Sentenza 29 settembre 2011
Massime • 1
La contravvenzione prevista dall'art. 681 cod. pen., che ha come scopo la tutela del pubblico che assiste ad uno spettacolo, deve ritenersi sussistente ogniqualvolta l'agente organizzi un pubblico spettacolo senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela dell'incolumità pubblica secondo le indicazioni di cui all'art. 80 T.U.L.P.S. (Fattispecie relativa al sequestro preventivo di una discoteca, al cui interno veniva riscontrato un numero di avventori di gran lunga superiore a quello previsto come limite massimo nell'autorizzazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2011, n. 3128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3128 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 29/09/2011
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 2933
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 17917/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA SI, N. IL 04/02/1965;
avverso l'ordinanza n. 31/2011 TR1B. LIBERTÀ di TARANTO, del 23/03/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Fraticelli Mario, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
In data 23.1.2011 personale della Guardia di Finanza di Taranto, recatasi presso la discoteca Cocomerò s Club e avendo constatato che la struttura era piena fino all'inverosimile di avventori, che la musica era talmente ad alto volume che si udiva già da parecchia distanza dal locale e che la struttura non era in possesso delle prescritte autorizzazioni per contenere circa duemila persone, disponeva in via d'urgenza il sequestro del locale e denunciava il responsabile della stessa, LA SI, per i reati di cui agli artt. 659 e 681 c.p.. Con decreto in data 4.2.2011 il GIP del Tribunale di Taranto disponeva il sequestro preventivo della suddetta struttura, ritenendo sussistente il fumus dei suddetti reati nonché il pericolo attuale e concreto della protrazione della consumazione dei reati in questione. Il AR chiedeva il riesame del suddetto decreto preventivo e il Tribunale di Tarante, con ordinanza in data 23.3.2011, accoglieva parzialmente la richiesta di riesame, annullando il provvedimento impugnato limitatamente all'ipotesi di cui all'art. 659 c.p.. Confermava nel resto il decreto di sequestro preventivo, ritenendo sussistente il reato di cui all'art. 681 c.p., in quanto la discoteca era autorizzata a contenere al massimo 300 persone, mentre gli operanti avevano constatato la presenza di circa duemila persone, e non risultava dotata di tutte le prescritte autorizzazioni amministrative a tutela della incolumità pubblica. Quanto al periculum, riteneva che la natura del bene (stabilmente destinato alla organizzazione di spettacoli e balli) e le circostanze concrete del fatto (l'ingresso indiscriminato del pubblico allo scopo di profitto) inducevano a ritenere concreta la probabilità che il bene sottoposto a sequestro potesse essere nuovamente utilizzato per i medesimi fini.
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di AR MA chiedendone l'annullamento per erronea applicazione della legge penale, denunciando l'erronea applicazione dell'art. 321 c.p.p., in quanto non sussisterebbe nel caso di specie il pericolo che la libera disponibilità del bene oggetto di sequestro potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati.
Il solo fatto che nella serata in questione i militari operanti avessero rinvenuto all'interno del locale un numero superiore a quello prescritto nel certificato di prevenzione incendi non poteva essere sufficiente a mantenere la misura cautelare, tenuto conto della eccezionalità del fatto - la presenza nel locale di un noto personaggio dello spettacolo - e della relazione occasionale tra il reato commesso e la res oggetto della misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Per la costante giurisprudenza di questa Corte, la contravvenzione prevista dall'art. 681 c.p., che ha come scopo la tutela del pubblico che assiste ad uno spettacolo, deve ritenersi sussistente ogniqualvolta l'agente organizzi un pubblico spettacolo senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela dell'incolumità pubblica secondo le indicazioni di cui al R.D. 18 giugno 1931, n.773, art. 80 "T.U.L.P.S." (V. Sez. 1 sent. n. 13055 del 24.3.2005,
Rv. 231599).
Con il ricorso in esame non si contesta la sussistenza del suddetto reato, ma solo la ricorrenza dei presupposti della misura cautelare reale disposta dal GIP dei Tribunale di Taranto e confermata dal Tribunale del riesame di Taranto con l'ordinanza impugnata. A norma dell'art. 321 c.p.p., il sequestro preventivo è disposto dal giudice competente, a richiesta del Pubblico Ministero, quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati.
Nel caso di specie, il sequestro preventivo della discoteca è stato disposto dopo aver accertato che il responsabile della discoteca "Cocomero s'Club", non dotata di tutte le prescritte autorizzazioni amministrative a tutela della incolumità pubblica, aveva consentito l'ingresso nella predetta struttura - autorizzata a ricevere al massimo 300 persone - di circa duemila persone.
Il Tribunale del riesame, con congrua motivazione immune da vizi logico giuridici, ha ritenuto sussistente il pericolo che detta struttura potesse ancora essere utilizzata in violazione della normativa vigente e con concreti rischi per l'incolumità pubblica, prendendo in considerazione le circostanze del fatto accertato, la stabile destinazione della struttura alla organizzazione di spettacoli e balli e lo scopo di profitto perseguito dalla gestione del locale.
Il ricorrente, senza contestare l'apparato logico della motivazione adottata dal Tribunale del riesame a sostegno della decisione impugnata, si è limitato ad affermare che il fatto si sarebbe verificato per circostanze eccezionali e del tutto occasionali, ma trattasi di mere asserzioni, peraltro in fatto, che non possono essere prese in considerazione in questa sede di legittimità. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2012