Cass. pen., sez. V, sentenza 20/12/2011, n. 8610
CASS
Sentenza 20 dicembre 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel reato di bancarotta semplice documentale, la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili non deve protrarsi per l'intero triennio precedente alla dichiarazione di fallimento, sussistendo il reato anche se tale condotta venga tenuta, durante il periodo di tempo indicato, per un arco temporale inferiore ai tre anni. (Fattispecie in cui i libri erano stati regolarmente istituiti, ma mai compilati).

Commentario1

  • 1Bancarotta: fallimento non sindacabile nel penale e triennio ‘durante’ per la documentale semplice (Cass. Pen. n. 37910/17)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026

    Massima È inammissibile il ricorso che deduca il legittimo impedimento senza prova dell'effettivo e tempestivo deposito/trasmissione dell'istanza (e senza allegazione del fax), e fondato su certificazione medica non indicativa di un'assoluta impossibilità a comparire. Nei reati di bancarotta il giudice penale non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento quanto a presupposti oggettivi e soggettivi della fallibilità: le modifiche delle soglie di fallibilità non determinano “abolitio criminis” né incidono ex art. 2 c.p. sui procedimenti penali in corso. Non viola l'art. 521 c.p.p. la riqualificazione da bancarotta documentale fraudolenta a bancarotta documentale semplice quando …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 20/12/2011, n. 8610
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8610
Data del deposito : 20 dicembre 2011

Testo completo