Sentenza 20 giugno 2008
Massime • 1
Nel reato di bancarotta semplice documentale, la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili non deve protrarsi per l'intero triennio precedente alla dichiarazione di fallimento, sussistendo il reato anche se tale condotta venga tenuta, durante il periodo di tempo indicato, per un arco temporale inferiore ai tre anni (In motivazione, la S.C. ha affermato che la "ratio" della norma incriminatrice risiede nell'esigenza di tutela della correttezza della tenuta delle scritture contabili, che può essere elusa in ogni momento ed anche per breve periodo, mentre la previsione del triennio vale a segnare il limite temporale sino al quale - secondo la scelta discrezionale di politica criminale del legislatore - può spingersi l'accertamento al riguardo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2008, n. 38598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38598 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 20/06/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 882
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 16271/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto il 28/03/2008 da:
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI ISERNIA;
avverso la sentenza del GUP dello stesso Tribunale del 13 marzo 2008, nel procedimento a carico di:
DE OR OM, nato a [...] il [...];
Letto il ricorso e la sentenza impugnata;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. Fraticelli Mario, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Sentito, altresì, l'avv. Pesaturo Luca, difensore del De IO, che ha chiesto il rigetto del ricorso del P.M..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
De IO OM era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Isernia, del reato di cui alla L. Fall., art. 217, comma 2, perché, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Global Impresit s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Isernia in data 26.5.2000, durante i due anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento non teneva i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o comunque li teneva in maniera irregolare e incompleta (in particolare il libro giornale, regolarmente vidimato, e il libro dei cespiti ammortizzabili, risultano aggiornati fino al 31,12.2002, i registri i.v.a. acquisti e vendite fino al 30.6.2003). Con la sentenza indicata in epigrafe, il GUP dello stesso Tribunale, pronunciando ai sensi dell'art. 425 c.p.p. e segg., dichiarava non luogo a procedere nei confronti dell'imputato perché il fatto non sussiste. Riteneva il giudicante che non ricorressero i presupposti per la configurazione del reato contestato, in quanto la norma di cui alla L. Fall., art. 217, comma 2, puniva solo il fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento (ovvero dall'inizio dell'impresa se questa ha avuto una minore durata) non abbia tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritte dalla legge (art. 2214 c.c.) o li abbia tenuti in maniera irregolare od incompleta. Nel caso di specie, invece, la condotta delittuosa è stata contestata limitatamente ai due anni (2002-2003) antecedenti alla dichiarazione di fallimento, laddove la società Global Impresit s.r.l. risulta costituita, alla stregua del certificato storico in atti, sin dal 31.7.1992.
Avverso l'anzidetta pronuncia il PM presso il Tribunale di Isernia ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo erronea applicazione della L. Fall., art. 217, comma 2, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b). Rileva, in proposito, che erroneamente il giudicante aveva ritenuto necessario che la condotta delittuosa si fosse protratta durante tutto il periodo di tempo previsto dalla legge, ossia i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento, ove invece una corretta interpretazione letterale e logico-sistematica della norma portava a ritenere sufficiente che la stessa condotta sia stata tenuta nel periodo previsto, ma non necessariamente durante tutto l'arco temporale di riferimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La censura è fondata. È certamente corretta l'interpretazione offerta dal P.M., avuto riguardo alla lettera della norma ed alla sua ratio. Il dato letterale è, infatti, inequivoco in quanto la locuzione durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento... non lascia adito a dubbi di sorta sul fatto che la condotta illecita debba cadere in un qualsiasi momento del triennio, non essendo previsto che si protragga per il tempo previsto. Quanto alla ratio, la stessa risiede pacificamente nell'esigenza di tutela della correttezza della tenuta della scritture contabili, che può essere elusa in ogni momento ed anche per breve periodo, mentre la previsione del triennio vale a segnare il limite temporale sino al quale - secondo scelte, discrezionali, di politica criminale, del legislatore - può spingersi l'accertamento al riguardo. L'anzidetta opzione ermeneutica è in linea con precedente statuizione di questa Corte regolatrice secondo cui nel reato di bancarotta semplice documentale, la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili non deve ricomprendere l'intero periodo di tre anni precedenti alla dichiarazione di fallimento, in quanto il reato sussiste anche se il comportamento anzidetto venga tenuto, durante il periodo di tempo indicato, per un arco temporale inferiore ai tre anni atteso che la possibilità di ricostruzione contabile del patrimonio del fallito è attività ricognitiva che presuppone non solo che i libri e le scritture contabili siano tenuti correttamente, ma anche che essi siano tenuti con regolarità e completezza, e cioè senza omissioni o lacune, in modo da rispecchiare, fedelmente ed in maniera continuativa, la dinamica contabile ed aziendale nel periodo di tempo preso in considerazione dalla norma incriminatrice (cfr. Cass. sez. 5, 9.6.2000, n. 8932, rv. 217725). 2. - Per quanto precede, l'impugnata sentenza deve essere annullata, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Isernia per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 giugno 2008. Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2008