Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2005, n. 13011
CASS
Sentenza 11 marzo 2005

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Il provedimento di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena nei casi previsti dall'art. 168 comma primo nn. 1 e 2, e comma quarto cod. pen. ha natura dichiarativa in quanto, non richiedendo una valutazione di natura discrezionale, determina automatici effetti di diritto sostanziale. Ne consegue che il giudice (nella specie la Corte di appello), svolgendo un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale, non incore nel divieto di "reformatio in peius" qualora, in mancanza dell'appello del P.M., proceda alla revoca del beneficio concesso in violazione della legge dal giudice di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2005, n. 13011
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13011
    Data del deposito : 11 marzo 2005

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