Sentenza 21 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2003, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FANTACCHIOTTI Mario Presidente del 21/11/2003
Dott. BOTTALICO Nicola Consigliere SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto rel. Consigliere N. 1671
Dott. FIANDANESE Franco Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto Consigliere N. 7031/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Sul ricorso proposto nell'interesse di IN GE nato il [...] in [...] avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 15.11.01;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Filiberto Pagano;
udita la requisitoria del Procuratore Generale nella persona del sostituto Dott. Antonio Mura il quale ha concluso per l'annullamento per prescrizione limitatamente al capo b) ed eliminazione del relativo aumento di pena;
OSSERVA
Con sentenza in data 19.5.00 il Tribunale di Napoli ha riconosciuto IN GE colpevole del reato continuato di ricettazione di una autovettura e falso per soppressione delle targhe e della carta di circolazione (artt. 81, 648 cpv., 490 c.p., commessi in data 8.10.93) e lo ha condannato alla pena di mesi 9 di reclusione e lire 900.000 di multa.
Avverso la decisione ha proposto appello l'imputato e la Corte di Appello di Napoli con sentenza del 15.11.01 ha determinato la pena concordemente richiesta dalle parti ex art. 599 c.p.p. in mesi 6 giorni 15 di reclusione e lire 600.000 di multa.
Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo violazione di legge essendo il reato di falso prescritto alla data della sentenza di appello emessa oltre anni 7 e mesi 6 dal fatto.
Il ricorso è infondato.
Questa Corte condivide il principio di legittimità secondo il quale non può essere espressa doglianza in ordine alla prescrizione maturata antecedentemente alla scelta pattizia per il reato minore, in quanto deve ritenersi che l'adesione all'accordo da parte del prevenuto costituisce una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione, non più revocabile (Cass. 5^ 10.12.99 n. 14109, ud. 28.10.99, rv. 215799). L'imputato con l'accordo ha aderito ad una pena che ha ritenuto di accettare per chiudere definitivamente il processo a suo carico, rinunciando ad ogni motivo di gravame da lui dipendente e quindi anche alla prescrizione.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2004