Sentenza 22 giugno 2005
Massime • 1
La contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, (art. 681 cod. pen.) sussiste anche in caso di inosservanza della disposizione di cui all'art. 80 TULPS, che richiede la preventiva verifica ad opera di un'apposita commissione tecnica della solidità e sicurezza dell'edificio. (Fattispecie in cui il Sindaco aveva autorizzato l'apertura al pubblico del palazzetto dello sport per la disputa di un incontro di basket, senza verifica della solidità e sicurezza dell'impianto da parte della Commissione provinciale di vigilanza, in violazione di quanto disposto dall'art. 80 TULPS).
Commentario • 1
- 1. Art. 681 - Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimentohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/06/2005, n. 25519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25519 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario Presidente del 22/06/2005
Dott. FAZZIOLI Edoardo Consigliere SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo Consigliere N. 780
Dott. GIRONI Emilio rel. est. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio Consigliere N. 14741/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ND TO N. IL 15/07/1962;
avverso SENTENZA del 07/12/2004 TRIB.SEZ.DIST. di SANT'AGATA DI MILITELLO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIRONI EMILIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello che ha concluso per rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Occhiutto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza in epigrafe ha dichiarato ON RO NZ colpevole della contravvenzione di cui all'art. 681 c.p. per aver, quale Sindaco del Comune di Capo d'Orlando, autorizzato con ordinanza in data 24.2.2001 l'apertura al pubblico del locale Palazzetto dello Sport per la disputa di un incontro di basket senza previa verifica della solidità e sicurezza dell'impianto da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza, in violazione di quanto disposto dall'art. 80 T.U.L.P.S..
Ricorre il difensore lamentando, con il primo motivo, violazione di legge per omessa applicazione dell'esimente, quantomeno putativa, di cui all'art. 54 c.p., sull'assunto, già disatteso dal primo giudice, dell'avvenuta utilizzazione dell'impianto in forza di ordinanza contingibile ed urgente adottata per prevenire il rischio di disordini ed il pericolo per la pubblica incolumità derivabili dall'eventuale annullamento della disputa dell'incontro ormai programmato. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato costituito dalla "inosservanza delle prescrizioni dell'Autorità", essendo - nella specie - l'Autorità competente impersonata dallo stesso imputato, ex art. 19 D.P.R. n. 616/1977, e difettando specifiche prescrizioni da osservare, mentre la succitata ordinanza aveva richiamato la certificazione di conformità degli impianti emessa ai sensi della l. n. 46/1990 in tema di sicurezza e la relazione redatta al compimento delle opere dal Direttore dei lavori nonché il certificato di collaudo statico della struttura rilasciato dal tecnico competente (e ciò a prescindere dalla valenza meramente interlocutoria e non cogente delle eventuali osservazioni della predetta Commissione provinciale, non integranti prescrizioni la cui inosservanza possa essere ricondotta al disposto dell'art. 681 c.p.). Il ricorso è infondato. Invertendo l'ordine delle censure, si osserva:
- questa stessa sezione (v. sentenza 11.12.2002, Carolei, Ced Cass., rv. 223031) ha già ritenuto la configurabilità del reato di cui all'art. 681 c.p. anche in ipotesi di mancanza di licenza e delle prescrizioni ad essa normalmente inerenti, mentre risalente (v. Cass., sez. 6^, 29.5.1973, n. 4385 - ud. 23.3.1973) è l'affermazione che la predetta norma incriminatrice intende assicurare l'integrale osservanza delle disposizioni di cui all'art. 80 T.U.L.P.S., a norma del quale non può essere concessa licenza per l'apertura di un luogo di pubblico spettacolo prima della verifica della solidità e sicurezza dell'edificio da parte di una commissione tecnica, individuata dall'art. 141 R.D. n. 635/1935 (Regolamento per l'esecuzione del T.U. citato) nella commissione provinciale permanente di vigilanza, legittimata, tra l'altro, ai sensi del successivo art. 142, co. 1, n. 2), ad "indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni e le cui prescrizioni sono vincolanti (v. Cass., sez. 1^, 9.11.1990, Carratta - ud. 9.8.1990), essendone l'osservanza presidiata proprio dall'art. 681 c.p.: indiscutibile deve, pertanto, ritenersi (ed in termini addirittura più evidenti) la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato in questione anche qualora detta commissione non abbia ancora provveduto a dettare le prescrizioni del caso, essendone addiritura stato, con indebita iniziativa, anticipato l'intervento;
- non pertinente è il richiamo alla previsione dell'art. 19, co. 1, n. 4), D.P.R. n. 616/1977, il quale consente il rilascio di "licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati, o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, comma primo e secondo T.U.L.P.S.", che non concerne minimamente l'apertura di luoghi di pubblico spettacolo (per i quali è previsto unicamente, al successivo n. 9, il rilascio della definitiva licenza di agibilità) ed ha riguardo esclusivamente a profili di polizia amministrativa attinenti allo svolgimento di attività commerciali, prescindendo del tutto da quelli relativi alla pubblica incolumità tutelati dall'art. 80 cit, che, come già precisato, subordina il rilascio della licenza di agibilità alla verifica della menzionata commissione provinciale permanente di vigilanza, la cui visita risulta, nella specie, incautamente richiesta dall'Amm.ne comunale solo cinque giorni prima dell'evento sportivo programmato;
- del pari non pertinente è l'invocazione del potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti disciplinato dall'art. 54, co. 2, D.lgs. n. 267/2000, essendo tale potere preordinato "alfine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini" e potendo esso venire, semmai, invocato per disporre il rinvio dell'incontro di basket, mentre assolutamente paradossale deve ritenersi la pretesa della legittimità del suo esercizio proprio per eludere l'osservanza di norme poste a specifica tutela dell'incolumità pubblica, come quelle costituite dal combinato disposto degli artt. 681, c.p., 80 T.U.L.P.S. e 141/142 del relativo regolamento;
- esulano, conseguentemente, dalla fattispecie tutti gli elementi costitutivi dell'invocata scriminante (reale o putativa) di cui all'art. 54 c.p., primo tra tutti il pericolo grave di danno a persone, essendo quello ventilato un pericolo meramente futuro ed ipotetico, peraltro eventualmente concernente non già direttamente l'incolumità personale ma la sfera dell'ordine pubblico (come, del resto, precisato nell'ordinanza sindacale in data 24.2.2001), e, comunque, altrimenti evitabile annullando o rinviando il programmato incontro e promuovendo i necessari interventi degli organi di polizia per il caso di proteste e disordini;
- l'ordinanza sindacale 24.2.2001, lungi dall'integrare una causa di giustificazione dell'operato del prevenuto, ha rappresentato, dunque, il mezzo attraverso cui l'illecito è stato commesso, sostanziandosi in un atto amm.vo illegittimo per patente violazione dell'art. 80 T.U.L.P.S., come tale incondizionatamente sindacabile da parte del giudice penale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2005