Sentenza 8 maggio 2008
Massime • 1
Poiché la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa, i suoi effetti risalgono al momento in cui si è verificata la condizione che l'abbia determinata, anche prima della pronuncia giudiziale e indipendentemente da essa. Ne consegue che non viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che nel giudizio di cognizione dichiari la revoca di diritto del beneficio, anche su appello del solo imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2008, n. 20293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20293 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 08/05/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 1381
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 028367/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI CC IT, N. IL 04/08/1966;
avverso ORDINANZA del 29/03/2007 TRIB. SEZ. DIST. di CIVITANOVA MARCHE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. NOVARESE FRANCESCO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto rigettarsi il ricorso. FATTO E DIRITTO
Di RO IT, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Macerata sezione distaccata di Civitanova Marche del 29 marzo 2007, con la quale, in sede esecutiva, si procedeva alla revoca delle sospensioni condizionali della pena concesse con sentenza del Pretore di Pesaro sezione distaccata di FA del 18 giugno 1998, del Pretore (recte Tribunale) di Teramo del 23 novembre 1998, del Tribunale di Macerata del 18 gennaio 2001, della Corte di appello di Ancona del 23 giugno 2004 e del Tribunale di Macerata sezione distaccata di Civitanova Marche del 10 dicembre 2004, giacché per le ultime due il beneficio ex art. 163 c.p. era stato concesso in violazione dell'art. 164 c.p., u.c. in relazione all'art. 168 c.p., u.c., per la prima ai sensi dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1 per effetto della condanna 10 dicembre 2004, mentre le altre in base all'art. 168 c.p., comma 1, n. 2.
Il ricorrente deduceva quali motivi l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 168 e 164 c.p. in relazione solo alle prime tre revoche, perché con riferimento alla prima sentenza il beneficio non poteva essere annullato, in quanto con la sentenza del 10 dicembre 2004 del Tribunale di Macerata sezione distaccata di Civitanova Marche era stata riportata una condanna a quindici giorni di reclusione, che cumulati con i sei mesi di reclusione ed Euro 206,00 di multa della prima non superava i limiti stabiliti dall'art.163 c.p., giacché l'art. 168 c.p. espressamente fa salva la disposizione di cui all'art. 164 c.p., u.c., mentre per le altre due non sussiste la possibilità di applicare l'art. 168 c.p., comma 1, n. 2 sia perché tutte le pronunce richiamate cumulate singolarmente con quelle revocate non superano il limite su indicato sia perché la sentenza del Tribunale di Macerata sezione distaccata di Civitanova Marche non concerne un fatto commesso in epoca antecedente al 7 giugno 2000, data in cui la decisione del Tribunale di Teramo è divenuta irrevocabile invece dell'errata data indicata nell'ordinanza impugnata del 7 aprile 2001, ne' il 7 aprile 2001, in cui è divenuta irrevocabile la pronuncia del Tribunale di Macerata. Con memoria del 27 marzo 2008 la ricorrente replicava alla requisitoria della Procura Generale presso questa Corte, evidenziando come, in caso di cumulo delle revoche, non sia possibile revocare il beneficio concesso con la prima sentenza, se quella revocata ai sensi dell'art. 168 c.p., u.c. comporti l'irrogazione di una pena, che cumulata con la prima non superi i limiti dell'art. 163 c.p., secondo quanto affermato da una pronuncia di questa Corte allegata alla memoria. Inoltre faceva presente che il Procuratore Generale presso questa Corte si era riferito ad una sentenza diversa (Trib. Teramo sezione distaccata di Giulianova del 14 giugno 2000) da quella presa in considerazione nell'ordinanza impugnata (Tribunale di Macerata sezione distaccata di Civitanova Marche del 10 dicembre 2004) e che la sentenza del Tribunale di Teramo aveva comminato solo una pena pecuniaria, sicché non sarebbe stato, comunque, possibile pronunciare la revoca sulla base della decisione richiamata dal requirente.
Per quel che concerne le altre sentenze, per le quali era intervenuta la revoca, in ordine alla prima del giudice teramano del 23 novembre 1998, la ricorrente, oltre a richiamare il dettato dell'art. 168 c.p., comma 1, che fa riferimento all'art. 164 c.p., u.c., poneva in luce come nella requisitoria la revoca fosse fondata sull'art. 168 c.p., comma 1, n. 1, mentre l'ordinanza impugnata si riferiva al n.
2.
Infine per la revoca del beneficio inerente alla sentenza del Tribunale di Macerata del 18 gennaio 2001 faceva notare come il requirente avesse ritenuto sussistenti due decisioni del Tribunale di Ascoli Piceno in data 10 giugno 2002 così risultanti dal certificato del casellario giudiziale senza avvedersi che trattavasi di un'erronea ripetizione, prontamente corretta nel provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata del 29 maggio 2007.
Occorre rilevare che l'ordinanza impugnata contiene alcuni errori materiali, rinvenibili attraverso l'esame del più attento provvedimento di cumulo su citato e del certificato del casellario giudiziale, nonostante quest'ultimo non sia esente da pecche in ordine alla duplicazione della condanna inflitta dal Tribunale di Ascoli Piceno del 10 giugno 2002. Infatti la seconda sentenza del 23 novembre 1998 è del Tribunale di Teramo e non della Pretura ed è passata in giudicato il 7 giugno 2000 e non il 7 aprile 2001, mentre il riferimento all'art. 168 c.p., "comma 1, n. 2" per le condanne comminate con questa sentenza e con quella del Tribunale di Macerata del 18 gennaio 2001 è poco perspicuo, giacché si afferma che la revoca è disposta, "essendo intervenute, nel quinquennio, le condanne 24.1.2002 Trib. AP, 23.6.2004 C.A. Ancona e 10.12.2004 Trib. MC sez. Civitanova Marche", sicché potrebbe riferirsi, pure, all'art. 168 c.p., comma 1, n. 1 e non n. 2, poiché non fa riferimento ad un delitto anteriormente commesso. Tuttavia, per disporre la revoca della sospensione condizionale della pena nessuna particolare motivazione occorre, qualora ciò consegua di diritto alla commissione di altro delitto;
in particolare, per la sospensione condizionale, se tanto si verifica durante il periodo quinquennale di esperimento (decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio) e venga inflitta (per il nuovo fatto) una pena detentiva. Peraltro, per quanto attiene alla prima sentenza citata nel provvedimento (Pret. Pesaro sez. distaccata di FA 18 giugno 1998), la stessa è divenuta irrevocabile il 23 settembre 1998 per un fatto commesso il 15 dicembre 1997, sicché, nonostante la condanna a pena non oggetto di sospensione condizionale o il cui beneficio sia revocato ex art. 168 c.p.p., u.c. per reato commesso entro il quinquennio dal passaggio in giudicato di precedente sentenza di condanna a pena sospesa condizionalmente impone al giudice dell'esecuzione la revoca del beneficio non disposta dal giudice della cognizione, a nulla rilevando la circostanza che il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti stabiliti dall'art. 163 c.p., in quanto l'art. 164 c.p., u.c. si riferisce a pene entrambe condizionalmente sospese (Cass. sez. 1, 28 marzo 2001 n. 12388 rv. 218453 cui adde Cass. sez. 1, 4 aprile 2007 n. 14018 rv. 236379), nella fattispecie con valore assorbente la sentenza richiamata nell'impugnata ordinanza del Tribunale di Macerata sezione distaccata di Civitanova Marche in datai 0 dicembre 2004, è posteriore di oltre cinque anni al passaggio in giudicato di quella revocata sia in ordine all'epoca della pronuncia sia, a maggior ragione, a quella dell'irrevocabilità (26 marzo 2005). Pertanto, sotto questo profilo, la revoca appare errata.
Per quel che concerne le altre due sentenze, invece, secondo giurisprudenza costante, l'anteriorità del delitto, successivamente giudicato, deve essere riferita alla data del passaggio in giudicato della sentenza relativa al primo reato e contenente la concessione del beneficio e non già alla data di consumazione, sempre che le decisioni siano ricompresse nei termini di durata della sospensione condizionale stabiliti dall'art. 163 c.p. (Cass. sez. 1, 21 aprile 1982 n. 137 rv. 153293 fra tante cui adde Cass. sez. 1, 15 novembre 2007 n. 42328 rv. 237874 fra le più recenti). Inoltre, ai fini della revoca di diritto della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168 c.p., comma 1, n. 2, la pena inflitta con la nuova condanna, intervenuta nei limiti temporali stabiliti dall'art. 163 c.p., comma 1, deve cumularsi a tutte quelle precedenti condizionalmente sospese, a nulla rilevando che ciascuna di esse, cumulata con la nuova condanna, non ecceda il limite di cui all'art. 163 c.p., comma 1, (Cass. sez. 1, 31 maggio 1997 n. 2571 rv. 207703 cui adde fra le ultime Cass. sez. 1, 18 dicembre 2006 n. 41315 rv. 235682). Pertanto, con riferimento alla sentenza del Tribunale di Teramo del 23 novembre 1998, divenuta irrevocabile il sette giugno 2000, l'intervenuta revoca di quelle emesse nel 2004 non ne impedisce, a maggior ragione, il loro computo, sicché risultano superati i limiti contemplati dall'art. 163 c.p., tanto più che, nella fattispecie, quella del Tribunale di Macerata sezione distaccata di Civitanova Marche in data 10 dicembre 2004, divenuta irrevocabile il 26 marzo 2005, ne consentirebbe la revoca pure ai sensi dell'art. 168 c.p., comma 1, n.
1. Infatti, il principio secondo cui una condanna a pena condizionalmente sospesa non può dar luogo alla revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente in tanto vale in quanto la seconda sospensione non venga ad essere anch'essa soggetta a revoca per effetto di una condanna successiva oppure ex art. 168 c.p., u.c., non potendosi, in siffatta ipotesi, neppure invocare il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164 c.p., u.c., espressamente fatto salvo dall'art. 168 c.p., comma 1,
dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano state due condanne entrambe a pena sospesa;
presupposto che viene necessariamente meno, con ogni consequenziale effetto, quando una delle sospensioni venga "ex lege" revocata (Cass. sez. 1, 8 luglio 2003 n. 29021 rv. 224898 cui adde Cass. n. 14018 del 2007 cit.). Peraltro, il principio affermato dalla sentenza citata nella memoria della ricorrente ed ad essa allegata (Cass. sez. 1, 19 marzo 2007 n. 11594, non massimata), secondo cui il cd. cumulo delle revoche non trova applicazione per quelle disposte ai sensi dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 1, giacché si riferisce solo a quello contemplato nel numero successivo della stessa norma, sicché, qualora la sospensione condizionale della pena sia revocata ai sensi dell'art. 168 c.p., u.c., come introdotto dalla L. n. 128 del 2001, non può procedersi alla revoca di altra condanna, se la stessa cumulata con quella revocata ex lege citata non superi i limiti di cui all'art. 163 c.p. deve essere completato nel senso che non deve sussistere altra condanna a pena condizionalmente sospesa, poiché, in tal caso, come è obbligatorio procedere alla revoca ove non fosse stato concesso il beneficio poi revocato così lo è in seguito all'intervenuta revoca. In sostanza, l'applicazione del principio su riferito non deve comportare un'inammissibile disparità di trattamento tra chi non abbia avuto concesso il beneficio in virtù dell'applicazione della normativa al riguardo e chi ne abbia usufruito indebitamente, sicché debba essere revocato. Per quel che concerne la sentenza del Tribunale di Macerata del 18 gennaio 2001, divenuta irrevocabile il 7 aprile 2001 per un reato commesso in data 1 aprile 1997, la revoca discende dalla sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 14 gennaio 2002, passata in giudicato il 10 giugno 2002 per fatto commesso il 3 aprile 1997, e da quella del 23 giugno 2004 della Corte di appello di Ancona, irrevocabile il 22 febbraio 2005, giacché il semplice cumulo delle pene irrogate con queste condanne (anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 258,00 di multa per la prima, mesi sei di reclusione ed Euro 258,00 di multa per la seconda e mesi due di reclusione ed Euro 154,94 di multa la terza), comporta il superamento dei limiti di cui all'art. 163 c.p.. Pertanto, l'ordinanza impugnata dovrebbe essere annullata senza rinvio solo limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena relativa alla sentenza della Pretura di Pesaro sezione distaccata di FA del 18 giugno 1998. Peraltro, il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168 c.p., comma 1, ha natura dichiarativa e ricognitiva, per cui gli effetti di diritto sostanziale risalgono "de jure" al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa. Pertanto, il provvedimento di revoca non è che un atto ricognitivo della caducazione del beneficio già avvenuta "ope legis" al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato, sicché, come non viola il principio del divieto di reformatio in pejus il giudice di appello che nel giudizio di cognizione dichiari la revoca di diritto di detto beneficio, anche su appello dell'imputato (Cass. sez. un. 27 giugno 1998 n. 7551 rv. 210798) così non viene violato il principio devolutivo, qualora la revoca di diritto venga pronunciata, anche in sede di legittimità, per una ragione diversa da quella addotta nell'ordinanza impugnata.
Orbene, nella fattispecie in esame, la revoca deve essere pronunciata ai sensi dell'art. 168 c.p., comma 1, n. 2 in virtù delle sentenze del Tribunale di Macerata del 18 gennaio 2001 e del Tribunale di Ascoli Piceno del 2002, entrambe passate in giudicato in epoca successiva a quella della sentenza della Pretura di Pesaro sez. distaccata di FA (rispettivamente il 7 aprile 2001 ed il 10 giugno 2002) e concernenti fatti commessi anteriormente a detta pronuncia (in data 1 e 3 aprile 1997 rispetto al 15 dicembre 1997), sicché, superando ampiamente il cumulo delle pena inflitte il limite contemplato dall'art. 164 c.p., u.c., la revoca è obbligatoria per dette ragioni. Infatti, come già notato, la condanna menzionata nell'art. 168 c.p., comma 1, n. 2, determina la revoca della sospensione condizionale della pena solo se diviene definitiva dopo quella che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei "termini stabiliti", che sono quelli di durata della sospensione condizionale fissati nell'art. 163 c.p. (vedi anche Cass. sez. 1, 4 marzo 1993 n. 405 rv. 193304 cui adde Cass. sez. 1, 14 gennaio 2005 n. 605 rv. 230541). Pertanto il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 maggio 2008. Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2008