Sentenza 23 marzo 2001
Massime • 1
In tema di espropriazione, nell'ipotesi in cui il relativo procedimento abbia avuto inizio per effetto di un legittimo provvedimento amministrativo autorizzativo dell'apprensione dell'immobile per 5 anni, in conformità con quanto disposto dall'art. 20 della legge 865/1971, al diritto del proprietario di chiedere la liquidazione dell'indennità di occupazione è applicabile non il termine breve di prescrizione previsto dall'art. 2947 cod. civ. per il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito (applicabile, per converso, in ipotesi di occupazione illegittima del bene da parte della P.A.), bensì quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 stesso codice.
Commentario • 1
- 1. Canone occupazione suolo, prescrizione decennaleGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 4 maggio 2023
La Corte Cassazione sezione prima civile con Ordinanza n. 9889 in data 13.04.2023 è intervenuta in merito ai termini di prescrizione della Cosap. La giurisprudenza è ferma nel ritenere che l'indennizzo in esame non sia assimilabile nè al canone di locazione nè alle altre prestazioni periodiche di cui all'art. 2948 c.c., n. 1, 1 bis e 2, in quanto assolve alla funzione di compensare "medio tempore", per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento; per cui, ingenerando un'obbligazione di tipo indennitario, collegato ad un'ipotesi tipica di responsabilità della P.A. per atti legittimi, è sottoposto all'ordinaria prescrizione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/03/2001, n. 4179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4179 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO IA FIORETTI - Consigliere -
Dott. LAURA MILANI - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CIVITA CASTELLANA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE FRACASSINI 18, presso l'avvocato VENETTONI ROBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SI AN, SI IR, SI UC, SI PA, LO IA GIOVAN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OVIDIO 32, presso l'avvocato MALORNI LEONARDO, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 793/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 16/03/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2000 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso in via principale: l'integrazione del contraddittorio nei confronti di SS AD;
in subordine: il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 16 marzo 1998, la Corte di appello di Roma ha determinato nella misura di L. 27.613.000, oltre agli interessi legali, l'indennità dovuta ad NA, AD, NE, CI e RI SS, nonché a IA IO NI per l'occupazione temporanea di un appezzamento di terreno di loro proprietà, da parte del comune di Civita Castellana onde realizzarvi gli edifici previsti da un P.E.E.P.
Ha osservato al riguardo: a) che a seguito delle nota sentenza 470/1990 della Corte Costituzionale la relativa azione, di competenza della Corte di appello, deve considerarsi ammissibile sol che ricorra l'avvenuta occupazione di urgenza del terreno, senza necessità della stima in via amministrativa, ormai rilevante al solo fine del decorso del termine di decadenza per la proposizione della domanda;
b) che il valore dell'immobile al momento dell'occupazione era stato valutato dal c.t.u. in L. 79.570.000, per cui l'indennità andava determinata in ragione degli interessi legali annui su tale importo per la durata del termine massimo di 5 anni previsto dall'art. 20 della legge 865/1971, rivalutandone l'ammontare alla data della domanda;
c) che,
trattandosi di indennizzo, non operava la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 cod. civ. concernente il risarcimento del danno per occupazione illegittima, bensì quella decennale ex art. 2946 cod. civ., non ancora maturata al momento di proposizione della domanda.
Per la cassazione di questa sentenza, il comune di Civita Castellana ha proposto ricorso per due motivi;
cui resistono i SS e la NI con controricorso.
Motivi della decisione
Il collegio deve, anzitutto rilevare che il ricorso non è stato indirizzato ne' notificato anche ad AD SS, malgrado costei fosse stata parte nel giudizio di merito (cfr. intestazione della sentenza impugnata). E tuttavia, la stessa ha espressamente rilasciato unitamente ai consorti in data 21 aprile 1999 all'avv. Malorni procura a rappresentarla e difenderla nel giudizio di Cassazione ed il suddetto difensore, pur omettendo per mero errore materiale di menzionarla fra i resistenti, nel controricorso, ha dichiarato di aver formulato l'atto difensivo per rappresentare e difendere i soggetti che a margine di esso gli avevano conferito la delega: fra cui appunto AD SS, nei cui confronti, dunque, non occorre disporre la rinnovazione della notifica del ricorso ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.. Con il secondo motivo, da esaminare con precedenza per evidenti ragioni di logica giuridica, l'amministrazione comunale, deducendo violazione dell'art. 19 della legge 865 del 1971, si duole che la Corte di appello abbia considerato ammissibile l'azione di determinazione dell'indennità proposta dalle controparti senza considerare che l'accertamento di un credito richiede necessariamente l'esistenza del relativo diritto al momento della decisione;
e che nel caso mancava un provvedimento autoritativo dello stesso comune, costitutivo, in base alle stesse sentenze 67 e 470/1990 della Corte Costituzionale, del diritto degli espropriati al pagamento dell'indennizzo.
Il motivo è infondato.
Il comune ricorrente non ha indicato quale provvedimento ablativo condizionante il pagamento dell'indennità di occupazione nel caso non sarebbe stato emesso;
ma non par dubbio che l'ente abbia inteso riferirsi al decreto di espropriazione, anzitutto perché nello stesso atto ha dedotto che l'occupazione temporanea e d'urgenza era stata ritualmente disposta dall'amministrazione espropriante con delibera di Giunta del 23 luglio 1982; che era immediatamente seguita l'immissione in possesso dell'immobile; ed infine che la durata dell'occupazione era stata stabilita proprio nel termine massimo di 5 anni previsto dall'art. 20 della legge 865 del 1971. E, quindi, perché il comune ha invocato la sentenza 67/1990 della Corte Costituzionale sostenendo che a seguito di tale decisione la Consulta aveva attribuito all'espropriato il diritto di conseguire la determinazione dell'indennità pur in mancanza della stima amministrativa, ma non anche prima del decreto di esproprio;
ed ha ricordato a sostegno di siffatto principio la sentenza 4537/1997 di questa Corte, pur essa concernente il decreto di espropriazione. E, tuttavia siffatto principio è stato enunciato sia dalla Consulta che dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. un. 818/199; 385/1999) con riguardo all'azione per la determinazione giudiziale dell'indennità di espropriazione, per l'indissolubile collegamento esistente tra di essa ed il momento del trasferimento della proprietà del bene attraverso l'espropriazione per p.u. anche per il fatto che l'ammontare dell'indennizzo deve essere determinato con riferimento alla data del provvedimento che dispone l'ablazione del diritto dominicale.
Per converso, la Corte Costituzionale con la sentenza 470/1990, menzionata dalla stesso comune ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, quarto comma, della legge 865 del 1971, nella parte in cui, in mancanza della determinazione, ad opera della commissione prevista dall'art. 16, dell'indennità di occupazione o della sua comunicazione agli interessati, non consentiva ai medesimi di agire in giudizio per ottenerne la liquidazione, a decorrere dall'occupazione del bene conseguente all'adozione del relativo decreto, con la conseguenza che è proprio la pronuncia del provvedimento suddetto ad essere stata elevata a condizione (unica) del diritto degli espropriandi a percepire l'indennità di occupazione;
e ciò per la ragione (già enunciata con riguardo all'indennità di espropriazione), che cioè il provvedimento suddetto attribuisce immediatamente alla P.A. il diritto di disporre dell'immobile allo scopo di eseguire l'opera pubblica per la quale è stato emanato ed incide in misura corrispondente sui poteri dominicali del titolare del bene, privandolo (temporaneamente) di tutte (o soltanto di alcune) le facoltà di godimento o soltanto di alcune di esse;
e che, dunque, attuando automaticamente la compressione del diritto dominicale nel momento stesso in cui viene pronunciato, comporta da tale momento la trasformazione del diritto suddetto in diritto all'indennizzo ex art. 42 Costit.. Per cui, non essendovi questione tra le parti in merito al provvedimento che ha disposto l'occupazione, ed avendo le controricorrenti chiesto soltanto la liquidazione della relativa indennità, correttamente la Corte di appello ha provveduto alla sua determinazione giudiziale a prescindere dalla circostanza che non fosse stato ancora emanato il decreto ablativo, rilevante soltanto per la stima giudiziale della relativa indennità.
Le considerazioni svolte rendono evidente l'inconsistenza del primo motivo del ricorso, con il quale il comune di Civita Castellana insiste nell'applicazione del termine quinquennale di prescrizione all'indennizzo in questione confortando l'assunto con il non appropriato richiamo a precedente sentenza di questa Corte relativa a fattispecie di occupazione illegittima: in quanto nella specie, è pacifico tra le parti che l'apprensione dell'immobile non è avvenuta senza titolo, ma come ha riferito la stessa amministrazione ricorrente (pag. 2/3) soltanto in conseguenza di un provvedimento amministrativo che l'autorizzava per 5 anni, in conformità a quanto disposto dall'art. 20 della legge 865 del 1971; e che, iniziata con regolare immissione in possesso in data 6 settembre 1982, si è protratta soltanto per il periodo suddetto. Per cui correttamente la sentenza impugnata ha applicato non il termine breve previsto dall'art. 2947 cod. civ. esclusivamente per il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, bensì quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. (Cass. 1114/1984;
1440/1984), ancora in corso alla data di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio anche pur riguardo alla prima annualità. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il comune di Civita Castellana al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dei ricorrenti in complessive L. (?) di cui L.
1.500.000 per onorario di difesa.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2001