Sentenza 17 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/06/2002, n. 8662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8662 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2002 |
Testo completo
abilità processo8 6 62 /02 V 11 IN 3.NJA. indirette/Imposta su essioni e sulle azio dichiarazione/ butario/impugnazioni/appel lo /sentenza/motivazione/requisi ti S S 9 D A L D 8 / N I R E 2 . I . 6 E . 6 P 4 1 / S T D E R N E I A E S T G E Z N R A I E O P REPUBBLICA ITALIANA R E T R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I . N 5 . - L B L A B U T LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A R I SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N. 006629/1998 23778 Cron. Rep. Composta dagli Il.mi Sigg.ri Magistrati: IJd.18.10.2001 *INCALCE Dott. Pasquale Reale Presidente CORREZIONE Dott. Enrico Papa Consigliere Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere rel. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Aldo Ceccherini Consigliere Richiesta copia studic dal Sig. Dott. Antonio Merone Consigliere --it SOLE 24 ORE per diritti € 1.55 ha pronunciato la seguente il1.8. 2002 Sentenza Sul ricorso proposto da : BO NZ,residente in [...],elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Michelangelo n.9 presso l'avv. Filippo Biamonti che, anche disgiuntamente,con gli avv. Giacomo Anselmi e Giuseppe Carretto del foro di Genova,lo rappresentato e difendono per delega a margine del ricorso per cassazione ricorrente CELLERIA
Contro
CANCELLERIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio iPSOA. da! Sig.. per diritti €1.55. ||1-8, GJU 2002 RE и ч о с Ministero delle Finanze,in persona del Ministro pro tempore ed Ufficio del Registro di Sanremo,nel domicilio ex lege in Roma presso l'Avvocatura Generale dello Stato intimati avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 17/97, depositata in data 18.02.1997 Udita la relazione della causa svolta in pubblica udienza dal consigliere dott. Ebner;
Udito per il ricorrente l'avv. Biamonti;
Udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Francesco Mele,che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo,assorbito il secondo CORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICIO COPIE Rilasciata copia legaln per diritti € 6:20+ 2 al Sig. 19 LUG 2802 IL CANCELLIERE Svolgimento del processo L'Ufficio del Registro di S.Remo notificava in data 19.4.1994 a BO NZ,erede di AS Camilla, un avviso di liquidazione dell'imposta di successione,con il quale veniva rideterminato in £.
1.498.445.000 il valore dei beni relitti dalla de cuius. Il BO impugnava l'atto innanzi alla Commissione Tributaria di Primo Grado di S.Remo, la quale,con decisione n.326/02/95, rigettava il ricorso. Ritenevano i primi Giudici che l'errore materiale che il contribuente dichiarava di avere inizialmente commesso nella indicazione del valore dei cespiti relitti e censiti in catasto alla cat.C/1(avendo moltiplicato la rendita di ciascun immobile - per la quota di proprietà di spettanza – per il 100% - anziché per il 34%,come consentito dal DM 14.12.1991) fosse non rilevante posto che il dichiarante è tenuto a dichiarare il valore venale dei - cespiti e non necessariamente il valore determinabile in via automatica e neppure emendabile,con una dichiarazione in rettifica. L'appello proposto dal contribuente avverso tale decisione - per non avere la CT di primo grado tenuto conto dell'errore in cui in un primo momento era incorso il BO e comunque per non avere tenuto conto della modificabilità della dichiarazione di successione in quanto dichiarazione di scienza e non di volontà o a contenuto confessorio - veniva rigettato dalla Commissione Tributaria della Liguria con sentenza in data 3-18.2.1997 n.17. Ricorre per cassazione il BO,con due mezzi di gravame. M In prossimità della udienza di discussione il ricorrente ha depositato una memoria difensiva. L'Amministrazione Finanziaria non si è costituita. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto ai sensi dell'art.375 cpc dichiararsi la inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto notificato soltanto all'Ufficio del Registro di Sanremo. Questa Corte,rilevata l'avvenuta rituale notifica del ricorso anche al Ministero delle Finanze presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma,con ordinanza in data 7.7.2000 ha disposto la trattazione del ricorso in pubblica udienza. Motivi della decisione Con un primo motivo il ricorrente deduce omessa e/o insufficiente motivazione, per essersi la CTR limitata a riprodurre ed a condividere la soluzione dei giudici di primo grado. La censura è priva di fondamento. -Va premesso che giusta il consolidato orientamento di legittimità, dal quale non vi è ragione per discostarsi - il vizio di motivazione,ove ( come nella specie) riferito all'intero provvedimento in tanto può assumere rilievo in quanto non sia dato ricavare in alcun modo la ratio decidendi della controversia. Orbene,non è questa la situazione che ricorre nel caso in esame. Invero, dalla sentenza impugnata,letta ed intesa ovviamente nel suo complessivo testo - nel quale si dà atto delle ragioni del ricorso originario e dei motivi della decisione di primo grado nonché dei motivi di appello del T. VITINIS VIA COR 00002 S S A C 10 contribuente e delle contrarie deduzioni dell'Ufficio e non solo nella sua finale articolazione( laddove cioè la CTR, "visti gli atti e sentite le parti in pubblica udienza conferma la decisione della Commissione Tributaria di primo grado e respinge l'appello del contribuente"), è pur sempre dato ricavare in via logica la ragione per cui l'appello è stato rigettato. E cioè, per la ritenuta seppur per implicito) non condivisibilità dei motivi di appello,avuto riguardo alle deduzioni dell'Ufficio( insindacabilità da parte dell'Ufficio stesso dell'errore di calcolo,e rettificabilità di siffatti errori solo entro sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione) in sentenza immediatamente dopo riportate. In definitiva, la sequenza logica del testo essendo tale non lasciare dubbi in proposito,è di conseguenza da escludersi il fondamento del motivo in esame con il quale si assume la carenza assoluta di motivazione della sentenza. Con un secondo motivo, subordinato, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 27,28,29,30,31 33 e 34 commi terzo e quinto D.lgs.vo 346/90; degli artt. 1324,1427,1428,1429,1430,1431,1433,2033 e 2041 del codice civile nonché omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ritualmente prospettato. Ad avviso del ricorrente sussisterebbe il diritto del contribuente di presentare una nuova dichiarazione di successione(anche decorsi i termini per la sua presentazione),rettificativa della precedente. Ciò, al fine di dimostrare la divergenza tra il valore indicato e quello effettivo - anche se frutto di errore materiale o di calcolo ovvero per far valere l'indebito M arricchimento della A.F. ovvero ancora per ripetere le somme corrisposte ma non dovute tenuto conto del diritto di dichiarare il valore degli immobili iscritti in catasto in misura non inferiore a quella del reddito catastale, moltiplicato per i coefficienti di legge. Inoltre, secondo il ricorrente, il Giudice di appello avrebbe omesso di rilevare che - alla stregua degli atti acquisiti al giudizio - la condotta di esso BO era stata tale da indicare chiaramente l'intento di avvalersi della valutazione automatica;
ed avrebbe altresì omesso di verificare in concreto la sussistenza dell'errore denunziato dal contribuente. La censura appare fondata,laddove si appunta, in particolare, sul vizio di motivazione del provvedimento. In effetti,i Giudici di appello non risultano essersi pronunziati espressamente,pur essendo stati a ciò sollecitati,su questioni ben individuate e comunque individuabili e cioè non solo sulla rettificabilità o meno della dichiarazione di successione nei termini specifici posti dal contribuente BO nonché sulla tempestività della stessa, ma anche sulla fondatezza o meno dell'avviso di liquidazione sulla base della documentazione( ivi compresa la dichiarazione integrativa) prodotta dal ricorrente. In tal modo, la CTR è incorsa anche nelle connesse denunziate violazioni di legge. L'accoglimento del motivo determina la cassazione della sentenza in relazione al motivo stesso con rinvio, occorrendo ulteriori accertamenti di fatto non consentiti in questa sede( art.384 comma primo cpc), ad altra M sezione della CTR della Lombardia, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
PQM
La Corte,accoglie il secondo motivo di ricorso;
rigetta il primo;
cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 ottobre 2001 Il Consigliere estensore E CORTE Il Presidente U سمير Q I V L I S CANCELLIERE A Arnaldo Casano LERIA DEM 17 GIU. 2002 Og I A A E T R M 1 3 T 1 . N A A B . B . L L - . N 5 A S I S N D I E D L . . E P R . / 6 8 2 4 9 / 1 6 E T S N D A E E R T E G S I Z E I N R A O A R I A B U T I R T Le Care Sujeme di Cassazione sesione, tributaria con ordi, маше tate il 5.06.2003M 9027/03 depositate % dispone : che la sentenza di 11 Cosé dispone 8662/02 sia corrette, sosti Avendosi alle parole "altra sesione delle Corre M questa Com missione tributaries regionale della Sombardia "quella" altre sesione delle Commissione tributarie regionale delle Fitolfor Paolini Fite il comell. Casant Liguria", Rom 12.06.03 COLLABORATORE DI CANCELLERIA Antonella FontanaFontan aneسعة фита