Sentenza 11 marzo 2005
Massime • 1
Il provedimento di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena nei casi previsti dall'art. 168 comma primo nn. 1 e 2, e comma quarto cod. pen. ha natura dichiarativa in quanto, non richiedendo una valutazione di natura discrezionale, determina automatici effetti di diritto sostanziale. Ne consegue che il giudice (nella specie la Corte di appello), svolgendo un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale, non incore nel divieto di "reformatio in peius" qualora, in mancanza dell'appello del P.M., proceda alla revoca del beneficio concesso in violazione della legge dal giudice di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2005, n. 13011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13011 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 11/03/2005
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - N. 330
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 024492/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SC NO N. IL 18/02/1974;
avverso SENTENZA del 12/02/2004 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CHIEFFI SEVERO;
udite le conclusioni del P.G. Dr. Vito Monetti, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 12/02/2004 la Corte di Appello di Roma - in parziale riforma della sentenza 24/02/1999 del Tribunale in sede, con la quale SC NO era stato dichiarato colpevole dei reati di detenzione e porto illegale di due pistole e condannato, con le attenuanti generiche e con la diminuente per il rito abbreviato, alla pena ritenuta di giustizia con il beneficio della sospensione condizionale della pena - concessa la diminuente prevista dall'art. 5 L. 895/1967, riduceva la pena a mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 120,00 di multa e revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. In particolare la Corte di merito riteneva che, poiché l'imputato aveva beneficiato di tre sospensioni di pene con altrettante condanne, si imponeva la revoca del beneficio concesso dal giudice di primo grado.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge sul rilievo che, in mancanza di appello del Pubblico Ministero, la Corte di Appello non poteva revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso dal giudice di primo grado.
Il ricorso non merita accoglimento.
Va premesso che il provvedimento di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena nei casi previsti dall'art. 168 comma primo nn. 1 e 2 e comma quarto c.p. (aggiunto quest'ultimo dall'art. 1 L. 128/2001) ha natura dichiarativa, in quanto, non richiedendo una valutazione di natura discrezionale, gli effetti di diritto sostanziale devono ritenersi automatici (Cass. sez. 1^ n. 790/1999, proc. De Caria, rv. 212.754; Cass. Sez. Un. n. 3/1998, proc. Cerroni, rv. 210.798). Ne consegue che la Corte di Appello, svolgendo una attività puramente ricognitiva e non discrezionale, non incorre nel divieto di "reformatio in peius", qualora, in mancanza dell'appello del Pubblico Ministero, proceda alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso dal giudice di primo grado in violazione dell'art. 168 comma quarto c.p.. Infatti in tal caso si tratta di revoca di diritto del beneficio, che, non comportando una valutazione discrezionale, è consentita al giudice dell'esecuzione ex art. 674 comma 1 bis c.p.p. e, quindi, a maggior ragione al giudice della cognizione in grado di appello. Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2005