Sentenza 22 novembre 2011
Massime • 1
La valutazione del "fumus commissi delicti" nei provvedimenti che dispongono misure di cautela reale può riferirsi anche all'eventuale difetto del nesso di causalità tra condotta ed evento, purché di immediata evidenza (v. Corte cost., 4 maggio 2007, n. 153). (Fattispecie relativa ad indagato divenuto amministratore di una società sportiva soltanto dopo l'avvenuto conseguimento illecito di erogazioni pubbliche).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2011, n. 7734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7734 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 22/11/2011
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1979
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 25296/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI CATANZARO;
nei confronti di:
1) AC PP N. IL 02/02/1961 C/;
avverso l'ordinanza n. 78/2011 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO, del 26/04/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI;
sentite le conclusioni del PG Dott. PE Volpe che conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. PE Forte che si associa alla richiesta del Procuratore Generale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Catanzaro, in data 25 maggio 2011, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal difensore di AC PE, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro in data 24 marzo 2011 in ordine al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, i cui atti esecutivi, di perfezionamento e consumativi, costituiscono tutti, secondo l'ipotesi accusatoria, di per sè considerati, autonomi e distinti reati fallimentari;
il Tribunale del riesame, al contrario, previa riqualificazione del reato di cui all'art. 640 bis e quater, in quello di truffa in danno della Lega Calcio, ha accolto il ricorso e per l'effetto, annullato il decreto impugnato, disponendo la restituzione di quanto in giudiziale sequestro.
A sostegno dell'impugnazione il p.m. ricorrente ha dedotto:
a) Violazione e/o erronea applicazione della legge penale processuale, con particolare riferimento all'art. 324 c.p.p.. Il P.M. ricorrente lamenta che la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia stata operata in violazione dei principi richiamati dalla giurisprudenza per verificare la legittimità del provvedimento cautelare reale adottato, che avrebbe dovuto comportare la preclusione di ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza, alla gravità di essi e alla colpevolezza dell'indagato,
ma esclusivamente un controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria dell'antigiuridicità del fatto.
Il P.M. ricorrente contesta poi la ritenuta insussistenza del nesso di causalità tra gli artifici e raggiri concretizzatisi nei reati fallimentari contestati agli amministratori e la erogazione da parte della Figc e della Lega calcio, nonché del Comune e della Provincia dei contributi in questione;
censura inoltre la natura privatistica attribuita ai contribuiti con conseguente impossibilità di configurare il reato di cui all'art. 640 bis c.p.. b) Inosservanza o erronea applicazione delle norme processuali penali sostanziali, in relazione alla qualificazione dell'art. 640 bis c.p., di cui al capo F).
Il P.M. ricorrente, premesso che l'imputazione di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 bis e quater c.p., è la logica conseguenza della contestazione relativa ai reati fallimentari ipotizzati a carico degli amministratori nell'ambito di una gestione collegiale del'impresa, sulla base di questa ricostruzione, anche con riferimento al reato di cui all'art. 640 bis c.p., afferma che le responsabilità degli amministratori della società sono state individuate in base ai periodi in cui i singoli amministratori hanno ricoperto una qualifica soggettiva da cui può discendere la loro personale responsabilità nell'erogazione dei contributi federali rispetto ad una situazione societaria di decozione. Ciò premesso il P.M. censura l'individuazione del momento di consumazione della truffa nella data del materiale versamento delle somme alla società, come operato dal Tribunale del riesame;
correttamente si sarebbe dovuto individuare tale momento nella data della restituzione delle somme ai soci, in modo illegittimo, e della relativa iscrizione in bilancio di tale operazione, il cui artificio contabile concretizzerebbe il momento consumativo del reato fallimentare e quello di cui al'art. 640 bis c.p.. Il P.M. inoltre censura la distinzione operata tra le somme erogate alla squadra di calcio dell'U.S. Catanzaro da parte del Comune e della Provincia, in base a contratti di sponsorizzazione, e quelle erogate dalla Lega Calcio, derubricando in entrambi i casi il reato di cui all'art. 640 bis c.p., in quello di cui all'art. 640 c.p., in ordine al quale non sarebbe possibile il sequestro per equivalente. In realtà nel caso in esame le erogazioni pubbliche di cui all'art.640 bis c.p., ben potrebbero comprendere quelle finalizzate allo svolgimento di quelle attività di interesse pubblico che, come nel caso di specie, erano sussumibili nel pubblico interesse dell'ente locale ad avere una squadra calcistica promossa in serie B, circostanza che avrebbe dato lustro alla città ed al suo indotto. Nè la natura privatistica della FGCI e delle leghe calcistiche avrebbe comportato la natura privatistica dei contributi federali erogati all'U.S. Catanzaro, in quanto gli stessi sono erogati dal CONI, Ente pubblico, di cui le Federazioni sono espressamente qualificate come organi dalla legge.
Il ricorso è manifestamente infondato. Secondo il Collegio, rispetto a tutte le questioni sollevate, appare preliminare e assorbente valutare l'incidenza della circostanza che lo AC non appaia temporalmente coinvolto, neppure, allo stato, sotto una valutazione ipotetica di amministratore di fatto, nella gestione delle erogazioni finanziarie di cui ha goduto l'U.S. Catanzaro e nell'approvazione del bilancio che prende in esame le stesse.
Il p.m. ricorrente ha infatti sottolineato che la responsabilità dei singoli indagati, in particolare in ordine al reato di cui all'art.640 bis c.p., unica fattispecie rilevante ai fini dell'adozione del provvedimento di sequestro, è stata vagliata in relazione ai membri del consiglio di amministrazione della società, secondo le rispettive attribuzioni, in base al criterio cronologico individuato dalla P.G.; ciò premesso, oltre il criterio cronologico, non sono stati indicati elementi in ordine ai quali potesse essere attribuita a AC la qualifica di amministratore di fatto.
Orbene non risulta smentito, ma anzi documentalmente provato che lo AC ha ricoperto la carica di consigliere dal 12 gennaio 2006 al 16 maggio 2006 e la carica di Amministratore delegato dal 14 gennaio 2006 al 16 maggio 2006. È dunque documentalmente provato, come emerge dal provvedimento del Tribunale del riesame e non è contestato neppure dal P.M. con il suo ricorso, che lo AC è divenuto amministratore dopo l'erogazione dei contributi e dopo l'approvazione del bilancio 30 giugno 2005, approvato appunto il 7 dicembre 2005. La circostanza, allo stato, fa venir meno, anche in base al criterio d'imputazione dei fatti adottato dalla procura, quel "fumus commissi delicti" che giustificherebbe il ripristino della misura cautelare reale, al contrario non ipotizzabile in assenza, allo stato, di un ancorché astratto nesso di causalità. Pertanto è pur vero che in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è attribuita una valutazione sommaria in ordine al "fumus" del reato ipotizzato relativamente a tutti gli elementi della fattispecie contestata, ma proprio per questo può essere rilevato il difetto di un elemento materiale del reato, come il nesso di causalità nel caso di specie, quando lo stesso emerga "ictu oculi" e, allo stato, sia consacrato per tabulas. Tale orientamento è stato già espresso, del resto, dalla giurisprudenza di questa Corte, seppur con riferimento all'elemento psicologico (Cass., sez. 4^, 21 maggio 2 008, n. 23 944, CED. Cass., n. 240521; Sez. 1, 11/5/2007, CED, n. 236474), anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia (Corte cost., ord. n. 153 del 2007). Nella fattispecie in oggetto dunque il Tribunale del riesame non esorbita da tali principi giacché, nell'esaminare la vicenda, che coinvolge diversi soggetti, analizza le contingenze rilevanti giungendo a ritenere, con valutazione argomentata,sulla base degli elementi acquisiti, l'inesistenza del nesso di causalità tra il ruolo rivestito dallo AC nella società e la truffa così come contestata, negli ovvi limiti, dianzi ricordati, propri del giudizio di riesame delle misure cautelare reali. Alla luce delle suesposte considerazioni deve essere dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta dal P.M..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2012