Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2008, n. 20293
CASS
Sentenza 8 maggio 2008

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Poiché la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa, i suoi effetti risalgono al momento in cui si è verificata la condizione che l'abbia determinata, anche prima della pronuncia giudiziale e indipendentemente da essa. Ne consegue che non viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che nel giudizio di cognizione dichiari la revoca di diritto del beneficio, anche su appello del solo imputato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2008, n. 20293
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20293
    Data del deposito : 8 maggio 2008

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