Sentenza 11 dicembre 2002
Massime • 1
La contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, prevista dall'art.681 cod. pen. a carico di chi apra o tenga aperti luoghi del genere anzidetto "senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica", è configurabile, avuto riguardo alla sua diversa finalità rispetto a quella della contravvenzione, ora depenalizzata, di cui all'art. 666 cod. pen. (essendo la prima compresa tra le contravvenzioni "concernenti l'incolumità pubblica" mentre la seconda ha come scopo soltanto la generica salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica), anche nel caso in cui manchi del tutto, in quanto non richiesta o, comunque, non rilasciata o scaduta di validità, la prescritta licenza,nelle quale le suddette prescrizioni avrebbero dovuto essere contenute.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2002, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 11/12/2002
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 3880
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 025142/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR IM N. IL 05/12/1976;
avverso ORDINANZA del 14/03/2002 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BUDOLINO PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Di Zenzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché quelle del difensore del ricorrente, avv. L. Saraceni, il quale ha insistito per l'accoglimento. RILEVATO IN FATTO
- che con l'impugnata ordinanza il tribunale di Roma, provvedendo su richiesta di riesame avanzata da AR NE avverso il sequestro di un locale disposto in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 681 c.p., per essere stato, il detto locale, adibito a sala da ballo senza la dichiarazione di agibilità prevista dall'art. 80 del T.U. delle leggi di P.S., confermò la suddetta misura cautelare reale osservando, in sintesi, a sostegno di tale decisione, che, pur potendosi configurare, a carico dell'indagato, la violazione (ora depenalizzata) di cui all'art. 666 c.p., a cagione del mancato rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza, ciò non impediva anche la configurabilità dell'ipotizzato reato di cui all'art. 681 c.p., specificamente previsto per la mancata osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 80 del T.U. delle leggi di P.S., finalizzate alla salvaguardia di esigenze di pubblica incolumità;
- che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del AR, denunciando come giuridicamente erronea la ritenuta configurabilità del reato in questione, sull'assunto, in sintesi, che l'art. 80, stando alla sua testuale formulazione, costituisce norma diretta non alla generalità dei consociati, ma all'autorità di P.S., prescrivendo le condizioni di cui questa deve verificare l'esistenza, prima di rilasciare la prescritta licenza, di tal che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, l'art. 681 c.p. non potrebbe ritenersi configurarle come norma sanzionatrice della mancanza di detta licenza, in sè, ma soltanto come norma sanzionatrice dell'inosservanza delle specifiche prescrizioni eventualmente contenute nella licenza, se ed in quanto rilasciata;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'art. 681 c.p., contenuto nella sezione 2^ del capo 1^, tit. 1^, libro 3^ del codice penale, dedicata alle contravvenzioni "concernenti l'incolumità pubblica", ha finalità diverse e concorrenti con quelle di generica salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, sottese alla previsione, ora depenalizzata, di cui all'art. 666 c.p. (ved., in tal senso: Cass. 1^, febbraio - 30 aprile 1990 n. 6275, Guazzoni, m. 184198; Cass. 1^, 20 settembre - 11 ottobre 1996 n. 4663, Poggi, m. 205746);
- che, pertanto, sarebbe del tutto illogico limitare la configurabilità del suddetto reato al solo caso dell'inosservanza delle specifiche prescrizioni contenute, ex art. 80 del TULPS, a garanzia dell'incolumità pubblica, nella licenza rilasciata dall'autorità di P.S., poiché in tal modo, nell'ancor più grave ipotesi che la licenza manchi del tutto, in quanto non richiesta o, comunque, non rilasciata o scaduta di validità, l'agente verrebbe, paradossalmente, a rispondere soltanto dell'illecito, ora depenalizzato ma già in precedenza (non senza ragione) meno grave, di cui all'art. 666 c.p.;
- che a tale principio appaiono essersi già ispirate le pronunce di questa Corte nelle quali, sia pure implicitamente, si da per acquisito che anche la mancanza della licenza, oltre che l'inosservanza delle prescrizioni in essa contenute, possa dar luogo alla configurabilità del reato di cui all'art. 681 c.p. (ved., al riguardo, oltre alla risalente Cass. 6^, 23 marzo - 29 maggio 1973 n. 4385, Zompetta, m. 124202, anche la più recente Cass. 3^, 1 dicembre 2000 - 31 gennaio 2001, il PM in proc. De Cristofaro, m. 218538, la quale ultima ha equiparato all'apertura abusiva dei locali senza l'osservanza delle prescrizioni dell'autorità la prosecuzione della gestione degli stessi locali oltre il termine previsto dall'autorizzazione e, quindi, in situazione del tutto simile a quella dell'assenza di tale autorizzazione);
- che, d'altra parte, la ritenuta configurabilità del reato di cui all'art. 681 c.p. anche nel caso di totale mancanza della licenza, quando questa avrebbe previste dall'art. 80 del TULPS, non urta il principio di stretta legalità vigente in materia penale (cui si è richiamata la difesa del ricorrente facendo abilmente leva sul letterale tenore della norma incriminatrice, nella quale si fa espressa menzione solo dell'inosservanza delle "prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica"), poiché essa costituisce frutto di una interpretazione tutt'al più estensive (e, come tale, consentita) della norma penale, la quale trova il suo fondamento nella evidente intenzione del legislatore, senza per questo sconfinare nel campo vietato dell'interpretazione analogica;
- che pertanto il ricorso, in quanto privo di giuridico fondamento, va rigettato;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2003