Sentenza 30 aprile 2015
Massime • 1
Allorché il giudice di cognizione non ritiene di duplicare il beneficio della sospensione condizionale della pena, sebbene tale misura sia astrattamente concedibile a norma dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen., la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 168 nn. 1 e 2 cod. pen. impone la revoca del beneficio concesso con la prima condanna, mediante la pronuncia di un provvedimento che riveste carattere dichiarativo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/04/2015, n. 34367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34367 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VESSICHELLI Maria - Presidente - del 30/04/2015
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 1571
Dott. CAPUTO LO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - rel. Consigliere - N. 54233/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE ES N. IL 27/07/1989;
avverso la sentenza n. 11443/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del 29/04/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa DI NARDO Marilia, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
il difensore della parte civile, avv. Pietro Nicotera, ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
il difensore dell'imputato, avv. Francesco Romeo, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 11 aprile 2013, il Tribunale di Roma condannava ON SA alla pena di giustizia per il delitto di lesioni aggravate in danno di NO LO, con il riconoscimento della recidiva specifica ed infraquinquennale;
il Tribunale revocava, ai sensi dell'art. 168 c.p., comma 1, e art. 674 c.p.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena,
concesso al ON con sentenza del GUP del Tribunale di Roma in data 30 gennaio 2014, rilevando che l'imputato aveva commesso nei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza indicata altro delitto per il quale ha riportato pena detentiva.
2. A seguito di appello dell'imputato, la Corte territoriale confermava la decisione di primo grado.
3. Propone ricorso per cassazione il ON, con atto redatto dal difensore, avv. Francesco Romeo, affidato a due motivi.
3.1 Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 62 bis e 99 c.p.,
per il diniego delle attenuanti generiche, immotivato rispetto ad elementi specifici indicati nell'atto di appello (il comportamento assunto al momento dell'arresto; l'atteggiamento collaborativo nel corso del processo;
il versamento di Euro 10.000,00 in favore della vittima durante il processo); viene altresì censurato l'aggravamento di pena per la recidiva, che ha trascurato il movente del reato e il disturbo bipolare del quale soffre l'imputato, elementi in grado di escludere la devianza del ON.
3.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 162, 164 e 168 c.p.
e art. 674 c.p.p., per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena disposta dal Tribunale. Pur avendo dedotto con un motivo di appello che la pena di otto mesi di reclusione, applicata con la prima sentenza, cumulata con quella di un anno e quattro mesi di reclusione, rientrava nella soglia prevista dall'art. 163 c.p., la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che la revoca non potesse essere annullata, ostandovi il disposto degli artt. 168 e 674 c.p.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va rigettato.
1.1 Il primo motivo è inammissibile.
Con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, è infatti pacifico che per assolvere all'obbligo di motivazione non è necessario che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. o quelli prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge, con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (Sez. 2^, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). Nel caso in esame la Corte territoriale ha specificato che la brutalità e le modalità dell'aggressione, caratterizzata dall'inseguimento della vittima e dal travisamento dell'imputato che, una volta raggiunta la vittima, la colpì con un martello sulla fronte sono circostanze che denotano come rilevante la pericolosità dell'imputato, già gravato da un precedente, rendendolo immeritevole della riduzione della pena mediante l'applicazione dell'art. 62 bis c.p.. 1.2 Quanto all'aumento per la recidiva, la motivazione della Corte evidenzia che la precedente condanna riportata dall'imputato è recente, risalendo all'anno 2012, e, soprattutto, riguarda fatti commessi contro la medesima persona offesa, per cui è evidente che la seconda condotta costituisce esplicazione di una maggiore pericolosità sociale.
Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di recidiva facoltativa, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga sia ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, Marciano, Rv. 251690). Esclusi i casi di recidiva c.d. obbligatoria, di cui all'art. 99 c.p., comma 5, il giudice può attribuire effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga realmente idonea ad influire, di per sè, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede;
egli è quindi tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall'art. 133 c.p. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo (Corte Cost., sent. n. 192 del 2007). In altri termini, è precipuo compito del giudice del merito verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionante della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali. Nel caso di specie, la motivazione adottata dalla Corte distrettuale, come sopra richiamata, si attiene perfettamente ai sopra delineati principi e dunque deve ritenersi insindacabile.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
2.1 Si ritiene infatti, in conformità a quanto già affermato da questa Corte, che non sussista l'obbligo di motivare il diniego della concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, quando gli stessi non risultino concedibili per difetto dei presupposti di legge (Sez. 6^, n. 20383 del 21/04/2009, Bomboi, Rv. 243841; Sez. 5^, n. 30410 del 26/05/2011, Albanito, Rv. 250583), giusta la disposizione di cui all'art. 164, comma 2, n. 1, che esclude il beneficio alternativamente sia ai soggetti che abbiano riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, sia ai delinquenti o contravventori abituali o professionali.
2.2 Nè l'astratta applicabilità dell'art. 164 c.p., u.c., che introduce una deroga al principio generale di inapplicabilità della sospensione condizionale ai recidivi, impone al giudice di specificare i motivi per cui ritiene di non concederla, essendo chiaro nel caso di specie (alla luce di quanto già evidenziato a proposito della recidiva e delle attenuanti generiche) il giudizio negativo sulla successiva astensione dalla commissione di ulteriori reati.
Secondo quanto detta testualmente l'art. 164 c.p., comma 3, "La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta: 1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, ne' al delinquente o contravventore abituale o professionale".
2.3 Osserva la parte ricorrente che nel caso di specie "l'art. 168 c.p. ... contempla le ipotesi di revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, tra cui deve essere escluso il caso previsto dall'art. 164 c.p., u.c., ovvero quando la pena della prima condanna, sommata alla seconda, non supera i limiti di cui all'art. 163 c.p.". In altri termini, secondo la tesi del ricorrente, la revoca del beneficio della sospensione concesso in precedenza è illegittima, perché la precedente pena, inflitta con sentenza del G.U.P. di Roma ai sensi dell'art. 444 c.p.p., cumulata con quella per cui si procede, non superava i limiti di cui all'art. 164 c.p.. 2.4 Viceversa, l'ipotesi che viene in rilievo, come specificato dallo stesso giudice di prime cure, è proprio quella dell'art. 168 c.p., comma 1, il quale prevede una ipotesi di revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena per il caso di inflizione al condannato di una nuova condanna a pena detentiva per delitto o per contravvenzione della stessa indole del reato per cui il beneficio è stato concesso, commessi in pendenza del periodo di sospensione contemplato dall'art. 163 (art. 168, comma 1, n. 1). Nel caso di specie, infatti, il ON aveva concordato la pena di otto mesi di reclusione per il delitto di lesioni personali aggravate e danneggiamento, commesso in concorso con il padre ON AL, in danno di NO LO;
la sentenza del GUP di Roma del 30 gennaio 2012 è stata ritenuta implicitamente di ostacolo al secondo riconoscimento del beneficio, laddove il Tribunale (pagina 9 della decisione) ha affermato che la sospensione condizionale della pena già concessa con quella decisione andava necessariamente revocata ai sensi dell'art. 168 c.p., comma 1, per avere il condannato commesso un delitto nei cinque anni successivi alla prima sentenza.
2.5 In punto di diritto va evidenziato che il richiamo operato dall'incipit dell'art. 168 ("salva la disposizione dell'art. 164 c.p., u.c. ...") a fini di esclusione dell'applicazione della revoca della sospensione condizionale di diritto, deve ritenersi effettuato per il caso esattamente inverso a quello cui fa riferimento la difesa nel secondo motivo di ricorso. Infatti, se il giudice non ritiene di dover duplicare il beneficio, nei limiti in cui è consentito dall'art. 164 c.p., all'u.c. allora l'effetto è la revoca dello stesso, con pronuncia che riveste carattere dichiarativo. In altri termini il giudice, in presenza di una seconda condanna, la cui pena, cumulata con quella già riportata, non superi i limiti di cui all'art. 163 c.p., può concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena una seconda volta, a mente dell'art. 164, u.c.; laddove il giudizio prognostico richiesto dalla legge abbia esito negativo, deve dichiarare la revoca della sospensione condizionale concessa con la prima sentenza.
In proposito va affermato il seguente principio di diritto:
"allorché il giudice di cognizione non ritenga di duplicare il beneficio della sospensione condizionale della pena, nei limiti in cui è consentito dall'art. 164 c.p., all'u.c. in presenza dei presupposti indicati dall'art. 168 c.p., nn. 1 e 2 consegue la revoca del beneficio concesso con la prima condanna, pronuncia che riveste carattere dichiarativo".
2.6 Deve sul tema richiamarsi l'orientamento di questa Suprema Corte, espresso anche dalle Sezioni Unite, secondo il quale il provvedimento di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, nei casi previsti dall'art. 168 c.p., comma 1, numeri 1 e 2, e comma 4, ha natura dichiarativa, in quanto, non richiedendo una valutazione di natura discrezionale, determina automatici effetti di diritto sostanziale (Sez. U, n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798;
Sez. 1^, n. 13011 del 11/03/2005, Tarisciotti, Rv. 231256). Sulla natura dichiarativa della sentenza la giurisprudenza di questa Corte è costante (Sez. 5^, n. 40466 del 27/09/2002, Di Ponte, Rv. 225699; Sez. 1^, n. 21872 del 12/02/2003, Savignano, Rv. 224400), tanto da aver affermato (Sez. 1^, n. 13011 del 11/03/2005, Tarisciotti, Rv. 231256; Sez. 1^, n. 20293 del 08/05/2008, Di Rocco, Rv. 239996; Sez. 2^, n. 4381 del 13/01/2015, Marino, Rv. 262375) che la revoca può essere disposta in sede di gravame, anche in assenza di specifico motivo di impugnazione da parte del pubblico ministero, in presenza di appello del solo imputato. Ciò perché essa opera di diritto ed il relativo provvedimento ha natura dichiarativa e ricognitiva della caducazione del beneficio già avvenuta ope legis al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato, nel momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa. Anche in sede esecutiva, si è affermato che, quando la revoca di benefici sia prevista come obbligatoria ed automatica, la pur necessaria pronuncia formale che deve essere adottata dal giudice dell'esecuzione ha carattere meramente dichiarativo e ricognitivo di un effetto già prodottosi ex lege;
ne consegue che il P.M., quale organo dell'esecuzione, è legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena già coperta dal beneficio caducato, sempre che nel contempo chieda al competente giudice dell'esecuzione di pronunciare, nelle forme previste, la declaratoria di cui all'art. 674 c.p.p. (Sez. 1^, n. 8670 del 17/02/2006, Urso, Rv. 233584).
3. In conclusione il ricorso dell'imputato va rigettato, con conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
Nulla va riconosciuto alla parte civile per le spese, poiché l'impugnazione atteneva esclusivamente a profili attinenti il trattamento sanzionatorio.
3.1 Nel processo penale l'onere della rifusione delle spese giudiziali sostenute dalla parte civile è collegato alla soccombenza (art. 541 c.p.p.) e pertanto, nel giudizio di impugnazione, all'interesse della persona offesa o danneggiata a far valere i propri diritti in contrasto con i motivi proposti dall'imputato: ne discende che, qualora nessun pregiudizio possa derivare alla parte civile dall'accoglimento del gravame, la stessa, pur avendo diritto di intervenire, non ha alcun interesse a concludere, con la ulteriore conseguenza che non può essere ordinata in suo favore la rifusione delle spese processuali (Sez. 6^, n. 8326 del 04/02/2015, Murgia, Rv. 262626; Sez. 6^, n. 49864 del 29/11/2013, Talone, Rv, 258133).
3.2 Orbene, nel caso in esame non si è verificata alcuna soccombenza del ricorrente nei confronti della parte civile, poiché si era già formato il giudicato sulla responsabilità penale e sui profili risarcitori ed il gravame concerneva esclusivamente questioni inerenti il trattamento sanzionatorio, la cui definizione non poteva comunque incidere sulla posizione di quella parte.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese alla parte civile.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2015