Sentenza 19 novembre 2018
Massime • 1
Ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità, le ricerche vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., e quindi anche nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, ma non in una sede lavorativa non più attuale perché riferita ad una società inattiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2018, n. 12179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12179 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2018 |
Testo completo
121 79-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: MARIA VESSICHELLI -Presidente - Sent. n. sez. 3042/2018 -UP 19/11/2018 BARBARA CALASELICE R.G.N. 15025/2018 ALESSANDRINA TUDINO ELISABETTA MARIA MOROSINI MATILDE BRANCACCIO ->>Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR SI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/11/2017 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito i Sostituto Procuratore Generale PERLA LORI che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. сиз RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano datata 25.6.2015 con la quale SO AS - nella sua qualità di amministratore della Bernini s.r.l., dichiarata fallita il 16.6.2011 - è stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione per il reato di bancarotta semplice documentale, così riqualificato il fatto di cui al capo B) dell'imputazione, applicandogli le pene accessorie previste dall'art. 217 I. fall. per analogo periodo temporale, ed assolto in relazione all'altra contestazione di bancarotta fraudolenta per operazioni dolose (in concorso con l'altro amministratore p.t.) perché il fatto non sussiste.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente tramite il proprio difensore, avv. De Leo, articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 178, 179 e 420- quater cod. proc. pen. Secondo la prospettazione difensiva, in sede di giudizio di primo grado, il Tribunale, rilevata la reperibilità dell'imputato il quale, dopo le nuove ricerche disposte - all'udienza del 29.9.2014, aveva ricevuto regolarmente la notifica del decreto che dispone il giudizio, costituendosi tramite un difensore di fiducia aveva errato nel rigettare la richiesta difensiva di effettuare una ulteriore notifica personale all'imputato a mezzo di polizia giudiziaria degli atti del procedimento penale necessari alla regolare citazione, sul presupposto che non fosse sufficiente la prova dell'avvenuta notifica al SO di essi a mezzo raccomandata, poiché l'art. 420-quater cod. proc. pen. imporrebbe detta notificazione personale. E tuttavia, la Corte d'Appello ha respinto il motivo di impugnazione afferente alla illegittimità di tale decisione dei giudici di primo grado, ritenendolo infondato, alla luce del buon esito delle ricerche precedentemente disposte, che avevano consentito di trovare il luogo di residenza dell'imputato e di operare correttamente la notifica a quest'ultimo tornato reperibile, e, dunque, del superamento della necessità di porre in essere la procedura di cui al primo comma dell'art. 420-quater cod. proc. pen. (un ultimo tentativo di rintraccio dell'imputato mediante la polizia giudiziaria). Secondo la difesa, invece, l'applicazione dell'art. 420-quater cod. proc. pen. sarebbe obbligata perchè previsione speciale ed insuperabile che dispone l'obbligo di notifica dell'avviso di fissazione del giudizio mediante polizia giudiziaria in modo inderogabile.
2.2. Con un secondo motivo di ricorso si deduce violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli artt. 159, 160, 178, 179 e 420 cod. proc. pen. per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare con la richiesta di rinvio a giudizio. 2 WB Il difensore lamenta di non aver reperito la relativa documentazione all'interno del fascicolo del procedimento e, in termini dubitativi, ricostruisce quel che forse potrebbe essere accaduto quanto a detta notificazione probabilmente avvenuta ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen. stante l'irreperibilità dell'imputato dichiarata dal pubblico ministero con decreto nel corso della fase delle indagini preliminari. Si argomenta della illegittimità di tale (presunta) modalità di notifica poiché sarebbero state necessarie nuove ricerche successivamente all'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero.
2.3. Il terzo motivo di ricorso attiene alla dedotta violazione degli artt. 159 e 415-bis cod. proc. pen., che darebbe luogo ad una nullità di ordine assoluto. Il decreto di irreperibilità del pubblico ministero sarebbe stato emesso senza il rispetto delle previsioni di cui all'art. 159 cod. proc. pen., sicchè tutti gli atti notificati ai sensi di detta norma dovrebbero essere dichiarati nulli, con regressione della fase dinanzi al pubblico ministero. Ciò perché si sarebbe dovuto procedere ad effettuare le ricerche del SO anche nei luoghi ove egli avrebbe potuto esercitare la propria attività lavorativa, desumibili dagli atti del fascicolo del pubblico ministero nelle sedi legali di altre due società, oltre quella fallita, delle quali l'imputato era amministratore unico;
e tuttavia, in tali luoghi mai alcuna ricerca è stata disposta secondo la difesa.
2.4. Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso si lamenta, infine, violazione dell'art. 217 I. fall. per non aver la sentenza impugnata considerato che per l'anno 2010 e per l'anno 2011 le scritture contabili più rilevanti (il bilancio, ad esempio) potevano essere ancora depositate, mentre per gli anni 2008 e 2009 i bilanci risultavano regolarmente compilati, anche in considerazione del fatto che in quel periodo il ricorrente non era stato l'unico amministratore della fallita.
2.5. Con motivi aggiunti depositati in data 6.11.2018, l'avvocato difensore del ricorrente ha fatto richiesta di pronuncia ex art. 131-bis cod. pen., sussistendone a suo giudizio i presupposti;
si è dedotta, altresì, la mancata risposta della Corte d'Appello in merito ad analoga richiesta avanzata nel corso della discussione finale nel giudizio di secondo grado, chiedendosi, in ogni caso, annullamento della sentenza anche in relazione a tale mancata motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è manifestamente infondato nel suo complesso e deve essere dichiarato inammissibile. 3 ев 2. Il primo motivo erra nell'interpretazione della nuova disciplina dettata dagli artt. 420-bis e ss. cod. proc. pen., come modificati dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, per il processo in assenza. L'art. 420-bis cod. proc. pen. è norma generale, la cui applicazione è preliminare a quella del comma 1 dell'art. 420-quater del codice di rito invocato dal ricorrente, sicchè, qualora la notifica degli avvisi di citazione per l'udienza d'appello vada a buon fine con le modalità ordinarie previste dalla disposizione di rango generale, non è necessario ricorrere all'ultima chance che il legislatore ha inteso riconoscere la notifica ex art. 420-quater, comma 1, cod. proc. pen. in un'ottica di ricerca di forme - di partecipazione effettiva dell'imputato al processo prima della eventuale sospensione del processo per assenza dell'imputato. E difatti, tale ultima disposizione si apre proprio con una clausola di limitazione della sua applicabilità ("fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter e fuori delle ipotesi di nullità della notificazione") che ne individua bene il carattere residuale, qualora non ricorrano le condizioni delle due norme procedurali che precedono l'art. 420-quater cod. proc. pen. Nel caso di specie, all'imputato risulta essere stato notificato il decreto che dispone il giudizio a mani proprie, dopo ulteriori ricerche, sicchè correttamente la Corte d'Appello ha ritenuto prevalenti le ragioni di oggettiva conoscenza del processo e delle sue scansioni da parte dell'imputato, il quale, pertanto, deve ritenersi abbia poi inteso volontariamente non parteciparvi, consentendo in tal modo, peraltro, la celebrazione in sua assenza, secondo il meccanismo procedimentale di nuovo conio.
3. Il secondo motivo di ricorso è anch'esso inammissibile, anzitutto per la sua genericità e contraddittorietà intrinseche. La doglianza è palesemente formulata in termini dubitativi ed incerti, proponendo non già questione processuale basata su dati certi, ma avanzando ipotesi non suffragate da alcun dato asseverato e neppure proposto come tale dalla stessa difesa. Sicchè, sulla scia di quanto affermato da Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, Rv. 259063 (in relazione all'ipotesi di motivi di ricorso caotici e confusi), deve affermarsi, nel caso di specie, che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione fondato su una esposizione delle doglianze che, esulando da una ragionata censura del provvedimento impugnato, si strutturi con una formulazione dubitativa e perplessa quanto alla premessa logica che faccia da presupposto al vizio denunciato ed alle conseguenze che da essa deriverebbero, rendendo in tal modo incerti la lettura del motivo e la stessa eccezione difensiva (cfr., altresì, sul tema, Sez. 6, n. 17377 del 24/2/2016, Trippetti, Rv. 266736). Né - come è stato condivisibilmente affermato proprio da questa Quinta Sezione della Suprema Corte compete alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche - deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del 4 сез procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente (Sez. 5, n. 30102 del 19/4/2018, Porretto, Rv. 273511). Evidente risulta, pertanto, anche la violazione del principio di autosufficienza del ricorso, pacificamente declinabile rispetto a deduzioni difensive di ordine processuale (cfr. per tutte, da ultimo, Sez. 4, n. 18335 del 28/6/2017, dep. 2018, Conti, Rv. 273261, nonché, ovviamente, Sez. U, n. 39061 del 16/7/2009, De Iorio, Rv. 244329) e che, nel caso di specie, si rivela nella mancata allegazione di qualsiasi elemento concreto dal quale desumere le modalità asseritamente irregolari della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, magari anche a sciogliere i dubbi dell'argomentazione del motivo stesso, rimasto come detto confinato nei termini di - una ipotesi incerta in ogni sua presupposizione e conclusione. In ogni caso, devono in questa sede anche rammentarsi le affermazioni oramai pacifiche della giurisprudenza di legittimità sulla diversità tra l'ipotesi di omessa notifica e quella di notifica irregolare in relazione all'avviso per la fissazione dell'udienza preliminare. Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269027-28 ha, infatti, di recente ribadito che, in tema di notificazione della citazione dell'imputato (e tale deve effettivamente considerarsi non soltanto la vocatio in iudicium in senso stretto, ma ogni atto che consente all'imputato, all'indagato o al condannato di partecipare ad una fase processuale che si conclude con una decisione e, dunque, anche l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare), la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente una notifica irregolare e la violazione delle regole sulle modalità di sua esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. Dunque, anche sotto tale profilo, il ricorso difetta di confronto con il diritto vivente dettato dagli orientamenti di questa Corte di legittimità, nulla obiettando riguardo al vizio che si sarebbe prodotto ma solo lamentando generiche irregolarità di notifica.
4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché afflitto da genericità estrinseca ed aspecificità, non confrontandosi se non apoditticamente con la motivazione della Corte d'Appello resa in risposta alla identica doglianza proposta dal ricorrente nei motivi d'appello. Ed invero, nel ricorso si ribadisce in maniera assertiva che le ricerche per la reperibilità dell'imputato (allora indagato, in quanto le ricerche stesse erano precedenti all'esercizio dell'azione penale e finalizzate alla notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.) 5 le non erano state condotte presso due ulteriori società delle quali egli era stato amministratore unico e che, pertanto, dovevano considerarsi sue sedi lavorative. Tale argomentazione non si confronta minimamente con la risposta fornita all'eccezione dalla Corte d'Appello e riferita alla constatazione della inattività da tempo delle società indicate (accertata da visura camerale in atti), sicchè alcuna prospettiva utile per le ricerche poteva arguirsi, data l'inattualità di esse ad essere considerate luoghi ove SO potesse lavorare ed essere, pertanto, rintracciabile. La motivazione, sul punto, appare congrua e logicamente argomentata, tanto più avvalorata dal rilievo, pure svolto nel provvedimento impugnato, che, infatti, l'imputato è stato rintracciato successivamente solo in un domicilio ed un indirizzo del tutto "inedito" rispetto a tutti i luoghi dichiarati in passato. Del resto, è stato affermato di recente da questa Corte di legittimità, con orientamento che si condivide e ribadisce, il principio secondo cui, ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità, le ricerche vanno sì eseguite cumulativamente, e non alternativamente o parzialmente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., e quindi anche nel luogo in cui l'imputato esercita la sua attività lavorativa, ma semprechè dagli atti emerga che si tratti di una sede "abituale", e non solo "occasionale", di esercizio della prestazione lavorativa (Sez. 2, n. 15674 del 2/3/2016, Drago, Rv. 266442); sicchè tali ricerche non sono dovute allorchè la sede lavorativa non sia più attuale perché riferita ad una società inattiva e come tale registrata anche dagli accertamenti tramite visura camerale.
5. Il quarto motivo di ricorso, infine, dedicato alla violazione dell'art. 217 I. fall., è manifestamente infondato oltre che genericamente formulato. La difesa deduce assertivamente che non vi sarebbero condotte di omesso deposito delle scritture contabili nei tre anni precedenti al fallimento avendo parzialmente adempiuto il ricorrente e non essendovi tenuto in prima persona in considerazione dei continui passaggi di amministrazione intervenuti nel corso del 2010. Le ragioni difensive ignorano del tutto la corposa motivazione della Corte d'Appello sul tema della responsabilità per il reato di cui all'art. 217 I. fall. a carico dell'imputato. I giudici di merito hanno ben evidenziato la situazione di fatto: poche scritture contabili erano state consegnate dall'imputato al curatore per l'anno 2010 e nulla è stato depositato o si è rinvenuto per l'anno 2011; la prova testimoniale del curatore e dei commercialisti coinvolti nella tenuta contabile ha confermato la tesi dell'accusa; il ricorrente dal dicembre 2010 sino alla data di fallimento era gravato da posizione di garanzia rispetto all'obbligo di tenuta e di consegna delle scritture, quale amministratore di diritto, oltre che di fatto e tale ultimo ruoloegli ha rivestito anche nel periodo precedente alla sua nomina, allorchè l'amministrazione era formalmente della la coimputata Pavesi ma a gestire la società fallita era comunquesua compagna - SO. 6 сев A fronte di tale motivazione, la difesa si limita ad eccepire l'insussistenza del reato per essere stata sostanzialmente solo parziale la omissione della tenuta della contabilità, dimenticando i principi di legittimità che sovrintendono pacificamente la materia e secondo cui sussiste il reato di bancarotta semplice documentale anche quando la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili non si protragga per l'intero triennio precedente alla dichiarazione di fallimento (il principio è stato affermato anche quando l'amministratore della società fallita non aveva ricoperto la carica per l'intero triennio antecedente alla sentenza di fallimento, ovvero quando i libri erano stati regolarmente istituiti ma mai compilati: cfr. Sez. 5, n. 37910 del 26/4/2017, Viscio, Rv. 271218; Sez. 5, n. 8610 del 20/10/2011, dep. 2012, Cruciani, Rv. 251732), ma, come nel caso di specie, si sia manifestata solo in relazione ad un periodo temporale più limitato ma pur sempre ricompreso nel triennio normativamente previsto. Ciò perché, come è stato correttamente affermato e va in questa sede ribadito, la "ratio" della norma incriminatrice risiede nell'esigenza di tutela della correttezza della tenuta delle scritture contabili, che può essere elusa in ogni momento ed anche per breve periodo, mentre la previsione del triennio vale a segnare il limite temporale sino al quale - secondo la scelta discrezionale di politica criminale del legislatore può - spingersi l'accertamento al riguardo (Sez. 5, n. 38598 del 20/6/2008, De Iorio, Rv. 242018). Alla genericità ed aspecificità, dunque, del ricorso incurante delle argomentazioni del provvedimento impugnato e laconicamente assertivo nelle sue affermazioni difensive si aggiunge anche la sua manifesta infondatezza, per la non corrispondenza delle deduzioni al diritto vivente ricostruito sul tema dalla giurisprudenza di legittimità poc'anzi richiamata. Evidente, pertanto, l'inammissibilità anche di tale ultimo motivo di ricorso.
6. Quanto ai motivi aggiunti relativi alla mancata risposta nel provvedimento impugnato alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e volendo superare valutazioni relative alla pur generica deduzione in - merito deve rammentarsi che, in ogni caso, la giurisprudenza di legittimità ammette - una motivazione implicita al riguardo (Sez. 5, n. 24780 del 8/3/2017, Tempera, Rv. 270033) in presenza di condizioni motivazionali che evidenzino una valutazione di gravità del fatto da parte del giudice incompatibile con la valutazione di tenuità del fatto (come ad esempio là dove sia stata ritenuta sussistente un'aggravante di cui la richiesta chiedeva l'esclusione: cfr. la citata sentenza n. 24780 del 2017). Ebbene, nel caso che interessa il Collegio, sussistono con evidenza le condizioni motivazionali di implicita esclusione che fondano una risposta negativa alla richiesta di concessione della causa di esclusione della punibilità immediatamente leggibile da parte del ricorrente interessato. 7 as La Corte d'Appello, infatti, ha, da un lato, confermato il giudizio di non concedibilità delle circostanze attenuanti generiche al SO, già formulato in primo grado, in ragione del precedente penale specifico che viene considerato elemento di particolare valenza negativa;
dall'altro, ha evidenziato la non concedibilità neppure dell'attenuante di cui all'art. 219 I. fall. invocata in appello, motivandola sulla base di alcune circostanze di fatto che rivelano un "contesto sistematico di inadempimento del debito erariale" e di operatività societaria definita "azzardata", tali da determinare un passivo molto significativo che rispecchia il suo disvalore penale nella sostanziale impossibilità di ricostruire elementi contabili positivi proprio a causa della assenza di regolare tenuta delle scritture. Dunque, non sussiste il vizio motivazionale dedotto.
7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 2.000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 2000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 novembre 2018. Il Presidente Il Consigliere estensore Maria Vessichelli Matilde Brancaccio Mubee lowe en22 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 MAR. 2019 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 8