Sentenza 20 marzo 2013
Massime • 1
La contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, prevista dall'art. 681 cod. pen. a carico di chi apra o tenga aperti luoghi del genere anzidetto "senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica", è configurabile anche nel caso in cui manchi del tutto, in quanto non richiesta o, comunque, non rilasciata o scaduta di validità, la licenza, nelle quale le suddette prescrizioni avrebbero dovuto essere contenute (Nella specie la Corte ha ritenuto l'incompletezza e non veridicità dell'autocertificazione contenuta nella s.c.i.a. presentata dalla ricorrente contenendo la stessa esclusivamente la descrizione dello stato di fatto dell'immobile nel quale doveva essere esercitata attività di discoteca, senza alcuna indicazione circa la capienza massima dei locali e l'esistenza di vie di fuga).
Commentario • 1
- 1. Art. 681 - Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimentohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/03/2013, n. 27633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27633 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 20/03/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 1003
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 38394/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR AR JO EL N. IL 31/03/1989;
avverso l'ordinanza n. 102/2012 TRIB. LIBERTÀ di MESSINA, del 10/05/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Oscar Cedrangolo, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa il 10 maggio 2012 il Tribunale di Messina, costituito ai sensi dell'art. 322 c.p.p., respingeva l'istanza di riesame proposta da MA JO AN OR, nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. Value Partners, avverso il decreto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 24 marzo 2012 di sequestro preventivo di un immobile sito nel Comune di Furnari, località Portorosa, censito al foglio di mappa n. 3, particella 424 sub 67.
1.1 Il Tribunale rilevava in punto di "fumus delicti" la configurabilità nel caso della contravvenzione di cui all'art. 681 c.p., in quanto la società ricorrente era risultata sprovvista del verbale di verifica tecnica di solidità e di sicurezza dello stabile e della licenza del Questore, tuttora necessari anche dopo l'entrata in vigore del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella L. 4 aprile 2012, n. 35, la quale ha abrogato il R.D. 6 maggio 1940, art. 124, comma 2, prescrittiva della necessità di licenza di P.S. per l'organizzazione del singolo spettacolo in pubblici esercizi, ma ha lasciato in vigore l'art. 80 T.U.L.P.S.; ravvisava altresì la sussistenza del pericolo che la libera disponibilità del locale in sequestro in capo all'istante aggravasse le conseguenze del reato oggetto di contestazione, o agevolasse la commissione di ulteriori illeciti analoghi, pericolo desumibile dalla circostanza che il locale era stato ripetutamente adibito a discoteca, quantomeno dall'ottobre 2011.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione la OR a mezzo del suo difensore per i seguenti motivi:
a) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle disposizioni di cui all'art. 681 c.p., L. n. 241 del 1990, art. 19, comma 1, e art. 80 T.U.L.P.S.. Il Tribunale non aveva considerato che l'avvenuta presentazione della segnalazione certificata per inizio attività per intrattenimento complementare temporaneo per la serata occasionale dello 11/3/2012, in assenza di uno specifico provvedimento di divieto dell'autorità amministrativa, - non dell'autorità di polizia, dal momento che ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 19, tale attività non era più soggetta ad autorizzazione di polizia -, impediva di configurare la contravvenzione di cui all'art. 681 c.p., per mancanza del requisito dell'abusività e che contestualmente alla presentazione della prima di dette segnalazioni, avvenuta il 27 ottobre 2011, era stata prodotta una relazione tecnico descrittiva e plano volumetrica, redatta da tecnico abilitato, la planimetria dei locali, le dichiarazioni di rito e l'impegno a garantire il pronto deflusso del pubblico senza che al riguardo l'autorità amministrativa avesse obiettato alcunché, avendo consentito la formazione del silenzio- assenso.
b) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle disposizioni di cui all'art. 681 c.p., D.L. n. 5 del 2012, art. 13. Il Tribunale aveva ritenuto che la nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 5 del 2012, ancorché abrogativa del disposto del R.D. n. 635 del 1940, art. 124, non avesse esentato l'organizzatore di pubblici spettacoli dall'acquisizione della licenza di pubblica sicurezza, senza tenere conto che la norma di cui all'art. 681 c.p., non punisce la condotta di apertura non autorizzata di un locale destinato a pubblici spettacoli, ammesso alla somministrazione di alimenti e bevande, ma soltanto l'esercizio di detta attività in violazione delle disposizioni impartite dall'autorità a tutela della sicurezza pubblica, che nel caso di specie non erano mai state impartite. c) Violazione di legge in relazione alle norme di cui agli artt. 42 e 47 c.p.. Il Tribunale non aveva nemmeno considerato la buona fede nella condotta tenuta dal legale rappresentante della società per avere agito nella mancata consapevolezza della illiceità dell'attività a seguito del silenzio-assenso da parte dell'amministrazione comunale, dell'abrogazione dell'art. 124, comma 2, sopra citato e dell'interpretazione della nuova disciplina fornita dal legislatore negli atti parlamentari e dalla autorità pubblica di Polizia.
d) Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione al disposto dell'art. 321 c.p.p., per avere il Tribunale ritenuto che la libera disponibilità del locale potesse aggravare le conseguenze del reato o consentire di commetterne di altri analoghi, sebbene il pericolo non fosse concreto ed attuale, dal momento che l'esercizio non era adibito in modo stabile a discoteca, ma alla somministrazione di alimenti e bevande, attività debitamente autorizzata. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va quindi respinto.
1. Giova premettere che la norma di cui all'art. 325 c.p.p., comma 1, consente la proposizione del ricorso per cassazione avverso ordinanze emesse in tema di misure cautelari reali soltanto per il vizio di violazione di legge. Appartiene al costante insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni unite (Cass. S.U., n. 25932 del 29/5/2009, rv. 239692, Ivanov e S.U. n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, rv. 226710; Cass. sez. 5 n. 42068 del 13/10/2009, rv. 245093, Bosi;
sez. 1; n. 6821 del 31/1/2012, rv. 252430, Chiesi), l'affermazione secondo la quale nel concetto di violazione di legge devono comprendersi gli "errores in iudicando" o "in procedendo", che, con specifico riferimento alla motivazione, vanno individuati nei casi di sua totale assenza o di apparenza. Nella prima ipotesi il provvedimento risulta privo di qualsiasi giustificazione, nel secondo la motivazione, pur formalmente presente, non assolve alla funzione di esplicitare le ragioni della decisione, perché tradottasi nel vano utilizzo di mere formule di stile o nella sterile ripetizione del testo della norma applicata, oppure ancora perché priva di coerenza e completezza, o comunque consistente in proposizioni talmente scoordinate tra loro da non rendere intelligibile la "ratio decidendi": tali situazioni realizzano tutte un'ipotesi di violazione di legge per l'inosservanza, sia del precetto dell'art. 125 c.p.p., che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, sia del disposto dell'art. 111 Cost., commi 6 e 7. Resta dunque esclusa la possibilità di dedurre col ricorso per cassazione avverso misure cautelari reati vizi afferenti la motivazione e che denuncino la sua insufficienza rispetto alle allegazioni delle parti, la contraddittorietà o illogicità del percorso argomentativo, l'omessa valutazione di fatti decisivi, atteso che tali carenze costituiscono oggetto di apposito motivo, previsto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non consentito dall'art. 325 c.p.p.. 1.2 Tanto stabilito, va ricordato che in punto di fatto l'imposizione del sequestro nel caso in esame ha avuto origine dalla verifica, condotta la notte dell'11 marzo 2012 alle ore 01.15, da parte di personale della Guardia di Finanza di Patti presso i locali della Value Partners s.r.l. e dalla constatazione che al secondo piano di un fabbricato sito in località Portorosa del Comune di Furnari era in corso l'attività di discoteca in locale chiuso ove erano presenti circa 700 persone.
1.3 La ricorrente, senza contestare tali emergenze, sostiene che quanto al "fumus delicti" non sarebbe configurabile il reato ascrittole ai sensi dell'art. 681 c.p., per avere assolto agli obblighi imposti per lo svolgimento in via occasionale di attività di pubblico spettacolo mediante preventivo inoltro all'autorità amministrativa di segnalazione certificata per inizio attività - detta anche s.c.i.a. -, senza fosse seguito alcun provvedimento inibitorio da parte dell'amministrazione, il che sarebbe stato sufficiente a rendere lecita, e non abusiva, l'attività svolta;
richiama al riguardo la documentazione sottoposta alla valutazione del Tribunale nella fase del riesame, che però sarebbe stata ignorata.
2. Osserva questa Corte che trova rispondenza negli atti la deduzione dell'avvenuta produzione da parte della ricorrente, quale allegato alla prima delle segnalazioni inoltrate, quella relativa alla serata del 27 ottobre 2011, di una relazione descrittiva, redatta da tecnico abilitato, della planimetria dei locali, della documentazione relativa al procedimento di sanatoria edilizia e per il rilascio del certificato di agibilità, ma tale produzione non può ritenersi sufficiente ad escludere la configurabilità del reato in contestazione per due diversi ordini di ragioni.
2.1 In primo luogo è giuridicamente errato il presupposto da cui muove la linea difensiva prospettata col ricorso, in quanto la materia dell'esercizio di attività di pubblico spettacolo, anche se gestita occasionalmente e non stabilmente, come accaduto nel caso di specie, non può beneficiare del regime agevolato introdotto dalla L. n. 241 del 1990, art. 19, per la sua testuale esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina introdotta dalla legge stessa.
2.1.1 Invero, la norma richiamata prevede testualmente nella sua attuale formulazione: "Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria".
2.1.2 Risulta dunque testuale l'inapplicabilità al caso di specie del parametro normativo invocato dalla ricorrente, in quanto lo stesso art. 19 elimina dall'ambito di propria operatività la materia degli atti relativi alla pubblica sicurezza, qual è la licenza per intrattenimenti danzanti.
2.1.3 In secondo luogo e sotto altro profilo, il sistema normativo che prevede per fini di massima semplificazione del procedimento amministrativo la segnalazione di inizio attività quale atto soggettivamente ed oggettivamente privato, estrinsecazione di autonomia di iniziativa economica, col quale l'interessato attesta la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per il legittimo esercizio dell'attività segnalata alla pubblica amministrazione non si presta ad essere applicato a casi come quello disciplinato dalla licenza di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773 del 1931, art. 68, il cui rilascio postula valutazioni tecniche e discrezionali a tutela della incolumità e sicurezza pubbliche, inconciliabili con l'autocertificazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività. In altri termini, la natura collettiva del bene giuridico protetto dalla norma, esclude che sia rimessa all'esclusiva attestazione del privato, ossia la s.c.i.a. corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e da asseverazioni di tecnici abilitati, la realizzazione delle condizioni per poter dar luogo direttamente all'attività, senza attendere il preventivo assenso dell'amministrazione competente.
2.1.4 Del resto il ricorso nemmeno illustra le ragioni per le quali ritiene che la tutela dell'incolumità pubblica non costituisca ostacolo al legale utilizzo della s.c.i.a., mentre giurisprudenza amministrativa ha da tempo affermato costantemente che l'attività di trattenimento con serate danzanti svolta anche da un circolo privato, quando il relativo accesso sia soggetto a minimi adempimenti meramente formali debba intendersi svolta in locale "aperto al pubblico", ovvero in un "pubblico esercizio", restando soggetta non solo all'autorizzazione ex art. 68 T.U.L.P.S. ma anche alla conformità alla disciplina urbanistico - edilizia stabilita per i pubblici esercizi (ex multis, T.A.R. Trentino Alto Adige, n. 295 dell'11/10/2012; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. 1^, n. 4646 del 21/12/2007; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. 4^, n. 4917 dell'11/6/2007; T.A.R. Veneto, sez. 3^, n. 1325 del 2/5/2007; T.A.R. Umbria, n. 512 del 24/11/2005; T.A.R. Lazio, Roma, sez. 2^, n. 6538
del 2/9/2005).
2.2 Inoltre, non si ritiene di condividere nemmeno il rilievo circa l'avvenuta abrogazione di ogni disposizione di legge che stabiliva l'obbligo di licenza di p.s. per svolgere attività di pubblico spettacolo;
sebbene il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, art. 13, convertito nella L. 4 aprile 2012, n. 35, abbia espressamente abrogato il R.D. 6 maggio 1940, art. 124, comma 2, regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., secondo il quale "è richiesta la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, a termine dell'art. 69 della legge, per i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o all'aperto, da commedianti, burattinai, territori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili. Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 della legge", ossia gli esercizi nei quali si somministrino bevande ed alcolici, ciò nonostante ha mantenuto in vigore senz'alcun effetto abrogativo, sia la norma dello stesso R.D. n. 773 del 1931, art. 68, sia quella dell'art. 80.
2.2.1 La prima disposizione prescrive tuttora che "senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico, o aperto o esposto al pubblico rappresentazione teatrali o cinematografiche..feste da ballo...nè simili spettacoli o trattenimenti"; la seconda subordina il rilascio della licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo all'effettuazione con esiti positivi della verifica da parte di una commissione tecnica della solidità e sicurezza dell'edificio ed all'esistenza di uscite pienamente adatte a sgomberarlo prontamente in caso di incendio.
2.2.2 Non giova dunque sostenere l'assoluta occasionalità dell'attività di discoteca gestita nel locale della società rappresentata dalla ricorrente, sia perché le serate di questo tipo erano già state diverse dall'ottobre 2011 in poi, sia perché la stessa è ancora ricadente nell'ambito di applicazione del citato art. 68, sul quale la L. n. 35 del 2012, non è intervenuta, avendo piuttosto avuto cura l'art. 13 di abrogare soltanto il R.D. n. 635 del 1940, art. 124, riguardanti le licenze di cui all'art. 69
T.U.L.P.S. e non le altre norme riguardanti le licenze prescritte dall'art. 68.
2.3 Ma anche a prescindere dai superiori rilievi, ritiene questa Corte che sotto diverso profilo l'attività svolta dalla Value Partners s.r.l. sia stata caratterizzata da abusività: invero, la documentazione prodotta con la prima segnalazione non era idonea a rappresentare in modo completo e rilevante ai fini del procedimento la situazione dei locali nei quali svolgere l'attività di discoteca. La relazione tecnica illustrativa recava soltanto la descrizione dello stato di fatto dell'immobile, ossia della sua conformazione, del numero di vani, dei servizi per il pubblico, delle attrezzature ed impianti tecnologici idrico sanitario, elettrico, con attestazione dei requisiti di sicurezza degli impianti elettrici in sensi delle prescrizioni imposte dalla L. n. 46 del 1990, mentre nulla era dato conoscere, al di là del dato fisico dell'estensione planimetrica, circa la capienza massima dei locali e soprattutto circa le vie di fuga per la pronta evacuazione e le altre misure per la prevenzione degli incendi. Del resto anche l'amministrazione comunale, cui era stata depositata la documentazione, con nota del 25/11/2011, facente parte della produzione difensiva, aveva chiesto un'integrazione con la specificazione dei limiti di capienza del locale e la ricorrente aveva replicato con la missiva del 12/1/2012, indicando la possibilità di ricevere 220 persone al piano primo e 280 al secondo, fermo restando l'impegno ad evitare affollamenti pericolosi. Ebbene, ciò nonostante risulta che all'atto dell'accertamento della G.d.F. erano presenti 700 persone nel solo secondo piano, ossia circa il triplo della capienza massima indicata dalla stessa parte, il che, unitamente al fatto dell'omessa indicazione dell'adozione dei presidi antincendio, rende certamente abusiva l'attività svolta anche se dovesse ritenersi, cosa che non è per quanto esposto, sufficiente ad assentirla la sola segnalazione in assenza di un atto inibitorio dell'amministrazione.
2.4 Costituisce, infatti, principio assodato presso la giurisprudenza amministrativa l'affermazione secondo la quale il modello procedimentale basato sulla d.i.a., ora s.c.i.a, sia nel settore dell'attività edilizia, che in tutti gli altri comparti ai quali si applichi la L. n. 241 del 1990, art. 19, (T.A.R. Campania, Napoli, sez. 5^, n. 5367 del 28/12/2012; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. 2^, n. 5737 del 9/12/2008; T.A.R. Emilia - Romagna, Bologna, sez. 2^, n. 142 del 17/7/2006; Cons. Stato, sez. 4^, n. 3263 del 24/5/2010;
T.A.R. Lazio, Roma, sez. 1^, n. 35023 del 2/12/2010) pretende quali presupposti indefettibili, perché tali atti siano efficaci, la completezza e la veridicità delle dichiarazioni contenute nell'autocertificazione, ragione per la quale il decorso del termine dalla presentazione della segnalazione non può avere alcun effetto di legittimazione dell'intervento a fronte di una dichiarazione inesatta, non veritiera o incompleta, con la duplice conseguenza che l'Amministrazione ha comunque la facoltà ed il potere di inibire l'attività o di sospendere i lavori e che nel caso di specie è ravvisabile la fattispecie di reato di cui all'art. 681 c.p.. 2.5 Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che l'elemento oggettivo del reato in esame resti integrato, non soltanto nei casi di trasgressione delle prescrizioni tecniche imposte al momento del rilascio della licenza, ma anche in quello ben più grave in cui tale atto sia del tutto assente, perché non richiesto o rifiutato, oppure ancora perché scaduto nella sua validità (Cass. sez. 1, n. 3128 del 29/09/2011, Pennarola, rv. 251843; sez. 1, n. 31571 del 27/06/2006, Stasi, rv. 234784; sez. 1, n. 25519 del 22/06/2005, Sindoni, rv. 232108; sez. 1, n. 218 del 11/12/2002, Carolei, rv. 223031): a fondamento di tale interpretazione, cui si ritiene di dover aderire, si è osservato come la stessa non contrasti col principio di stretta legalità, ma costituisca l'esito di una lettura estensiva, come tale, consentita, della norma penale, giustificata dall'evidente intenzione del legislatore di tutelare la pubblica incolumità, senza che ciò determini lo sconfinamento nell'analogia non consentita dall'ordinamento.
3. Non si ritiene di poter accogliere nemmeno il motivo che prospetta la buona fede della ricorrente per non essere intervenuti dopo la presentazione reiterata per occasioni diverse della s.c.i.a. provvedimenti inibitori o sanzionatori: trascura però la difesa che nel procedimento di riesame avverso provvedimenti aventi ad oggetto misure reali non è devoluta alla cognizione del giudice la valutazione dei gravi indizi di reità, nel senso che resta precluso l'accertamento sul merito dell'azione penale ed anche la verifica sulla concreta fondatezza dell'accusa nella fase delle indagini preliminari;
il controllo giurisdizionale dell'elemento fattuale nel singolo caso concreto inteso come astratta configurabilità del reato ipotizzato dall'accusa non può però prescindere dalla considerazione delle risultanze processuali e degli elementi rappresentati dalla difesa, potendosi estendere anche al rilievo del difetto dell'elemento soggettivo, purché sia di immediata percezione (Corte cost., ord. n. 153 del 2007; Cass. sez. 2, n. 7734 del 22/11/2011, PM in proc. Ierace, rv. 252219; sez. 4, n. 23944 del 21/5/2008, PM in proc. Di Fulvio, rv. 240521; sez. 1, n. 21736 del 14/5/2007, Citarella, rv. 236474). Tale situazione di palese constatazione non ricorre nel caso in esame, nella quale è il fatto posto in essere volontariamente dalla società con la mancata richiesta della licenza e la mancata completa attestazione delle condizioni di sicurezza e solidità statica dell'edificio ad aver determinato la situazione di illegalità.
4. Infine, non sussiste il vizio di motivazione apparente prospettato con riferimento alla situazione di pericolo derivante dalla conservazione della disponibilità della cosa pertinente al reato: il Tribunale ha correttamente rilevato come il mancato sequestro consentirebbe alla società di protrarre l'attività abusiva, anche se non esclusiva o prevalente, in pregiudizio della sicurezza dei frequentatori dei suoi locali, il che è già sufficiente a giustificare il mantenimento della misura.
Il ricorso va dunque respinto con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2013