Sentenza 20 dicembre 2011
Massime • 1
Nel reato di bancarotta semplice documentale, la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili non deve protrarsi per l'intero triennio precedente alla dichiarazione di fallimento, sussistendo il reato anche se tale condotta venga tenuta, durante il periodo di tempo indicato, per un arco temporale inferiore ai tre anni. (Fattispecie in cui i libri erano stati regolarmente istituiti, ma mai compilati).
Commentario • 1
- 1. Bancarotta: fallimento non sindacabile nel penale e triennio ‘durante’ per la documentale semplice (Cass. Pen. n. 37910/17)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima È inammissibile il ricorso che deduca il legittimo impedimento senza prova dell'effettivo e tempestivo deposito/trasmissione dell'istanza (e senza allegazione del fax), e fondato su certificazione medica non indicativa di un'assoluta impossibilità a comparire. Nei reati di bancarotta il giudice penale non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento quanto a presupposti oggettivi e soggettivi della fallibilità: le modifiche delle soglie di fallibilità non determinano “abolitio criminis” né incidono ex art. 2 c.p. sui procedimenti penali in corso. Non viola l'art. 521 c.p.p. la riqualificazione da bancarotta documentale fraudolenta a bancarotta documentale semplice quando …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/12/2011, n. 8610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8610 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 20/12/2011
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 3001
Dott. PALLA Stefano - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 30015/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CI EC N. IL 06/03/1953;
avverso la sentenza n. 700/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del 10/03/2011, visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
IA SE ricorre avverso la sentenza 10.3.11 della Corte di appello di Ancona che ha confermato quella in data 25.11.09 del Tribunale di Ascoli Piceno con la quale è stato condannato, per il reato di bancarotta documentale semplice, alla pena di mesi otto di reclusione, oltre le pene accessorie di legge.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'impugnata sentenza, con il primo motivo, violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), assumendo che, per effetto della derubricazione, da parte del giudice di primo grado, dell'originaria imputazione di bancarotta fraudolenta documentale in quella di bancarotta semplice, era mancata la disamina da parte del giudice di appello sulla sussistenza della condotta, attraverso una precisa collocazione nel tempo dell'episodio criminoso contestato.
Erano infatti mancanti - secondo il ricorrente - le indicazioni circa le specifiche operazioni bancarie poste in essere nel ristretto arco temporale racchiuso tra il triennio antecedente la sentenza dichiarativa di fallimento e la data di dismissione della carica da parte dell'imputato, ed eventualmente la consistenza e la natura di esse, essendosi l'ottica accusatoria spostata, per effetto della avvenuta derubricazione, da una prospettiva di omessa tenuta delle scritture, in ipotesi finalisticamente orientata a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio, ad una sola colposa omissione circa l'obbligo di registrazione di alcune fittizie movimentazioni sul conto corrente, operazioni che si erano risolte - si deduce con il secondo motivo - in uno scambio di assegni meramente cartolare, privi cioè di alcun effettivo rapporto sottostante, e poste in essere da parte di un terzo, vero dominus della società, per scopi del tutto personali e completamente avulsi dall'attività di impresa.
Si trattava quindi di valutare, in concreto e dinanzi alla ipotesi di irregolare tenuta delle scritture contabili, la possibilità per l'imputato del doveroso controllo sostitutivo, connesso al preteso obbligo di vigilanza, nei confronti di un soggetto - il rag. TI che aveva ritenuto assolutamente vietato registrare simili operazioni non avendo esse, come dichiarato all'udienza del 30.4.08, alcuna attinenza con l'attività commerciale della società - comunque fornito di maggiori cognizioni tecnico-giuridiche. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza e illogicità della motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, in assenza di un effettivo collegamento con la offensività della condotta omissiva. Infine, con il quarto motivo, si lamenta violazione di legge per essere stata respinta la richiesta di sostituzione della pena detentiva, avanzata all'udienza di appello, non essendo stata dedotta con i motivi di impugnazione, ben potendo la stessa costituire però oggetto di una pronuncia ex officio da parte del giudice di secondo grado.
Osserva la Corte che il ricorso non è fondato.
In ordine ai primi due motivi, va rilevato che la derubricazione dell'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale in quella di bancarotta semplice documentale è stata operata dal primo giudice per non avere l'imputato, amministratore fino al febbraio del 2002 della KAMI s.r.L, società dichiarata fallita con sentenza del 3.6.04, tenuto la contabilità, essendo risultati tutti i libri e le scritture contabili in bianco e mancanti di qualsiasi scritturazione. Una tale omissione - se pure non reputata idonea a pregiudicare la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita, non avendo la società svolto alcuna attività ed essendo soltanto emerso che sui conti correnti intestati alla fallita erano transitate somme derivanti da "giri di assegni" avulsi dall'attività societaria che non erano stati annotati in contabilità - correttamente è stata ritenuta idonea ad integrare il meno grave reato di cui alla L. Fall., art. 217, poiché non rileva certo, ai fini della esclusione di responsabilità, il periodo inferiore al triennio in cui il IA ha rivestito la carica di amministratore della fallita, in quanto il reato è integrato anche ove una tale condotta venga tenuta, durante detto periodo di tempo, per un arco temporale inferiore ai tre anni, essendo la ratio della norma incriminatrice rinvenibile nell'esigenza di tutela della correttezza delle tenuta delle scritture contabili, che può essere elusa in ogni momento ed anche per breve periodo, valendo la previsione triennale a segnalare solo il limite temporale sino vi quale può spingersi l'accertamento al riguardo (v. Cass., sez. 5^, 20 giugno 2008, n. 38598). Manifestamente infondati sono il terzo ed il quarto motivo, in quanto del tutto legittimamente sono state negate al IA le invocate attenuanti generiche, e di conseguenza ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio determinato dal tribunale, in considerazione dei plurimi ed anche specifici precedenti penali dell'imputato, trattandosi di parametro previsto dall'art. 133 c.p. ed applicabile anche ai fini di cui all'art. 62 bis c.p., mentre con riguardo alla doglianza circa la mancata sostituzione della pena detentiva ex officio, a prescindere dall'essere stati i poteri officiosi della Corte di appello sollecitati solo in sede di discussione dalla difesa dell'imputato, sono proprio i nutriti precedenti penali del IA a rendere inammissibile il relativo motivo di impugnazione alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p. cui è necessario fare riferimento ai fini e per gli effetti di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 59. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2012