Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2008, n. 38598
CASS
Sentenza 20 giugno 2008

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Nel reato di bancarotta semplice documentale, la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili non deve protrarsi per l'intero triennio precedente alla dichiarazione di fallimento, sussistendo il reato anche se tale condotta venga tenuta, durante il periodo di tempo indicato, per un arco temporale inferiore ai tre anni (In motivazione, la S.C. ha affermato che la "ratio" della norma incriminatrice risiede nell'esigenza di tutela della correttezza della tenuta delle scritture contabili, che può essere elusa in ogni momento ed anche per breve periodo, mentre la previsione del triennio vale a segnare il limite temporale sino al quale - secondo la scelta discrezionale di politica criminale del legislatore - può spingersi l'accertamento al riguardo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2008, n. 38598
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38598
    Data del deposito : 20 giugno 2008

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