Sentenza 8 marzo 2017
Massime • 1
L'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto può essere rilevata anche con motivazione implicita. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo all'assenza di motivazione in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., ravvisando nel passaggio della motivazione della sentenza della corte di appello relativo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen., che l'appellante chiedeva di escludere, un'implicita esclusione della particolare tenuità del fatto).
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- 1. Sedotta ed abbandonata, ma messaggi petulanti sono reato (Cass. 43642/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 novembre 2023
Le condotte moleste possono consistere anche nel ripetuto invio di e-mail disperate per l'abbandono: costituisce petulanza l'insistente intromissione nella sfera privata del destinatario, a nulla rilevando che ciò fosse conseguenza della sofferenza per l'interruzione della relazione sentimentale. La condotta, per essere molesta, deve non soltanto risultare sgradita a chi lo riceve, ma deve essere anche ispirato da biasimevole, ossia riprovevole, motivo oppure rivestire il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri. Cassazione penale sez I penale ud. 6 aprile 2023 (dep. 27 ottobre …
Leggi di più… - 2. Diffamazione: la critica politica non può essere avulsa da un nucleo di verità (Cass. Pen. n. 63/2020)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, è necessario che l'elaborazione critica non sia avulsa da un nucleo di verità e non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione dell'esimente, sia pure nell'ampia visione convenzionale del diritto alla libertà di espressione in contesti di critica politica, nel caso di un articolo …
Leggi di più… - 3. Reato portare pistola giocattolo fuori casa senza tappo rosso (Cass. 7911/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 marzo 2022
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Il riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non è precluso dall'esistenza di precedenti penali gravanti sull'imputato, pur quando, sulla base di essi, si sia applicata una pena superiore al minimo edittale, atteso che i parametri di valutazione di cui all'art. 131-bis c.p., hanno natura e struttura oggettiva, ed operano su un piano diverso da quelli sulla personalità del reo. In tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 …
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L'esigenza del controllo democratico vale senza dubbio a sostenere la particolare apertura dell'ordinamento rispetto alla censura da parte della stampa dell'operato di esponenti politici e pubblici amministratori. Ai fini del riconoscimento dell'esimente del diritto di critica, e specificamente di critica politica all'interno di pubblicazioni a mezzo stampa, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica; sicchè l'esimente non è applicabile qualora l'agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/03/2017, n. 24780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24780 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2017 |
Testo completo
24780-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 08/03/2017 Composta da: Sent. n. sez. 700/2017 MAURIZIO FUMO ->Presidente - REGISTRO GENERALE CATERINA MAZZITELLI N.42828/2016 FRANCESCA MORELLI Rel. Consigliere - ANTONIO SETTEMBRE - GIUSEPPE RICCARDI Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EM LL OR nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 29/06/2016 della CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del FRANCESCO SALZANO che ha concluso per ки -- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Francesco Salzano, che ha chiesto l'accoglimento del quarto motivo di ricorso con rideterminazione della pena;
rigetto, nel resto, del ricorso. - Udito, per la parte civile, l'avv. Antonino Amato, che ha chiesto il rigetto del ricorso. - Udito, per l'imputato, l'avv. Daniele Livreri in sostituzione dell'avv. Simone Marchese, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Catania ha, con la sentenza impugnata, confermato il giudizio di responsabilità formulato dal giudice di prima cura a carico di EM MA OR per il reato di minaccia in danno di IC BE FR e, esclusa l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 612 cod. pen., rideterminato la pena in euro 1.000 di multa. Secondo quanto si legge in sentenza l'imputato, venuto a diverbio con IC per motivi di circolazione stradale mentre, insieme alla fidanzata (NA AN), viaggiava in auto, minacciò IC con un manganello.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato lamentando: a) la violazione degli artt. 507 e 178 cod. proc. pen., derivante dal fatto che era stata assunta la testimonianza di IC RG, fratello della persona offesa, prima della completa assunzione delle prove e senza motivazione;
b) vizio di motivazione in ordine alla valutazione della credibilità della persona offesa e alla affermata inattendibilità del teste a difesa NA AN;
c) erronea applicazione dell'art. 131/bis cod. pen. e assenza di motivazione in ordine alla dedotta causa di non punibilità; d) violazione di legge in ordine alla commisurazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO E' fondato esclusivamente l'ultimo motivo di ricorso.
1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il potere del giudice di disporre d'ufficio nuove prove a norma dell'art. 507 c. p. p. non incontra limitazioni di sorta derivanti dal comportamento delle parti: in ordine all'esercizio di tale potere discrezionale, diretto allo scopo fondamentale del processo consistente nell' accertamento della verità, il giudicante deve fornire adeguata motivazione solo se, richiesto circa l'assunzione di determinate prove, ritenga le indagini non necessarie, mentre non ricorre alcun obbligo di motivazione quando i mezzi di 2 ои prova siano disposti e abbiano influenza sulla decisione (Cass., n. 9104 del 14/10/1997, Rv 211576). Evidentemente, nelle specie il giudicante ha ritenuto necessario assumere la testimonianza di IC RG, al fine di completare il quadro istruttorio delineatosi per iniziativa delle parti.
2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Come pure il ricorrente ha mostrato di sapere, senza trarne le debite conclusioni, il convincimento del giudice può ben basarsi sulle dichiarazioni della persona offesa, purché le sottoponga ad attento vaglio critico, in considerazione dell'interesse di cui la parte è portatrice. Tanto è in concreto avvenuto, avendo il giudice valutato le dichiarazioni di IC BE FR e verificato che erano "genuine, precise, lineari, dettagliate e circostanziate", oltre che riscontrate da quelle di IC RG e del carabiniere intervenuto su richiesta di quest'ultimo (significativamente, il carabiniere rinvenne, nell'auto dell'imputato, il manganello cui IC aveva fatto riferimento: segno, inconfutabile, della sua sincerità, posto che, altrimenti, non avrebbe potuto sapere di un manganello che, come dice il ricorrente, era nascosto sotto il sedile del lato passeggero). Per contro, non ha mancato di valutare le dichiarazioni di NA AN, rilevandone la totale inaffidabilità, sia in considerazione dell'atteggiamento di difesa assunto verso il fidanzato, sia in considerazione delle smentite provenienti dagli ulteriori elementi istruttori, cui sopra si è fatto riferimento. Nella motivazione dei giudici di merito vi è, quindi, una completa e logica valutazione delle prove, che rende la decisione incensurabile in questa sede di legittimità.
3. Nemmeno il terzo motivo può trovare accoglimento. Sebbene corrisponda a verità che il giudice d'appello non abbia fornito esplicita risposta alla richiesta di applicazione dell'art. 131/bis cod. pen., va tuttavia rilevato che si è speso nella confutazione della pretesa, avanzata dall'appellante, di esclusione dell'aggravante dell'art. 61, n. 1, cod. pen., sottolineando che la determinazione criminosa era da ricollegare, nella specie, ad uno stimolo esterno di tale lievità, banalità e sproporzione, da apparire, secondo il comune sentire, assolutamente insufficiente a provocare la reazione dell'imputato e tale da potersi considerare un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento. In tale passaggio motivazionale è contenuta, all'evidenza, anche la motivazione per l'esclusione del fatto di particolare tenuità.
4. E' fondata, invece, la doglianza in ordine alla commisurazione della pena. Il reato è stato commesso, infatti, il 3/5/2009, allorché il massimo della pena edittale era fissato in euro 51 di multa. Pertanto, la comminazione della multa di 3 ои € 1.000 è illegittima. Di conseguenza, va ridotta entro i limiti edittali (€ 50 di multa). Ciò non toglie che il ricorrente vada condannato al rimborso delle spese che si liquidano in dispositivo sostenute nel grado dalla parte civile, avendo egli contestato anche il fondamento della responsabilità ed essendo risultato, sul punto, soccombente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in euro cinquanta di multa;
dichiara nel resto inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi eur✪ 1.000 (mille), oltre accessori come per legge. Motivazione semplificata. Così deciso l'8/3/2017 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Maurizio Fumo) (Antomo Settembre) my едший DEPOSITATA IN CANCELLERA add 18 MAG 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 17/Lau Qulun