Cass. pen., sez. V, sentenza 30/04/2015, n. 34367
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Sentenza 30 aprile 2015

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Allorché il giudice di cognizione non ritiene di duplicare il beneficio della sospensione condizionale della pena, sebbene tale misura sia astrattamente concedibile a norma dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen., la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 168 nn. 1 e 2 cod. pen. impone la revoca del beneficio concesso con la prima condanna, mediante la pronuncia di un provvedimento che riveste carattere dichiarativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 30/04/2015, n. 34367
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34367
    Data del deposito : 30 aprile 2015

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