Cass. pen., sez. I, sentenza 22/06/2005, n. 25519
CASS
Sentenza 22 giugno 2005

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Massime1

La contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, (art. 681 cod. pen.) sussiste anche in caso di inosservanza della disposizione di cui all'art. 80 TULPS, che richiede la preventiva verifica ad opera di un'apposita commissione tecnica della solidità e sicurezza dell'edificio. (Fattispecie in cui il Sindaco aveva autorizzato l'apertura al pubblico del palazzetto dello sport per la disputa di un incontro di basket, senza verifica della solidità e sicurezza dell'impianto da parte della Commissione provinciale di vigilanza, in violazione di quanto disposto dall'art. 80 TULPS).

Commentario1

  • 1Art. 681 - Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/06/2005, n. 25519
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25519
Data del deposito : 22 giugno 2005

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