il contraddittorio tra le parti. Ne consegue che la dichiarazione di ricusazione può essere presentata fino alla conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti.
Commentario • 1
- 1. Art. 38 c.p.p. Termini e forme per la dichiarazione di ricusazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2008, n. 9801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9801 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 08/02/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 295
Dott. BONITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 028185/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MO US, N. IL 06/06/1976;
avverso ORDINANZA del 04/07/2007 CORTE ASSISE APPELLO di CALTANISSETTA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dott. CEDRANGOLO O., che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 18 ottobre 2006 la Corte d'assise d'appello di Caltanissetta respingeva l'istanza di applicazione dell'indulto avanzata da PP IM, ritenendo ostativa la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 contestata in relazione a tutti i reati cui si riferiva la domanda.
2. Avverso il citato provvedimento proponeva ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, IM, il quale lamentava violazione ed erronea applicazione della L. n. 241 del 2006 e illogicità della motivazione, in quanto la L. n. 203 del 1991, art.7 non può trovare applicazione in relazione a reati contravvenzionali. Di conseguenza l'indulto avrebbe dovuto essere applicato quanto meno con riferimento alla porzione di pena riguardante il reato contravvenzionale di cui al capo q) della rubrica.
3. Questa Corte, con ordinanza del 26 aprile 200, qualificava l'impugnazione proposta come opposizione ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4, e disponeva la trasmissione degli atti alla Corte
d'assise d'appello di Caltanissetta.
4. Il 4 luglio 2007 la Corte d'assise d'appello di Caltanissetta rigettava l'opposizione proposta da IM e, per l'effetto, confermava il precedente provvedimento del 18 ottobre 2006, osservando che la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata nei suoi confronti concerneva reati, tutti aggravati ai sensi della L. n.203 del 1991, art. 7 e che, in appello, il relativo giudizio era stato definito ai sensi dell'art. 599 c.p.p.. 5. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, IM, il quale lamenta: a) violazione degli artt. 34 e 36 c.p.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., lett. b), in quanto l'ordinanza del 4 luglio 2007 era stata pronunziata dalla Corte d'assise d'appello nella medesima composizione del 18 ottobre 2006; b) violazione ed erronea applicazione della L. n. 241 del 2006 in relazione alla L. n. 203 del 1991, art. 7, non potendo quest'ultima aggravante trovare applicazione per un reato contravvenzionale, come quello di cui all'art. 697 c.p.. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. Relativamente al primo motivo di censura il Collegio osserva che, a differenza di quanto previsto per la procedura semplificata dell'astensione, il legislatore ha sottolineato il carattere giurisdizionale della procedura di ricusazione, improntandola ad un'evidente ritualità, che traspare, in primo luogo, dalla disciplina dei termini. Questi, infatti, hanno carattere perentorio e, dunque, sono stabiliti a pena di inammissibilità. La dichiarazione di ricusazione, qualora non debba essere proposta nell'udienza preliminare o nel giudizio, va formulata, secondo quanto prescrive l'ultima parte dell'art. 38 c.p.p., comma 1, prima del compimento dell'atto da parte del giudice.
Qualora il provvedimento debba essere adottato all'esito di un procedimento camerale, per atto del giudice deve intendersi qualunque adempimento nel quale, per la prima volta, si concreta il contraddittorio fra le parti.
Ne consegue che la dichiarazione di ricusazione può essere presentata fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti (Cass. Sez. 6, 2 luglio 2003, rv. 226615). Alla luce di questi principi la dichiarazione di ricusazione è tardiva, essendo stata dedotta, per la prima volta, con i motivi di ricorso per cassazione.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è privo di pregio. Lo strumento dell'incidente di esecuzione non può essere utilizzato per far valere vizi afferenti al procedimento di cognizione e alla sentenza che lo ha concluso, ostandovi le regole che disciplinano la cosa giudicata, la quale si forma anche nei confronti dei provvedimenti affetti da nullità assoluta. L'opponibilità della suddetta preclusione rende, pertanto, improponibile e irricevibile la deduzione di nullità in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 contestata con riferimento al reato contravvenzionale previsto dall'art. 697 c.p., che, quand'anche sussistente, non sopravvive al giudicato, che opera con efficacia di sanatoria generale e, quindi, da esso rimane coperta. D'altra parte, attribuire al giudice dell'esecuzione, dotato di una competenza funzionale limitata, essendo la sua giurisdizione una proiezione ridotta di quella esercitata in sede cognitiva, il potere di accertare e dichiarare nullità verificatesi in un momento processuale anteriore alla pronuncia della sentenza definitiva, equivarrebbe a riconoscergli la potestà di invalidarla in aperto contrasto con un sistema che, se pure contempla eccezioni al principio di intangibilità del giudicato, non consente, però, in ogni caso che, attraverso l'intervento degli organi giurisdizionali operanti in executivis, possa essere esercitato un controllo sul procedimento di cognizione in tutte le fasi del suo sviluppo. Una volta, pertanto, che, con la sentenze definitiva, il processo è pervenuto al suo stadio conclusivo, le eventuali nullità riguardanti atti o decisioni assunte nel corso dello stesso devono ritenersi superate, avendo esaurito il loro potenziale dirimente. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 febbraio 2008. Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2008