Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2008, n. 9801
CASS
Sentenza 1 febbraio 2008

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Massime1

L'atto del giudice, prima del compimento del quale la dichiarazione di ricusazione deve essere formulata ex art. 38 cod. proc. pen. va individuato, nel caso di procedimento camerale, in qualunque adempimento attraverso il quale, per la prima volta, si concreti il contraddittorio tra le parti. Ne consegue che la dichiarazione di ricusazione può essere presentata fino alla conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti.

Commentario1

  • 1Art. 38 c.p.p. Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2008, n. 9801
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9801
Data del deposito : 1 febbraio 2008

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