Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2011, n. 3128
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Sentenza 29 settembre 2011

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La contravvenzione prevista dall'art. 681 cod. pen., che ha come scopo la tutela del pubblico che assiste ad uno spettacolo, deve ritenersi sussistente ogniqualvolta l'agente organizzi un pubblico spettacolo senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela dell'incolumità pubblica secondo le indicazioni di cui all'art. 80 T.U.L.P.S. (Fattispecie relativa al sequestro preventivo di una discoteca, al cui interno veniva riscontrato un numero di avventori di gran lunga superiore a quello previsto come limite massimo nell'autorizzazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2011, n. 3128
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3128
    Data del deposito : 29 settembre 2011

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