Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2011, n. 30410
CASS
Sentenza 26 maggio 2011

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Non vi è l'obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena quando essa non sia concedibile giusta la disposizione di cui all'art. 164, comma secondo, n. 1 che esclude il beneficio alternativamente sia ai soggetti che abbiano riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, sia ai delinquenti o contravventori abituali o professionali. Né l'astratta applicabilità dell'art. 164, u.c., cod. pen. che introduce una deroga al principio generale di inapplicabilità della sospensione condizionale ai recidivi, impone al giudice di specificare i motivi per cui ritiene di non concederla, essendo evidente in tal caso l'implicito giudizio negativo sulla successiva astensione dalla commissione di ulteriori reati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/05/2011, n. 30410
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30410
    Data del deposito : 26 maggio 2011

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