Sentenza 26 maggio 2011
Massime • 1
Non vi è l'obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena quando essa non sia concedibile giusta la disposizione di cui all'art. 164, comma secondo, n. 1 che esclude il beneficio alternativamente sia ai soggetti che abbiano riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, sia ai delinquenti o contravventori abituali o professionali. Né l'astratta applicabilità dell'art. 164, u.c., cod. pen. che introduce una deroga al principio generale di inapplicabilità della sospensione condizionale ai recidivi, impone al giudice di specificare i motivi per cui ritiene di non concederla, essendo evidente in tal caso l'implicito giudizio negativo sulla successiva astensione dalla commissione di ulteriori reati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2011, n. 30410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30410 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro Presidente del 26/05/2011
Dott. BEVERE Antonio Consigliere SENTENZA
Dott. OLDI Paolo Consigliere N. 1408
Dott. LAPALORCIA Grazia Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. rel. Consigliere N. 38969/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL AR N. IL 25/08/1979;
avverso la sentenza n. 750/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 24/02/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sante Spinaci, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
LB MA ricorre contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 24 febbraio 2010, con la quale è stata condannata, in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado dal tribunale di Agrigento del 18 settembre 2008, a mesi otto di reclusione per i reati di tentata truffa e di cui agli artt. 482 e 477 c.p., e art. 61 c.p., n. 2, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante.
Con un unico motivo di ricorso si censura l'omessa motivazione della sentenza in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Questa corte ha già affermato che In tema di motivazione della sentenza non sussiste l'obbligo di motivare il diniego della concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, quando gli stessi non risultino concedibili per difetto dei presupposti di legge (Cassazione penale sez. 6^, 21 aprile 2009 n. 20383). Si tratta di un principio che questa sezione condivide e riafferma, specificando che, con riferimento al caso concreto oggetto di esame, poiché la ricorrente risultava gravata da un precedente penale specifico, come attestato a pagina quattro della sentenza, il beneficio della sospensione condizionale non era concedibile. Dice, infatti, l'art. 164 c.p., comma 3, che "La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta: 1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, ne' al delinquente o contravventore abituale o professionale".
Osserva la ricorrente che nel caso di specie "..non ricorrono le condizioni poste, dalla legge, a fondamento dell'esclusione del beneficio, non essendo mai stata dichiarata la abitualità o professionalità nel delinquere dell'imputata". (cfr. pag. 2 del ricorso).
È tuttavia evidente che l'ipotesi di abitualità o professionalità è alternativa alla semplice recidiva, come emerge dalla norma sopra richiamata ("...non può essere conceduta (...) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, (...) ne' al delinquente o contravventore abituale o professionale"). È ben vero che l'ultimo comma dell'articolo 164 introduce una deroga a questo divieto, ma trattandosi appunto di norme derogatorie al principio generale di non applicabilità della sospensione condizionale ai recidivi, il giudice non è tenuto a specificare i motivi per cui ritiene di non concederla, essendo evidente - proprio in caso di recidiva - l'implicito giudizio negativo sulla successiva astensione dalla commissione di ulteriori reati. Senza contare che il giudice di primo grado aveva specificamente motivato sul punto - dando atto dell'impossibilità di concedere i benefici di legge - e, non essendovi più che una generica censura con l'atto di appello, deve ritenersi più che sufficiente la motivazione quale risultante dall'integrazione fra le motivazioni di 1 e 2 grado (cfr. Cassazione penale, sez. 2^, 15 maggio 2008, n. 19947).
Per questi motivi
il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2011