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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 21/02/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 1763 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente Ilenia Micciche' Giudice relatrice Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1763/2024 r.g. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SARA Parte_1 C.F._1
NAPOLEONI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in Perugia, via XIV Settembre n. 71, presso il difensore avv. SARA NAPOLEONI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
ELENA BISTOCCHI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata in Perugia, Via Mario Angeloni n. 35 presso il difensore avv. ELENA BISTOCCHI
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: come da ricorso, ossia «1. In ordine alla domanda sullo status:
Dichiarare la separazione personale di e autorizzando i Parte_1 Controparte_1 coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. In ordine al contributo al mantenimento della figlia maggiorenne
La figlia maggiorenne deciderà autonomamente in merito alle sue Persona_1 frequentazioni con entrambi i genitori;
pertanto, nulla dovrà provvedersi in punto di piano genitoriale.
Il padre, provvederà al suo mantenimento ordinario nel seguente modo: Parte_1
- affrontando le spese di carattere ordinario per la figlia nei giorni in cui questa si troverà Per_1 presso di lui;
- corrispondendo direttamente alla figlia, la somma mensile di Euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economico patrimoniale;
- corrispondendo le spese mediche e straordinarie sostenute nell'interesse della figlia nella misura del 50% e secondo le indicazioni in vigore nel Protocollo del Tribunale di Perugia.
3. In ordine ai rapporti economico – patrimoniali tra le parti
- Si chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia ordinare alla SI.ra di corrispondere il 50% della CP_1 somma necessaria all'estinzione del finanziamento acceso formalmente dal SI. ma Parte_1 sostanzialmente da entrambi i coniugi per le spese familiari ut supra argomentato, per l'importo complessivo pari a Euro 19.627,57,00.
- Si chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia disporre la modalità per ordinare la restituzione da parte della SI.ra al SI. del 50% della caparra iniziale versata per l'acquisto CP_1 Parte_1 dell'immobile familiare pari a Euro 33.250,00.
- Si chiede che Ill.mo Tribunale voglia ordinare alla sig.ra di corrispondere il 50% della CP_1 somma occorrente per la chiusura del conto corrente cointestato nonché la restituzione della metà di quanto sostenuto dal sig. per risanare il conto corrente cointestato ovvero euro Parte_1
1.680,33.
- Si chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia ordinare alla sig.ra di provvedere alla restituzione CP_1 presso delle proprie carte banco posta per consentire la chiusura dei libretti di CP_2 risparmio.»
Conclusioni di parte resistente: come da comparsa, ossia «- dichiarare la separazione personale dei coniugi ed autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
- rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto e pertanto rigettare: A) la domanda di pagamento delle somme di € 19.627,57 per l'estinzione del finanziamento acceso dal sig. Parte_1 in quanto infondata in fatto e diritto;
B) la domanda di pagamento della somma di € 33.250,00 a titolo di restituzione della dichiarata caparra iniziale versata per l'acquisto della casa destinata a casa familiare da parte del signor in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Parte_1
- Disporre che il sig. si astenga dall'utilizzare la carta di credito ed il conto corrente Parte_1 cointestato su cui la stessa è collegata, versi la somma di € 1248,25= pari al 50% del FIDO e provveda alla chiusura, versando il 50% delle eventuali spese bancarie, congiuntamente con la signora del conto corrente cointestato n. 63170742 aperto presso la banca Controparte_1
MONTE DEI PASCHI DI SIENA.»
Conclusioni del pubblico ministero: conclude per l'accoglimento della domanda di separazione dei coniugi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo depositato in data 7.05.2024, conveniva in giudizio la Parte_1 coniuge, esponendo: di aver contratto con lei matrimonio il 27.6.1999 e che dalla loro unione era nata la figlia (il 13/09/2000); che quest'ultima, maggiorenne, seppur lavorasse con contratto a Per_1 chiamata presso la Fondazione Sorbello di Perugia, non era economicamente indipendente;
che la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile. Sotto il profilo economico, il ricorrente dichiarava: di essere operaio dipendente della società Mauro ED Spa con redditi mensili pari a circa € 1.500,00, mentre la moglie era operaia dipendente della Cierre Confezioni S.r.l. con redditi mensili pari a circa € 1.400,00; che per l'acquisto della casa coniugale, in comproprietà tra loro, i coniugi avevano contratto un mutuo;
di avere versato, a titolo di caparra per l'acquisto del detto immobile, la somma di € 66.500,00, donatagli dai suoi genitori;
di avere acceso altri finanziamenti nell'interesse della famiglia;
di essere titolare, unitamente alla moglie, di due libretti di risparmio presso
[...]
. CP_2
Chiedeva quindi pronunciare la separazione personale dalla moglie, con previsione di un contributo di mantenimento in favore della figlia pari a € 200,00, da versarsi direttamente nelle mani della ragazza, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva inoltre di ordinare alla SI.ra : di CP_1 corrispondere il 50% della somma necessaria all'estinzione del finanziamento acceso per l'acquisto della casa coniugale;
di restituire il 50% della caparra da lui versata;
di corrispondere il 50% della somma occorrente per la chiusura del conto corrente cointestato;
di restituire la metà di quanto da lui versato per risanare il conto corrente cointestato;
di provvedere alla restituzione presso CP_2 delle proprie carte banco posta per consentire la chiusura dei libretti di risparmio.
, costituendosi in giudizio, aderiva alla richiesta di separazione e, sulla vita Controparte_1 coniugale, deduceva: che la situazione familiare era caratterizzata da un completo controllo da parte del marito delle questioni economiche e finanziarie della famiglia;
che nel corso della vita familiare si verificavano sporadici casi di violenza fisica e prevalentemente psicologica (denigrazioni e offese) da parte del marito, da lei mai denunciati. Contestava inoltre le circostanze relative al versamento della caparra per l'acquisto della casa familiare, aggiungendo poi di non aver mai utilizzato il conto corrente cointestato senza il consenso del marito, non avendo liberà di disporre o prendere decisioni in merito alla gestione economica della famiglia. Riferiva infine di essersi allontanata dalla casa familiare a causa del comportamento del marito e di essersi trasferita in una casa in affitto con la figlia.
Concludeva chiedendo la separazione personale dal marito, con rigetto delle ulteriori domande attoree;
in via riconvenzionale, chiedeva ordinarsi al marito di astenersi dall'utilizzare la carta di credito ed il conto corrente cointestato, di versare la somma pari al 50% del fido e di provvedere alla chiusura del conto corrente, versando il 50% delle eventuali spese bancarie. In merito al mantenimento della figlia, maggiorenne ma non economicamente autonoma, la ricorrente non formulava alcuna domanda, dando atto di avere ricevuto una indicazione espressa in tal senso da parte della ragazza.
All'udienza del 18.12.2024, le parti rinunciavano alle rispettive richieste istruttorie e rappresentavano che la casa coniugale era stata venduta e che il prezzo ricavato era stato usato per estinguere il mutuo contratto per il suo acquisto;
il giudice, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
****
Preliminarmente, in rito deve dichiararsi l'inammissibilità delle domande accessorie formulate dal ricorrente, ossia della domanda di condanna della moglie al pagamento delle somme necessarie all'estinzione del finanziamento e alla chiusura del conto corrente cointestato, nonché della domanda di restituzione della metà della caparra versata, delle carte banco posta e di quanto versato per risanare il conto corrente cointestato.
Infatti, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c.
e soggette a riti diversi. Conseguentemente nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito della camera di consiglio, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" con domande soggette al rito ordinario, quale quelle proposte, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte (cfr. Cass. n. 6660/01, Cass. 22 ottobre 2004 n. 20638).
Per le medesime ragioni deve dichiararsi l'inammissibilità delle domande formulate dalla resistente in via riconvenzionale.
Ciò premesso, non è invero dubbia l'accoglibilità della domanda di separazione, chiesta da entrambe le parti, essendo emersa dalle rispettive allegazioni la intollerabilità della convivenza e la sussistenza di una crisi tale da escludere, allo stato, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti: sono dunque certamente integrati gli estremi per pronunciare la separazione dei coniugi, a norma dell'art. 151 co 1 c.c.
Deve poi darsi atto che, nonostante la formulazione di deduzioni in ordine alle responsabilità della crisi coniugale, non sono state proposte domande di addebito, come chiarito dalle parti all'udienza del 18.12.2024.
Parimenti non è stata formulato alcuna domanda di mantenimento in favore della figlia maggiorenne come espressamente chiarito dalla resistente (che pure ne avrebbe avuto titolo quale Per_1 genitore convivente); pertanto, in assenza di domanda, nessuna statuizione accessoria deve essere adottata.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nato Perugia il Parte_1
19/09/1973, e , nata a [...] il [...], Controparte_1 autorizzandoli per l'effetto a vivere separati serbandosi reciproco rispetto;
2) Dichiara inammissibili le altre domande;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 21 febbraio 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente Ilenia Micciche' Giudice relatrice Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1763/2024 r.g. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SARA Parte_1 C.F._1
NAPOLEONI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in Perugia, via XIV Settembre n. 71, presso il difensore avv. SARA NAPOLEONI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
ELENA BISTOCCHI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata in Perugia, Via Mario Angeloni n. 35 presso il difensore avv. ELENA BISTOCCHI
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: come da ricorso, ossia «1. In ordine alla domanda sullo status:
Dichiarare la separazione personale di e autorizzando i Parte_1 Controparte_1 coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. In ordine al contributo al mantenimento della figlia maggiorenne
La figlia maggiorenne deciderà autonomamente in merito alle sue Persona_1 frequentazioni con entrambi i genitori;
pertanto, nulla dovrà provvedersi in punto di piano genitoriale.
Il padre, provvederà al suo mantenimento ordinario nel seguente modo: Parte_1
- affrontando le spese di carattere ordinario per la figlia nei giorni in cui questa si troverà Per_1 presso di lui;
- corrispondendo direttamente alla figlia, la somma mensile di Euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economico patrimoniale;
- corrispondendo le spese mediche e straordinarie sostenute nell'interesse della figlia nella misura del 50% e secondo le indicazioni in vigore nel Protocollo del Tribunale di Perugia.
3. In ordine ai rapporti economico – patrimoniali tra le parti
- Si chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia ordinare alla SI.ra di corrispondere il 50% della CP_1 somma necessaria all'estinzione del finanziamento acceso formalmente dal SI. ma Parte_1 sostanzialmente da entrambi i coniugi per le spese familiari ut supra argomentato, per l'importo complessivo pari a Euro 19.627,57,00.
- Si chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia disporre la modalità per ordinare la restituzione da parte della SI.ra al SI. del 50% della caparra iniziale versata per l'acquisto CP_1 Parte_1 dell'immobile familiare pari a Euro 33.250,00.
- Si chiede che Ill.mo Tribunale voglia ordinare alla sig.ra di corrispondere il 50% della CP_1 somma occorrente per la chiusura del conto corrente cointestato nonché la restituzione della metà di quanto sostenuto dal sig. per risanare il conto corrente cointestato ovvero euro Parte_1
1.680,33.
- Si chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia ordinare alla sig.ra di provvedere alla restituzione CP_1 presso delle proprie carte banco posta per consentire la chiusura dei libretti di CP_2 risparmio.»
Conclusioni di parte resistente: come da comparsa, ossia «- dichiarare la separazione personale dei coniugi ed autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
- rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto e pertanto rigettare: A) la domanda di pagamento delle somme di € 19.627,57 per l'estinzione del finanziamento acceso dal sig. Parte_1 in quanto infondata in fatto e diritto;
B) la domanda di pagamento della somma di € 33.250,00 a titolo di restituzione della dichiarata caparra iniziale versata per l'acquisto della casa destinata a casa familiare da parte del signor in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Parte_1
- Disporre che il sig. si astenga dall'utilizzare la carta di credito ed il conto corrente Parte_1 cointestato su cui la stessa è collegata, versi la somma di € 1248,25= pari al 50% del FIDO e provveda alla chiusura, versando il 50% delle eventuali spese bancarie, congiuntamente con la signora del conto corrente cointestato n. 63170742 aperto presso la banca Controparte_1
MONTE DEI PASCHI DI SIENA.»
Conclusioni del pubblico ministero: conclude per l'accoglimento della domanda di separazione dei coniugi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo depositato in data 7.05.2024, conveniva in giudizio la Parte_1 coniuge, esponendo: di aver contratto con lei matrimonio il 27.6.1999 e che dalla loro unione era nata la figlia (il 13/09/2000); che quest'ultima, maggiorenne, seppur lavorasse con contratto a Per_1 chiamata presso la Fondazione Sorbello di Perugia, non era economicamente indipendente;
che la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile. Sotto il profilo economico, il ricorrente dichiarava: di essere operaio dipendente della società Mauro ED Spa con redditi mensili pari a circa € 1.500,00, mentre la moglie era operaia dipendente della Cierre Confezioni S.r.l. con redditi mensili pari a circa € 1.400,00; che per l'acquisto della casa coniugale, in comproprietà tra loro, i coniugi avevano contratto un mutuo;
di avere versato, a titolo di caparra per l'acquisto del detto immobile, la somma di € 66.500,00, donatagli dai suoi genitori;
di avere acceso altri finanziamenti nell'interesse della famiglia;
di essere titolare, unitamente alla moglie, di due libretti di risparmio presso
[...]
. CP_2
Chiedeva quindi pronunciare la separazione personale dalla moglie, con previsione di un contributo di mantenimento in favore della figlia pari a € 200,00, da versarsi direttamente nelle mani della ragazza, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva inoltre di ordinare alla SI.ra : di CP_1 corrispondere il 50% della somma necessaria all'estinzione del finanziamento acceso per l'acquisto della casa coniugale;
di restituire il 50% della caparra da lui versata;
di corrispondere il 50% della somma occorrente per la chiusura del conto corrente cointestato;
di restituire la metà di quanto da lui versato per risanare il conto corrente cointestato;
di provvedere alla restituzione presso CP_2 delle proprie carte banco posta per consentire la chiusura dei libretti di risparmio.
, costituendosi in giudizio, aderiva alla richiesta di separazione e, sulla vita Controparte_1 coniugale, deduceva: che la situazione familiare era caratterizzata da un completo controllo da parte del marito delle questioni economiche e finanziarie della famiglia;
che nel corso della vita familiare si verificavano sporadici casi di violenza fisica e prevalentemente psicologica (denigrazioni e offese) da parte del marito, da lei mai denunciati. Contestava inoltre le circostanze relative al versamento della caparra per l'acquisto della casa familiare, aggiungendo poi di non aver mai utilizzato il conto corrente cointestato senza il consenso del marito, non avendo liberà di disporre o prendere decisioni in merito alla gestione economica della famiglia. Riferiva infine di essersi allontanata dalla casa familiare a causa del comportamento del marito e di essersi trasferita in una casa in affitto con la figlia.
Concludeva chiedendo la separazione personale dal marito, con rigetto delle ulteriori domande attoree;
in via riconvenzionale, chiedeva ordinarsi al marito di astenersi dall'utilizzare la carta di credito ed il conto corrente cointestato, di versare la somma pari al 50% del fido e di provvedere alla chiusura del conto corrente, versando il 50% delle eventuali spese bancarie. In merito al mantenimento della figlia, maggiorenne ma non economicamente autonoma, la ricorrente non formulava alcuna domanda, dando atto di avere ricevuto una indicazione espressa in tal senso da parte della ragazza.
All'udienza del 18.12.2024, le parti rinunciavano alle rispettive richieste istruttorie e rappresentavano che la casa coniugale era stata venduta e che il prezzo ricavato era stato usato per estinguere il mutuo contratto per il suo acquisto;
il giudice, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
****
Preliminarmente, in rito deve dichiararsi l'inammissibilità delle domande accessorie formulate dal ricorrente, ossia della domanda di condanna della moglie al pagamento delle somme necessarie all'estinzione del finanziamento e alla chiusura del conto corrente cointestato, nonché della domanda di restituzione della metà della caparra versata, delle carte banco posta e di quanto versato per risanare il conto corrente cointestato.
Infatti, l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c.
e soggette a riti diversi. Conseguentemente nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito della camera di consiglio, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" con domande soggette al rito ordinario, quale quelle proposte, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte (cfr. Cass. n. 6660/01, Cass. 22 ottobre 2004 n. 20638).
Per le medesime ragioni deve dichiararsi l'inammissibilità delle domande formulate dalla resistente in via riconvenzionale.
Ciò premesso, non è invero dubbia l'accoglibilità della domanda di separazione, chiesta da entrambe le parti, essendo emersa dalle rispettive allegazioni la intollerabilità della convivenza e la sussistenza di una crisi tale da escludere, allo stato, la possibilità di ricostituzione di un'armonica comunione di intenti e di sentimenti: sono dunque certamente integrati gli estremi per pronunciare la separazione dei coniugi, a norma dell'art. 151 co 1 c.c.
Deve poi darsi atto che, nonostante la formulazione di deduzioni in ordine alle responsabilità della crisi coniugale, non sono state proposte domande di addebito, come chiarito dalle parti all'udienza del 18.12.2024.
Parimenti non è stata formulato alcuna domanda di mantenimento in favore della figlia maggiorenne come espressamente chiarito dalla resistente (che pure ne avrebbe avuto titolo quale Per_1 genitore convivente); pertanto, in assenza di domanda, nessuna statuizione accessoria deve essere adottata.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nato Perugia il Parte_1
19/09/1973, e , nata a [...] il [...], Controparte_1 autorizzandoli per l'effetto a vivere separati serbandosi reciproco rispetto;
2) Dichiara inammissibili le altre domande;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 21 febbraio 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato