Sentenza 13 gennaio 2015
Massime • 1
E illegittima la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal giudice di appello quando appellante è il solo imputato, salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 168, comma primo, cod. pen., che prevede un'attività meramente dichiarativa e non discrezionale del giudice, sicché non sussiste in tal caso violazione del divieto di "reformatio in peius".
Commentario • 1
- 1. La sospensione condizionale della penahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020
La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2015, n. 4381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4381 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 13/01/2015
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 71
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - N. 43419/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN SC nato il [...];
avverso la sentenza del 19/06/2014 della Corte di Appello di L'Aquila;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Mario Fraticelli che ha concluso per l'inammissibilità.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 19/06/2014, la Corte di Appello di L'Aquila confermava la sentenza con la quale, in data 17/07/2013, il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Chieti aveva ritenuto IN SC colpevole dei reati di rapina aggravata, furto aggravato e porto ingiustificato di un coltello.
2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 62 bis e 133 cod. pen.. Il ricorrente lamenta, infatti, che la Corte territoriale nel negare la concessione delle attenuanti generiche, non aveva valutato la confessione spontanea ed il corretto comportamento processuale ne' aveva adeguato la pena alla natura ed all'entità dei reati e alla personalità del ricorrente. Il ricorrente, infine, ha lamentato la violazione della reformatio in pejus nella parte in cui la Corte territoriale aveva d'ufficio, revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
3.1. Quanto alla violazione delle norme sul trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha motivatamente disatteso la richiesta del ricorrente osservando che "la medesimezza dell'indole dei pregressi reati e l'assoluta vicinanza temporale degli stessi ... dimostra la sicura refrattarietà del prevenuto alle spinte rieducative delle pene ... e una personalità votata alla commissione di reati contro il patrimonio ....
La Corte ha anche rilevato che l'entità della pena era del tutto equa essendo il primo giudice, nel calcolo, partito dal minimo edittale e l'aumento per la continuazione contento entro modesti limiti.
La Corte, infine, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha valutato la confessione dell'imputato ma non ne ha tenuto conto in quanto il compendio probatorio era così evidente che l'imputato si limitò ad ammettere "ciò che già era assolutamente certo". In conclusione, la doglianza la censura va ritenuta manifestamente infondata in quanto la suddetta motivazione deve ritenersi ampia, congrua e logica e, quindi, non censurabile in questa sede di legittimità, essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche atteso che la Corte ha anche motivato in ordine ai pretesi elementi a favore dell'imputato.
3.2. Quanto, infine, alla revoca d'ufficio del beneficio della sospensione condizionale della pena, corretta deve ritenersi la decisione della Corte territoriale - avverso la quale lo stesso ricorrente non ha dedotto violazioni di legge di alcun genere - alla stregua del seguente pacifico principio di diritto "È illegittima la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal giudice di appello quando appellante è il solo imputato, salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 168 c.p., comma 1, che prevede un'attività meramente dichiarativa e non discrezionale del giudice, sicché non sussiste in tal caso violazione del divieto di "reformatio in peius"": Cass. 36536/2003 Rv. 226452; Cass. 11159/2006 Rv. 233980.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2015