Sentenza 12 febbraio 2003
Massime • 1
Qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa illegalmente in presenza di causa ostativa, il provvedimento della corte d'appello che provvede alla revoca ex art. 168, 3 comma cod. pen. non viola il divieto di "reformatio in peius" ne' il principio devolutivo, trattandosi di provvedimento ricognitivo di una preesistente situazione di illegalità.
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- 1. Quali condizioni per la revoca della sospensione condizionale? (Cass. 21603/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 giugno 2024
La revoca della sospensione condizionale della pena pur erroneamente concessa non può intervenire quando ormai il beneficio si è consolidato (cioè quando è decorso il termine e sono maturate le condizioni per l'estinzione del reato). Corte di Cassazione sez. I penale ud. 20 febbraio 2024 (dep. 30 maggio 2024), n. 21603 Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro revocava, ai sensi dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., nei confronti di M.F., la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza 23 marzo 2010 del Tribunale di Rossano, confermata sul punto con sentenza emessa dalla stessa Corte il 17 aprile 2014, irrevocabile il 18 marzo 2015. …
Leggi di più… - 2. La sospensione condizionale della penahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020
La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2003, n. 21872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21872 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Renato TERESI Presidente
dott. Edoardo FAZZIOLI Consigliere
dott. Piero MOCALI "
dott. Umberto GIORDANO "
dott. Giovanni CANZIO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da:
NO OB nato il [...];
avverso la sentenza del 29 gennaio 2002 della Corte d'Appello di Roma. Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Fazzioli Edodardo;
sentito il PG. nella persona del Dott. Mario Fraticelli che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Osserva in fatto ed in diritto
NO OB ricorre per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza del 29 gennaio 2002 con la quale la corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del 23 aprile 1998 dal tribunale di Roma che ne affermava la responsabilità per il reato di cui all'art. 424, comma 1 e 2 c.p., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, e revocava ai sensi dell'art. 168, comma 3, c.p. così come modificato dall'art. 1, legge 26 marzo 2001, la sospensione della pena concessa in primo grado ed altre due sospensioni in precedenza concesse illegittimamente. Il ricorrente denunzia la manifesta illogicità della motivazione in quanto il giudice avrebbe ritenuto affermato la sua responsabilità in base alle dichiarazioni della persona offesa e dell'ufficiale di p.g., intervenuto sul posto a seguito dell'incendio, che avevano riferito quanto appreso dal figlio minorenne della stessa persona offesa, anziché tenere conto delle dichiarazioni rese in dibattimento dal giovane che aveva "chiarito le modalità concrete del presunto riconoscimento, affermando di avere visto il colpevole solo di spalle e con ciò dando una indicazione assai vaga". Denunzia, inoltre, la violazione del principio del contraddittorio e del divieto della "reformatio in peius", in quanto la corte territoriale ha revocato la sospensione concessa dal tribunale malgrado sul punto non vi fosse appello del p.m., e la mancanza di motivazione non risultando dalla sentenza le ragioni per le quali erano state revocate sospensioni "per fatti lontani e remoti nel tempo".
I motivi di ricorso sono infondati.
Quanto al primo motivo va rilevato che la corte d'appello, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, ha preso in esame le dichiarazioni rese dal minore nel dibattimento insieme con le altre risultanze processuali, osservando da una parte che il giovane non "aveva svalutato" la sua iniziale indicazione e dall'altra che l'iniziale sicuro riconoscimento trovava conferma nelle dichiarazioni rese dallo stesso minore nella immediatezza del fatto al padre ed all'agente di p.g., dall'altra che l'unica persona ad avere un interesse immediato diretto ad appiccare l'incendio era il ricorrente, in considerazione che tra lui e "la parte offesa vi erano chiari motivi di contrasto e di rancore, all'origine del violento litigio scoppiato tra i due poco prima dell'incendio". Non sussiste, pertanto, il vizio denunziato, non ravvisandosi nella motivazione della corte alcuna manifesta illogicità, peraltro, neanche denunziata dal ricorrente che, in realtà, si è limitato a lamentare una omissione - la valutazione delle dichiarazioni dibattimentali del minore - del tutto inesistente.
Quanto alla revoca delle sospensioni condizionali dell'esecuzione della pena, come correttamente precisato dalla corte territoriale, le stesse erano state concesse illegalmente in presenza di una causa ostativa rappresentata dalla plurime condanne per delitto a pena detentiva già riportate dal ricorrente, per cui la loro revoca ai sensi dell'art. 168, comma 3, c.p. non ha violato il principio della "reformatio in peius" e quello devolutivo in quanto il provvedimento in esame è di mera natura ricognitiva e dichiarativa di una preesistente situazione di illegalità (cfr., cass., sez. unite, 8 aprile 1998, n. 7551, RV. 210798). Né è violato il principio del contraddittorio;
la possibilità di revoca, nei casi innanzi indicati, è, infatti, uno degli effetti del reato che si producono per legge in conseguenza della condanna per cui non vi è bisogno di alcuna specifica contestazione, anche perché l'imputato, conoscendo i suoi precedenti penali, è posto in grado di difendersi. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 MAGGIO 2003 .