Sentenza 2 marzo 2016
Massime • 1
Ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità, le ricerche vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente o parzialmente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., e quindi anche nel luogo in cui l'imputato esercita la sua attività lavorativa, semprechè dagli atti emerga che si tratti di una sede "abituale", e non solo "occasionale", di esercizio della prestazione lavorativa.
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- 1. Decreto di irreperibilità: le ricerche devono essere svolte cumulativamenteAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 21 luglio 2022
- 2. Decreto di irreperibilità: come compiere le ricercheDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 16 luglio 2022
Come devono essere compiute le ricerche di cui all'art. 159 cod. proc. pen. ai fini della validità del decreto di irreperibilità (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 159) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni 1. Il fatto La Corte d'Appello di Milano, giudicando ex art 627 c.p.p., in accoglimento dell'istanza presentata dal difensore di un condannato, aveva dichiarato non esecutiva una sentenza emessa dal Tribunale di Milano, restituendo l'imputato nel termine per proporre personalmente appello ed ha rigettato nel resto l'istanza. A quest'ultimo proposito la Corte territoriale aveva rilevato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2016, n. 15674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15674 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2016 |
Testo completo
1 5 67 4/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 02/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 602 Dott. MARIO GENTILE - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PIERCAMILLO DA VIGO N. 46140/2015 - Consigliere - Dott. GIOVANNA VERGA Dott. IGNAZIO PARDO - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DRAGO NT N. IL 21/12/1958 avverso la sentenza n. 2917/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 17/04/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A. Perfes Violo che ha concluso per l'inc herà del icon Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Bahn viviere du marise Lei l'acceptives re conлев RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano confermava la condanna del Drago alla pena di anni uno, mesi sei ed euro 600 di multa per il reato di truffa.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che deduceva:
2.1. violazione di delle norme che regolano la dichiarazione di irreperibilità. Si deduceva che le ricerche non erano state effettuate nel luogo di lavoro che secondo il ricorrente era la sede della società G.M.D. s.r.l. Si deduceva inoltre che il decreto di irreperibilità non era stato emesso nuovamente dopo la chiusura delle indagini preliminari.
2.2. Vizio di legge e di motivazione. Si deduceva che non erano state considerate le doglianze proposte con l'atto di appello essendosi fattor ricorso alla motivazione per relationem;
inoltre si deduceva che sarebbe stata illegittimamente valutata l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa che non erano emersi elementi per accertare la responsabilità per truffa contrattuale, dato che non vi era stata da parte del Drago alcuna induzione in errore tale che se preventivamente conosciuta avrebbe indotto la persona offesa a non acquistare l'immobile»;
2.3. vizio di legge e di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio. Si deduceva l'illegittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla base di un precedente risalente e senza valorizzare il fatto che l'imputato era stato affidato in prova al servizio sociale. Ancora: sarebbe stata illegittimamente riconosciuta la recidiva e non sussisterebbero gli elementi per ritenere il danno di rilevante entità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è manifestamente in fondato.
1.1.Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità, le ricerche vanno eseguite cumulativamente, e non alternativamente ° parzialmente, in tutti i luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., e quindi anche nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente la sua attività lavorativa (Cass. se. 1 n. 5479 del 10.1.2006, Rv 235098). Tuttavia l'onere di effettuare le ricerche nel luogo in cui viene svolta la attività lavorativa si attiva, come previsto 2 espressamente dall'art. 159 cod. proc. pen. solo nel caso in cui emerga che in tale luogo l'imputato svolga "abitualmente" e non occasionalmente tale attività. Il collegio di merito, in coerenza con talli linee ermeneutiche evidenziava come le emergenze processuali non indicavano la G.M.D. s.r.l. come il luogo dove lo stesso svolgeva abitualmente ma solo in via occasionale la sua attività lavorativa. Con riferimento alla dedotta mancata rinnovazione del decreto di irreperibilità il collegio condivide la autorevole giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui il decreto di irreperibilità emesso dal P.M. ai fini della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è efficace anche ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio, salvo che il pubblico ministero effettui ulteriori indagini dopo la notifica di detto avviso (Cass. sez, un., n. 24527 del 24/05/2012, Rv. 252692). Nel caso di specie la Corte di appello evidenziava che non vi erano state ulteriori indagini, sicchè il decreto di irreperibilità emesso in occasione della conclusione delle indagini preliminari doveva ritenersi ancora efficace.
1.2. Il secondo motivo di ricorso che deduce la illegittima valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e la mancanza degli elementi per il riconoscimento della truffa contrattuale è, del pari inammissibile. La Corte territoriale evidenziava che ai fini dell'accertamento di responsabilità era dirimente la prova documentale, con conseguente non decisività delle doglianze inerenti la prova dichiarativa Con riguardo agli elementi integrativi della truffa contrattuale il collegio condivide la giurisprudenza secondo cui in tema di truffa contrattuale, anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l'elemento del raggiro, idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo (Cass. sez. 2, n. 28791 del 18/06/2015, Rv. 264400 Cass. Sez. 2, Sent. n. 39905 del 11/10/2005, dep. 02/11/2005, Rv. 232666). Ribadisce inoltre che in tema di truffa contrattuale, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura 3 di finalità ingannatoria (Cass. Sez. 2, Sent. n. 5801 del 08/11/2013, dep. 06/02/2014, Rv. 258203). Nel caso di specie, i giudici di merito evidenziavano con motivazione priva di fratture logiche manifeste e decisive l'attività fraudolenta posta in essere dall'imputato. Attività idonea in concreto a raggirare la vittima, non potendosi invocare, contrariamente a quanto dedotto, gli obblighi di diligenza del contraente. Sul punto si ritiene infatti che, ai fini della sussistenza del reato di truffa, l'idoneità dell'artifizio o del raggiro dev'essere valutata in concreto, ossia con riferimento diretto alla particolare situazione in cui è avvenuto il fatto e alle modalità esecutive dello stesso;
pertanto, ai predetti fini, non può avere rilevanza alcuna l'ingenuità o la scarsa diligenza della persona offesa quando tra l'artifizio o il raggiro usato dall'agente e l'errore in cui la vittima è caduta vi sia un preciso nesso di causalità (Cass. sez. 2 n. 5673 del 18.2.1974, Rv 127838). Né può ritenersi illegittima la scelta di effettuare un rinvio alle valutazioni di fatto effettuato dalla Corte di appello nei punti non oggetto di specifiche doglianze. Al riguardo si ribadisce che i fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione. (Cass., sez. n. 4 n.. 44765 del 22/10/2013, Rv. 256837; Cass., sez. 4 n. 44765 del 22.10.13; Rv. 256837; Cass sez. 4 n. 19710 del 3.2.2009 Rv. 243636, Cass. Sez. U,n. 6682 del 4.2.1992, rv 191229). Quando le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado siano concordanti, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo. Nel caso in cui, invece, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti e o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può allora egli risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado - genericamente richiamata - delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (Cass. sez. Un. 6682 del 4.2.1992, rv 191229) 1.3. Inammissibili infine le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio. Si ribadisce che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Cass. Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 Rv. 248244; Cass. Sez. 1^ sent. n. 3772 del 11.01.1994 dep. 31.3.1994, rv 196880). La concessione delle attenuanti generiche richiede infatti l'apprezzamento di elementi positivi che orientino la discrezionalità affidata al giudice nella definizione del trattamento sanzionatorio verso la attribuzione di una sanzione meno afflittiva. Nel caso di specie la Corte territoriale, in coerenza con tali linee ermeneutiche, evidenziava con motivazione prova di fratture logiche ed aderente alle emergenze processuali gli elementi ostativi alla concessione delle invocate attenuanti. Del pari si rinviene la motivazione a sostegno del riconoscimento della recidiva dato che era stata valorizzata la particolare pericolosità emergente dalla condotta in contestazione indicativa di una singolare propensione alla consumazione di reati contro il patrimonio (anche tenuto conto del fatto che la condotta fraudolente veniva posta in essere dal Drago appena questi era uscito dal carcere) . Anche la entità del danno viene riconosciuta, contrariamente a quanto dedotto attraverso un attenta analisi delle emergenze processuali ovvero attraverso la valutazione degli oneri economici assunti dall'imputato per far fronte alla conseguenze della truffa (pag. 7 della sentenza impugnata) evidentemente indicativi della lesione economica patita 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 1000,00.
P.Q.M.
5 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000.00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 2 marzo 2016 Il Presidente L'estensore Sandro Receplone Mario Gentile Mario Gentill DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 14 APR. 2016 IL A CANCELLIEW M E R P Claudia Planell O * N 6