Cass. pen., sez. V, sentenza 26/04/2017, n. 37910
CASS
Sentenza 26 aprile 2017

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Massime1

Sussiste il reato di bancarotta semplice documentale anche quando la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili non si protragga per l'intero triennio precedente alla dichiarazione di fallimento. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il reato a carico dell'amministratore della società fallita che non aveva ricoperto la carica per l'intero triennio antecedente alla sentenza di fallimento).

Commentario1

  • 1Bancarotta: fallimento non sindacabile nel penale e triennio ‘durante’ per la documentale semplice (Cass. Pen. n. 37910/17)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026

    Massima È inammissibile il ricorso che deduca il legittimo impedimento senza prova dell'effettivo e tempestivo deposito/trasmissione dell'istanza (e senza allegazione del fax), e fondato su certificazione medica non indicativa di un'assoluta impossibilità a comparire. Nei reati di bancarotta il giudice penale non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento quanto a presupposti oggettivi e soggettivi della fallibilità: le modifiche delle soglie di fallibilità non determinano “abolitio criminis” né incidono ex art. 2 c.p. sui procedimenti penali in corso. Non viola l'art. 521 c.p.p. la riqualificazione da bancarotta documentale fraudolenta a bancarotta documentale semplice quando …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/04/2017, n. 37910
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37910
Data del deposito : 26 aprile 2017

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