Cass. pen., sez. I, sentenza 20/03/2013, n. 27633
CASS
Sentenza 20 marzo 2013

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La contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, prevista dall'art. 681 cod. pen. a carico di chi apra o tenga aperti luoghi del genere anzidetto "senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica", è configurabile anche nel caso in cui manchi del tutto, in quanto non richiesta o, comunque, non rilasciata o scaduta di validità, la licenza, nelle quale le suddette prescrizioni avrebbero dovuto essere contenute (Nella specie la Corte ha ritenuto l'incompletezza e non veridicità dell'autocertificazione contenuta nella s.c.i.a. presentata dalla ricorrente contenendo la stessa esclusivamente la descrizione dello stato di fatto dell'immobile nel quale doveva essere esercitata attività di discoteca, senza alcuna indicazione circa la capienza massima dei locali e l'esistenza di vie di fuga).

Commentario1

  • 1Art. 681 - Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/03/2013, n. 27633
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27633
Data del deposito : 20 marzo 2013

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