Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2002, n. 218
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Sentenza 11 dicembre 2002

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La contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, prevista dall'art.681 cod. pen. a carico di chi apra o tenga aperti luoghi del genere anzidetto "senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica", è configurabile, avuto riguardo alla sua diversa finalità rispetto a quella della contravvenzione, ora depenalizzata, di cui all'art. 666 cod. pen. (essendo la prima compresa tra le contravvenzioni "concernenti l'incolumità pubblica" mentre la seconda ha come scopo soltanto la generica salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica), anche nel caso in cui manchi del tutto, in quanto non richiesta o, comunque, non rilasciata o scaduta di validità, la prescritta licenza,nelle quale le suddette prescrizioni avrebbero dovuto essere contenute.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2002, n. 218
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 218
    Data del deposito : 11 dicembre 2002

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